Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 09/06/1994 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. 1. La tabella A, riguardante il ruolo tecnico per l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola, allegata alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, modificata con la tabella E di cui [...] |
Art. 2. 1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, è sostituito dai seguenti: |
Art. 3. |
Art. 4. 1. Alla spesa di lire 400 milioni valutata per l'anno finanziario 1994 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 14001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1994. |
Art. 5. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
§ 1.4.135 - L.R. 9 giugno 1994, n. 26.
Provvedimenti per l'inserimento di personale tecnico nel ruolo di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, e successive aggiunte e modificazioni. Utilizzazione di personale disponibile a seguito della cessazione dell'intervento straordinario per il Mezzogiorno.
(G.U.R. n. 30 del 14 giugno 1994).
1. La tabella A, riguardante il ruolo tecnico per l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola, allegata alla
(Omissis).
1. Il primo comma dell'articolo 7 della
(Omissis).
1. L'Amministrazione regionale, gli enti, gli istituti e/o aziende pubbliche ad essa sottoposti o comunque vigilati, gli enti locali, gli enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici possono avvalersi, per le loro esigenze degli uffici, della facoltà prevista dagli articoli 14 e 15 del
1 bis. Il personale di cui al comma 1, a domanda, è inquadrato nel ruolo speciale transitorio di cui all'articolo 1 della
1 ter. Ai fini dell'inquadramento economico si applica l'articolo 12 del
1 quater. Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio effettivo, l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera di appartenenza è valutata per intero, anche se relativa a servizi non di ruolo.
1 quinquies. Per i ricongiungimenti, ai fini di quiescenza e previdenza, dei servizi resi presso gli enti di provenienza si applicano le norme previste dall'articolo 9 del
1. Alla spesa di lire 400 milioni valutata per l'anno finanziario 1994 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 14001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1994.
2. L'onere di lire 830 milioni valutato per ciascuno degli esercizi finanziari 1995 e 1996 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] L'art. 22 della