Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 10/01/1995 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Termine di efficacia delle graduatorie concorsuali. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. Abrogazione di norme. |
Art. 5. Modifica all'articolo 55 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 in materia di fidejussioni per le cooperative. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 1.4.138 - L.R. 10 gennaio 1995, n. 6.
Proroga del termine per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione ed abrogazione di nonne. Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. Disposizioni.
(G.U.R. 11 gennaio 1995, n. 3).
Art. 1. Termine di efficacia delle graduatorie concorsuali. [1].
Art. 4. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogati gli articoli 5, 6 e 7 della legge recante «Modifica del termine per l'adozione degli statuti e dei regolamenti di contabilità dei comuni. Proroga di termini in materia urbanistica, per la costituzione delle province regionali e per l'efficacia delle graduatorie concorsuali. Interventi in materia di formazione professionale e di cooperazione» approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 1994 [4].
Art. 5. Modifica all'articolo 55 della
1. All'ultimo comma dell'articolo 36 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Sostituisce l'art. 7 della
[2] Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 437 del 12-23 dicembre 1994.
[3] Articolo omesso in quanto la relativa
[4] Vedi
[2] Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 437 del 12-23 dicembre 1994.
[2] Articolo omesso in quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 437 del 12-23 dicembre 1994.