Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 27/12/1985 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. (Ruolo speciale transitorio). |
Art. 2. Il personale dello Stato in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale in virtù dei DD.P.R. 1 luglio 1977, n. 683, 16 febbraio 1979, n. 76, 24 marzo 1981, n. 218, 6 agosto 1981, n. [...] |
Art. 3. Nel ruolo di cui all'art. 1 è altresì inquadrato, con le modalità di cui all'art. 2, il personale dei ruoli statali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso [...] |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. Il personale di cui all'art. 2 è collocato nelle fasce funzionali e nei livelli fissati dalla normativa regionale secondo le seguenti equiparazioni con le qualifiche del personale [...] |
Art. 6. Le domande per l'inquadramento ai sensi degli articoli precedenti devono essere prodotte entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero, in caso di perfezionamento [...] |
Art. 7. Il personale già dipendente da enti di assistenza sanitaria in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale, di cui agli artt. 1 e 2 della L.R. 5 agosto 1982, n. 103, nonché il [...] |
Art. 8. Il personale trasferito alla Regione per effetto dei DD.P.R. 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246, comunque in servizio alla data di entrata in vigore dei precitati decreti, è [...] |
Art. 9. Salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali, l'Amministrazione regionale corrisponde al personale, inquadrato ai sensi della presente legge, il trattamento di [...] |
Art. 10. Al personale di cui all'art. 24 della L.R. 1 agosto 1977, n. 74, il servizio prestato anteriormente alla data di inquadramento nel ruolo dell'assistenza tecnica viene riconosciuto con le stesse [...] |
Art. 11. Per i medici già dipendenti degli enti locali, le anzianità previste dall'allegato 2 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sono calcolate alla data dell'effettivo passaggio delle funzioni dagli [...] |
Art. 12. Il personale in posizione di comando, di cui alla presente legge, che non abbia esercitato il diritto di opzione nei termini previsti dagli articoli precedenti, cessa da tale posizione il [...] |
Art. 13. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando gli effetti dei comandi già disposti, sono abrogati: |
Art. 14. Al maggiore onere di lire 43.147 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. [...] |
Art. 15. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. |
§ 1.4.106 - L.R. 27 dicembre 1985, n. 53.
Istituzione del ruolo speciale transitorio per i servizi degli uffici periferici, inquadramento del personale in posizione di comando presso la Regione ed utilizzazione del personale trasferito alla Regione in forza dei decreti del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246.
(G.U.R. 28 dicembre 1985, n. 58).
TITOLO I
PERSONALE COMANDATO
Art. 1. (Ruolo speciale transitorio).
Fino al definitivo riordino dei ruoli del personale
dell'Amministrazione regionale è istituito, presso la Presidenza della
Regione, un ruolo speciale transitorio.
Il personale del ruolo di cui al comma precedente è assegnato agli Assessorati regionali dell'agricoltura e delle foreste, dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, dei lavori pubblici, del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e della sanità, per i servizi dei relativi uffici periferici secondo le disposizioni dell'art. 11, terzo comma, della
Lo stato giuridico ed economico ed il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza del personale inquadrato nel ruolo di cui al presente articolo sono disciplinati dalle norme relative al personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale, istituiti con la
Il personale dello Stato in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale in virtù dei D
Il personale dello Stato con qualifiche tecniche in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale ai sensi dei D
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano, con decorrenza dalla data di efficacia prevista dal provvedimento di comando, al personale statale addetto ad uffici statali trasferiti i cui provvedimenti di comando, applicativi delle vigenti norme di attuazione dello Statuto relative al passaggio degli uffici, non siano stati perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nel ruolo di cui all'art. 1, con le stesse modalità di cui al presente articolo, è inquadrato il personale già occupato ai sensi della
Nel ruolo di cui all'art. 1 con le stesse modalità di cui al presente articolo, è inquadrato il personale statale in servizio presso uffici ubicati in Sicilia che abbia superato gli esami di idoneità previsti dall'ultimo comma dell'art. 26-ter del
all'Amministrazione regionale in forza dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma.
Nel ruolo di cui all'art. 1 è altresì inquadrato, con le modalità di cui all'art. 2, il personale dei ruoli statali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Ufficio tecnico speciale per le trazzere nonché il dirigente statale alla stessa data incaricato della direzione del predetto ufficio.
(Omissis) [4].
Il personale di cui all'art. 2 è collocato nelle fasce funzionali e nei livelli fissati dalla normativa regionale secondo le seguenti equiparazioni con le qualifiche del personale dell'Amministrazione regionale:
- funzionari con qualifica dirigenziale: dirigente superiore;
- funzionari della carriera direttiva: dirigenti ed equiparati;
- funzionari della carriera di concetto: assistenti ed equiparati;
- coadiutori ed addetti alla vigilanza: operatori archivisti;
- coadiutori dattilografi: dattilografi;
- agenti tecnici, commessi, operai: agenti tecnici, commessi, operai.
Il personale statale della carriera direttiva di cui al secondo comma dell'art. 52 e di cui all'art. 60 del
Sono, altresì, collocati nella qualifica di dirigente superiore tutti coloro che alla data di entrata in vigore della
Il personale di cui al precedente comma e quello che non trova specifica corrispondenza con le qualifiche previste per il personale dell'Amministrazione regionale, è collocato nelle fasce funzionali secondo le equiparazioni di cui alla tabella A annessa alla presente legge.
Al personale con qualifiche tecniche della carriera direttiva o di concetto corrispondenti, per titolo di studio richiesto per l'assunzione, a qualifiche proprie dei ruoli tecnici dell'Amministrazione regionale, sono attribuiti nei ruoli di cui agli artt. 1 e 2, le corrispondenti qualifiche tecniche, nel rispetto delle corrispondenze di cui al primo comma.
Al personale di cui al primo e secondo comma dell'art. 2, inquadrato ai sensi dei precedenti commi, è attribuita la classe di stipendio di cui alla tabella A annessa alla
Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio effettivo, l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera presso l'ente di provenienza è valutata per intero, anche se relativa a servizi non di ruolo.
Il servizio prestato in altre qualifiche è valutato nella misura e secondo le modalità di cui all'art. 9 della
Sono fatte salve, tuttavia, la posizione giuridica e le mansioni già possedute dagli interessati nelle rispettive amministrazioni di provenienza.
Le domande per l'inquadramento ai sensi degli articoli precedenti devono essere prodotte entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero, in caso di perfezionamento successivo del provvedimento di comando, entro 60 giorni dalla relativa efficacia.
Il personale interessato al perfezionamento di provvedimenti di passaggio a qualifiche superiori può chiedere che l'inquadramento nei ruoli regionali avvenga con decorrenza dal 180° giorno dall'entrata in vigore della presente legge.
Il personale già dipendente da enti di assistenza sanitaria in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale, di cui agli artt. 1 e 2 della
Il personale di cui al primo comma è inquadrato, anche in soprannumero, nel ruolo amministrativo ovvero in quello tecnico della sanità, secondo che sia in possesso di qualifiche amministrative o tecniche, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 5.
TITOLO II
PERSONALE TRASFERITO
Il personale trasferito alla Regione per effetto dei D
Il personale di cui al comma precedente è collocato nelle fasce funzionali e nei livelli secondo le modalità stabilite dall'art. 5.
Il personale di cui ai precedenti commi, salva la destinazione alle funzioni ed ai compiti di cui ai D
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali, l'Amministrazione regionale corrisponde al personale, inquadrato ai sensi della presente legge, il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti dell'Amministrazione regionale dalla
Al personale statale già in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale a seguito di trasferimento alla Regione degli uffici statali ai sensi dell'articolo 2 nonché agli insegnanti statali comandati presso la Regione siciliana ai sensi dell'articolo 79 del
Al personale di cui all'art. 24 della
Per i medici già dipendenti degli enti locali, le anzianità previste dall'allegato 2 del
Il personale in posizione di comando, di cui alla presente legge, che non abbia esercitato il diritto di opzione nei termini previsti dagli articoli precedenti, cessa da tale posizione il quindicesimo giorno successivo allo scadere del termine utile per l'opzione, ad eccezione del personale appartenente al ruolo sanitario di cui all'allegato 1 del
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando gli effetti dei comandi già disposti, sono abrogati:
- l'art. 7 della
- l'art. 13 della
- l'art. 42 della
- l'art. 22 della
- la
Al maggiore onere di lire 43.147 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.79: «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».
L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, anche di tipo compensativo fra i vari capitoli di spesa concernenti emolumenti fissi ed accessori, compensi per lavoro straordinario ed altri oneri inerenti al personale considerato dalla presente legge, occorrenti per l'applicazione della legge medesima.
I maggiori oneri a carico degli esercizi successivi, valutati in lire 130.800 milioni per l'anno 1986 e in lire 135.900 milioni per l'anno 1987, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.79: «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
ALLEGATO
TABELLA A
I fascia
Operaio comune ed equiparato
II fascia
Commesso ed equiparato
Operaio qualificato
Manutentore
Qualifiche della carriera ausiliaria ed equiparata
III fascia
Addetto ai servizi di vigilanza e custodia
Agente tecnico o ristoratore ed equiparato
Operaio specializzato ed equiparato
Aiuto magazziniere
Capo operaio
Commesso con dieci anni di effettivo servizio nella qualifica
IV fascia
Agente tecnico o ristoratore ed equiparato
Capo operaio
Aiuto magazziniere
Addetto ai servizi di vigilanza e custodia
Operatore addetto ai servizi di ristorazione collettiva e servizi generali
con 10 anni di effettivo servizio nella qualifica
Centralinista
Dattilografo
Qualifiche della carriera esecutiva ed equiparata
Coadiutore
Archivista
Archivista-dattilografo
Operatore tecnico ed equiparato
Operatore amministrativo ed equiparato
Operatore contabile ed equiparato
Operatore elaborazione dati ed equiparato
Operatore socio-sanitario ed equiparato
Assistente tecnico
Assistente di laboratorio
Addetto alla vigilanza
V fascia
Qualifiche della carriera esecutiva ed equiparate
Coadiutore
Archivista
Archivista-dattilografo
Operatore tecnico ed equiparato
Operatore amministrativo ed equiparato
Operatore contabile ed equiparato
Operatore elaborazione dati ed equiparato
Operatore socio-sanitario ed equiparato
Assistente tecnico
Assistente di laboratorio
Addetto alla vigilanza con 10 anni di effettivo servizio nella qualifica o
nella ex carriera esecutiva
Collocatore
Addetto al collocamento e addetto alla vigilanza negli ispettorati del
lavoro
Operatore capo di servizio di ristorazione collettiva e di servizi generali
VI fascia
Collocatore con 10 anni di effettivo servizio nella qualifica
Funzionario ex carriera di concetto (amministrativo e tecnico)
Assistente coordinatore
Assistente amministrativo, tecnico, contabile ed equiparato
Insegnante elementare
Assistente sociale
Addetto al collocamento e addetto alla vigilanza negli ispettorati del
lavoro con dieci anni di effettivo servizio nella qualifica
VII fascia
Funzionario ex carriera di concetto (amministrativo e tecnico)
Assistente coordinatore
Assistente amministrativo, tecnico, contabile ed equiparato
Insegnante elementare
Assistente sociale con 7 anni di effettivo servizio nella qualifica o nella
ex carriera di concetto
Funzionario direttivo amministrativo
Collaboratore coordinatore
Collaboratore ed equiparato
VIII fascia
Funzionario direttivo amministrativo
Collaboratore coordinatore
Collaboratore ed equiparato
Funzionario direttivo tecnico con 5 anni di effettivo servizio nella
qualifica o nella ex carriera direttiva
[4] Articolo abrogato con art. 13
[1] Comma aggiunto con art. 12
[1] Comma aggiunto con art. 12
[2] Articolo così sostituito con art. 16
[3] Così modificato con art. 26