Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.6 enti locali: ordinamento |
Data: | 10/10/1994 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. Il termine fissato dall'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui fa rinvio l'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, per la [...] |
Art. 3. 1. L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e previa deliberazione della Giunta regionale, emana, con proprio [...] |
Art. 4. |
Art. 5. 1. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono predisposte dagli uffici dell'ente interessato sotto la [...] |
Art. 6. 1. Per sopperire a momentanee deficienze di organico o per il raggiungimento di prefissati obiettivi, gli enti locali della Sicilia possono motivatamente richiedere l'utilizzazione di personale [...] |
Art. 7. |
Art. 8. 1. I criteri di valutazione dei titoli relativi ai concorsi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, [...] |
Art. 9. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1994, si provvede con la riduzione, di pari importo, della spesa autorizzata [...] |
Art. 10. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. |
§ 1.6.99 - L.R. 10 ottobre 1994, n. 38.
Recepimento della normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali della Sicilia.
(G.U.R. 13 ottobre 1994, n. 50).
1. Il termine fissato dall'articolo 60, comma 1, della
1. L'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e previa deliberazione della Giunta regionale, emana, con proprio decreto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, direttive intese a disciplinare le modalità di funzionamento e di esercizio del servizio automobilistico nelle amministrazioni locali vigilate.
1. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli previsti dall'articolo 19, comma 4, della
1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai concorsi per soli titoli banditi alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le operazioni concorsuali svolte dalle commissioni giudicatrici sino alla data di entrata in vigore della presente legge ed alle quali subentrano gli uffici di cui al comma 1 [3].
1. Per sopperire a momentanee deficienze di organico o per il raggiungimento di prefissati obiettivi, gli enti locali della Sicilia possono motivatamente richiedere l'utilizzazione di personale tecnico dipendente dall'Amministrazione regionale, previo assenso degli interessati e nulla osta dell'Assessorato presso cui prestano servizio, per un periodo determinato comunque non superiore ad un triennio. E' esclusa in ogni caso la richiesta nominativa.
2. L'onere relativo al trattamento economico del personale utilizzato resta a carico della Regione, ivi compreso il compenso per prestazioni di lavoro straordinario.
3. Al dipendente utilizzato ai sensi del comma 1 non viene corrisposto trattamento di missione o rimborso di spese a qualsiasi titolo.
1. I criteri di valutazione dei titoli relativi ai concorsi di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 19 della
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1994, si provvede con la riduzione, di pari importo, della spesa autorizzata per l'anno medesimo all'articolo 2 della
2. Gli oneri ricadenti negli anni successivi, valutati in lire 7.000 milioni per il 1995 ed il 1996, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1994-1996, codice 1001.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Allegato
Tabelle di equiparazione tra le qualifiche del C.C.N.L. lavoratori edili e quelle del contratto dei dipendenti pubblici Regione Sicilia con corrispondenti fasce funzionali e livelli retributivi.
Trattamento retributivo fondamentale tabella "A" di cui al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 11/88 così come modificata dal decreto del Presidente della Regione 30 gennaio 1993, articolo 9, e conseguente
------------------------------------------------------------------ |
Personale ITALTER-SIRAP Personale regionale |
------------------------------------------------------------------ |
Impiegato 7° livello e Dirigente 7° livello |
1ª categoria superiore amministrativo |
con 5 anni di anzianità 8° livello |
|
Impiegato 6° livello - Dirigente 7° livello |
1ª categoria amministrativo |
Laureati con articolo |
47 C.C.N.L. |
|
Impiegato 6° livello - Assistente 6° livello |
1ª categoria amministrativo |
Impiegato 5° livello - con 7 anni di anzianità 7° livello |
2ª categoria |
|
Impiegato 4° livello Tecnico amministrativo 5° livello |
|
Impiegato 3° livello - Operatore tecnico- 4° livello |
3ª categoria amm.vo |
Impiegato 2° livello - con 10 anni 5° livello |
4ª categoria |
operaio specializzato 3° livello |
operaio qualificato 2° livello |
------------------------------------------------------------------ |
[1] Si omette l'art. 1 in quanto la relativa
[2] Sostituisce il comma 5, art. 14, della
[3] Comma aggiunto dall'art. 17 della
[4] Modifica l'art. 76 della