§ 2.11.127 - L.R. 15 maggio 1991, n. 18.
Nuove norme in materia di personale dei beni culturali ed ambientali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.11 informazione, beni e attività culturali
Data:15/05/1991
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali.
Art. 2.  Utilizzazione delle graduatorie di concorsi espletati.
Art. 3.  Adeguamento tabelle organiche - Destinazione personale.
Art. 4.  Agenti tecnici.
Art. 5.  Personale di custodia.
Art. 6.  Personale addetto alla catalogazione.
Art. 7.  Titoli di studio.
Art. 8.  Norma finanziaria.


§ 2.11.127 - L.R. 15 maggio 1991, n. 18.

Nuove norme in materia di personale dei beni culturali ed ambientali.

(G.U.R. n. 25 del 18 maggio 1991).

 

Art. 1. Ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali.

     1. La tabella «I» allegata alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, riguardante il ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. L'incremento organico complessivo apportato al ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali dalla presente legge viene ripartito nel modo seguente:

     a) Centro regionale progettazione - restauro (tabella B/1, legge regionale 7 novembre 1980, n. 116):

     1) Dirigente tecnico scientifico: + 4;

     2) Assistente aiuto bibliotecario: + 10;

     3) Assistente addetto laboratorio: + 7;

     4) Operatore tecnico: + 25;

     5) Agente tecnico custode guardia notturna: + 5.

     b) Centro regionale inventario - catalogazione (tabella B/2, legge regionale 7 novembre 1980, n. 116):

     1) Dirigente tecnico scientifico: + 12;

     2) Assistente aiuto bibliotecario: + 10;

     3) Assistente addetto laboratorio: + 25;

     4) Operatore tecnico: + 65;

     5) Agente tecnico custode guardia notturna: + 6.

     c) Soprintendenze ai beni culturali ed ambientali (tabella B/3 x 6, legge regionale 7 novembre 1980, n. 116):

     1) Dirigente tecnico scientifico: + 27;

     2) Assistente aiuto bibliotecario: + 72;

     3) Assistente addetto laboratorio: + 36;

     4) Operatore tecnico: + 72;

     5) Agente tecnico custode guardia notturna: + 405.

     d) Biblioteche regionali (compreso il laboratorio restauro Palermo) (tabella B/4 x 2 e tabella B/5, legge regionale 7 novembre 1980, n. 116):

     1) Dirigente tecnico scientifico: + 3;

     2) Assistente aiuto bibliotecario: + 12;

     3) Assistente addetto laboratorio: + 16;

     4) Operatore tecnico: + 120;

     5) Agente tecnico custode guardia notturna: + 20.

     e) Musei regionali (tabella B/6 x 7 e tabella B/7, legge regionale 7 novembre 1980, n. 116):

     1) Dirigente tecnico scientifico: + 12;

     2) Assistente aiuto bibliotecario: + 96;

     3) Assistente addetto laboratorio: + 44;

     4) Operatore tecnico: + 72;

     5) Agente tecnico custode guardia notturna: + 24.

     3. Il totale dell'incremento organico per qualifica è il seguente:

     a) Dirigente tecnico scientifico: + 58;

     b) Assistente aiuto bibliotecario: + 200;

     c) Assistente addetto laboratorio: + 128;

     d) Operatore tecnico: + 354;

     e) Agente tecnico custode guardia notturna: + 460.

 

     Art. 2. Utilizzazione delle graduatorie di concorsi espletati.

     1. Sino alla concorrenza del contingente dei posti derivante dall'ampliamento del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali, così come determinato dall'articolo 1, saranno utilizzate sino a loro esaurimento le graduatorie dei concorsi già espletati dall'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali, purché pubblicate da non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Adeguamento tabelle organiche - Destinazione personale.

     1. Per effetto dell'incremento della dotazione organica delle qualifiche di cui al comma 2 dell'articolo 1, limitatamente alle qualifiche medesime, vengono adeguate le tabelle B, B/1, B/2, B/3, B/4, B/S, B/6, B/7, allegate alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, come integrata dalla legge regionale 26 luglio 1985, n. 26, nonché le tabelle relative alla biblioteca - museo «Pirandello» di Agrigento ed al museo «Isolabella» di Taormina.

     2. (Omissis) [1].

 

     Art. 4. Agenti tecnici.

     1. La tabella «A» allegata alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, è modificata nel modo seguente:

     (Omissis).

     2. L'incremento organico determinato ai sensi del comma 1 viene interamente ricoperto con l'assunzione di agenti tecnici centralinisti ed autisti da destinare permanentemente alle esigenze dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali.

 

     Art. 5. Personale di custodia.

     1. [Il personale già inquadrato o da inquadrare nella qualifica di agente tecnico custode e guardia notturna non può essere destinato a servizi diversi da quelli propri della qualifica] [2].

     2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione determina, con proprio decreto, caratteristiche e fabbisogni delle divise impiegate dagli agenti tecnici custodi e guardie notturne in servizio presso l'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali.

     3. Per le finalità del comma 2 è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 1.000 milioni. Per gli anni successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 6. Personale addetto alla catalogazione.

     1. Trovano applicazione le disposizioni del terzo comma dell'articolo 27 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, nei confronti del personale che, alla entrata in vigore della presente legge:

     a) abbia svolto e completato attività di catalogazione e valorizzazione dei beni culturali nel territorio della Regione siciliana in attuazione dei progetti previsti dall'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

     b) abbia svolto in qualità di collaboratore tecnico esterno per un periodo anche non continuativo non inferiore a sei mesi attività di catalogazione dei beni culturali nel territorio della Regione siciliana ed il cui rapporto sia stato regolato da convenzione o contratto stipulato con le soprintendenze ai beni culturali ed ambientali, i musei regionali, le biblioteche regionali, ed i centri regionali di cui, rispettivamente, ai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.

 

     Art. 7. Titoli di studio.

     1. La lettera e del terzo comma dell'articolo 18 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991, e di lire 40.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1992 e 1993.

     2. L'onere complessivo di lire 100.000 milioni per il triennio 1991- 1993 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 80.000 milioni, nel progetto strategico «C» - Consolidamento ed ampliamento della base produttiva - Codice 31.11 «Fondo per l'occupazione» e, quanto a lire 20.000 milioni, nel progetto 07.09 - Attività ed interventi non inseriti nei progetti strategici.

     3. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1991, pari a lire 20.000 milioni, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

 


[1] Comma abrogato con art. 72 L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[2] Comma abrogato con art. 72 L.R. 1 settembre 1993, n. 25 come modificato con art. 55 L.R. 7 marzo 1997, n. 6.