§ 1.4.60 - L.R. 25 aprile 1969, n. 11.
Istituzione del Comitato per le pensioni privilegiate ai dipendenti dell'Amministrazione della Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:25/04/1969
Numero:11


Sommario
Art. 1.      E' istituito presso la Presidenza della Regione un comitato per le pensioni privilegiate da assegnare ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici regionali e composto
Art. 2.      Il Comitato istituito con la presente legge esercita, rispetto ai dipendenti dell'Amministrazione della Regione siciliana e ai dipendenti degli enti pubblici regionali, tutte le funzioni [...]
Art. 3.      Le spese per il funzionamento del Comitato sono a carico del capitolo 10260 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1969 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.


§ 1.4.60 - L.R. 25 aprile 1969, n. 11.

Istituzione del Comitato per le pensioni privilegiate ai dipendenti dell'Amministrazione della Regione siciliana.

(G.U.R. 26 aprile 1969, n. 20).

 

Art. 1.

     E' istituito presso la Presidenza della Regione un comitato per le pensioni privilegiate da assegnare ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici regionali e composto [1]:

     a) dal presidente della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, che lo presiede;

     b) da due magistrati delle Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana di cui almeno uno con funzioni di consigliere, e da due magistrati del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nominati dal Presidente della Regione, su designazione, rispettivamente, del Presidente della Corte dei conti e del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa;

     c) da un funzionario con la qualifica non inferiore a quella di dirigente, appartenente al ramo dell'Amministrazione regionale dal quale proviene la richiesta di parere, designato dall'Assessore regionale preposto allo stesso ramo di Amministrazione o da un funzionario di pari qualifica designato dal medesimo ente pubblico regionale dal quale proviene la richiesta di pareri [2];

     d) da due medici provinciali, designati dall'Assessore regionale per la sanità.

     Esercita le funzioni di segretario del Comitato un funzionario con qualifica non inferiore a quella di capo sezione, appartenente ai ruoli della Ragioneria generale della Regione siciliana, designato dal Presidente della Regione.

     In caso di assenza o di impedimento del presidente del Comitato, presiede il Comitato il magistrato della Corte dei conti con funzione di consigliere; in caso di parità di tali funzioni con l'altro magistrato della Corte stessa, la presidenza è assunta da quello fra i due che abbia maggiore anzianità di ruolo.

     Le designazioni dei magistrati di cui alla lett. b) devono essere integrate dalla designazione di due magistrati supplenti, appartenenti rispettivamente alla Corte dei conti ed al Consiglio di giustizia amministrativa, per la sostituzione di alcuno dei magistrati effettivi, in caso di assenza o di impedimento.

     I componenti di cui alle lett. b), c) e d) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Tutti i componenti del Comitato continuano ad esercitare le loro normali funzioni.

     Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione.

 

     Art. 2.

     Il Comitato istituito con la presente legge esercita, rispetto ai dipendenti dell'Amministrazione della Regione siciliana e ai dipendenti degli enti pubblici regionali, tutte le funzioni attribuite dalle leggi vigenti in materia di rapporto di impiego dei dipendenti civili, al Comitato per le pensioni privilegiate, di cui all'art. 4 del Reg. 27 giugno 1938, n. 703 e successive modificazioni [3].

     Al Comitato istituito con la presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme concernenti il Comitato per le pensioni privilegiate ai dipendenti delle Amministrazioni statali.

 

     Art. 3.

     Le spese per il funzionamento del Comitato sono a carico del capitolo 10260 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1969 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

 

 


[1] Periodo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 25 maggio 1995, n. 46.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 25 maggio 1995, n. 46.

[3] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 25 maggio 1995, n. 46.