§ 1.3.24 - L.R. 20 maggio 1960. n. 9.
Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale ed unificazione delle tabelle organiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:20/05/1960
Numero:9


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 


§ 1.3.24 - L.R. 20 maggio 1960. n. 9. [1]

Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale ed unificazione delle tabelle organiche.

 

Art. 1.

     Le tabelle allegate alla presente legge sostituiscono le tabelle organiche comprese o di cui è riferimento nelle leggi e regolamenti seguenti:

     - D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250 - art. 50;

     - legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46 - art. 8;

     - legge 26 febbraio 1952, n. 67 - artt. 3 e 7;

     - legge regionale 5 maggio 1953, n. 19;

     - legge regionale 6 aprile 1954, n. 5;

     - legge regionale 6 aprile 1954, n. 6;

     - legge regionale 25 novembre 1954, n. 25;

     - regolamento per l'esecuzione della legge regionale 9 agosto 195O, n. 44 approvato con D.P.G. 12 settembre 1955, n. 20;

     - legge regionale 17 gennaio 1956, n. 1;

     - legge regionale 20 gennaio 1956, n. 4;

     - legge 23 dicembre 1956, n. 1216, legge regionale 20 giugno 1958, n. 17, e D.P.G. 30 agosto 1958, n. 17730/534;

     - legge 14 luglio 1957, n. 594;

     - legge regionale 28 novembre 1957, n. 25;

     - regolamento di attuazione della legge regionale 21 luglio 1954, n. 28, approvato con D.P.G. 13 dicembre 1957, n. 22073/1163;

     - legge 13 marzo 1958, n. 308;

     - legge regionale 3 dicembre 1958, n. 20, e successive modificazioni;

     - legge regionale 21 marzo 1959, n. 7.

 

     Art. 2.

     I posti previsti nelle tabelle allegate alla presente legge sono ricoperti con personale comandato ai sensi delle vigenti disposizioni, e con personale avventizio o salariato temporaneo, mediante l'inquadramento, da attuarsi con le modalità previste negli articoli seguenti, degli elementi in servizio presso la Regione.

 

     Art. 3.

     Può essere mantenuto in servizio soltanto se inquadrato nelle tabelle organiche allegate alla presente legge:

     a) il personale in servizio in qualità di avventizio o di salariato temporaneo;

     b) il personale assunto in base alla legge regionale 20 giugno 1958, n. 17;

     c) il restante personale di cui è riferimento nelle leggi e regolamenti citati nell'articolo 1, che presti ininterrotto servizio presso l'Amministrazione regionale da almeno un anno alla data del 31 marzo 1960;

     d) il personale assistente, quello addetto all'organizzazione ed al controllo dei cantieri di lavoro, e quello salariato dipendente dal Centro regionale antimalarico e antinsetti, che presti ininterrotto servizio negli uffici centrali dell'Amministrazione regionale da almeno un anno alla data suindicata.

 

     Art. 4.

     All'inquadramento di cui agli articoli precedenti si provvede:

     a) per il personale in servizio in qualità di avventizio o salariato temporaneo, d'ufficio;

     b) per il restante personale, mediante concorsi interni per titoli, salva la prova d'arte per i salariati specializzati o qualificati.

     Al personale inquadrato d'ufficio o per concorso interno compete il trattamento economico previsto per i dipendenti regionali.

     Per esigenze d'inquadramento, il numero dei posti delle qualifiche superiori, che non potrà essere utilizzato, sarà temporaneamente portato in aumento a quello delle qualifiche inferiori.

     A giudizio dell'Amministrazione, il personale regionale in servizio, provvisto di diploma di laurea diverso da quello richiesto per gli impiegati direttivi di cui alle tabelle allegate, potrà essere inquadrato fra i direttivi amministrativi.

 

     Art. 5.

     E' istituita la Commissione per gli affari del personale regionale.

     Essa è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato ed è composta da membri di diritto e da quattro membri nominati per un biennio dal Presidente della Giunta regionale, scelti tra il personale in servizio.

     Sono membri di diritto:

     a) il Segretario Generale;

     b) i Direttori dei servizi:

     c) il Capo ufficio personale.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'Ufficio del personale di qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.

 

     Art. 6.

     La Commissione di cui al precedente articolo è l'organo consultivo in materia di personale e di organizzazione degli uffici regionali.

 

     Art. 7.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, all'inizio di ogni biennio è costituito il Consiglio di disciplina.

     Esso è composto da un impiegato di qualifica non inferiore ad ispettore generale, che lo presiede, e da due direttori di divisione.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato di qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

     Per ciascuno dei membri componenti e per il segretario è nominato un supplente di qualifica corrispondente a quella del titolare.

 

     Art. 8.

     Le competenze degli organi di cui agli articoli 5 e 7 sono, in quanto compatibili con la presente legge, quelle previste dallo Statuto degli impiegati civili dello Stato, rispettivamente per il Consiglio di amministrazione e per la Commissione di disciplina.

 

     Art. 9.

     I provvedimenti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, sono adottati, su proposta della Commissione per gli affari del personale, dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

     La stessa procedura è seguita per i provvedimenti di conferma del personale nelle funzioni superiori esercitate lodevolmente ed ininterrottamente da almeno due anni, in dipendenza di regolare assegnazione a posti previsti nelle soppresse tabelle organiche, allegate alle leggi regionali di cui al precedente articolo 1.

     Un regolamento di esecuzione, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'articolo 3 e di cui ai commi precedenti, sulla base dei criteri informatori delle vigenti norme dello Stato per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, e tenuta presente la esigenza di un'adeguata valutazione del servizio regionale prestato in via continuativa.

 

     Art. 10.

     L'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale è costituito da tre impiegati direttivi, compreso il Capo di gabinetto, due di concetto, quattro esecutivi e quattro ausiliari.

     Le Segreterie particolari del Presidente della Giunta e degli Assessori regionali sono composte dal Segretario particolare e da tre impiegati.

 

     Art. 11.

     Il personale per gli Uffici di gabinetto e stampa del Presi dente della Giunta regionale e per le Segreterie particolari del Presidente medesimo e degli Assessori deve essere scelto fra quello in servizio.

     Ove non si ritenga di dover affidare l'incarico ad un dipendente dell'Amministrazione regionale, a dirigere l'Ufficio stampa può essere chiamato un giornalista di provata esperienza professionale, con contratto giornalistico.

     I Segretari particolari possono essere scelti fra estranei all'Amministrazione. In tal caso ai medesimi viene corrisposto, limitatamente alla durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il coefficiente 402.

 

     Art. 12.

     Al bando dei concorsi previsti dalla presente legge, nonché alla nomina delle commissioni giudicatrici, provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

     I bandi dei concorsi, da indire entro 60 giorni dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9, devono indicare le categorie di personale regionale che possono parteciparvi.

 

     Art. 13.

     Per quanto non previsto dalla presente legge e dalle norme regionali vigenti in materia, nei confronti del personale regionale si applicano, ove compatibili, le disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegabili civili dello Stato e quelle relative ai salariati statali.

 

     Art. 14.

     Sino a quando non avranno applicazione le norme sull'ordinamento generale degli uffici, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, i servizi dell'Amministrazione regionale devono essere, in ogni caso, assicurati esclusivamente col personale previsto nelle tabelle allegate alla presente legge, che già presti servizio alla data della sua entrata in vigore o che venga comandato entro il 31 dicembre 1960 per le esigenze dell'Assessorato regionale agli enti locali.

     La ripartizione del personale fra gli uffici dell'Amministrazione viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

 

     Art. 15.

     Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 6, 7, 8, 10 e 11 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1960 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

     Art. 16. [2]

 

     Art. 17.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

     Tabelle. [3]

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[2] Reca variazioni al bilancio 1960.

[3] Tabelle sostituite dalle tabelle allegate alla L.R. 3 luglio 1963, n. 10.