§ 1.3.46 - L.R. 30 luglio 1970, n. 6.
Trattamento economico del personale dipendente dall'Amministrazione Regionale e norme modificative ed integrative dello stato giuridico del personale stesso.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:30/07/1970
Numero:6


Sommario
Art. 1.      In attesa delle nuove norme sul riordinamento delle carriere del personale regionale - nel quadro della riforma della burocrazia regionale e della ristrutturazione dell'Amministrazione, che [...]
Art. 2.      Le modifiche allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale vengono stabilite con legge regionale.
Art. 3.      Il trattamento economico iniziale mensile lordo spettante agii impiegati e salariati di ruolo dell'Amministrazione regionale resta determinato per ciascuna qualifica nella misura risultante dal [...]
Art. 4.      L'indennità istituita con l'art. 4 della L.R. 7 dicembre 1949, n. 6, è soppressa, nei confronti del personale regionale, dalla data di entrata in vigore del trattamento economico previsto dalla [...]
Art. 5.      Gli stipendi degli impiegati di ruolo dell'Amministrazione regionale sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di [...]
Art. 6.      A partire dall'anno 1970, al personale dipendente dall'Amministrazione regionale competono una tredicesima mensilità ed una quattordicesima, da erogarsi, rispettivamente, alle date del 16 [...]
Art. 7.      L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale dipendente dall'Amministrazione regionale è stabilito nella misura netta mensile di lire 10.000 per ciascuna persona di [...]
Art. 8.      Gli impiegati ed i salariati dell'Amministrazione regionale hanno diritto al compenso per lavoro straordinario per le ore effettivamente prestate oltre il normale orario di servizio quando siano [...]
Art. 9.      L'eventuale assegno personale non pensionabile e non suscettibile di variazioni, attribuito ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30 novembre 1961, n. 16, al personale comandato che ha optato in [...]
Art. 10. 
Art. 11.      Il personale dipendente dall'Amministrazione regionale ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di 30 giornate lavorative, di cui almeno 20 da usufruire [...]
Art. 12. 
Art. 13.      Il servizio regionale prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo dal personale di cui alla L.R. 16 maggio 1968, n. 28, è valutato, agli effetti della progressione in carriera, secondo il [...]
Art. 14.      Al personale già inquadrato nei ruoli alla data di entrata in vigore della presente legge ed a quello da inquadrare nei ruoli stessi ai sensi del primo comma dell'art. 2 della L.R. 16 maggio [...]
Art. 15.      Con effetto dal 1 gennaio 1970, le promozioni a Direttore di divisione, a Segretario principale, ad Archivista capo ed a Commesso capo, nonché alle qualifiche corrispondenti e superiori, sono [...]
Art. 16. 
Art. 17.      Il personale di cui al precedente art. 13 è iscritto al Fondo istituito con la L.R. 5 maggio 1965, n. 15.
Art. 18.      Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 11109, 11110, 11111, 11112, 11113, 11116, 11117, 11119, 11120, 11121, 11122, 11182, 11183, 15101, 15102, 15103, [...]
Art. 19.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 1.3.46 - L.R. 30 luglio 1970, n. 6.

Trattamento economico del personale dipendente dall'Amministrazione Regionale e norme modificative ed integrative dello stato giuridico del personale stesso.

 

Art. 1.

     In attesa delle nuove norme sul riordinamento delle carriere del personale regionale - nel quadro della riforma della burocrazia regionale e della ristrutturazione dell'Amministrazione, che dovranno essere formulate nelle linee fondamentali con disegno di legge da presentarsi dalla Giunta regionale entro il 31 marzo 1971 - lo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere sono regolati dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato in vigore al 31 maggio 1970, in quanto compatibili e salvo quanto stabilito dalle leggi regionali.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Le modifiche allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale vengono stabilite con legge regionale.

 

     Art. 3.

     Il trattamento economico iniziale mensile lordo spettante agii impiegati e salariati di ruolo dell'Amministrazione regionale resta determinato per ciascuna qualifica nella misura risultante dal conglobamento dello stipendio in godimento alla data del 31 maggio 1970 con le indennità previste rispettivamente dall'art. 4 della L.R. 7 dicembre 1959, n. 6; dalla L. 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, nonché dalla L. 18 marzo 1968, n. 249.

     Le retribuzioni di cui al precedente comma sono maggiorate di L. 15.000 mensili lorde.

 

     Art. 4.

     L'indennità istituita con l'art. 4 della L.R. 7 dicembre 1949, n. 6, è soppressa, nei confronti del personale regionale, dalla data di entrata in vigore del trattamento economico previsto dalla presente legge.

 

     Art. 5.

     Gli stipendi degli impiegati di ruolo dell'Amministrazione regionale sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato nella stessa qualifica.

     Le paghe dei salariati permanenti dell'Amministrazione regionale sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 3,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato nella stessa categoria.

     Gli stipendi e le paghe vengono adeguati di anno in anno, al costo della vita, applicando all'ammontare degli stessi fino al limite di lire 250.000 mensili le variazioni percentuali dell'indice nazionale del costo anzidetto, accertato dall'Istituto centrale di statistica.

     La percentuale di variazione applicabile si determina in base alla differenza tra gli indici del costo della vita nel mese di dicembre di ciascun anno e quelli del mese di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di unità fino a 50 centesimi e quelle superiori si arrotondano, rispettivamente, per difetto e per eccesso [2].

     Le variazioni percentuali accertate alla fine di ogni anno troveranno applicazione con decorrenza dall'inizio dell'anno successivo a quello cui le variazioni stesse si riferiscono.

 

     Art. 6.

     A partire dall'anno 1970, al personale dipendente dall'Amministrazione regionale competono una tredicesima mensilità ed una quattordicesima, da erogarsi, rispettivamente, alle date del 16 dicembre e del 16 giugno di ogni anno.

 

     Art. 7.

     L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale dipendente dall'Amministrazione regionale è stabilito nella misura netta mensile di lire 10.000 per ciascuna persona di famiglia acquisita e per ciascun genitore.

     Sulla misura delle quote di aggiunta di famiglia non incidono il compimento o meno del quattordicesimo anno di età dei figli minori a carico e gli eventuali redditi dei parenti ed affini di primo grado appartenenti al nucleo familiare.

     Restano ferme le altre disposizioni che regolano l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia al personale statale.

 

     Art. 8.

     Gli impiegati ed i salariati dell'Amministrazione regionale hanno diritto al compenso per lavoro straordinario per le ore effettivamente prestate oltre il normale orario di servizio quando siano espressamente autorizzate o prescritte, nel limite delle inderogabili esigenze di funzionalità dei servizi essenziali dell'Amministrazione.

     L'espletamento di lavoro straordinario retribuito è autorizzato, in relazione alle esigenze di servizio e nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, dal Segretario generale e dai Direttori dei servizi, i quali sono responsabili delle somme conseguentemente erogate.

     Il lavoro straordinario, da effettuarsi e da retribuire, non può superare, in ogni caso, le 40 ore mensili per ciascun impiegato delle carriere direttive, di concetto ed esecutive e per ciascun salariato e le 55 ore mensili per il personale delle carriere ausiliarie.

     Al Segretario generale, ai Direttori dei servizi degli Assessorati, al Capo ufficio del personale, al Direttore della ragioneria, al Direttore del Centro regionale antimalarico e anti-insetti, ai Presidenti delle sezioni del Comitato di controllo sugli atti degli enti locali ed al Capo dell'Ufficio della Regione sarda in Roma il compenso per il lavoro straordinario e attribuito in misura forfettaria nel limite massimo consentito.

     La spesa massima mensile per l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale non potrà eccedere la somma corrispondente al corrispettivo di 25 ore mensili per ciascuno dei rimanenti impiegati e dei salariati.

     Restano ferme le disposizioni statali per la determinazione della misura del compenso per lavoro straordinario.

 

     Art. 9.

     L'eventuale assegno personale non pensionabile e non suscettibile di variazioni, attribuito ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30 novembre 1961, n. 16, al personale comandato che ha optato in favore dell'Amministrazione regionale, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. [3]

     A decorrere dal 1° luglio 1979 le misure dell'indennità di trasferta dovute al personale dipendente della Regione autonoma della Sardegna, comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio in località distanti almeno dieci chilometri, sono quelle previste per gli impiegati civili dello Stato secondo la seguente corrispondenza:

     1) coordinatori ovvero direttori dei Centri di addestramento professionale, nella misura prevista per le qualifiche indicate al punto 2) della Tab. A allegata alla l. 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni;

     2) personale della VI, V e VI fascia funzionale del ruolo unico ovvero della V e IV fascia funzionale del ruolo speciale della formazione professionale, nella misura prevista per le qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della stessa Tab. A, 1) e 2) della Tab. B E 1) della Tab. C allegate alla precitata l. n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni;

     3) altro personale, nella misura prevista per le categorie esecutive ed ausiliarie degli impiegati civili dello Stato dai punti 2 e 3 della Tab. C e dai punti 1 e 2 della Tab. E allegate alla precitata l. n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio [3]a.

     La misura dell'indennità di trasferta è aumentata [3]b del 50 per cento quando è compiuta all'estero. Per le missioni di durata superiore alle 8 ore, compiute in località fuori del territorio della Sardegna, l'indennità di trasferta compete in misura eguale a quella stabilita per l'assenza di 24 ore.

     L'indennità per uso di un proprio mezzo di trasporto, dovuta al personale comandato in missione, è stabilita, per chilometro, nella misura del 20% del prezzo della benzina "super" vigente alla data della missione [3]c.

     L'indennità dovuta al personale comandato in missione per l'uso di un proprio mezzo di trasporto è stabilita in lire 40 a chilometro.

     Restano ferme le altre disposizioni che regolano l'attribuzione dell'indennità di trasferta al personale statale.

     Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo non superiore alla prima categoria per il personale indicato al punto 1 del presente articolo ovvero, non superiore alla seconda categoria per il restante personale. In tale caso la misura dell'indennità di trasferta è ridotta di un terzo [3]d.

 

     Art. 11.

     Il personale dipendente dall'Amministrazione regionale ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario retribuito di 30 giornate lavorative, di cui almeno 20 da usufruire continuativamente, a turno.

     Le assenze dal servizio, non ricadenti nel congedo straordinario e nell'aspettativa, sono detratte dal congedo ordinario.

 

     Art. 12. [4]

 

     Art. 13.

     Il servizio regionale prestato anteriormente all'inquadramento in ruolo dal personale di cui alla L.R. 16 maggio 1968, n. 28, è valutato, agli effetti della progressione in carriera, secondo il disposto dell'art. 5, comma primo, della L.R. 16 maggio 1968, n. 29. Il servizio stesso è utile per intero ai fini del trattamento di quiescenza.

     L'Amministrazione regionale è tenuta a regolarizzare con le «Casse» amministrate dagli Istituti di previdenza, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, la posizione assicurativa del predetto personale.

 

     Art. 14.

     Al personale già inquadrato nei ruoli alla data di entrata in vigore della presente legge ed a quello da inquadrare nei ruoli stessi ai sensi del primo comma dell'art. 2 della L.R. 16 maggio 1968, n. 28, per le promozioni a Direttore di sezione, a Primo segretario, a Primo archivista ed a Commesso, nonché alle qualifiche corrispondenti ed inferiori, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 29 e 30 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, sino all'emanazione delle nuove norme sul riordinamento delle carriere del personale regionale.

     Ai fini dell'applicazione della norma del precedente comma e per il periodo di validità della norma medesima, sono ulteriormente prorogati i termini previsti dall'art. 8, comma primo, della L.R. 16 maggio 1968, n. 29.

 

     Art. 15.

     Con effetto dal 1 gennaio 1970, le promozioni a Direttore di divisione, a Segretario principale, ad Archivista capo ed a Commesso capo, nonché alle qualifiche corrispondenti e superiori, sono conferibili agli impiegati in servizio di ruolo, qualunque sia l'anzianità complessiva di servizio posseduta, soltanto dopo effettivamente trascorsi, a far data dalla decorrenza della promozione alla qualifica inferiore, gli anni di servizio richiesti dalle vigenti disposizioni.

     La norma del precedente comma si applica anche ai salariati permanenti per la nomina a Capo operaio e ad addetto alla sorveglianza sui lavori di pulizia.

     Gli impiegati in servizio di ruolo ed i salariati permanenti che, alla data del 31 dicembre 1969, hanno acquisito titolo alla scrutinabilità per la promozione o per la nomina alle qualifiche di cui ai commi che precedono conservano il diritto alla scrutinabilità stessa.

     Sino all'entrata in vigore delle nuove norme sul riordinamento delle carriere del personale regionale, per la effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle promozioni a Direttore di divisione ed a Primo archivista, nonché alle qualifiche corrispondenti, si prescinde dai termini annuali previsti dalle vigenti disposizioni.

 

     Art. 16. [5]

 

     Art. 17.

     Il personale di cui al precedente art. 13 è iscritto al Fondo istituito con la L.R. 5 maggio 1965, n. 15.

     Ai fini dell'integrazione del trattamento di quiescenza ed ai fini dell'indennità di anzianità, il predetto personale e l'Amministrazione regionale sono tenuti a versare al «Fondo» - sulla base della retribuzione in godimento all'atto dell'inquadramento in ruolo - i contributi previsti nei punti 1 e 2 dell'art. 2 della L.R. 5 maggio 1965, n. 15, relativamente al periodo di servizio riconosciuto utile per il trattamento di quiescenza. L'onere a carico del personale è rateizzato in un periodo di tempo non superiore a quello del servizio riconosciuto.

 

     Art. 18.

     Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 11109, 11110, 11111, 11112, 11113, 11116, 11117, 11119, 11120, 11121, 11122, 11182, 11183, 15101, 15102, 15103, 15104, 15106, 15107, 15108, 16101, 16102, 16103, 16104, 16106, 16107, e 16108 dello Stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

     Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno in corso sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione della presente legge per i bilanci degli anni successivi al 1970, non fronteggiate con riduzioni di spese, valutate in annue L. 795.000.000, si farà fronte: per L. 55.000.000, con l'aumento del gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, derivante dall'incremento dei redditi tassabili degli stessi dipendenti regionali; per la restante somma di L. 740.000.000 con l'aumento del provento degli interessi attivi sul conto corrente di tesoreria, derivante dall'incremento nominale dei depositi ed effettivo dei tassi.

 

     Art. 19.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 11 giugno 1974, n. 15.

[2] Vedi la L.R. 18 maggio 1973, n. 6.

[3] Articolo così modificato dalla L.R. 11 giugno 1974, n. 15. Vedi anche la L.R. 23 dicembre 1975, n. 70.

[3]3a L'originario primo comma è così sostituito per effetto dell'art. 1 della L.R. 5 dicembre 1979, n. 62.

[3]3b Comma così modificato per effetto dell'art. 1 della L.R. 5 dicembre 1979, n. 62.

[3]3c Comma così sostituito per effetto dell'art. 1 della L.R. 23 giugno 1977, n. 24. Vedi anche art. 2 della medesima legge.

[3]3d Comma aggiunto per effetto dell'art. 2 della L.R. 5 dicembre 1979, n. 62.

[4] Sostituisce l'art. 2, comma 2°, della L.R. 16 maggio 1968, n. 28.

[5] Sostituisce l'art. 2, comma 1°, punto 1), della L.R. 5 maggio 1965, n. 15.