§ 6.3.93 - L.R. 15 novembre 2010, n. 16.
Assestamento del bilancio 2010


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:15/11/2010
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2009)
Art. 2.  (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2009)
Art. 3.  (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2009)
Art. 4.  (Adeguamento delle riautorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell’anno 2009)
Art. 5.  (Modifiche alle l.r. 31/2009 e 32/2009)
Art. 6.  (Alienazione di immobili regionali)
Art. 7.  (Modifiche alle l.r. 51/1997 e 7/2009)
Art. 8.  (Modifica alla l.r. 4/2010)
Art. 9.  (Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia)
Art. 10.  (Razionalizzazione delle spese)
Art. 11.  (Modifica alla l.r. 11/2010)
Art. 12.  (Riorganizzazione amministrativa)
Art. 13.  (Misure per la riduzione della spesa)
Art. 14.  (Ridestinazione di somme del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese)
Art. 15.  (Modifica alla l.r. 31/2001)
Art. 16.  (Modifiche alla l.r. 36/2005)
Art. 17.  (Attività a supporto dell’Iniziativa adriatico ionica (IAI)
Art. 18.  (Funzioni dei consorzi di bonifica)
Art. 19.  (Modifiche alla l.r. 15/2008)
Art. 20.  (Modifica alla l.r. 39/1997)
Art. 21.  (Modifica alla l.r. 6/2005)
Art. 22.  (Modifica alla l.r. 7/1995)
Art. 23.  (Modifica alla l.r. 5/2003)
Art. 24.  (Modifiche alla l.r. 27/2009)
Art. 25.  (Modifiche alla l.r. 33/1989)
Art. 26.  (Modifica alla l.r. 43/1988)
Art. 27.  (Modifiche alla l.r. 34/1992 e abrogazione del regolamento 6/1977)
Art. 28.  (Modifiche alla l.r. 6/2007)
Art. 29.  (Modifiche alla l.r. 20/2003)
Art. 30.  (Misure straordinarie relative agli scarichi di acque urbane)
Art. 31.  (Modifica alla l.r. 60/1997)
Art. 32.  (Rideterminazione dei contributi a seguito di economie conseguite nella realizzazione di interventi previsti in Accordi di programma quadro)
Art. 33.  (Soppressione della Comunità montana del Metauro e modifica alla l.r. 18/2008)
Art. 34.  (Modifica alla l.r. 21/2003)
Art. 35.  (Piano regionale integrato delle attività produttive e del lavoro 2011/2013)
Art. 36.  (Norme in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili)
Art. 37.  (Modifica alla l.r. 11/2009)
Art. 38.  (Modifiche alla l.r. 9/2006)
Art. 39.  (Finalizzazioni di spesa)
Art. 40.  (Gestori dei servizi pubblici locali)
Art. 41.  (Strutture assistenziali)
Art. 42.  (Modifiche alle l.r. 7/2004 e 24/2009)
Art. 43.  (Stato di previsione delle entrate e delle spese 2010)
Art. 44.  (Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell’anno 2010)
Art. 45.  (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 31/2009)
Art. 46.  (Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 32/2009)
Art. 47.  (Riepiloghi generali riassuntivi)
Art. 48.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 6.3.93 - L.R. 15 novembre 2010, n. 16.

Assestamento del bilancio 2010

(B.U. 18 novembre 2010, n. 101 - S.O. n. 9)

 

     Art. 1. (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2009)

1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2009, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2010 per l’importo presunto di euro 3.732.650.820,67, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 1 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 4.021.531.941,87.

2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2009, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2010 per l’importo presunto di euro 3.213.726.074,79, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 2 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 3.317.713.689,60.

 

     Art. 2. (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2009)

1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2009, già iscritta ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2010 per l’importo presunto di euro 50.000.000,00, si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell’anno 2009, nell’importo di euro 148.510.065,28 presso il tesoriere della Regione.

 

     Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2009)

1. L’ammontare del saldo finanziario al termine dell’esercizio 2009, già iscritto ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2010 per l’importo presunto di euro 568.924.745,88, è rideterminato in euro 852.328.317,55 per effetto delle risultanze del rendiconto dell’anno 2009.

 

     Art. 4. (Adeguamento delle riautorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell’anno 2009)

1. Gli importi dei mutui da riautorizzare, di cui all’articolo 22 della l.r. 22 dicembre 2009, n. 32 (Bilancio di previsione per l’anno 2010 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012) per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono rideterminati, secondo le risultanze del conto consuntivo, come di seguito specificato:

a) relativamente all’anno 2009 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 46.003.579,05 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera j), della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 55.349.367,35;

b) relativamente all’anno 2008 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 63.347.948,25 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera i), della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 63.339.560,25;

c) relativamente all’anno 2007 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 56.830.577,19 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera h), della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 52.656.038,81;

d) relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 58.553.040,49 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera g), della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 58.520.491,55;

e) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 49.096.164,53 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera f), della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 49.072.576,08;

f) relativamente all’anno 2004 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 73.959.996,50 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 73.929.492,29;

g) relativamente all’anno 2003 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 14.529.599,46 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera d), della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 14.404.107,68;

h) relativamente all’anno 2000 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 24.681.648,11 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera a), della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 24.681.467,83.

 

     Art. 5. (Modifiche alle l.r. 31/2009 e 32/2009)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 31/2009, è aggiunto il seguente:

“5 bis. La Giunta regionale può altresì disporre, sempre con le modalità indicate al comma 1, variazioni compensative anche tra UPB diverse per consentire il trasferimento delle risorse alla Regione Emilia Romagna in attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione). Sono ratificate le intese raggiunte con la medesima Regione in data 18 febbraio 2010 e 15 settembre 2010.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 32/2009, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Le eventuali economie rinvenenti dall’operazione di ristrutturazione del debito rappresentato dal Bramante Bond, di cui alle UPB 2.08.06 e 2.08.14, sono prudentemente vincolate fino al termine delle operazioni di ristrutturazione.

 

     Art. 6. (Alienazione di immobili regionali)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili elencati nell’allegato A, anche mediante trattativa privata. La cessione è effettuata al prezzo di mercato desunto da perizia tecnico-economica, con priorità per gli enti locali.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare la struttura immobiliare ubicata nel Comune di Tolentino, già utilizzata per l’esercizio della formazione professionale alberghiera, mediante trattativa privata a un prezzo inferiore fino al 10 per cento di quello a base della gara del 23 aprile 2009.

3. La Giunta regionale è autorizzata altresì ad alienare l’immobile di proprietà della Regione sito in comune di Gabicce Mare, viale della Vittoria 41, denominato palazzo del Turismo, anche mediante trattativa privata al prezzo desunto da apposita perizia tecnico-economica con una riduzione fino al 10 per centro.

4. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire in proprietà a titolo gratuito alla Provincia di Pesaro e Urbino il bene indicato all’articolo 10, comma 4, della l.r. 23 febbraio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2007). L’immobile è trasferito con i connessi rapporti attivi e passivi e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data del suo trasferimento. La consegna è effettuata con apposito verbale che costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore della Provincia.

 

     Art. 7. (Modifiche alle l.r. 51/1997 e 7/2009)

1. L’articolo 6 della l.r. 31 marzo 2009, n. 7 (Sostegno del cinema e dell’audiovisivo), è sostituito dal seguente:

“Art. 6. (Fondazione Marche Cinema Multimedia).

1. La Regione promuove la costituzione di una fondazione denominata “Marche Cinema Multimedia (MCM)”, finalizzata a:

a) creare le condizioni per attirare nelle Marche set di produzioni cinetelevisive e pubblicitarie nazionali e straniere e a indirizzare le produzioni nella ricerca di ambientazioni adatte alle esigenze scenografiche, con l’offerta, durante il processo produttivo, di servizi di supporto e facilitazioni logistiche, organizzative, di sostegno economico e di collaborazione alla realizzazione;

b) contribuire allo sviluppo delle attività di produzione, raccolta, conservazione e diffusione di materiali audiovisivi riguardanti la storia, la cultura e le tradizioni delle Marche.

2. La fondazione di cui al comma 1 gestisce altresì i sistemi informativi, le banche dati e gli interventi di catalogazione dei beni culturali della Regione, assicurandone la pubblica fruizione nei termini e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Alla fondazione possono partecipare gli enti locali, le Università e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato.

4. La Giunta regionale e il suo Presidente sono autorizzati a compiere tutti gli atti necessari all’attuazione di quanto previsto al comma 1.

5. La Regione contribuisce alla dotazione patrimoniale della fondazione mediante le risorse del fondo di cui all’articolo 2. L’eventuale contributo annuale è determinato nell’ambito del piano di cui all’articolo 3.”.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a effettuare gli adempimenti necessari al recesso dall’associazione Mediateca delle Marche, cui la Regione aderisce ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell’informazione e dell’editoria locale), ovvero ad aderire all’eventuale scioglimento dell’associazione medesima.

3. I rappresentanti della Regione nell’associazione Mediateca delle Marche in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al recesso della Regione o allo scioglimento dell’associazione medesima.

4. Sono abrogati l’articolo 8 della l.r. 51/1997 e gli articoli 5 e 8, comma 2, della l.r. 7/2009.

5. Alla copertura delle spese derivanti dall’applicazione del comma 2 si provvede mediante impiego delle risorse iscritte a carico dell’UPB 5.31.03.

 

     Art. 8. (Modifica alla l.r. 4/2010)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 9 febbraio 2010, n. 4 (Norma in materia di beni e attività culturali), è inserito il seguente:

“2 bis. Per ottimizzare l’impiego delle risorse previste dal fondo, la Giunta regionale disciplina con apposita deliberazione i criteri e le modalità per la verifica delle voci di spesa destinate al finanziamento dei beni e delle attività culturali nei piani e programmi dei vari settori di competenza della Regione in rapporto al piano e al programma di cui agli articoli 7 e 8, anche al fine del riutilizzo delle eventuali economie riscontrate. I dati necessari per tale verifica, forniti dalle strutture regionali e dalle Province, confluiscono nel sistema informativo di cui all’articolo 20.”.

 

     Art. 9. (Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia)

1. In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, al fine di rafforzare la conoscenza e la condivisione delle radici comuni è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per il sostegno di iniziative di rilievo regionale tese alla valorizzazione della storia e della cronaca nazionale e marchigiana del periodo, sulla base dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta regionale.

2. La somma occorrente è iscritta a carico dell’UPB 5.31.03 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 10. (Razionalizzazione delle spese)

1. A decorrere dall’anno 2010, la Giunta regionale incrementa stabilmente il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale per un importo pari allo 0,2 per cento del monte salari annuo della stessa dirigenza, di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i), del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali dell’1 aprile 1999, moltiplicato per il numero dei posti ridotti. L’importo di tale incremento deve corrispondere a quello relativo alla riduzione del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza.

2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 e in conseguenza di processi di riorganizzazione finalizzati all’incremento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi, la Giunta regionale può procedere alla riduzione stabile del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. L’importo della relativa riduzione può incrementare stabilmente il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti dipendenti dalla Regione.

4. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa adottano idonee misure per la riduzione delle spese per le missioni del personale della Regione nel rispetto dei principi previsti dal comma 12 dell’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, stabilendo modalità di svolgimento e limiti per i rimborsi spese.

5. Al comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa), dopo le parole: “dalla Regione” sono inserite le parole: “, dalle Autorità e dagli organismi intermedi nell’ambito delle attività di controllo e valutazione connesse all’attuazione dei fondi strutturali europei”.

6. Il comma 6 dell’articolo 16 della l.r. 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:

“6. Gli ERSU provvedono direttamente alla gestione giuridica del personale. La gestione economica e previdenziale può essere svolta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia, previa stipulazione di apposita convenzione che definisce gli specifici adempimenti, nonché i tempi e le modalità di attuazione.”.

7. L’articolo 17 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:

“Art. 17 - (Mezzi finanziari).

1. Gli ERSU dispongono delle entrate derivanti da:

a) finanziamenti regionali;

b) contributi per il pagamento degli oneri relativi al personale a tempo indeterminato;

c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali, nonché dalla tariffazione dei servizi;

d) risorse provenienti da altri soggetti pubblici e privati.

2. Il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 è determinato dalla Regione con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari. Il relativo importo è definito dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di personale in relazione al numero delle unità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso ciascun ente alla data del 1° gennaio dell’anno precedente a quello del bilancio annuale della Regione che lo prevede.

3. L’importo di cui al comma 2 è ridefinito in sede di assestamento di bilancio annuale in relazione alle variazioni del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato successivamente intervenute.”.

8. Al comma 2 dell’articolo 45 della l.r. 38/1996 le parole: “Le eventuali economie relative al budget del personale e parte” sono sostituite dalla parola: “Parte”.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2011, qualora gli ERSU siano in grado di assicurare il servizio di ristorazione gratuitamente e con un’adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi applicano le stesse modalità di riduzione della borsa di studio del pasto giornaliero anche per il secondo pasto giornaliero agli studenti fuori sede e per un pasto giornaliero agli studenti pendolari.

10. L’articolo 17 della l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell’Ente di sviluppo agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA) è sostituito dal seguente:

“Art. 17 - (Finanziamenti).

1. Il finanziamento dell’ASSAM è assicurato mediante:

a) i proventi dei servizi e delle attività;

b) i contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;

c) i contributi della Regione alle spese di gestione relative al programma di attività e alle spese per il personale regionale a tempo indeterminato assegnato ai sensi dell’articolo 21;

d) le eventuali entrate derivanti dalla partecipazione a progetti comunitari, nazionali e regionali, e ulteriori eventuali entrate.

2. I contributi di cui alla lettera c) del comma 1 vengono determinati dalla Regione con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari. L’importo del contributo relativo al personale è definito dalla struttura regionale competente in materia in relazione alle unità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° gennaio dell’anno precedente a quello del bilancio annuale della Regione che lo prevede.”.

11. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 9/1997 è inserito il seguente:

“2 bis. La gestione del personale di cui ai commi 1 e 2 può essere svolta dalla struttura organizzativa regionale competente in materia, previa stipulazione di apposita convenzione non onerosa, a condizione che l’ASSAM non disponga di strutture organizzative operanti in tale materia.”.

12. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 1 giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo), è sostituita dalla seguente:

“a) la società sia amministrata da un amministratore unico nominato dalla Giunta regionale, il quale può essere scelto anche tra i dirigenti regionali e conserva, per la durata dell’incarico, il trattamento economico complessivo percepito in relazione all’incarico dirigenziale;”.

13. La lettera q) del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 17/1999 è abrogata.

14. I commi 2 e 3 dell’articolo 11 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49 (Norme sui procedimenti contrattuali regionali), sono sostituiti dai seguenti:

“2. Nelle procedure contrattuali della Regione, la commissione giudicatrice effettua la selezione dei candidati e degli offerenti, nonché la valutazione delle offerte.

3. La commissione giudicatrice di cui al comma 2 è nominata dal dirigente della struttura organizzativa che ha avviato la procedura ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), ed è composta:

a) dal dirigente medesimo o da altro dirigente regionale da lui delegato, che la presiede;

b) da due commissari, di cui uno nominato dal dirigente di cui alla lettera a) e uno, con funzioni anche di segretario, designato dal dirigente della struttura competente in materia di provveditorato, economato e contratti.

 

     Art. 11. (Modifica alla l.r. 11/2010)

1. L’articolo 6 della l.r. 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa) è sostituito dal seguente:

“Art. 6 - (Attuazione della l.r. 1/2010).

1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa procedono alla attuazione della l.r. 18 gennaio 2010, n. 1 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) limitatamente alle domande presentate entro la data del 30 settembre 2010, con esclusione di quelle presentate ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 della medesima legge, sulla base dei criteri già definiti di concerto con le organizzazioni sindacali, in quanto applicabili.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, possono accedere alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro i dipendenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, della l.r. 1/2010.

3. Per i dipendenti che abbiano presentato domanda ai sensi del comma 1 e che maturino i requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, della l.r. 1/2010 entro il termine del 31 dicembre 2013, l’incentivo di cui al comma 6 è dovuto a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

4. La cessazione dal servizio dei dipendenti di cui ai commi 2 e 3 deve avvenire entro la data del 31 dicembre 2010.

5. Le domande di risoluzione consensuale presentate sono revocabili fino alla data di cui al comma 4.

6. L’erogazione dell’incentivo avviene in forma rateizzata secondo le seguenti modalità: una quota pari ad un massimo di dodici mensilità è corrisposta all’atto della cessazione dal servizio; la restante parte è erogata con cadenza semestrale e per un numero massimo di sei mensilità per ciascun semestre, sino al raggiungimento della misura complessiva dell’incentivo spettante.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la l.r. 1/2010 è abrogata.”.

 

     Art. 12. (Riorganizzazione amministrativa)

1. Al fine della riorganizzazione delle attività della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa regionale e per la copertura dei posti vacanti nella relativa dotazione organica, per le esigenze rilevate nell’ambito del programma triennale del fabbisogno di personale sono utilizzate, fino al 31 dicembre 2011, le graduatorie delle progressioni indette antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) [1].

2. L’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 34, comma 2, della l.r. 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008), all’articolo 9, comma 1, della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009), e all’articolo 56 della l.r. 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010), può essere effettuata anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di assunzioni, purché nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).

3. Al comma 3 bis dell’articolo 9 della l.r. 37/2008, le parole: “l’importo di euro 191.000,00" sono sostituite dalle parole: “l’importo di euro 231.000,00, che potrà essere incrementato annualmente con legge di bilancio,”.

4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 9, comma 3 ter, della l.r. 37/2008 l’ammontare del fondo per il salario accessorio del personale non dirigente dell’Assemblea legislativa dell’anno 2010 è rideterminato in euro 1.128.444,39 al netto degli oneri riflessi. Il fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale dirigente dell’Assemblea legislativa è determinato per l’anno 2010 in euro 395.943,11 al netto degli oneri riflessi.

5. Sono fatte salve le procedure relative alle progressioni verticali previste dal piano del fabbisogno riferito agli anni 2008 e 2009, indette dall’Assemblea legislativa entro l’anno 2009, da concludersi entro il 31 dicembre 2010.

6. Al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato addetto alla custodia degli immobili di pertinenza dell’Assemblea legislativa ed alla gestione del parco autovetture, in alternativa alla concessione dell’alloggio, è corrisposto un trattamento economico accessorio omnicomprensivo determinato con le stesse modalità previste per il personale di cui all’articolo 16 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale).

 

     Art. 13. (Misure per la riduzione della spesa)

1. La riduzione del trattamento economico dei direttori generali, sanitari e amministrativi degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR), derivante dal combinato disposto dell’articolo 19 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge Finanziaria 2006), e dell’articolo 61, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è complessivamente pari al 30 per cento dell’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005.

2. La riduzione di cui al comma 1 è subordinata al rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).

3. Nell’ipotesi di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico del servizio sanitario regionale, non trova applicazione quanto previsto al comma 2 del presente articolo. In tal caso, il trattamento economico dei direttori generali, sanitari e amministrativi è pari a quello risultante dall’applicazione dell’articolo 19 della l.r. 2/2006.

4. La disposizione di cui all’articolo 2, comma 3, della l.r. 11/2010, non trova applicazione nei casi di attività o partecipazioni conseguenti a programmazione, nomina, designazione o proposta da parte della Regione antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale medesima.

 

     Art. 14. (Ridestinazione di somme del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese)

1. La somma di 1.500.000,00 euro, già destinata con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2007, n. 1159, al fondo di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento della occupazione), è rimodulata nel modo seguente:

a) quanto a 230.000,00 euro, per la copertura delle domande presentate dai consorzi di imprese ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione;

b) quanto a 1.270.000,00 euro, per la corresponsione degli oneri di gestione pendenti con i soggetti gestori delle attività relative alla legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione), e alla legge 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste).

2. Sono destinate all’attività relativa all’abbattimento dei tassi di interesse nelle operazioni di finanziamento delle imprese artigiane svolta ai sensi delle leggi 949/1952 e 240/1981:

a) la somma di 853.463,23 euro, corrispondente al ristorno di oneri relativi alla legge 949/1952 e reiscritta nel capitolo 31402901 dello stato di previsione della spesa;

b) una somma pari a 500.000,00 euro a valere sulla disponibilità del capitolo 31403108 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 15. (Modifica alla l.r. 31/2001)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 63 della l.r. 31/2001, è aggiunta la seguente:

“b bis) la relazione illustrativa.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 63 della l.r. 31/2001 sono soppresse le parole: “è illustrato in una nota preliminare corredata da apposita relazione. Esso”.

 

     Art. 16. (Modifiche alla l.r. 36/2005)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e la compartecipazione a piani e programmi statali e comunitari”.

2. Dopo l’articolo 5 della l.r. 36/2005 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis. (Compartecipazione a piani e programmi statali e comunitari).

1. La Regione persegue le finalità indicate all’articolo 1, comma 3, anche attraverso la compartecipazione finanziaria a piani e programmi statali o comunitari, secondo la disciplina dettata dai medesimi.”.

3. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Per finanziare i piani e i programmi di cui agli articoli 5 e 5 bis è istituito il fondo regionale per le politiche abitative.”.

4. Il comma 2 bis dell’articolo 6 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“2 bis. Il fondo è utilizzato:

a) per finanziare gli interventi di cui al titolo III, previsti nel piano regionale di edilizia residenziale;

b) per finanziare gli interventi di compartecipazione ai piani e programmi statali e comunitari;

c) per costituire o partecipare a uno o più fondi immobiliari ovvero per utilizzare altri strumenti finanziari innovativi volti al massimo coinvolgimento di capitali privati nell’ERP.

d) per il rimborso forfettario agli ERAP dei servizi connessi alla realizzazione degli interventi edilizi, nella misura stabilita dalla Giunta regionale.”.

 

     Art. 17. (Attività a supporto dell’Iniziativa adriatico ionica (IAI)

1. L’attività della Regione nell’ambito dell’Iniziativa adriatico ionica (IAI), disciplinata dall’articolo 13 della l.r. 25/2008, è svolta, in accordo con il ministero competente, anche attraverso la predisposizione di un progetto pluriennale e la costituzione di una fondazione di partecipazione ai sensi dell’articolo 2, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2010, n. 102 (Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia), allo scopo di ottenere il riconoscimento, da parte dell’Unione europea, di una strategia per la macroregione di riferimento.

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, avvalendosi delle disponibilità allocate con legge finanziaria nell’UPB 3.14.07 secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, della l.r. 25/2008.

 

     Art. 18. (Funzioni dei consorzi di bonifica) [2]

[1. Fino all’approvazione della legge regionale di riordino degli interventi di bonifica e irrigazione, i consorzi di bonifica:

a) esercitano le funzioni dei consorzi idraulici secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

b) eseguono, in caso di inerzia dei soggetti di cui all’articolo 12 del r.d. 523/1904 e con rivalsa dei relativi oneri, le opere idrauliche di sola difesa dei beni con la relativa manutenzione e la sistemazione dell’alveo dei minori corsi d’acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici.]

 

     Art. 19. (Modifiche alla l.r. 15/2008)

1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 26 giugno 2008, n. 15 (Disciplina del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL) la parola: “venticinque” è sostituita dalla seguente: “ventisei”.

2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 15/2008 è inserita la seguente:

“f bis) un rappresentante degli ordini e collegi professionali, regionali e provinciali;”.

3. Dopo il primo periodo del comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 15/2008 è inserito il seguente: “Il rappresentante di cui alla lettera f bis) del comma 1 dell’articolo 2 è designato congiuntamente dalle rappresentanze regionali delle confederazioni professionali operanti a livello nazionale che riuniscono le diverse aree professionali.”.

 

     Art. 20. (Modifica alla l.r. 39/1997)

1. Il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all’estero), è sostituito dal seguente:

“5. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere e), f) e g) sono nominati previo parere dei soggetti rispettivamente rappresentati.”.

2. La durata in carica del Consiglio dei marchigiani all’estero operante alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogata fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque non oltre il 30 giugno 2011 [3].

 

     Art. 21. (Modifica alla l.r. 6/2005)

1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), dopo le parole: “verde pubblico e privato, tartufaie;” sono inserite le parole: “producono materiale vivaistico relativo alla biodiversità regionale, forestale e agraria;”.

 

     Art. 22. (Modifica alla l.r. 7/1995)

1. Al terzo periodo del comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), dopo le parole “l.r. 34/1992” sono aggiunte le seguenti: “e non sono soggetti, altresì, al rilascio dei titoli abilitativi edilizi previsti dalle normative vigenti, purché conformi ai limiti dimensionali e alle modalità costruttive fissati dalla Giunta regionale”.

2. Il quarto periodo del comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 7/1995 è soppresso.

 

     Art. 23. (Modifica alla l.r. 5/2003)

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 15 della l.r. 16 aprile 2003, n. 5 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione), è aggiunto il seguente:

“6 bis. Il controllo sugli interventi di cui alla presente legge è effettuato dalle commissioni costituite ai sensi dell’articolo 25, comma 3, della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione).”.

 

     Art. 24. (Modifiche alla l.r. 27/2009)

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo Unico in materia di commercio), è sostituita dalla seguente:

“c) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;”.

2. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 27/2009 sono aggiunte in fine le parole: “non detentive”.

3. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere c), e), f) e g), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato dalla sentenza, salvo riabilitazione.”.

4. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“1. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito ai sensi delle normative delle Regioni o delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o alla amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore famigliare, comprovata dall’iscrizione all’INPS;

c) essere in possesso di laurea, anche triennale, o di diploma di scuola secondaria superiore o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nei corsi degli studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.”.

5. Il comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“3. Ai soggetti provenienti da altre regioni o paesi dell’Unione europea sono riconosciuti i requisiti per l’esercizio dell’attività previsti dalle rispettive normative.”.

6. Al comma 1 degli articoli 23 e 24 della l.r. 27/2009 le parole: “ha la residenza o la sede legale” sono sostituite dalle parole: “intende avviare l’attività”.

7. Dopo il comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:

“1 bis. L’interessato dà comunicazione al Comune dell’inizio della vendita promozionale almeno cinque giorni prima dell’inizio.”.

8. Il comma 6 dell’articolo 32 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“6. Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 2 non si applicano al settore alimentare.”.

9. Dopo l’articolo 38 della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:

“Art. 38 bis. (Documento unico di regolarità contributiva).

1. L’attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta alla presentazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’articolo 1, comma 1176, della legge 296/2006.

2. Tutte le imprese di commercio su aree pubbliche, comprese quelle individuali senza coadiuvanti e dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno presentano al Comune competente il DURC o un certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall’INPS, corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante l’impossibilità di presentare il DURC.

3. I soggetti, impossibilitati a presentare il DURC o un certificato di regolarità contributiva, che richiedono una nuova autorizzazione allegano alla domanda un’autocertificazione che attesti detta impossibilità e, entro sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione medesima, presentano al Comune competente il DURC o un certificato di regolarità contributiva, rilasciato dall’INPS, corredato da una dichiarazione sostitutiva attestante l’impossibilità a presentare il DURC. In caso di mancata presentazione nel termine previsto, l’autorizzazione decade.

4. L’autorizzazione all’esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’INPS la rateizzazione del debito contributivo.

5. Salvo quanto previsto al comma 3, in caso di inottemperanza a quanto previsto al comma 2 l’autorizzazione è sospesa per sei mesi.

6. La Giunta regionale definisce ulteriori modalità per l’attuazione del presente articolo, comprese quelle attraverso le quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione.”.

10. Al comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 27/2009 sono soppresse le parole: “nell’ambito del territorio regionale,”.

11. Al comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 27/2009 le parole: “di residenza o di dimora dell’operatore” sono sostituite dalle parole: “nel quale l’esercente intende avviare l’attività”.

12. Al comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 27/2009 le parole: “lettera i)” sono sostituite dalle parole: “lettere h) e i)” ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “Il Comune, nel regolamento di cui all’articolo 35, può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati.”

13. Al comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 27/2009 le parole: “di residenza. Per i residenti in altra regione il tesserino è rilasciato dal Comune” sono soppresse.

14. Il comma 6 bis dell’articolo 55 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“6 bis. I Comuni individuano altresì le deroghe alle disposizioni di cui al comma 5 a favore delle attività di vendita diretta svolte esclusivamente da imprese di produzione del settore non alimentare operanti nel territorio regionale, sulla base dei criteri e delle modalità individuati nel regolamento di cui all’articolo 2.”.

15. Al comma 8 dell’articolo 55 della l.r. 27/2009 le parole: “dal presente articolo entro il mese di novembre di ogni anno e inviano i relativi dati alla Giunta regionale entro il 15 dicembre successivo” sono sostituite dalle parole: “dai commi precedenti e li comunicano annualmente alla struttura organizzativa della Regione competente entro il termine perentorio del 31 ottobre. Entro la stessa data i Comuni interessati possono presentare una richiesta motivata per la concessione dell’ulteriore deroga prevista dal comma 8 bis.”.

16. Dopo il comma 8 dell’articolo 55 della l.r. 27/2009 sono inseriti i seguenti:

“8 bis. I limiti di cui ai commi 4 e 5 possono essere derogati per un massimo di ulteriori due giornate in occasione di eventi o manifestazioni di particolare rilevanza per i flussi turistici e per l’economia comunale, esclusivamente per le vie del territorio comunale direttamente interessate.

8 ter. La Giunta regionale, al fine della valutazione e concessione della deroga di cui al comma 8 bis, costituisce una commissione composta da un rappresentante della struttura organizzativa regionale competente e da un rappresentante dei Comuni designato dall’ANCI, nonché da: un rappresentante delle associazioni dei consumatori, tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e tre rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio, designati dai rispettivi organismi maggiormente rappresentativi a livello regionale. La commissione, nella prima seduta, adotta i criteri e le modalità per il suo funzionamento e, entro il 30 novembre di ogni anno, esprime parere vincolante sulle deroghe proposte, che sono concesse o negate con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente. I componenti la commissione operano a titolo gratuito.”.

17. Al comma 9 dell’articolo 55 della l.r. 27/2009 le parole: “di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8” sono sostituite dalle parole: “o agiscono in difformità alle disposizioni di cui al presente articolo. I Comuni che non si attengono alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8 bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 60.000,00, applicata dalla Regione ai sensi della l.r. 33/1998. I proventi derivanti dall’applicazione di tale sanzione sono utilizzati dalla Regione per la rivitalizzazione del piccolo commercio”.

18. Al comma 1 dell’articolo 59 della l.r. 27/2009 le parole: “17, comma 4” sono sostituite dalle parole: “17, comma 5”.

19. Il comma 3 dell’articolo 61 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato dalla sentenza, salvo riabilitazione.”.

20. Le lettere a), b) e c) del comma 5 dell’articolo 61 della l.r. 27/2009 sono sostituite dalle seguenti:

“a) avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio o per la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito ai sensi delle normative regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni anche non continuativi nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in qualità di coadiutore familiare se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, comprovata dall’iscrizione all’INPS;

c) essere in possesso di laurea, anche triennale, o diploma di scuola secondaria superiore o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nei corsi di studio siano previste materie attinenti al commercio ovvero alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.”.

21. Al comma 8 dell’articolo 61 della l.r. 27/2009 le parole “; la Giunta regionale individua, altresì, i titoli di studio di cui al comma 5, lettera b)” sono soppresse.

22. Il comma 11 dell’articolo 61 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“11. Ai soggetti provenienti da altre regioni o da paesi dell’Unione europea sono riconosciuti i requisiti per l’esercizio dell’attività previsti dalle rispettive normative.”.

23. Il comma 1 dell’articolo 63 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“1. L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione, rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio. Il trasferimento di sede è soggetto a SCIA, mentre è soggetto ad autorizzazione nel caso in cui riguardi il passaggio da una zona non sottoposta a programmazione ai sensi dell’articolo 62 a una zona interessata dalla medesima programmazione.”.

24. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 63 della l.r. 27/2009 le parole: “presentazione della DIA sanitaria” sono sostituite dalle parole: “notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari”.

25. Al comma 2 dell’articolo 73 della l.r. 27/2009 è aggiunto in fine il seguente periodo: “La relativa autorizzazione o SCIA deve far capo allo stesso titolare dell’impianto di distribuzione carburanti.”.

26. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 76 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente: “I lavori per la realizzazione di nuovi impianti e per trasferimenti sono ultimati nei termini di cui al permesso di costruire.”.

27. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 27/2009:

a) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 8;

b) il comma 6 ter dell’articolo 55;

c) il comma 6 dell’articolo 61;

d) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 62.

28. La limitazione di cui al comma 5 dell’articolo 43 della l.r. 27/2009 non si applica alle manifestazioni che già si svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei Comuni ricadenti nelle aree depresse dell’ex Obiettivo 2.

29. In fase di prima applicazione, la comunicazione e la richiesta di cui al comma 8 dell’articolo 55 della l.r. 27/2009, come modificato dal comma 15 del presente articolo, devono pervenire entro il termine perentorio del 31 dicembre 2010. La commissione prevista dal comma 8 ter del medesimo articolo 55, come inserito dal comma 16 del presente articolo, è costituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed esprime il proprio parere vincolante sulle richieste pervenute entro il 31 gennaio 2011.

30. Nel testo degli articoli 13, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 58, 59 e 60 della l.r. 27/2009 le parole “dichiarazione di inizio di attività” e “DIA”, ove ricorrono, sono sostituite dalle parole: “segnalazione certificata di inizio attività” e “SCIA”. La rubrica degli articoli 28 e 64 della l.r. 27/2009 è sostituita dalla seguente: “Segnalazione certificata di inizio attività”. Ai commi 1 e 3 dell’articolo 64 della l.r. 27/2009 rispettivamente le parole: “DIA” e “DIA con decorrenza dalla data di ricevimento della dichiarazione medesima” sono sostituite dalla parola: “SCIA”.

 

     Art. 25. (Modifiche alla l.r. 33/1989)

1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 30 dicembre 1989, n. 33 (Organizzazione e disciplina delle strutture nefrodialitiche nella Regione Marche), è inserito il seguente:

“Art. 4 bis. (Dialisi domiciliare).

1. L’attività di dialisi domiciliare di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), è effettuata in base ai criteri e alle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”.

2. All’articolo 5, comma 1, della l.r. 33/1989 le parole: “ed in conformità della l.r. 1 luglio 1976, n. 17” sono soppresse.

3. Sono abrogati:

a) il comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 33/1989;

b) le leggi regionali 1 luglio 1976, n. 17 (Norme per l’esercizio della dialisi domiciliare), 19 gennaio 1977, n. 3 (Modifiche alla l.r. 1° luglio 1976, n. 17 concernente: Norme per l’esercizio della dialisi domiciliare), e 7 dicembre 1977, n. 45 (Rifinanziamento della l.r. 1° luglio 1976, n. 17 recante: Norme per l’esercizio della dialisi domiciliare).

 

     Art. 26. (Modifica alla l.r. 43/1988)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 50 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 (Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l’organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella Regione), è inserito il seguente:

“3 bis. La Giunta regionale individua altresì le iniziative da finanziare ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e).”.

 

     Art. 27. (Modifiche alla l.r. 34/1992 e abrogazione del regolamento 6/1977)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), è inserita la seguente:

“e bis) la nomina del commissario ad acta di cui all’articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale), nonché la nomina dei commissari per l’adozione e l’approvazione degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, anche di iniziativa privata, e loro varianti nei casi di cui all’articolo 78, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);”.

2. L’articolo 72 della l.r. 34/1992 è sostituito dal seguente:

“Art. 72 - (Determinazione degli oneri di urbanizzazione).

1. Ai fini della determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione, l’Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce ed aggiorna almeno ogni cinque anni le tabelle parametriche sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 16 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche ai sensi del comma 1 e fino alla definizione delle tabelle stesse, i Comuni provvedono in via provvisoria, con propria deliberazione.”.

3. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 2, ove la Regione non provveda all’aggiornamento delle tabelle parametriche entro il 30 giugno 2011, i comuni provvedono in via provvisoria ai sensi del comma 2 dell’articolo 72 della l.r. 34/1992, come modificato dal presente articolo [4].

4. Il regolamento regionale 23 luglio 1977, n. 6 (Attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 concernente: “Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione”) si applica fino al novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, il regolamento regionale 23 luglio 1977, n. 6 è abrogato.

 

     Art. 28. (Modifiche alla l.r. 6/2007)

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000) è sostituita dalla seguente:

“b) delle Comunità montane per i siti o per le porzioni dei medesimi ricadenti all’interno del perimetro amministrativo delle Comunità montane medesime;”.

2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 6/2007 è abrogata.

3. Il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 6/2007 è sostituito dal seguente:

“2. Per le porzioni dei siti ricadenti all’esterno del perimetro delle aree naturali protette e delle Comunità montane, la gestione è di competenza della Provincia.”.

4. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 6/2007, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è inserito il seguente:

“2 bis. La gestione dei siti di competenza di due o più enti gestori avviene d’intesa fra gli enti interessati limitatamente alle funzioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 3 tenendo conto della superficie gestita da ciascun ente.”.

5. Il comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 6/2007 è sostituito dal seguente:

“4. Gli schemi delle misure di conservazione e salvaguardia e dei piani di gestione di cui al comma 3, lettera a), sono adottati dall’ente gestore e depositati per trenta giorni presso la propria sede e quella degli enti locali interessati. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito internet istituzionale della Regione e dell’ente gestore. Chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all’ente gestore osservazioni scritte entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito.”.

6. Il comma 5 dell’articolo 24 della l.r. 6/2007 è sostituito dal seguente:

“5. Nei successivi sessanta giorni, l’ente gestore adotta in via definitiva gli atti motivando sulle osservazioni presentate ed entro trenta giorni li trasmette alla Regione. La Giunta regionale approva le misure di conservazione e i piani di gestione nei trenta giorni successivi, decorrenti dalla data del loro ricevimento.”.

7. Dopo il comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 6/2007 è inserito il seguente:

“3 bis. Qualora l’intesa di cui al comma 3 non sia raggiunta entro sessanta giorni dalla proposta, alla revisione dei siti provvede la Giunta regionale.”.

 

     Art. 29. (Modifiche alla l.r. 20/2003)

1. Il comma 9 dell’articolo 32 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è sostituito dal seguente:

“9. L’importo dei diritti di segreteria per iscrizioni, modifiche e certificazioni è quello previsto dall’articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Il pagamento dei diritti di segreteria per iscrizioni e modifiche non è dovuto nel caso in cui tali diritti siano già stati corrisposti per l’effettuazione della comunicazione unica o di altri analoghi adempimenti previsti per le imprese dalla legislazione statale vigente.”.

2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 20/2003 è sostituita dalla seguente:

“a) da euro 160,00 a euro 1.030,00, in caso di omessa presentazione della comunicazione di cui all’articolo 32, comma 2, o della domanda di modifica e di cancellazione di cui all’articolo 32, comma 3;”.

 

     Art. 30. (Misure straordinarie relative agli scarichi di acque urbane) [5]

1. Per la tutela della sanità e dell’igiene pubblica, al fine di scongiurare situazioni di emergenza sanitaria derivanti dalla chiusura degli scarichi non conformi alla normativa vigente e di garantire il conseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale 26 gennaio 2010 n. 145, il piano d’ambito di cui all’articolo 149 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è integrato da un programma di interventi indifferibili e urgenti per l’adeguamento o la realizzazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e collettamento a impianti di depurazione, che stabilisce le priorità e la relativa tempistica.

2. Il termine di conclusione degli interventi per gli agglomerati urbani con almeno duemila abitanti equivalenti non può superare la data del 31 dicembre 2015.

3. Le Province autorizzano provvisoriamente gli scarichi di cui al comma 1 per il periodo necessario alla realizzazione degli interventi e, comunque, non oltre i termini indicati nel comma 2 e nel programma di cui al comma 1.

4. Decorsi i termini di cui al comma 3, le Province autorizzano in via definitiva gli scarichi ai sensi dell’articolo 101 del d.lgs. 152/2006.

 

     Art. 31. (Modifica alla l.r. 60/1997)

1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 2 settembre 1997, n. 60 (Istituzione dell’agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM), è inserita la seguente:

“m bis) effettuare attività di sorveglianza epidemiologica della popolazione anche collaborando alla realizzazione e all’alimentazione dei flussi informativi mediante l’accesso e il trattamento integrato dei dati geografici, demografici e sanitari, solamente in forma anonima;”.

 

     Art. 32. (Rideterminazione dei contributi a seguito di economie conseguite nella realizzazione di interventi previsti in Accordi di programma quadro)

1. In presenza di economie derivanti dalla realizzazione di interventi assistiti da contributi previsti in Accordi di programma quadro, i contributi sono rideterminati per il nuovo importo nella stessa misura percentuale del contributo iniziale, salvo diversa determinazione da parte dello Stato. Il contributo iniziale resta invariato in presenza di un aumento del costo dell’intervento.

 

     Art. 33. (Soppressione della Comunità montana del Metauro e modifica alla l.r. 18/2008)

1. La Comunità montana del Metauro Zona E di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane), è soppressa alla data del 1° gennaio 2011. A decorrere da tale data la Provincia di Pesaro e Urbino subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla Comunità montana soppressa, ivi compresi i rapporti relativi al personale in servizio, a eccezione di quanto stabilito nei commi seguenti.

2. Sono trasferite:

a) al Comune di Saltara le unità di personale a tempo indeterminato di categoria D5 (Istruttore tecnico direttivo), C5 (Istruttore amministrativo – ufficio segreteria) e C5 (Istruttore tecnico geometra);

b) al Comune di Barchi le unità di personale a tempo indeterminato di categoria D5 (Funzionario amministrativo) e D1 (Ragioniere economo);

c) alla Regione le due unità di personale a tempo indeterminato di categoria D3 (Funzionari agronomi).

3. La proprietà della discarica sita in località Rafaneto del Comune di Barchi è assegnata ai Comuni facenti parte della Comunità montana soppressa, in quote proporzionali al quantitativo di rifiuti smaltiti dai Comuni nella discarica dal 1° giugno 1989 al 31 dicembre 2009. La gestione della discarica e del relativo contenzioso è affidata al Comune di Barchi, che subentra in tutti i rapporti connessi [6].

4. La proprietà della quota del 64,766 per cento del centro di macellazione sito in località Schieppe di Orciano e di un terreno adiacente, nonché il subentro nel contratto di gestione del centro per la quota indicata e le quote di partecipazione nella Fondazione Villa del Balì sono assegnate al Comune di Saltara.

5. La proprietà dei beni mobili e delle attrezzature affidati in comodato è assegnata ai Comuni comodatari. Per i beni in comodato a soggetti diversi, la proprietà è assegnata al Comune in cui ha sede il soggetto comodatario, con obbligo di mantenere il rapporto di comodato in essere. L’Unione di Comuni Roveresca subentra nella proprietà dei beni mobili e delle attrezzature affidati in comodato all’Unione medesima e al Centro marchigiano antincendio CMA, con obbligo, relativamente ai secondi, di mantenere il rapporto di comodato in essere.

6. La gestione del Centro disabili di Montefelcino è affidata al Comune di Fossombrone, in qualità di Comune capofila dell’ambito territoriale sociale.

7. La gestione dei servizi informatici effettuata dalla Comunità montana soppressa è affidata al Comune di Sant’Ippolito, anche in veste di capofila per la gestione aggregata dei servizi trasferiti. La proprietà della Scheda 3 COM 905 FAST – 3 COM SWITCH 16 porte e dell’Halley server CUBE p4 3200 completo, derivante dalla gestione del progetto Metauro on line, è assegnata rispettivamente ai Comuni di Piagge e di Serrungarina.

8. La gestione delle funzioni relative ai lavori di ampliamento e di adeguamento del cimitero di Saltara è affidata al Comune di Saltara. Per il finanziamento degli interventi la Comunità montana del Catria e del Nerone di Cagli subentra nel contratto di mutuo stipulato dalla Comunità montana del Metauro con la Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.), fino alla data del 31 dicembre 2012, sulla base di specifica intesa fra le parti, al fine di consentire la continuità nell'adempimento delle obbligazioni assunte. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il Comune di Saltara subentra nel contratto di mutuo [7].

9. Le funzioni amministrative già esercitate dalla Comunità montana soppressa sono esercitate a norma delle leggi regionali vigenti. La gestione del demanio forestale regionale ricompreso nei Comuni di Fossombrone e Isola del Piano, e dei relativi progetti, è affidata ai Comuni medesimi per la parte ricadente nei rispettivi territori. Ciascun Comune che aveva delegato alla Comunità montana lo svolgimento delle funzioni relative allo sportello unico per le attività produttive subentra alla Comunità montana nella gestione del contenzioso pendente che lo riguarda.

10. Le spese sostenute per le retribuzioni del personale trasferito dalla Comunità montana agli enti subentranti non concorrono alle limitazioni fissate dall’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), e dall’articolo 76, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

11. Dopo il comma 14 dell’articolo 23 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), è inserito il seguente:

“14 bis. Prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico, i Comuni e le Province attivano le procedure di mobilità previste dall’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), provvedendo in via prioritaria all’immissione in ruolo dei dipendenti, che facciano domanda di trasferimento, rispettivamente:

a) della Comunità montana nel cui ambito territoriale i Comuni stessi sono ricompresi;

b) delle Comunità montane che insistono nel territorio provinciale.”.

 

     Art. 34. (Modifica alla l.r. 21/2003)

1. Il comma 7 dell’articolo 1 della l.r. 10 dicembre 2003, n. 21 (Trasformazione in costruzioni a carattere permanente degli alloggi prefabbricati temporanei installati a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997), è sostituito dal seguente:

“7. Il prezzo di alienazione è determinato dall’ufficio tecnico comunale, d’intesa con gli uffici tecnici della Regione. Nei casi di alienazione del diritto di proprietà sulle aree, si tiene conto delle spese sostenute a carico dei fondi pubblici per la loro acquisizione, per le urbanizzazioni e gli allacciamenti ai pubblici servizi effettuati. Le somme provenienti dalle alienazioni sono utilizzate dai Comuni per le urbanizzazioni, per gli interventi di sistemazione ambientale di cui al comma 4 e gli ampliamenti di cui al comma 2, lettera a), per la manutenzione ordinaria degli alloggi prefabbricati non alienati, per la manutenzione e la gestione delle aree utilizzate per gli insediamenti dei moduli destinati a uso abitativo, per la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata o agevolata, per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche, per interventi di riqualificazione urbana e per gli altri interventi e attività connessi alla ricostruzione post terremoto.”.

 

     Art. 35. (Piano regionale integrato delle attività produttive e del lavoro 2011/2013)

1. La Regione, nell’ambito delle strategie di contrasto alla crisi economica in atto, realizza l’integrazione tra gli interventi di sostegno al sistema produttivo e quelli di politica attiva del lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, per il triennio 2011/2013 il Piano regionale delle attività artigiane ed industriali di cui all’articolo 3 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), e il Piano regionale per le politiche attive del lavoro di cui all’articolo 3 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono sostituiti dal Piano regionale integrato delle attività produttive e del lavoro 2011/2013. Il Piano è approvato dall’Assemblea legislativa regionale su proposta della Giunta regionale, adottata previo parere del Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana di cui all’articolo 7 della l.r. 20/2003 e della Commissione regionale per il lavoro di cui all’articolo 6 della l.r. 2/2005 che si esprimono in seduta congiunta.

 

     Art. 36. (Norme in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. Allo scopo di prevenire impatti negativi per l’ambiente e il paesaggio, gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e i progetti di quelli in corso di autorizzazione relativi a domande presentate prima del 30 settembre 2010, devono essere adeguati alle prescrizioni di cui ai punti 6.2, 6.8, 6.9 e 6.11 dell’Allegato II alla deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale 30 settembre 2010, n. 13 (Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge regionale 4 agosto 2010, n. 12). I progetti degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in corso di autorizzazione, relativi a domande presentate prima del 30 settembre 2010, devono altresì essere adeguati alla prescrizione di cui al punto 6.12 dell’Allegato II alla deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 13/2010 [8].

1 bis. Allo stesso scopo di cui al comma 1, sono soggetti alla disciplina della deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 13/2010 gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ricadenti in aree classificate come zone D ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, ad eccezione di quelli ricadenti esclusivamente nelle aree di cui ai codici 10.5, 10.6, 20.3, 22.3 e 32 dell’Allegato I alla deliberazione medesima [9].

1 ter. Il Comune competente per territorio verifica l’adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 1 e qualora accerti il mancato adeguamento alle stesse nel termine stabilito dalla legge applica una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al 3 per cento del valore certificato dell’impianto, secondo le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). I proventi delle sanzioni sono destinati a interventi su strutture pubbliche volti al risparmio ed all’efficienza energetica [10].

2. Le serre individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 sono soggette alla disciplina di cui all'atto approvato dall’Assemblea legislativa regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 4 agosto 2010 n. 12 (Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale”).

3. L'atto di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 12/2010 produce effetti dal giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea legislativa regionale.

4. Ai procedimenti in corso relativi a domande presentate prima dell’entrata in vigore dell’atto di cui all’articolo 2, comma 2, della l.r. 12/2010 si applicano le norme in vigore al momento della presentazione delle predette domande.

5. La disciplina degli impatti cumulativi applicabile agli impianti fotovoltaici a terra che determinano nel loro complesso una potenza superiore a 1.000 KW non si applica qualora la potenza dei singoli impianti sia inferiore o uguale a 20 KW.

 

     Art. 37. (Modifica alla l.r. 11/2009)

1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo), è inserito il seguente:

“Art. 9 bis. (Aggregazione).

1. Al fine di garantire una migliore funzionalità e lo sviluppo del sistema regionale dello spettacolo, nonché la razionalizzazione e riduzione dei costi di gestione e funzionamento, la Regione promuove e sostiene, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, la costituzione di un organismo che aggrega soggetti culturali qualificati, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo.

2. Per assicurare una gestione coerente con gli indirizzi e i programmi regionali in materia, l’organismo di cui al comma 1 deve dotarsi di uno statuto che:

a) riserva il ruolo di promotori a soggetti culturali qualificati, operanti con continuità e dotati di riconoscimento ministeriale e regionale;

b) prevede la possibilità di ammettere come sostenitori enti pubblici e privati che ne condividono l’idea e intendono contribuire alla sua realizzazione.”.

 

     Art. 38. (Modifiche alla l.r. 9/2006)

1. Al comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) dopo le parole “indicate nello statuto” sono aggiunte le parole “, sostenendone le iniziative secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.”.

2. La deliberazione della Giunta regionale indicata al comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 9/2006, come modificato dal comma 1, è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 39. (Finalizzazioni di spesa)

1. La somma di euro 20.000,00 compresa nell’autorizzazione di spesa della l.r. 9/2006 è destinata al finanziamento dell’Unione nazionale pro loco d’Italia (UNPLI) indicata al comma 5 dell’articolo 9 della medesima l.r. 9/2006.

 

     Art. 40. (Gestori dei servizi pubblici locali)

1. Gli atti di affidamento, i contratti di servizio e le convenzioni attuative dei servizi pubblici locali a rilevanza economica vigenti non possono essere oggetto di nuovi affidamenti anche sotto forma di proroghe o rinnovazioni nelle more dell’espletamento delle procedure per il conferimento o il riconoscimento delle gestioni ai sensi dell’articolo 23 bis, commi 2, 3, 8 e 10, lettera g), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I soggetti gestori sono comunque tenuti a garantire la continuità del servizio pubblico e gli interventi anche relativi a reti e impianti sino all’attivazione delle nuove gestioni.

1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati [11].

1 ter. Nelle more dell’effettuazione delle gare per l’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati i gestori sono comunque tenuti a garantire la continuità del servizio [12].

2. Il servizio idrico integrato in quanto d’interesse generale riconducibile ai diritti fondamentali della persona non rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica [13].

 

     Art. 41. (Strutture assistenziali)

1. Il tempo per l’adeguamento ai requisiti minimi organizzativi delle residenze protette per anziani di cui ai numeri 29, 30, 34 e 35 dell’allegato A al regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1, come modificato dal regolamento regionale 24 ottobre 2006 n. 3, è prorogato di due anni con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 42. (Modifiche alle l.r. 7/2004 e 24/2009)

1. [Alla lettera b) del comma 1 e al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), la parola: “interprovinciale” è soppressa] [14].

2. La lettera n decies) del numero 6) dell’allegato B2 della l.r. 7/2004 è sostituita dalla seguente:

“n decies) impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica e impianti solari termici, comprese le opere connesse, a esclusione di quelli in cui i moduli o collettori:

1) siano ubicati al suolo ed abbiano potenza complessiva inferiore o uguale a 1.000 kW;

2) costituiscano elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti a serre come individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del d.m. 6 agosto 2010 con potenza complessiva inferiore o uguale a 200 kW;

3) siano collocati, indipendentemente dalla modalità di posizionamento, sulle strutture edilizie esterne degli edifici e loro strutture di pertinenza come individuati negli allegati 2 e 3 del d.m. 19 febbraio 2007 e all’articolo 20 del d.m. 6 agosto 2010;
4) costituiscano o sostituiscano elementi di arredo urbano e viario come individuati negli allegati 2 e 3 del d.m. 19 febbraio 2007 e all’articolo 20 del d.m. 6 agosto 2010.”.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica decorso il termine di cui al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 4 agosto 2010, n. 12 (Modifica alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale”).

4. Il punto 2 della lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:

“2) in favore dei comuni interessati dall’impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento, compresi i comuni limitrofi o la cui area urbana sia interessata dal transito di mezzi adibiti al trasporto di rifiuti;”.

5. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 24/2009, è inserito il seguente:

“1 bis. Oltre alle funzioni di programmazione del settore, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti la valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), e l’autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006, relative alla realizzazione e gestione dei nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento di cui al d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti).”.

6. I commi 2 e 3 dell’articolo 3 della l.r. 24/2009, sono sostituiti dai seguenti:

“2. Le Province esercitano altresì le funzioni concernenti la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, previste dagli articoli 208, 209, 210 e 211 del d.lgs. 152/2006.

3. Le funzioni di cui al comma 2 comprendono la valutazione di impatto ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale. Sono inoltre di competenza delle Province le funzioni amministrative concernenti la valutazione di impatto ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale relative alle modifiche sostanziali degli impianti di cui all’articolo 2, comma 1 bis. Le Province trasmettono alla Regione copia dei dati relativi agli impianti di propria competenza inviati ai sensi dell’articolo 29 duodecies del d.lgs. 152/2006.”.

7. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 24/2009 è inserito il seguente:

“1 bis. I Comuni territorialmente competenti curano le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 5, comma 4, del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico).” [15].

8. Al comma 8 dell’articolo 20 della l.r. 24/2009 dopo le parole: “conservano efficacia” sono inserite le parole: “, fatta salva la possibilità di apportare eventuali modifiche cui si applicano le norme procedimentali previgenti,”.

9. Il comma 1 dell’articolo 61 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa), si interpreta nel senso che tra le funzioni amministrative concernenti la manutenzione dei porti, ivi previste, sono ricomprese le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 5, comma 4, del d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico) [16].

10. Sono abrogati:

a) l’articolo 50 della l.r. 10/1999;

b) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 e l’articolo 11 della l.r. 24/2009.

11. I procedimenti di cui all’articolo 11 della l.r. 24/2009, ora abrogato dal comma 10, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo la presente disciplina dall’autorità individuata quale autorità competente dalla norma vigente al momento della presentazione dell’istanza.

12. Restano di competenza delle Province i procedimenti di cui all’articolo 24 della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione (Legge finanziaria 2009).

13. I procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 3, comma 2, della l.r. 24/2009, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, ancora in fase di istruttoria presso la Regione, sono conclusi dalla Provincia territorialmente competente. A tal fine la Regione trasmette la documentazione in suo possesso alle Province entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. L’esercizio delle attività di autosmaltimento e di recupero dei rifiuti di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs.152/2006, è soggetto alla prestazione di idonea garanzia finanziaria a favore della Provincia competente per territorio, per una somma commisurata alla tipologia di impianto e ai quantitativi massimi dichiarati secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Le imprese esercenti attività di recupero in procedura semplificata, già iscritte nell’apposito registro provinciale alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano la garanzia entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione suddetta.

15. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 dello Statuto, promuove la diffusione e l’attuazione nel territorio regionale di attività connesse al tema dello sviluppo sostenibile, attraverso la concessione di contributi a favore di enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro iscritte nei registri regionali. I contributi non possono superare il 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e sono concessi in base ai criteri e alle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 43. (Stato di previsione delle entrate e delle spese 2010)

1. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2010 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate: tabella 1 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di entrata”.

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2010 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate: tabella 2 “Elenco delle variazioni degli stanziamenti di competenza per funzioni obiettivo”; tabella 3 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di spesa”.

 

     Art. 44. (Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell’anno 2010)

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), l’autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti per l’anno 2010, già stabilita nell’importo di euro 49.896.293,04 per effetto dell’articolo 21 della l.r. 32/2009, si stabilisce nel nuovo importo di euro 54.382.048,54.

2. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall’articolo 23 della l.r. 32/2009.

 

     Art. 45. (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 31/2009)

1. Gli allegati alla l.r. 31/2009 sono modificati come segue:

a) la tabella A “Elenco delle leggi regionali il cui stanziamento di competenza annuale è rinviato alla legge finanziaria” è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata alla presente legge;

b) la tabella B “Rifinanziamento leggi regionali” è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla presente legge;

c) la tabella C “Autorizzazioni di spesa” è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla presente legge;

d) la tabella D “Cofinanziamento regionale programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla presente legge;

e) la tabella E “Cofinanziamento regionale programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla presente legge.

 

     Art. 46. (Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 32/2009)

1. Gli allegati alla l.r. 32/2009 sono così modificati o sostituiti:

a) il prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al credito” è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;

b) il prospetto 2 “Variazione alle Assegnazioni Finalizzate” è modificato dal prospetto 2 allegato alla presente legge;

c) l’elenco 2 “Spese dichiarate obbligatorie” è sostituito dall’elenco 2 allegato alla presente legge.

 

     Art. 47. (Riepiloghi generali riassuntivi)

1. E’ approvato il “Riepilogo generale per titoli” degli stanziamenti di competenza e di cassa delle entrate del bilancio 2010 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 4.

2. E’ approvato il “Riepilogo generale per aree d’intervento” degli stanziamenti di competenza e di cassa delle spese del bilancio 2010 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 5.

 

     Art. 48. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.


[1] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 28.

[3] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 24 maggio 2011, n. 11.

[4] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 20.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 15 giugno 2011, n. 187, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[6] Comma modificato dall'art. 35 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 20 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 marzo 2012, n. 4.

[7] Comma modificato dall'art. 25 della L.R. 31 ottobre 2011, n. 20 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 giugno 2012, n. 22.

[8] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 1 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 2.

[9] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 1 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 2.

[10] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 1 della L.R. 5 febbraio 2013, n. 2.

[11] Comma inserito dall'art. 35 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 20.

[12] Comma inserito dall'art. 35 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 20.

[13] La Corte costituzionale, con sentenza 15 giugno 2011, n. 187, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[14] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 maggio 2011, n. 9.

[15] La Corte costituzionale, con sentenza 15 giugno 2011, n. 187, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[16] La Corte costituzionale, con sentenza 15 giugno 2011, n. 187, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.