Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 norme finanziarie |
Data: | 10/02/2006 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento) |
Art. 2. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale) |
Art. 3. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa) |
Art. 4. (Autorizzazioni di spesa) |
Art. 5. (Cofinanziamento regionale) |
Art. 6. (Rinnovo autorizzazioni limiti d'impegno) |
Art. 7. (Fondo di rotazione per la progettazione) |
Art. 8. (Piani di classificazione, di risanamento acustico e di bonifica) |
Art. 9. (Riutilizzo economie su opere ammesse a finanziamento regionale) |
Art. 10. (“Intesa di programma per lo sviluppo”). |
Art. 11. (Proroghe di termini) |
Art. 12. (Anticipazioni di cassa per le Zone territoriali e per le Aziende ospedaliere) |
Art. 13. (Finanziamenti per interventi di manutenzione idraulica) |
Art. 14. (Personale regionale e degli enti locali addetto alla ricostruzione post- terremoto) |
Art. 15. (Norme tecniche per il completamento della ricostruzione post-terremoto) |
Art. 16. (Fondo di rotazione per la promozione della cooperazione) |
Art. 17. (Contributi a favore dell'Istituto Pergolesi e della Fondazione Teatro delle Muse) |
Art. 18. (Recupero delle somme dovute dai Comuni ai sensi della l.r. 7/1980). |
Art. 19. (Riduzione delle indennità) |
Art. 20. (Riorganizzazione del Consiglio regionale) |
Art. 21. (Fondo per la montagna) |
Art. 22. (Modifica alla l.r. 7/2004) |
Art. 23. (Tassa per il diritto allo studio universitario)) |
Art. 24. (Interpretazione del comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001) |
Art. 25. (Ulteriori disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive) |
Art. 26. (Modifiche alla l.r. 11/2004) |
Art. 27. (Disposizioni relative all'attività di comunicazione e di educazione alimentare) |
Art. 28. (Modifiche alla l.r. 15/1994 ed al r.r. 11/2004) |
Art. 29. (Modifiche alla l.r. 12/2000) |
Art. 30. (Abrogazione l.r. 40/1981 e modifica al r.r. 11/2004) |
Art. 31. (Modifica alla l.r. 13/2003) |
Art. 32. (Modifica alla l.r. 19/2000) |
Art. 33. (Modifica alla l.r. 15/2002) |
Art. 34. (Modifica alla l.r. 13/2004) |
Art. 35. (Modifica alla l.r. 31/2001) |
Art. 36. (Modifiche alla l.r. 2/1996 e alla l.r. 20/1984) |
Art. 37. (Modifiche alla l.r. 36/2005) |
Art. 38. (Interpretazione del comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 36/2005) |
Art. 39. (Modifiche alla l.r. 45/1998) |
Art. 40. (Modifica alla l.r. 20/2005) |
Art. 41. (Modifiche alla l.r. 29/2005) |
Art. 42. (Variazioni di bilancio) |
Art. 43. (Alienazione di beni immobili regionali) |
Art. 44. (Modifica alla l.r. 20/2002) |
Art. 45. (Modifica alla l.r. 29/2004) |
Art. 46. (Dichiarazione d'urgenza) |
§ 6.3.72 – L.R. 10 febbraio 2006, n. 2.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2006).
(B.U. 16 febbraio 2006, n. 21).
Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento)
1. Per il periodo 2006/2008 il quadro finanziario di cui all'articolo 5, comma 1, della
a) previsione entrate, anno 2006:
euro 3.419.185.829,15;
b) previsione entrate, anno 2007:
euro 2.857.224.923,57;
c) previsione entrate, anno 2008:
euro 2.905.623.824,57.
Art. 2. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
1. Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della
Art. 3. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della
Art. 4. (Autorizzazioni di spesa)
1. Per l'anno 2006 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge.
Art. 5. (Cofinanziamento regionale)
1. Per l'anno 2006 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa, per gli importi indicati nella tabella D allegata alla presente legge.
2. Per l'anno 2006 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa, per gli importi indicati nella tabella E allegata alla presente legge.
Art. 6. (Rinnovo autorizzazioni limiti d'impegno)
1. È rinnovata, per l'anno 2006, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 2.169.118,98, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2007 e termine nell'anno 2026, di cui all'articolo 9 della
2. È rinnovata, per l'anno 2006, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2007 e termine nell'anno 2026, di cui al comma 1 dell'articolo 8 della
3. Sono rinnovate, per l'anno 2006, le autorizzazioni del limite di impegno di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2007 e termine nell'anno 2026, di euro 1.032.913,80, di cui al comma 1 dell'articolo 9 della
4. È rinnovata, per l'anno 2006, limitatamente ad euro 1.032.913,80 l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2007 e termine nell'anno 2026 di cui al comma 1 dell'articolo 16 della
5. È rinnovata, per l'anno 2006, limitatamente ad euro 1.032.913,80, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2007 e termine nell'anno 2026, di cui al comma 1 dell'articolo 17 della
6. È rinnovata, per l'anno 2006, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2007 all'anno 2026, di cui all'articolo 13 della
7. È autorizzato il completo utilizzo del limite di impegno di euro 85.215,83 di durata massima ventennale concesso con l'articolo 22 della
Art. 7. (Fondo di rotazione per la progettazione)
1. È istituito, per l'anno 2006, un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 1.716.000,00 a carico dell'UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2006, per fronteggiare le spese per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla
2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l'anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell'istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all'istanza del comune con minor numero di abitanti.
3. I contenuti dell'istanza sono stabiliti dal dirigente competente.
4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2006.
5. I Comuni beneficiari rimborsano l'anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell'intervento.
6. L'anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.
7. Il provvedimento di concessione dell'anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all'articolo 4 della
8. La possibilità di proroga di cui al comma 7 è estesa alle anticipazioni concesse negli anni precedenti, ancorché i termini siano scaduti.
Art. 8. (Piani di classificazione, di risanamento acustico e di bonifica)
1. I contributi ai Comuni di cui alla
2. I contributi ai Comuni, per i piani di caratterizzazione e progetti definitivi di bonifica ad intervento pubblico, sono subordinati all'approvazione dei rispettivi progetti sulla base delle procedure previste dal
Art. 9. (Riutilizzo economie su opere ammesse a finanziamento regionale)
1. L'utilizzo delle economie di spesa comunque verificatesi nell'ambito dei lavori assistiti da intervento finanziario della Regione è consentito esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della
2. L'utilizzo è subordinato all'approvazione da parte dell'ente beneficiario dei relativi atti tecnici ed amministrativi.
3. Nel caso in cui il maggiore finanziamento necessario ecceda le suddette economie, l'ente beneficiario dovrà deliberare, contestualmente all'approvazione di cui al comma 2, la relativa copertura finanziaria a proprio esclusivo carico. L'atto di approvazione dell'ente beneficiario dovrà essere inviato alla Regione per il nulla-osta e l'eventuale ridefinizione dei termini di utilizzazione complessiva del finanziamento concesso.
Art. 10. (“Intesa di programma per lo sviluppo”). [2]
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva con apposito atto amministrativo le linee di indirizzo degli interventi denominati “Intesa di programma per lo sviluppo”.
2. Per il finanziamento degli interventi previsti dal “Intesa di programma per lo sviluppo” vengono utilizzate risorse comunitarie, statali e regionali.
Art. 11. (Proroghe di termini)
1. Il termine indicato al comma 1 dell'articolo 33 della
2. Il termine previsto al comma 4 dell'articolo 14 della
Art. 12. (Anticipazioni di cassa per le Zone territoriali e per le Aziende ospedaliere)
1. L'ASUR, per le Zone territoriali, e le Aziende ospedaliere, allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, sono autorizzate, previa richiesta di un parere vincolante rilasciato dal servizio "Salute" e dal servizio "Programmazione, bilancio e politiche comunitarie", ad accendere anticipazioni con il proprio tesoriere nel limite massimo di due dodicesimi dell'ammontare dei ricavi, inclusi i trasferimenti, calcolato come somma del valore della produzione, iscritta nei bilanci di previsione per l'anno 2005 al netto dei costi capitalizzati. Alla contrazione dell'anticipazione si provvede con atto dei Direttori dell'ASUR e delle Aziende ospedaliere.
Art. 13. (Finanziamenti per interventi di manutenzione idraulica)
1. La quota del 10 per cento degli stanziamenti, prevista dal comma 2 dell'articolo 21 della
Art. 14. (Personale regionale e degli enti locali addetto alla ricostruzione post- terremoto)
1. La Giunta regionale e gli enti locali che hanno provveduto ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dal superamento dell'emergenza conseguente la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono prorogare la validità di tali contratti fino al termine del quinquennio previsto dall’articolo 2, comma 107, lettera e), della
Art. 15. (Norme tecniche per il completamento della ricostruzione post-terremoto)
1. Ai fini del completamento degli interventi di ricostruzione conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 continuano ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica di cui alla
2. I soggetti attuatori degli interventi di cui al comma 1 possono avvalersi della facoltà di applicazione delle nuove norme tecniche di cui al d.m. 14 settembre 2005, fermi restando i limiti dei contributi concedibili, valutati ai sensi della richiamata
Art. 16. (Fondo di rotazione per la promozione della cooperazione)
1. Per l'anno 2006, le risorse provenienti dai rientri delle rate del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione denominato Foncooper-Regione Marche, di cui all'articolo 11 della
2. La dotazione originaria del fondo di cui al comma 1 sarà ripristinata utilizzando le risorse provenienti dalle rate di rientro del fondo per la capitalizzazione di cui all'articolo 11, comma 2, della
Art. 17. (Contributi a favore dell'Istituto Pergolesi e della Fondazione Teatro delle Muse)
1. Le contribuzioni a favore dell'Istituto Pergolesi di Ancona e della Fondazione Teatro delle Muse di Ancona sono erogate direttamente ai predetti enti e non per il tramite del Comune di Ancona.
Art. 18. (Recupero delle somme dovute dai Comuni ai sensi della
[1. La Giunta regionale è autorizzata a concordare con i Comuni i tempi e le modalità di restituzione delle somme ancora dovute dagli stessi ai sensi della
2. L'accordo di cui al comma 1 può prevedere la rateizzazione dell'importo dovuto fino al massimo di dieci anni o la riduzione delle somme dovute nella misura del:
a) 50 per cento in caso di restituzione entro il 30 giugno 2006;
b) 30 per cento in caso di restituzione entro il 31 dicembre 2006.
3. Qualora non si raggiunga l'accordo entro il 30 giugno 2006 la Regione provvede al recupero delle somme anche mediante compensazione con i trasferimenti a qualsiasi titolo dovuti ai Comuni.]
Art. 19. (Riduzione delle indennità)
1. Ferme restando le altre disposizioni di cui alla
a) le indennità di funzione spettanti al Presidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, ai componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti e Vicepresidenti delle Commissioni consiliari permanenti;
b) le indennità di carica spettanti ai consiglieri regionali ed ai componenti della Giunta regionale di cui all'articolo 2 della
c) le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni, gettoni o altre indennità comunque denominate corrisposte agli amministratori nominati dalla Regione [5].
Art. 20. (Riorganizzazione del Consiglio regionale)
1. Fermi restando gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati alla Regione dalla
2. In particolare le procedure per le progressioni verticali, da definire in conformità alla normativa contrattuale vigente, possono prevedere, ai fini del contenimento della spesa, la soppressione, anche in parte, dei posti già ricoperti dal personale consiliare risultato vincitore delle apposite selezioni.
3. Le operazioni indicate ai commi 1 e 2 devono assicurare che il valore della dotazione organica del Consiglio, da rideterminare a seguito della conclusione delle operazioni stesse, risulti conforme ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 93, della
Art. 21. (Fondo per la montagna)
1. Per l'anno 2006 nel fondo regionale per la montagna, confluiscono:
a) le quote statali di competenza della Regione dei fondi nazionali per la montagna per l'anno 2004, per l'anno 2005 e per l'anno 2006;
b) le quote regionali iscritte nelle seguenti UPB:
1) UPB 1.06.03 euro 2.431.790,25 di cui euro 35.000,00 quale contributo alla delegazione regionale dell’UNCEM, euro 100.000,00 alla Comunità montana D2 di Pergola, euro 70.000,00 alla Comunità montana del Catria e del Nerone per la gestione dell’Azienda speciale consortile del Catria [6];
2) UPB 4.22.04 euro 400.000,00.
2. Le Comunità montane sono autorizzate ad impiegare gli stanziamenti di cui al comma 1 iscritti nelle UPB 1.06.03 e 4.22.04 dello stato di previsione della spesa per gli interventi previsti dalla
Art. 22. (Modifica alla
[1. Il comma 2 dell'articolo 20 della
"2. Per gli anni successivi, l'entità della spesa definita con legge finanziaria, è costituita dalle risorse finanziarie versate dai proponenti delle opere o degli interventi, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 5.".]
Art. 23. (Tassa per il diritto allo studio universitario))
1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui al comma 1 dell'articolo 44 della
Art. 24. (Interpretazione del comma 5 bis dell'articolo 1 della
1. Al comma 5 bis dell'articolo 1 della
Art. 25. (Ulteriori disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)
1. A decorrere dall'anno di imposta 2006, l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 3, della
Art. 26. (Modifiche alla
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della
2. Al comma 1 dell'articolo 17 della
3. Al comma 2 dell'articolo 17 della
Art. 27. (Disposizioni relative all'attività di comunicazione e di educazione alimentare)
1. La gestione dei fondi relativi all'attività di comunicazione e di educazione alimentare è affidata alle Province in coordinamento con i Comuni secondo le linee di indirizzo definite dalla Giunta regionale.
Art. 28. (Modifiche alla
1. L'articolo 6 della
2. Al comma 2 dell'articolo 7 della
3. Al comma 1 dell'articolo 8 della
4. Al comma 4 dell'articolo 8 della
5. Al comma 3 dell'articolo 11 della
6. Al comma 5 dell'articolo 15 della
7. Al comma 3 dell'articolo 17 della
8. Al comma 4 dell'articolo 17 della
9. Alla tabella A allegata al
Art. 29. (Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
2. Al comma 6 dell'articolo 5 della
3. L'articolo 8 della
4. Al comma 1 dell'articolo 10 della
5. Al comma 1 dell'articolo 11 della
6. Al comma 7 dell'articolo 12 della
Art. 30. (Abrogazione
1. È abrogata la
2. Alla tabella A allegata al
Art. 31. (Modifica alla
1. Il comma 6 ter dell'articolo 28 della
Art. 32. (Modifica alla
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
"1. Per le finalità di cui all'articolo 1 ed in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 maggio 2003, fermo restando quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 13 del
Art. 33. (Modifica alla
[1. Al comma 1 dell'articolo 2 della
"g )gli orari di apertura e le turnazioni, ad eccezione che per gli impianti che erogano il prodotto metano per i quali i gestori hanno la facoltà di stabilirli autonomamente fermo restando il rispetto dei contratti di lavoro e i turni di lavoro dei dipendenti;".]
Art. 34. (Modifica alla
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 5 della
"6 bis. Nei casi previsti dal comma 6 la Giunta regionale può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi entro il quale si procede alla ricostituzione degli organi.".
Art. 35. (Modifica alla
1. Al comma 5 dell'articolo 58 della
Art. 36. (Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della
"1. I compensi spettanti ai componenti dei comitati di gestione e delle commissioni d'esame istituite per le iniziative formative di cui alla presente legge sono stabiliti dalla Giunta regionale.".
2. Alla tabella B della
Art. 37. (Modifiche alla
1. Il comma 4 dell'articolo 26 della
"4. Il Presidente dell'ERAP che sia lavoratore dipendente può essere collocato, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.".
2. Dopo il comma 5 del'articolo 26 della
"5 bis. Il Presidente che sia lavoratore dipendente, qualora non collocato in aspettativa, ha diritto ad assentarsi dal rispettivo posto di lavoro per un massimo di 48 ore mensili, oltre ai permessi previsti per partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione di cui al comma 4 dell'articolo 24. Le assenze dal servizio di cui al presente comma sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ERAP che li rimborsa al datore di lavoro.".
Art. 38. (Interpretazione del comma 2 dell'articolo 30 della
1. Il comma 2 dell'articolo 30 della
Art. 39. (Modifiche alla
1. Il comma 3 bis dell'articolo 22 della
"3 bis. È consentita altresì la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale su gomma e rotaia, attraverso l'esibizione al personale addetto della tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi, agli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale e Comunale, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.".
2. All'articolo 32 della
"6 quinquies. Gli enti locali che alla data del 31 dicembre 2005 hanno attivato le procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale sono autorizzati a prorogare i contratti di servizio in vigore fino al 30 giugno 2006.".
Art. 40. (Modifica alla
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della
"1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di attuazione per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 20 bis della
Art. 41. (Modifiche alla
1. Il comma 4 dell'articolo 6 della
"4. Per l'intervento previsto dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata, per gli anni 2005/2009, la spesa di euro 19.847.060,61 comprensiva di IVA ed oneri accessori così ripartita:
a) per l'anno 2005, euro 6.000.000,00;
b) per l'anno 2006, euro 1.947.060,61;
c) per l'anno 2007, euro 1.721.800,00;
d) per l'anno 2008, euro 3.578.200,00;
e) per l'anno 2009, euro 6.600.000,00.".
2. Al comma 5 dell'articolo 6 della
"b) quanto a euro 1.947.060,61 mediante impiego delle somme già iscritte a carico dell'UPB 1.03.08 del bilancio di previsione dell'anno 2006 a carico dell'apposito capitolo che la Giunta regionale ha istituito, ai fini della gestione, nel POA per l'anno 2006;
c) quanto a euro 1.721.800,00 mediante impiego delle risorse dell'UPB 1.03.08, proiezione per l'anno 2007, del bilancio pluriennale 2006/2008;
d) quanto a euro 3.578.200,00 mediante impiego delle risorse dell'UPB 1.03.08, proiezione per l'anno 2008, del bilancio pluriennale 2006/2008;
e) quanto alla quota residua mediante impiego delle risorse che verranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009.".
Art. 42. (Variazioni di bilancio)
1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata a reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della
2. La Giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, a variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l'anno 2006 relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale.
3. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.
Art. 43. (Alienazione di beni immobili regionali)
1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'alienazione della sede di Ancona, via Thaon De Revel, n. 4, della Azienda di promozione turistica regionale.
2. La Giunta regionale può procedere alla alienazione dei beni immobili ricorrendo alla trattativa privata qualora i beni oggetto del contratto di alienazione siano acquistati da enti pubblici con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.
Art. 44. (Modifica alla
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 14 della
"6 bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, le strutture e i servizi previsti dalla presente legge possono instaurare rapporti con i soggetti pubblici prescindendo dalla normativa sull'accreditamento contenuta nel medesimo articolo.".
Art. 45. (Modifica alla
1. Al comma 4 dell'articolo 32 della
Art. 46. (Dichiarazione d'urgenza)
1.La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
Tabella A [10]
ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI IL CUI STANZIAMENTO
DI COMPETENZA ANNUALE È RINVIATO ALLA LEGGE FINANZIARIA
DESCRIZIONE |
AUTORIZZAZIONE 2006 |
80.336,74 |
|
Concessione di un contributo annuo all'Istituto regionale per la storia del movimento di Liberazione nelle Marche. |
|
300.000,00 |
|
Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali. |
|
366.000,00 |
|
Norme per il funzionamento del centro regionale per i beni culturali. |
|
75.415,73 |
|
Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza. |
|
37.000,00 |
|
Intervento regionale per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e per la conoscenza e difesa della montagna marchigiana. |
|
360.000,00 |
|
Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale. |
|
216.000,00 |
|
Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati o handicappati. |
|
53.995,57 |
|
Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna. |
|
80.000,00 |
|
Norme in materia di Polizia Locale. |
|
8.367.556,49 |
|
Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella Regione. |
|
10.000,00 |
|
Contributo annuale alla Associazione Italiana per il World Wildlife Fund, delegazione delle Marche per la gestione del Centro Recupero Selvatici. |
|
5.000,00 |
|
Contributo annuale alla fondazione e al Centro Studi "Romolo Murri". |
|
5.535,79 |
|
Continuità delle prestazioni assistenziali a favore dei soggetti dimessi dagli ex ospedali neuropsichiatrici ai sensi della |
|
36.000,00 |
|
Erogazione di contributi ai comitati provinciali dell'associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e alle federazioni provinciali ex combattenti e reduci. |
|
180.000,00 |
|
Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili. |
|
120.000,00 |
|
Disciplina del servizio volontario di Vigilanza Ecologica. |
|
303.400,00 |
|
Norme in materia di assistenza scolastica del diritto allo studio. |
|
1.694.433,63 |
|
Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale. |
|
500.000,00 |
|
Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale. |
|
62.500,00 |
|
Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della |
|
1.670.000,00 |
|
Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria. |
|
98.400,00 |
|
Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi. |
|
35.001,81 |
|
Comitato d'intesa Regione - ANCI - UPI - UNCEM - AICCRE - Lega delle autonomie locali. |
|
3.190.000,00 |
|
Rifinanziamento della |
|
425.818,36 |
|
Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti. |
|
127.746,09 |
|
Disciplina del volontariato. |
|
10.574.398,94 |
|
Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità. |
|
71.832,00 |
|
Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio. |
|
9.448.738,11 |
|
Riordino in materia di diritto allo studio universitario. |
|
100.000,00 |
|
Contributi per interventi urgenti a tutela dei beni mobili o affreschi di interesse artistico e storico. |
|
|
|
Finanziamento dell'attività dei centri scientifici e di ricerca operanti nelle materie di competenza regionale. |
|
806.000,00 |
|
Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta Economica e della Programmazione settore agroalimentare (CEPA). |
|
2.831.790,25 |
|
Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla |
|
400.000,00 |
|
Interventi a favore dei marchigiani all'estero. |
|
526.268,90 |
|
Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative. |
|
200.000,00 |
|
Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto. |
|
232.392,79 |
|
Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale. |
|
404.926,00t |
|
Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni e organismi vari. |
|
100.000,00 |
|
Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM). |
|
75.000,00 |
|
Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi. |
|
39.036,67 |
|
Interventi finanziari a favore delle Province. |
|
100.000,00 |
|
Testo unico delle Leggi regionali concernenti: contributi di esercizio e di investimento per i trasporti pubblici locali. |
|
3.262.000,00 |
|
Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali. |
|
470.917,47 |
|
Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati. |
|
226.320,00 |
|
Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. |
|
1.515.660,94 |
|
Interventi finanziari per il commercio. |
|
4.000,00 |
|
Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino spedalizzato. |
|
200.000,00 |
|
Interventi regionali per l'istituzione dei Parchi Urbani. Abrogazione |
|
1.277.456,05 |
|
Interventi a favore della famiglia. |
|
41.000,00 |
|
Interventi in materia di riproduzione animale. |
|
47.900.166,27 |
|
Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche. |
|
19.047.516,04 |
|
Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa. |
|
187.000,00 |
|
Costituzione Società regionale di sviluppo. |
|
120.000,00 |
|
Disciplina regionale in materia di rifiuti attuazione del |
|
183.000,00 |
|
Disposizione in materia di informazione territoriale e cartografia regionale |
|
40.000,00 |
|
Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica. |
|
173.000,00 |
|
Norme sulla speleologia. |
|
25.000,00 |
|
Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Conca e Marecchia. |
|
140.200,00 |
|
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regiionale per le comunicazioni (CORECOM). |
|
42.582,03 |
|
Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale. |
|
2.500.000,00 |
|
Sistema regionale di protezione civile. |
|
212.909,18 |
|
Promozione e sviluppo della cooperazione sociale. |
|
1.355.968,53 |
|
Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale. |
|
80.000,00 |
|
Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso. |
|
860.610,65 |
|
Programma di riordino territoriale ed incentivi nella gestione associata intercomunale di funzioni e servizi. |
|
3.554.614,77 |
|
Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione. |
|
4.979.573,57 |
|
Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno delle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della |
|
154.200,00 |
|
Intervento regionale in favore dell'associazione per la formazione al giornalismo. |
|
230.000,00 |
|
Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne. |
|
41.000,00 |
|
Tutela delle risorge genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano. |
|
11.766.045,63 |
|
Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione. |
|
251.960,49 |
|
Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari. |
|
98.400,00 |
|
Interventi regionali nel settore della zootecnia. |
|
|
|
Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale. |
200.000,00 |
145.000,00 |
|
Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. |
|
100.000,00 |
|
Iniziative regionali per la celebrazione del sessantesimo anniversario della resistenza e della guerra di liberazione per la diffusione della conoscenza delle persecuzioni subite dal popolo ebraico e dai deportati. |
|
892.280,00 |
|
Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura. |
|
305.000,00 |
|
Fusione dei consorzi di Bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto. |
|
5.374.150,00 |
|
Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa. |
|
184.500,00 |
|
Ordinamento del sistema fieristico regionale. |
|
1.965.239,16 |
|
Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro. |
|
995.248,45 |
|
Legge forestale regionale. |
|
500.000,00 |
|
Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale. |
|
100.000,00 |
|
Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate. |
|
706.000,00 |
|
Acquisizione tramite contratto di leasing di un immobile di Ancona da destinare a sede degli uffici della Giunta regionale. |
|
200.000,00 |
|
Istituzione della "Giornata delle Marche". |
|
150.000,00 |
|
Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale. |
|
Tabella B [11]
RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI
(Omissis)
Tabella C [12]
AUTORIZZAZIONI DI SPESA
(Omissis)
Tabella D
COFINANZIAMENTI REGIONALI PROGRAMMI STATALI
(Omissis)
Tabella E
COFINANZIAMENTI REGIONALI PROGRAMMI COMUNITARI
(Omissis)
[1] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 15 della
[2] Articolo così modificato dall’art. 12 della
[3] Comma già modificato dall'art. 16 della
[4] Articolo abrogato dall’art. 10 della
[5] Lettera già modificata dall'art. 16 della
[6] Numero così sostituito dall’art. 12 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 100 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[10] Tabella così modificata dall’art. 8 della
[11] Tabella modificata dall’art. 8 della
[12] Tabella modificata dall’art. 8 della