§ 6.4.3 – L.R. 11 dicembre 2001, n. 31.
Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 programmazione
Data:11/12/2001
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Strumenti della programmazione economico-finanziaria e di bilancio).
Art. 3.  (Documento di programmazione economica e finanziaria regionale).
Art. 4.  (Bilancio pluriennale).
Art. 5.  (Legge finanziaria).
Art. 6.  (Leggi di spesa).
Art. 7.  (Contributi in annualità).
Art. 8.  (Disciplina delle procedure delle leggi di spesa).
Art. 9.  (Programma operativo annuale).
Art. 10.  (Struttura del bilancio pluriennale).
Art. 11.  (Legge di approvazione del bilancio).
Art. 12.  (Bilancio annuale).
Art. 13.  (Allegati al bilancio).
Art. 14.  (Classificazione delle entrate).
Art. 15.  (Specificazione e classificazione delle spese).
Art. 16.  (Stanziamenti di spesa di competenza).
Art. 17.  (Fondi statali assegnati alla Regione).
Art. 18.  (Stanziamenti di cassa).
Art. 19.  (Quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza).
Art. 20.  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie).
Art. 21.  (Fondo di riserva per le spese impreviste).
Art. 22.  (Fondo di riserva di cassa).
Art. 23.  (Fondi globali).
Art. 24.  (Utilizzazione dei fondi globali iscritti nel bilancio per l’esercizio precedente).
Art. 25.  (Disposizioni comuni ai fondi di riserva e ai fondi globali).
Art. 26.  (Equilibrio degli stanziamenti di competenza e di cassa).
Art. 27.  (Universalità ed integrità del bilancio).
Art. 28.  (Assestamento del bilancio).
Art. 29.  (Variazioni di bilancio).
Art. 30.  (Divieto di storni).
Art. 31.  (Mutui e prestiti).
Art. 32.  (Anticipazioni di cassa).
Art. 33.  (Garanzie fidejussorie).
Art. 34.  (Esercizio provvisorio).
Art. 35.  (Gestione provvisoria del bilancio).
Art. 36.  (Riporto all’esercizio successivo di stanziamenti relativi a piani e progetti determinati).
Art. 37.  (Definizione delle entrate).
Art. 38.  (Stadi delle entrate).
Art. 39.  (Accertamento delle entrate).
Art. 40.  (Riscossione delle entrate).
Art. 41.  (Versamento delle entrate).
Art. 42.  (Riscossione e pagamento di somme di modesto ammontare)
Art. 43.  (Determinazione e accertamento dei residui attivi).
Art. 44.  (Definizione delle spese).
Art. 45.  (Stadi delle spese).
Art. 46.  (Impegni di spesa).
Art. 47.  (Termini per l’assunzione degli impegni di spese).
Art. 48.  (Registrazione dell’impegno di spesa).
Art. 48 bis.  (Modalità di registrazione degli impegni di spesa e visti contabili)
Art. 49.  (Liquidazione delle spese).
Art. 50.  (Richieste di emissione dei titoli di pagamento).
Art. 51.  (Ordinazione delle spese).
Art. 52.  (Adempimenti ineseguibili).
Art. 53.  (Aperture di credito a favore di funzionari delegati).
Art. 54.  (Rendiconti dei funzionari delegati).
Art. 55.  (Modalità di effettuazione dei pagamenti).
Art. 56.  (Estinzione dei titoli di spesa).
Art. 57.  (Regolarizzazione d’ufficio degli atti sottoposti a verifica).
Art. 58.  (Determinazione dei residui passivi).
Art. 59.  (Perenzione amministrativa dei residui passivi).
Art. 60.  (Economie di spesa).
Art. 61.  (Disponibilità sulle assegnazioni di fondi per l’esercizio delle funzioni delegate agli enti locali).
Art. 62.  (Utilizzo dei dati relativi alla gestione di bilancio da parte delle commissioni consiliari).
Art. 63.  (Contenuti del rendiconto generale).
Art. 64.  (Conto del bilancio).
Art. 65.  (Conto generale del patrimonio).
Art. 66.  (Modalità per la formazione e l’approvazione del rendiconto generale).
Art. 67.  (Controlli interni).
Art. 68.  (Certificazioni degli enti locali per le spese sostenute).
Art. 69.  (Controllo sulla gestione della tesoreria della Regione).
Art. 70.  (Controllo sugli agenti e sui funzionari delegati).
Art. 71.  (Autonomia contabile del Consiglio regionale).
Art. 72.  (Bilanci e rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione).
Art. 73.  (Collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali).
Art. 74.  (Abrogazioni).


§ 6.4.3 – L.R. 11 dicembre 2001, n. 31.

Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione.

(B.U. 20 dicembre 2001, n. 146).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La presente legge disciplina l’attività di programmazione finanziaria, la formazione, la struttura e la gestione del bilancio della Regione in attuazione dello Statuto regionale ed in applicazione dei principi contenuti nel d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76.

 

TITOLO II

Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio

 

     Art. 2. (Strumenti della programmazione economico-finanziaria e di bilancio).

     1. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al raggiungimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.

     2. Per assicurare la coerenza delle politiche e degli interventi regionali con la politica finanziaria statale, la Regione formula le previsioni d’entrata e di spesa del bilancio utilizzando il metodo della programmazione economico-finanziaria.

     3. La programmazione economico-finanziaria è rivolta a garantire la trasparenza delle decisioni, a favorire la necessaria flessibilità del bilancio e ad assicurare una maggiore certezza nell’acquisizione delle entrate e nell’impiego delle risorse pubbliche.

     4. Gli strumenti della programmazione economico-finanziaria e di bilancio sono:

     a) il documento di programmazione economica e finanziaria regionale;

     b) il bilancio pluriennale;

     c) il bilancio annuale;

     d) la legge finanziaria;

     e) le leggi regionali di spesa.

 

     Art. 3. (Documento di programmazione economica e finanziaria regionale).

     1. Il documento di programmazione economica e finanziaria regionale (DPEFR) costituisce lo strumento di raccordo tra la programmazione di bilancio e gli altri strumenti di programmazione regionale.

     2. Il DPEFR delinea, per il periodo di riferimento del bilancio pluriennale, i contenuti delle strategie regionali concretamente perseguibili sulla base dei vincoli e delle opportunità derivanti dall’attuazione della politica finanziaria e di bilancio. Su questa base, con particolare riferimento al primo anno di gestione del bilancio pluriennale, il DPEFR:

     a) indica il quadro previsionale e programmatico delle risorse e dei relativi impieghi, compreso il livello programmato d’imposizione fiscale;

     b) individua i vincoli derivanti dall’attuazione delle politiche finanziarie nazionali e regionali, accertando la compatibilità dei relativi flussi finanziari;

     c) definisce gli indirizzi, le priorità e i criteri, anche territoriali, per la formazione del bilancio annuale.

     3. Il DPEFR comprende, in uno specifico allegato, l’analisi del quadro economico, sociale ed istituzionale della Regione ed una valutazione degli andamenti strutturali e congiunturali.

     4. Il DPEFR viene presentato ogni anno dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il mese di luglio, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale. Il Consiglio regionale approva il DPEFR entro il mese di settembre [1].

 

          Art. 4. (Bilancio pluriennale).

     1. Il bilancio pluriennale è elaborato su base triennale con riferimento alla programmazione regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, esponendo separatamente l’andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull’andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei previsti nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico).

     2. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi futuri.

     3. Il bilancio pluriennale indica in termini di competenza, per ciascuna classificazione dell’entrata e della spesa, oltre alla quota relativa all’esercizio iniziale, la quota relativa agli esercizi successivi.

     4. L’adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate, né ad eseguire le spese in esso contemplate.

     5. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale e ne forma parte integrante.

 

     Art. 5. (Legge finanziaria).

     1. La Regione, dopo aver consultato il Consiglio delle autonomie locali ed il Comitato economico e sociale, adotta, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge finanziaria contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo contemplato nel bilancio pluriennale. Essa detta norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e può operare modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio della Regione [2].

     2. La legge finanziaria:

     a) determina la quota da iscrivere nel bilancio per le leggi di spesa di natura continuativa o ricorrente la cui quantificazione è ad essa rinviata;

     b) determina, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, le quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

     c) stabilisce l’eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, delle autorizzazioni legislative di spesa;

     d) dispone l’eventuale rifinanziamento, per l’anno cui essa si riferisce, delle leggi regionali di spesa;

     e) dispone l’eventuale variazione delle aliquote e delle altre misure relative alle imposte, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell’anno cui essa si riferisce.

     3. La legge finanziaria può disporre semplificazioni procedurali, integrazioni e adattamenti alla normativa regionale in coerenza con gli obiettivi della programmazione, nel quadro della compatibilità finanziaria.

     4. La legge finanziaria non può contenere norme di carattere ordinamentale ed organizzativo.

 

     Art. 6. (Leggi di spesa).

     1. Le leggi che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano le procedure da seguire, rinviando alla legge finanziaria la quantificazione della relativa spesa. In tali casi la Regione può dare corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l’obbligo dell’amministrazione di assumere impegni a norma dell’articolo 46.

     2. Le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l’ammontare complessivo delle risorse, la quota a carico del bilancio in corso o già presentato al Consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

     3. La quantificazione annuale della spesa può essere prevista per i casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell’erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.

     4. Le leggi che prevedono opere od interventi, la cui esecuzione si protrae per più esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l’assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell’intera somma in essa indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi dell’articolo 46, soltanto le somme che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

 

     Art. 7. (Contributi in annualità).

     1. Le autorizzazioni di spesa di cui al presente articolo sono definite, agli effetti della presente legge, limiti di impegno.

     2. Le leggi che autorizzano la concessione di contributi in annualità determinano l’importo complessivo massimo degli impegni di durata pluriennale autorizzati, nonché l’importo complessivo della relativa spesa e la durata massima del limite d’impegno.

     3. La quota di impegni che può essere assunta in ciascuno dei successivi esercizi è determinata nella legge finanziaria.

     4. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 4.

 

     Art. 8. (Disciplina delle procedure delle leggi di spesa).

     1. La copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, avviene nel rispetto degli equilibri di bilancio, dei vincoli di destinazione e della natura economica delle entrate e delle spese.

     2. Le proposte di legge che comportano l’erogazione di spese a carico del bilancio della Regione devono essere corredate da una scheda di analisi economico-finanziaria predisposta dalla struttura regionale competente per materia dalla quale risulti la coerenza economico-finanziaria rispetto al bilancio. La compatibilità deve essere verificata dalla struttura organizzativa competente in materia di bilancio.

     3. Le leggi che comportano l’erogazione di spese a carico del bilancio della Regione stabiliscono i tempi iniziali e finali di utilizzo dei fondi, con particolare riguardo all’assunzione degli impegni a carico del bilancio della Regione a norma dell’articolo 46.

     4. Nel caso in cui leggi prevedano la concessione di contributi a favore di enti o di soggetti privati, le stesse leggi stabiliscono i termini perentori entro i quali gli stessi debbono porre in essere, a pena di decadenza, gli adempimenti cui sono condizionate le concessioni medesime.

     5. I requisiti e i contenuti minimi indispensabili di ammissibilità delle proposte di legge di spesa sono fissati, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta e dal Consiglio regionale nell’ambito dei propri regolamenti interni.

 

     Art. 9. (Programma operativo annuale).

     1. Il programma operativo annuale (POA) determina gli obiettivi di gestione e definisce le attività da attuare nell’anno di riferimento, sulla base delle strategie della programmazione regionale, delle politiche e delle priorità fissate con il DPEFR e delle scelte finanziarie adottate dal Consiglio regionale con l’approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale, assegnando altresì ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità le risorse necessarie.

     2. La Giunta regionale predispone il POA, quale documento tecnico che accompagna le proposte di legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e/o di autorizzazione all’esercizio provvisorio.

     3. La Giunta regionale approva il POA conseguentemente all’approvazione della legge di bilancio e/o di autorizzazione all’esercizio provvisorio, provvedendo a ripartire definitivamente gli stanziamenti delle unità previsionali di base tra i capitoli compresi nelle medesime, ai fini della loro gestione e rendicontazione.

     4. Le deliberazioni della Giunta regionale, con le quali vengono approvati il POA e le sue eventuali successive modificazioni, sono trasmesse al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione.

 

TITOLO III

Bilancio pluriennale e bilancio annuale

 

     Art. 10. (Struttura del bilancio pluriennale).

     1. Il bilancio pluriennale è formulato per aree d’intervento, funzioni obiettivo e unità previsionali di base.

     2. Nel bilancio pluriennale sono iscritte le entrate e le spese che si prevede, rispettivamente, di acquisire e di impiegare in ciascuno dei periodi considerati, sia sulla base della legislazione in vigore sia con riferimento ai previsti nuovi interventi legislativi statali e regionali.

     3. Il bilancio pluriennale indica, per ciascuna delle classificazioni dell’entrata e della spesa:

     a) la quota riferita all’esercizio iniziale;

     b) la quota riferita all’esercizio successivo;

     c) la quota complessiva riferita agli altri esercizi.

     4. Le entrate e le spese per contabilità speciali non sono riportate nel bilancio pluriennale.

     5. I fondi globali di cui all’articolo 23 sono iscritti nell’ambito di ciascun piano nel progetto cui si riferiscono.

     6. Il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale riporta, distintamente per aree di intervento, per funzioni obiettivo e unità previsionali di base, rispettivamente i totali delle entrate e delle spese.

 

     Art. 11. (Legge di approvazione del bilancio).

     1. La proposta di legge di bilancio è presentata dalla Giunta regionale al Consiglio ed è approvata nei termini stabiliti dallo statuto regionale [3].

     2. La legge di bilancio, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12, con distinti articoli, approva le risultanze finali dello stato di previsione dell’entrata e di quello della spesa, autorizzando l’accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l’assunzione degli impegni e il pagamento delle spese secondo le disposizioni contenute nella presente legge.

     3. E’ altresì indicato, con distinti articoli della legge, l’ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, del fondo per le spese impreviste, del fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa, dei fondi globali specificati con apposito elenco annesso alla legge.

     4. Per la determinazione degli stanziamenti di competenza si applicano le norme di cui all’articolo 16.

 

     Art. 12. (Bilancio annuale).

     1. L’esercizio finanziario della Regione ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.

     2. Le previsioni di bilancio annuale sono formulate in termini di competenza e di cassa. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l’entrata e per la spesa, in unità previsionali di base (UPB).

     3. Le UPB sono determinate con riferimento ad aree omogenee d’intervento, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze regionali. Le contabilità speciali sono articolate in capitoli sia nell’entrata sia nella spesa.

     4. Per ogni UPB sono indicati:

     a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l’impegno nell’esercizio cui il bilancio si riferisce;

     c) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

     5. L’eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell’esercizio precedente è iscritto fra le entrate e le spese di cui al comma 4, lettera b), mentre l’ammontare presunto della giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce è iscritto fra le entrate di cui al comma 4, lettera c).

     6. In apposito allegato al bilancio le UPB sono ripartite in capitoli ai fini della gestione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna UPB e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l’evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l’entrata e secondo l’oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.

     7. Formano oggetto di specifica approvazione del Consiglio regionale le previsioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.

     8. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata su criteri diversi.

 

     Art. 13. (Allegati al bilancio).

     1. Sono allegati al bilancio annuale della Regione:

     a) l’elenco delle spese obbligatorie i cui stanziamenti possono essere integrati mediante prelevamento dal fondo di riserva;

     b) gli elenchi dei provvedimenti legislativi che si prevede di finanziare con ciascuno dei fondi globali indicati nell’articolo 23;

     c) l’elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti ed altri soggetti;

     d) l’elenco delle somme comprese nei residui passivi presunti mantenute nel conto dei residui ai sensi dell’articolo 58, comma 4;

     e) gli altri allegati previsti dalla presente legge e dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

 

     Art. 14. (Classificazione delle entrate).

     1. Nel bilancio regionale le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

     a) titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;

     b) titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell’Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;

     c) titolo III: entrate extra tributarie;

     d) titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;

     e) titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

     f) titolo VI: entrate per contabilità speciali.

     2. Le entrate di cui al comma 1 sono ordinate in categorie secondo la natura dei cespiti, in UPB ai fini dell’approvazione del Consiglio regionale e in capitoli secondo il rispettivo oggetto ai fini della gestione e della rendicontazione.

 

     Art. 15. (Specificazione e classificazione delle spese).

     1. Nel bilancio regionale le spese sono classificate in:

     a) aree d’intervento, conformi a quelle definite dalla programmazione regionale;

     b) funzioni obiettivo, individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche regionali. La classificazione per funzioni obiettivo è definita sulla base dei criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;

     c) unità previsionali di base. Ai fini dell’approvazione del Consiglio regionale le UPB sono suddivise in unità relative alla spesa corrente, unità relative alla spesa in conto capitale e unità per il rimborso di prestiti;

     d) capitoli, nell’apposito allegato di cui all’articolo 12, comma 6, secondo l’oggetto, il contenuto economico e funzionale della spesa, il carattere giuridicamente obbligatorio. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

     2. Non possono essere comunque incluse nel medesimo capitolo:

     a) spese correnti, spese di investimento, spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;

     b) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato o da parte di altre istituzioni;

     c) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamento da parte dello Stato e di altre istituzioni iscritte nello stato di previsione dell’entrata dello stesso bilancio, ed altre spese;

     d) spese relative a funzioni direttamente esercitate dalla Regione e spese relative a funzioni attribuite agli enti locali.

     3. Per ciascun capitolo di spesa sono indicati i seguenti elementi:

     a) la numerazione progressiva, anche se discontinua;

     b) la denominazione che precisa l’oggetto e le finalità della spesa con l’indicazione degli estremi delle relative leggi sostanziali.

     4. In apposite note poste a margine di ciascun capitolo relativo a spese finanziate con assegnazioni di fondi dello Stato, vincolate a specifiche destinazioni disposte da leggi statali, è riportata la numerazione dei corrispondenti capitoli di entrata cui sono ascritte le dette assegnazioni.

     5. In apposite note poste a margine di ciascun capitolo compreso tra le contabilità speciali è riportata la numerazione del corrispondente capitolo di entrata.

     6. La Giunta regionale è autorizzata ad adeguare la classificazione ai criteri di contabilità nazionale adottati in sede comunitaria idonei a consentire l’unificazione della classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, al fine di conseguire l’armonizzazione con il bilancio dello Stato.

 

     Art. 16. (Stanziamenti di spesa di competenza).

     1. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, sulla base della legislazione vigente, si prevede daranno luogo, nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, ad impegni di spesa a carico dell’esercizio medesimo ai sensi dell’articolo 46. E’ vietato conservare o istituire nel bilancio della Regione capitoli di spesa relativi a funzioni trasferite per legge agli enti territoriali.

     2. Nel caso di spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi, la quota di spesa da stanziare nel bilancio annuale è determinata tenendo conto sia delle quote già stanziate nei precedenti bilanci, sia degli impegni assunti nei relativi esercizi.

     3. Debbono essere stanziate, in ogni caso, le somme corrispondenti agli impegni già assunti e che vengono a scadenza nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.

     4. Nel caso di contributi in annualità, le somme necessarie per far fronte al pagamento delle annualità dei contributi già effettivamente concessi nel corso di precedenti esercizi sono iscritte in bilancio in capitoli distinti da quelli in cui sono iscritte le eventuali ulteriori somme disponibili per la concessione di nuovi contributi.

     5. La quota parte dei limiti di impegno autorizzati nell’esercizio precedente quello a cui si riferisce il bilancio, non impegnata entro la data statutaria di presentazione del bilancio, è iscritta nella competenza del detto bilancio assumendo automaticamente la decorrenza del medesimo esercizio; in tal caso è vietata l’assunzione di impegni sulle somme predette a carico dell’esercizio nel cui bilancio le medesime somme erano iscritte. Fino a quando non sia presentato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dei vincoli e dei limiti di cui all’articolo 26.

 

     Art. 17. (Fondi statali assegnati alla Regione).

     1. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di espressa destinazione vincolata prevista da norme statali.

     2. Nei casi di assegnazione dallo Stato alla Regione connesse a delega di funzioni amministrative e comunque negli altri casi di assegnazione di somme di cui al comma 1, la Regione ha facoltà di stanziare nei propri bilanci e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme restando, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.

     3. Qualora siano state erogate in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato, la Regione ha facoltà di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni, per lo stesso scopo, nei due esercizi immediatamente successivi.

     4. La Regione può, in relazione all’epoca in cui avviene l’assegnazione dei fondi statali di cui al comma 1, attribuire le relative spese alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo all’impegno di tali spese, a norma dell’articolo 46, entro il termine dell’esercizio nel corso del quale ha luogo l’assegnazione.

     5. Fino a quando non sia stato approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al comma 4 non si tiene conto ai fini del calcolo dell’eventuale disavanzo di cui all’articolo 26.

 

     Art. 18. (Stanziamenti di cassa).

     1. Gli stanziamenti di cassa della spesa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che si prevede di dover effettuare nel corso dell’esercizio medesimo, senza distinzione tra i pagamenti in conto dei residui e in conto della competenza.

 

     Art. 19. (Quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza).

     1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per aree omogenee d’intervento e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.

     2. I totali sono espressi in termini di competenza e di cassa.

     3. Al quadro generale è allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell’Unione europea e dello Stato, con l’indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti d’assegnazione o di riparto e le spese, distinte anch’esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall’articolo 16, comma 5, e dall’articolo 36, comma 3.

 

     Art. 20. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie).

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per le spese obbligatorie che attengono ad oneri indeclinabili e riferiti a spese imprescindibili della Regione.

     2. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie non è utilizzabile per l’imputazione d’atti di spesa.

     3. Con deliberazione della Giunta regionale trasmessa al Consiglio sono prelevati dal fondo di cui al comma 1 le somme occorrenti per l’integrazione dei capitoli di spesa relativi a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi carattere obbligatorio ed iscritte in aumento degli stanziamenti dei detti capitoli.

     4. E’ allegato al bilancio l’elenco dei capitoli di spesa che possono essere integrati a norma del comma 3.

     5. Sono in ogni caso comprese fra le spese obbligatorie:

     a) quelle relative agli stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi del personale;

     b) quelle relative agli oneri per l’ammortamento dei mutui e prestiti e agli interessi passivi sulle anticipazioni di cassa;

     c) quelle relative al pagamento delle somme cadute in perenzione amministrativa ai sensi dell’articolo 59, reclamate dai creditori;

     d) quelle dovute dalla Regione in dipendenza delle fidejussioni concesse.

     6. L’ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie è stabilito annualmente con la legge d’approvazione del bilancio e non può essere d’importo superiore all’1 per cento del totale degli stanziamenti di competenza.

 

     Art. 21. (Fondo di riserva per le spese impreviste).

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste.

     2. Il fondo di riserva per le spese impreviste non è utilizzabile per l’imputazione d’atti di spesa.

     3. Con deliberazione della Giunta regionale trasmessa al Consiglio regionale sono prelevate, dal fondo di cui al comma 1, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi carattere d’imprevedibilità od improrogabilità ed iscritte in aumento degli stanziamenti dei capitoli di spesa, o in nuovi capitoli, quando gli stessi siano insufficienti, non prevedibili all’atto dell’approvazione del bilancio, purché non impegnino i bilanci futuri con un principio di spesa continuativa o ricorrente.

     4. L’ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio e non può essere d’importo superiore allo 0,5 per cento per cento del totale degli stanziamenti di competenza [4].

 

     Art. 22. (Fondo di riserva di cassa).

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto, unicamente tra gli stanziamenti di cassa, un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendessero necessari nel corso dell’esercizio sui diversi capitoli di spesa, rispetto agli stanziamenti di cassa stabiliti in sede di approvazione del bilancio.

     2. Il fondo di riserva di cassa non è utilizzabile per l’imputazione di pagamenti.

     3. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al comma 1 per l’integrazione degli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa è disposto con deliberazione della Giunta regionale trasmessa al Consiglio regionale.

     4. Con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di bilancio, trasmesso al Consiglio regionale, può provvedersi al prelevamento di somme dal fondo di riserva di cassa ed alla loro iscrizione quale stanziamento o in aumento degli stanziamenti di cassa dei capitoli a fronte dei quali, in sede di chiusura dell’esercizio precedente, siano risultati residui passivi non previsti in sede di bilancio o previsti in misura inferiore, ovvero per l’integrazione dei capitoli riferiti al pagamento dei residui perenti; l’atto è trasmesso al Consiglio regionale entro dieci giorni e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini.

     5. L’ammontare del fondo di riserva di cassa è stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio e non può, in ogni caso, superare il limite massimo di un dodicesimo dell’ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima.

 

     Art. 23. (Fondi globali).

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da proposte di legge presentate al Consiglio regionale che si prevede possano essere approvate dopo l’approvazione del bilancio.

     2. I fondi globali sono iscritti nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni e ai pagamenti che si prevede, rispettivamente, di assumere e di effettuare nell’esercizio di competenza, in applicazione dei nuovi provvedimenti legislativi indicati nel comma 1.

     3. I fondi globali non sono utilizzabili per l’imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento delle autorizzazioni di spesa delle UPB esistenti o di nuove UPB, dopo l’entrata in vigore e in applicazione dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

     4. I fondi globali sono in ogni caso tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese di investimento.

 

     Art. 24. (Utilizzazione dei fondi globali iscritti nel bilancio per l’esercizio precedente).

     1. Le quote di fondi globali non utilizzate al termine dell’esercizio di competenza costituiscono economie di spese.

     2. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi regionali non approvati dal Consiglio entro il termine dell’esercizio relativo, può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei fondi globali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati dal Consiglio entro il termine fissato per la presentazione del rendiconto e le relative proposte risultino presentate entro il 31 dicembre dell’anno precedente. In tal caso resta ferma l’assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti e delle nuove o maggiori spese al bilancio dell’esercizio successivo.

     3. Qualora in relazione all’epoca in cui potranno entrare in vigore i provvedimenti legislativi approvati dal Consiglio entro il termine dell’esercizio, si ritenga che non sia possibile far luogo all’impegno delle spese a norma dell’articolo 46, entro il termine di chiusura di detto esercizio, i medesimi provvedimenti legislativi dispongono che le nuove o maggiori spese autorizzate sono attribuite alla competenza dell’esercizio successivo, ferma restando l’assegnazione degli stanziamenti dei detti fondi globali al bilancio nel quale furono iscritti. L’iscrizione della spesa va comunque posta a carico dell’esercizio successivo ove la legge approvata entri in vigore dopo il 30 novembre.

     4. Nei casi indicati nei commi 2 e 3, gli stanziamenti delle nuove o maggiori spese devono essere accompagnati da apposite annotazioni da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell’esercizio precedente. Fino a quando non sia presentato il rendiconto di tale esercizio e comunque non oltre il 30 giugno, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dei vincoli e dei limiti di cui all’articolo 26.

 

     Art. 25. (Disposizioni comuni ai fondi di riserva e ai fondi globali).

     1. I fondi di riserva di cui agli articoli 20 e 21 e i fondi globali di cui all’articolo 23 sono dotati, oltre che di stanziamenti di competenza, anche di stanziamenti di cassa in relazione alla prevedibile esecuzione dei provvedimenti amministrativi o legislativi che ne dispongano i prelievi.

     2. Gli stessi provvedimenti amministrativi o legislativi che dispongono l’utilizzazione dei fondi di riserva o dei fondi globali stabiliscono i conseguenti prelievi o le conseguenti variazioni degli stanziamenti stessi, oltre che in termine di competenza, anche in termine di cassa.

 

     Art. 26. (Equilibrio degli stanziamenti di competenza e di cassa).

     1. In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

     2. Il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle entrate stanziate nel medesimo esercizio purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme d’indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all’articolo 31 e dall’eventuale saldo finanziario positivo, presunto o accertato al termine dell’esercizio precedente.

 

     Art. 27. (Universalità ed integrità del bilancio).

     1. Tutte le entrate della Regione devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.

     2. Tutte le spese della Regione devono essere parimenti iscritte in bilancio senza alcuna riduzione per eventuali entrate correlative di qualsiasi natura.

     3. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione.

 

     Art. 28. (Assestamento del bilancio).

     1. Entro il 30 giugno di ogni anno è approvato con legge, sulla base delle risultanze del conto consuntivo, l’assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede, oltre alle eventuali altre variazioni, all’aggiornamento dei seguenti elementi:

     a) residui presunti al termine dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     b) saldo finanziario positivo o negativo presunto al termine del detto esercizio;

     c) ammontare presunto della giacenza di cassa all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.

     2. All’assestamento è allegata apposita relazione esplicativa contenente anche notizie sullo stato di attuazione del POA.

     2 bis. A seguito dell'approvazione della legge di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede a ripartire gli stanziamenti delle unità previsionali di base tra i capitoli ricompresi nelle medesime, ai fini della gestione e rendicontazione [5].

     3. Restano fermi i vincoli di cui all’articolo 26.

 

     Art. 29. (Variazioni di bilancio).

     1. La legge di approvazione del bilancio regionale può autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da apportare nel corso dell’esercizio mediante atti deliberativi della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale per l’istituzione di nuove UPB di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni da parte dello Stato, dell’Unione europea e da enti o soggetti terzi destinate a scopi specifici per l’istituzione di nuove UPB di spesa, per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore, nonché per le eventuali variazioni integrative, riduttive o modificative [6].

     2. [La Giunta regionale, previa comunicazione al Consiglio regionale, può effettuare variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 22] [7].

     3. La legge di bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare variazioni compensative, all’interno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra UPB diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

     4. La Giunta regionale può disporre variazioni compensative nell’ambito della stessa o di diverse UPB di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo. Il relativo provvedimento è comunicato al Consiglio regionale.

     4 bis. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale entro gli stessi termini, è autorizzata a variare compensativamente gli stanziamenti di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio, per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa, rispetto agli stanziamenti di cassa stabiliti in sede di approvazione del bilancio. [8]

     5. Tutte le variazioni concernenti le contabilità speciali sono disposte con decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio da trasmettere alla Giunta e al Consiglio regionale. Con le stesse modalità sono altresì disposte con decreto del medesimo dirigente le variazioni concernenti l’istituzione di capitoli aggiunti, per il pagamento o la riscossione di somme in conto residui.

     6. In presenza di leggi regionali che autorizzino nuove o maggiori spese a carico del bilancio già presentato al Consiglio ed in corso di approvazione, al cui finanziamento si provvede, in tutto o in parte, mediante l’utilizzazione di quote dei fondi globali del bilancio dell’esercizio precedente a norma dell’articolo 24, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprie deliberazioni le conseguenti variazioni di bilancio, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dopo l’entrata in vigore delle leggi stesse, salvo che le anzidette variazioni non siano state disposte con la legge di bilancio.

     7. Nessuna variazione di bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre dell’anno cui il bilancio stesso si riferisce.

     8. Gli atti amministrativi con i quali, a norma della presente legge, sono disposte variazioni di bilancio, sono trasmessi al Consiglio regionale entro dieci giorni e sono pubblicati entro quindici giorni sul Bollettino ufficiale della Regione [9].

     9. Sono vietate in ogni caso le variazioni di bilancio in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 26.

 

     Art. 30. (Divieto di storni).

     1. Salvo quanto disposto dagli articoli 20, 21, 22, 23 e 29 è vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da una unità previsionale all’altra del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza che per quelli di cassa.

     2. Sono vietate, comunque, variazioni di fondi tra i residui, nonché tra i residui e la competenza e viceversa.

 

     Art. 31. (Mutui e prestiti).

     1. La contrazione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari da parte della Regione è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio e con le leggi di variazione dello stesso, a copertura del disavanzo esistente tra il totale degli stanziamenti di spesa e quelli dell’entrata.

     2. Apposita tabella, allegata al bilancio, indica la capacità di indebitamento regionale e, distintamente, l’ammontare dei mutui e prestiti autorizzati e contratti.

     3. La legge può fissare l’entità massima del tasso di interesse e la durata massima dell’ammortamento, nonché l’incidenza delle dette operazioni sull’esercizio nel cui bilancio è iscritta l’entrata derivante dalla contrazione del mutuo o dalla emissione del prestito obbligazionario e sugli esercizi futuri, con riferimento, rispettivamente, al bilancio annuale e pluriennale. L’effettuazione delle operazioni e le determinazioni delle condizioni e delle modalità competono alla Giunta regionale, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 10, terzo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.

     4. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui né l’emissione di nuovi prestiti obbligazionari se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

     5. In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui o l’emissione di prestiti obbligazionari in misura tale che l’importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti, superi il 20 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che gli oneri futuri d’ammortamento trovino copertura nell’ambito del bilancio pluriennale [10].

     6. Alla contrazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

     7. L’autorizzazione a contrarre mutui o ad emettere prestiti obbligazionari cessa con il termine dell’esercizio nel cui bilancio sono iscritti gli stessi mutui e prestiti. Le entrate da mutui o prestiti stipulati entro il termine del detto esercizio e non riscossi sono iscritti fra i residui attivi; le entrate da mutui o prestiti autorizzati, ma non stipulati entro lo stesso termine, costituiscono minori entrate e concorrono, a tale titolo, a determinare le risultanze finali della gestione dell’esercizio medesimo.

     8. I mutui autorizzati e non contratti entro i termini di chiusura dell’esercizio possono essere nuovamente autorizzati negli esercizi successivi con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci limitatamente alla quota determinata dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti in raffronto al totale degli impegni assunti per spese di investimento.

     9. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutte le iniziative tese alla riduzione del costo degli interessi passivi, anche mediante la gestione attiva del debito.

 

     Art. 32. (Anticipazioni di cassa).

     1. La Regione può contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per importo non superiore, complessivamente, ai due dodicesimi del totale delle entrate iscritte al titolo I del bilancio.

     2. [Le anticipazioni devono essere estinte entro il termine dell’esercizio nel corso del quale sono contratte] [11].

     3. Alla contrazione delle anticipazioni di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, comunicata al Consiglio entro cinque giorni dall’adozione. Con la stessa deliberazione sono disposte le conseguenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 33. (Garanzie fidejussorie).

     1. Le leggi regionali che prevedono la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della regione a favore di enti locali territoriali, cooperative e altri soggetti in relazione alla contrazione di mutui per il finanziamento e/o prefinanziamento di spese comunque rientranti nelle materie di competenza della Regione, devono indicare la copertura finanziaria del relativo rischio e far obbligo, al responsabile della struttura competente, dell’esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate. E’ vietata la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione per le operazioni di anticipazione di cassa.

     2. Nel bilancio della Regione sono previsti appositi stanziamenti rapportati alla possibile entità del rischio, per l’assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con la concessione delle garanzie prestate.

     3. In caso di necessità le maggiori esigenze sono fronteggiate con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all’articolo 20 della presente legge e, occorrendo, con legge di variazione del bilancio.

     4. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale è previsto, in corrispondenza a quanto indicato al comma 2 del presente articolo, il recupero delle somme che la Regione ha erogato a fronte delle garanzie concesse.

     5. La concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione nella quale sono previste le azioni da esercitare per il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione.

     6. In allegato al bilancio di previsione della Regione devono essere elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione con l’indicazione dei beneficiari, dell’entità del rischio derivante dalle garanzie e della durata di quelle ancora in vita.

 

     Art. 34. (Esercizio provvisorio).

     1. Qualora il bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello al quale lo stesso si riferisce è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio.

     2. L’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge, per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

     3. La legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio autorizza l’accertamento e la riscossione delle entrate e l’impegno e il pagamento delle spese sulla base degli stanziamenti del bilancio presentato al Consiglio e delle eventuali note di variazione.

     4. La legge può stabilire limitazioni all’esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all’entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine agli stanziamenti la cui utilizzazione può essere vietata, in tutto o in parte, fino all’approvazione della legge di bilancio.

     5. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio regionale, l’esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell’ultimo bilancio approvato.

     6. Nel caso previsto dal comma 5, l’autorizzazione è limitata ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna UPB per ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore somma necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

     7. Le limitazioni di cui ai commi 4 e 6 non si applicano, in ogni caso, nei confronti degli stanziamenti di cassa per le spese da pagare in conto residui.

 

     Art. 35. (Gestione provvisoria del bilancio).

     1. Qualora al primo gennaio la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore all’inizio dell’esercizio finanziario in pendenza degli adempimenti dell’articolo 33 dello Statuto, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascuna UPB, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi. [12]

     2. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano, in ogni caso, nei confronti degli stanziamenti di cassa, per le spese da pagare in conto residui.

 

     Art. 36. (Riporto all’esercizio successivo di stanziamenti relativi a piani e progetti determinati).

     1. Per le sole somme assegnate con vincolo a specifiche destinazioni, gli stanziamenti o le quote di stanziamento, esclusi quelli relativi a contributi pluriennali, non impegnati o che si prevede di non impegnare entro il termine statutario di presentazione del bilancio per l’esercizio successivo a quello in cui i detti stanziamenti sono iscritti, possono essere riportati in aumento degli stanziamenti delle UPB competenti per materia, nei corrispondenti capitoli o in appositi capitoli del bilancio del detto esercizio successivo; in tal caso è vietata, a carico dell’esercizio nel cui bilancio le somme stesse erano iscritte, l’assunzione di impegni sulle somme trasportate.

     2. Ferma restando l’attribuzione delle relative disponibilità all’esercizio in cui sono state acquisite, la competenza della spesa è posta a carico dell’esercizio in cui gli stanziamenti stessi, o quote di essi, sono stati riportati.

     3. Fino a quando non sia presentato il rendiconto di tale esercizio e comunque non oltre il 30 giugno, delle spese di cui al comma 2 non si tiene conto ai fini del calcolo dei vincoli e dei limiti di cui all’articolo 26.

 

TITOLO IV

La gestione del bilancio

 

Capo I

Entrate

 

     Art. 37. (Definizione delle entrate).

     1. Sono entrate della Regione il gettito dei tributi propri, le quote di essi devoluti alla Regione, le assegnazioni da parte dello Stato e dell’Unione europea a qualsiasi titolo disposti, le rendite del demanio e del patrimonio della Regione, gli utili di enti e aziende regionali, il prezzo derivante da alienazioni di beni patrimoniali, le entrate derivanti da trasferimenti di capitali, dal rimborso di crediti, dalla contrazione di mutui e dall’emissione di prestiti obbligazionari ed altre operazioni creditizie, ogni altro reddito, provento e credito di qualsiasi natura che la Regione abbia diritto di riscuotere in virtù di leggi, regolamenti, provvedimenti, contratti o altri titoli.

     2. Tutte le entrate della Regione debbono essere iscritte nel bilancio. Per le entrate che non siano in esso previste rimane impregiudicato il diritto della Regione a riscuoterle e fermo il dovere, da parte degli organi, uffici, funzionari, dipendenti e agenti incaricati, di curarne l’accertamento e la riscossione.

 

     Art. 38. (Stadi delle entrate).

     1. Le entrate della Regione passano per i seguenti stadi:

     a) accertamento;

     b) riscossione;

     c) versamento.

     2. Gli stadi possono essere simultanei.

     3. Gli agenti e i funzionari preposti agli uffici regionali aventi la gestione delle entrate della Regione curano, ciascuno per la propria competenza e sotto la loro personale responsabilità, che l’accertamento, la riscossione e il versamento siano fatti nei modi, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi e regolamenti.

 

     Art. 39. (Accertamento delle entrate).

     1. L’entrata è accertata quando l’ufficio competente sulla base di documentazione probatoria fornita dai responsabili delle funzioni obiettivo o delle UPB, appura la ragione del diritto della Regione a riscuoterle ed è acquisita l’identità del debitore, la certezza del credito e l’ammontare che viene a scadenza entro l’esercizio.

     2. L’accertamento si compie:

     a) per le entrate provenienti da assegnazioni da parte dello Stato e dell’Unione europea, sulla base dei decreti ministeriali di riparto o assegnazioni di fondi o di altri provvedimenti;

     b) per le entrate concernenti tributi propri da riscuotere mediante ruoli, sulla base dei ruoli stessi, tenendo conto delle rate che scadono entro i termini di ciascun esercizio;

     c) per le entrate concernenti tributi propri da non riscuotere mediante ruoli, sulla base delle previsioni del gettito formulate in contabilità nazionale e dell’andamento del gettito degli anni precedenti con particolare attenzione all’andamento del PIL regionale;

     d) per le entrate di natura patrimoniale, sulla base degli atti amministrativi o dei contratti che ne stabiliscono l’ammontare e ne autorizzano la riscossione entro l’esercizio di competenza;

     e) per le entrate provenienti dall’accensione di mutui e prestiti obbligazionari e di ogni altra operazione creditizia, sulla base dei relativi contratti stipulati.

     3. Per le entrate concernenti capitoli delle contabilità speciali o poste correttive o compensative della spesa o compensazioni amministrative, l’accertamento si compie in corrispondenza all’assunzione degli impegni correlativi o all’ordinazione del correlativo pagamento.

     4. In ogni caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l’accertamento è effettuato contestualmente alla sua riscossione.

 

     Art. 40. (Riscossione delle entrate).

     1. L’entrata è riscossa quando il soggetto debitore ha effettuato il pagamento del relativo importo alla Regione direttamente al tesoriere.

     2. Le entrate della Regione si riscuotono nei modi e nelle forme legalmente in vigore al momento della riscossione, ad esclusione dell’assegno bancario.

     3. La riscossione delle entrate è disposta mediante ordinativo di incasso del dirigente della ragioneria.

 

     Art. 41. (Versamento delle entrate).

     1. L’entrata è versata quando il relativo ammontare è acquisito alla tesoreria della Regione e ai conti alla stessa intestati.

     2. Per il versamento delle entrate nella tesoreria della Regione si applicano le disposizioni contenute nella legge istitutiva del servizio di tesoreria regionale, nel relativo regolamento di esecuzione e nella convenzione per l’affidamento del servizio medesimo.

     3. Le entrate concernenti somme dovute a qualsiasi titolo dallo Stato sono versate secondo le modalità stabilite dalle leggi statali.

 

     Art. 42. (Riscossione e pagamento di somme di modesto ammontare) [13]

     1. Non si procede alla riscossione di somme di natura non tributaria qualora l'ammontare del credito non superi l'importo di 12,00 euro.

     2. Non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l’importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta [14].

     2 bis. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo [15].

     3. Non si fa luogo al rimborso dei tributi regionali la cui gestione è svolta dalla Regione qualora l’ammontare non superi l’importo di euro 20,00 [16].

     4. Gli importi di cui al comma 1 non devono in ogni caso intendersi come franchigia e tra essi sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalla Regione a pagamento [17].

     5. [Il dirigente competente in materia, con propri decreti, provvede agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2] [18].

 

     Art. 43. (Determinazione e accertamento dei residui attivi).

     1. Le entrate accertate che non siano riscosse e versate al termine dell’esercizio costituiscono residui attivi.

     2. I residui attivi sono compresi, nel conto del patrimonio, tra le attività finanziarie.

     3. La determinazione delle somme da iscriversi tra i residui attivi è disposta per ciascun capitolo di entrata e distintamente per la competenza e per i residui e, per questi, per ciascuno degli esercizi da cui essi provengono, con appositi provvedimenti nei quali sono indicati, oltre all’importo delle somme riscosse e versate, i seguenti ulteriori elementi:

     a) l’importo delle somme riscosse e non versate;

     b) i singoli crediti non riscossi con specificazione di quelli la cui riscossione può essere considerata certa ovvero di quelli per i quali sono da intraprendere, o sono in corso, le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione;

     c) i singoli crediti riconosciuti inesigibili.

     4. Le somme dei residui attivi che risultano determinati nei modi indicati nel comma 3 corrispondenti all’ammontare complessivo degli importi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, sono trasportate nelle scritture dell’esercizio successivo oppure quando non esistono, nel bilancio dell’esercizio successivo, i capitoli corrispondenti, le dette somme sono trasportate in appositi capitoli aggiunti, distintamente per ciascuno degli esercizi da cui essi provengono, con decreti del dirigente della ragioneria, dietro proposta dei dirigenti preposti alle strutture organizzative di massima dimensione [19].

     5. I crediti di cui al comma 3, lettera c) sono eliminati.

     6. Le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell’esercizio, nonché le somme riferite ai crediti eliminati ai sensi del comma 5, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

     7. L’accertamento definitivo dei residui attivi è stabilito con la legge di approvazione del rendiconto generale.

 

Capo II

Spese

 

     Art. 44. (Definizione delle spese).

     1. Sono spese della Regione quelle cui si deve provvedere a carico del bilancio della Regione in forza di leggi statali e regionali, regolamenti, provvedimenti, contratti od altri atti costituenti titolo valido di impegno, nonché quelle necessarie per il funzionamento degli organi e degli uffici della Regione e per la restituzione di somme indebitamente percepite e comunque riscosse per conto terzi.

 

     Art. 45. (Stadi delle spese).

     1. Le spese della Regione passano per i seguenti stadi:

     a) impegno;

     b) liquidazione;

     c) ordinazione;

     d) pagamento.

     2. Gli stadi possono essere simultanei.

 

     Art. 46. (Impegni di spesa).

     1. Gli impegni di spesa sono assunti dai dirigenti regionali nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio dell’esercizio in corso.

     2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a provvedimento, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell’esercizio.

     3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa ed ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, ovvero assunte, per le spese correnti, quando sia indispensabile assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell’esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell’esercizio medesimo.

     4. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, i dirigenti regionali, nei limiti delle competenze loro spettanti, sono autorizzati ad assumere obbligazioni anche a carico di esercizi successivi, in conformità all’importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:

     a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall’Unione europea e dalle relative deliberazioni del CIPE di cofinanziamento nazionale;

     b) dai quadri finanziari sia di programmazione sia di cassa contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto delle risorse.

     5. I dirigenti regionali assumono impegni di spesa nei limiti dell’intera somma di cui al comma 4. I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

     6. Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ciascun limite di impegno, iscritto a carico del bilancio in base ad autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità.

     Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sui corrispondenti stanziamenti da iscriversi a carico dei bilanci degli esercizi successivi.

     7. All’atto del pagamento del saldo su ciascun impegno di spesa, l’importo dell’impegno assunto è ridotto della differenza tra il detto importo e l’importo complessivo dei pagamenti disposti sull’impegno medesimo; tale differenza è portata in aumento della disponibilità dei fondi sul relativo capitolo ai fini dell’assunzione di ulteriori impegni o per l’aumento di altri impegni eventualmente assunti.

     8. Qualora il pagamento a saldo riguardi un impegno conservato tra i residui passivi, la differenza di cui al comma 7 costituisce economia di spesa al termine dell’esercizio.

     9. Qualora l’impegno assunto ai sensi del presente articolo, relativo a spese finanziate con risorse proprie con risorse statali gestite dalla Regione, non abbia dato luogo al pagamento entro due anni per le spese di parte corrente e quattro anni per le spese in conto capitale, la Giunta regionale provvede, con proprio atto, al disimpegno automatico delle risorse. Il termine di disimpegno, stabilito nell’atto dell’assunzione dell’impegno, è sospeso nei casi di intervenuto provvedimento giurisdizionale con effetti sospensivi oppure in presenza di particolari e comprovate cause accertate dalla Giunta regionale. Le risorse statali così revocate vengono utilizzate nel rispetto delle finalità originarie [20].

 

     Art. 47. (Termini per l’assunzione degli impegni di spese).

     1. Chiuso l’esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico dell’esercizio scaduto.

     2. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate a norma dell’articolo 46 entro il termine di cui al comma 1 costituiscono economia di spesa ad eccezione di quelle per le quali si eserciti la facoltà di cui all’articolo 58, comma 4, e a tale titolo concorrono a determinare i risultati della gestione.

 

     Art. 48. (Registrazione dell’impegno di spesa).

     1. Gli atti dai quali deriva un impegno di spesa a carico del bilancio della Regione prima della loro formale adozione devono essere trasmessi alla ragioneria. Tali atti devono contenere l’indicazione dell’importo degli impegni e degli altri elementi idonei e, ove occorra, la documentazione per consentire gli accertamenti di cui al comma 2.

     2. La ragioneria verifica la legalità della spesa, esclusa comunque ogni valutazione di merito, accerta l’esistenza della relativa disponibilità dello stanziamento di competenza del capitolo cui la spesa va imputata, tenendo conto degli impegni definitivi già assunti e degli altri impegni ancora in corso di formazione, e registra i nuovi impegni in corso di formazione facendo constatare in apposita attestazione, da inserire in ogni singolo atto, la copertura finanziaria. In mancanza di detta attestazione l’atto è nullo di diritto.

     3. Gli atti di impegno formalmente adottati sono trasmessi alla ragioneria per la registrazione dell’impegno definitivo.

     4. Quando l’impegno della spesa venga accertato, in applicazione di legge o regolamento, all’atto stesso in cui occorra disporre il pagamento, il titolo di pagamento è considerato anche come atto di assunzione dell’impegno di spesa.

     5. Per gli stipendi, le pensioni e le altre spese fisse similari, la registrazione degli impegni può essere effettuata con frequenza periodica.

     6. Per le spese da ordinarsi da funzionari a ciò autorizzati, a norma dell’articolo 53, si considera come impegnato, ai fini della determinazione delle disponibilità per l’assunzione di nuovi o maggiori impegni, l’intero importo dell’apertura di credito concessa a norma del medesimo articolo.

     7. Tale importo costituisce il limite massimo degli impegni che possono essere assunti dai detti funzionari delegati. In correlazione all’annullamento o alla riduzione delle dette aperture di credito disposte nel corso dell’esercizio, sono modificate le disponibilità dei relativi capitoli di bilancio, al fine dell’assunzione di nuovi o maggiori impegni.

     8. Gli impegni di somme dovute in corrispondenza degli accertamenti di entrata sono registrati, d’ufficio, dalla ragioneria, contestualmente ai correlativi accertamenti.

 

     Art. 48 bis. (Modalità di registrazione degli impegni di spesa e visti contabili) [21]

     1. Con regolamento regionale da approvarsi da parte della Giunta regionale previo parere della competente commissione assembleare, sono disciplinati le forme e i criteri dei visti contabili di cui all’articolo 48. Il regolamento può disporre la esplicita abrogazione, in tutto o in parte, delle disposizioni di cui all’articolo 48.

 

     Art. 49. (Liquidazione delle spese).

     1. La liquidazione delle spese consiste nella determinazione dell’identità del creditore, dell’ammontare esatto del debito scaduto e dell’esatta scadenza ed è disposta sulla base di documentazione, secondo le disposizioni contenute nelle singole leggi, contratti, convenzioni ed altri atti idonei a comprovare il diritto del creditore e con riferimento agli atti con i quali sono stati assunti i correlativi impegni di spesa.

     2. La liquidazione della spesa è disposta dai dirigenti regionali e può essere contestuale all’assunzione degli impegni di spesa, quando ciò non sia in contrasto con le disposizioni delle singole leggi.

 

     Art. 50. (Richieste di emissione dei titoli di pagamento).

     1. Quando non sia espressamente stabilito dagli atti con i quali sono assunti gli impegni o dai conseguenti provvedimenti di esecuzione delle spese, i dirigenti richiedono alla ragioneria l’emissione dei relativi titoli di pagamento, allegando la relativa documentazione giustificativa.

     2. La documentazione giustificativa può essere trattenuta e conservata presso le strutture competenti; in tal caso è apposta sulla richiesta di emissione dei titoli di pagamento, a cura dei richiedenti e sotto la loro responsabilità, apposita dichiarazione attestante la regolarità della documentazione acquisita. In ogni caso sono allegati a detta richiesta i documenti relativi a spese dalle quali derivino modificazioni al patrimonio mobiliare ed immobiliare della Regione.

     3. Le richieste di emissione dei titoli di pagamento di cui al comma 2 sono allegate a cura della ragioneria, ai relativi titoli estinti.

     4. Sono fatte salve le diverse disposizioni di leggi e regolamenti, nonché le disposizioni di cui agli articoli 51 e 53.

     5. I titoli di spesa in esecuzione di ruoli di spesa fissa o di elenchi di spese ricorrenti derivanti da contratti o da convenzioni sono emessi d’ufficio.

 

     Art. 51. (Ordinazione delle spese).

     1. Il pagamento delle spese è disposto dalla ragioneria mediante:

     a) mandati di pagamento diretti, individuali o collettivi, a favore dei creditori;

     b) apertura di credito a favore di funzionari delegati, i quali provvedono al pagamento dei creditori con le modalità e nei limiti previsti dai regolamenti.

     2. La ragioneria accerta che sia intervenuta la liquidazione della spesa, che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa del bilancio in corso e nei limiti dell’impegno di spesa cui la stessa si riferisce, che la spesa medesima sia correttamente imputata al conto della competenza o a quello dei residui, distintamente per ciascuno degli esercizi di provenienza, dopodiché emette i titoli di spesa, sempre a carico di un solo capitolo di bilancio.

     3. I mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento con i quali si dispongono le aperture di credito di cui al comma 1 sono firmati dagli addetti al riscontro contabile e di legalità e dalla ragioneria.

     4. Con apposito regolamento sono definite le procedure relative al mandato elettronico ed alla firma digitale.

 

     Art. 52. (Adempimenti ineseguibili).

     1. Nel caso in cui la ragioneria, effettuate le verifiche e i riscontri previsti dagli articoli 48 e 51, ritenga di non registrare un impegno di spesa, ove non sia possibile provvedere nei modi indicati nell’articolo 57, comma 1, ne riferisce per iscritto al dirigente preposto alla struttura di massima dimensione competente, fornendo la necessaria motivazione e, se del caso, le soluzioni ritenute possibili. Se il dirigente medesimo intende dar corso al provvedimento, ne dà ordine scritto alla ragioneria, che è obbligata ad eseguirlo.

     2. L’ordine scritto di cui al comma 1 non può essere dato e, se dato, non può essere eseguito:

     a) quando si riferisca all’impegno o al pagamento di una spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio rispettivamente di competenza o di cassa, o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure sia riferibile ai residui anziché alla competenza e viceversa;

     b) quando riguardi l’emissione di mandati di pagamento a favore degli amministratori e dei dipendenti, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtù di disposizioni legislative o regolamenti;

     c) quando riguardi atti aventi rilievo penale.

 

     Art. 53. (Aperture di credito a favore di funzionari delegati).

     1. Le aperture di credito a favore di funzionari delegati, di cui all’articolo 51, comma 1, lettera b), sono autorizzate presso l’istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della Regione con decreti dei dirigenti delle strutture competenti per materia e sono disposte mediante ordine di accreditamento. Detti ordini di accreditamento mantengono l’indicazione della somma che può essere prelevata mediante buoni tratti a favore dello stesso funzionario delegato per le spese pagabili direttamente in contanti e della somma da utilizzare mediante ordinativi diretti a favore dei creditori.

     2. I funzionari delegati, sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge, nelle singole leggi che autorizzano le relative spese e nei regolamenti secondo le facoltà e le modalità ivi previste, assumono impegni a norma dell’articolo 46, liquidano e ordinano le spese, entro i limiti delle stesse aperture di credito.

     3. Qualora le aperture di credito riguardino spese di funzionamento o competenze accessorie al personale della Regione, i funzionari delegati hanno l’obbligo di utilizzare interamente i fondi di ciascun ordine di accreditamento prima di emettere ordinativi o buoni sui successivi ordini di accreditamento eventualmente disposti sullo stesso capitolo ed esercizio.

     4. I medesimi funzionari delegati, qualora accertino al 15 dicembre una rimanenza di importo non superiore ad euro 5,17 su singoli ordini di accreditamento relativo alla competenza dell’anno decorso, provvedono, entro il 20 dicembre, ad estinguere tali ordini di accreditamento mediante versamento della detta rimanenza alla tesoreria della regione con imputazione ad apposito capitolo di entrata del bilancio. [22]

     5. Gli ordinativi diretti a favore dei creditori e i buoni di prelevamento in contanti emessi sugli ordini di accreditamento sono firmati dal funzionario delegato e dall’addetto al riscontro contabile.

     6. Alla liquidazione delle spese e all’emissione degli ordinativi diretti a favore dei creditori sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 49, 51 e 56.

     7. Al termine dell’esercizio gli ordini di accreditamento sono ridotti all’ammontare complessivo dei pagamenti effettuati; gli ordini di accreditamento rimasti completamente inutilizzati sono annullati.

 

     Art. 54. (Rendiconti dei funzionari delegati).

     1. I funzionari delegati presentano semestralmente l’elenco degli impegni assunti ai sensi dell’articolo 53 e il rendiconto delle somme erogate in ciascun semestre, corredato dei documenti giustificativi delle spese. Non possono essere assunti impegni né ordinati pagamenti dopo il 15 dicembre.

     2. I documenti di cui al comma 1 sono presentati per ciascun capitolo di bilancio distintamente per il conto della competenza e per quello degli esercizi di provenienza.

     3. Gli stessi documenti devono essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del semestre alla ragioneria e sono approvati con decreto del dirigente della ragioneria.

     4. I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei rendiconti decadono dalla delega e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

     5. La ragioneria esegue i necessari riscontri contabili sui rendiconti di cui al presente articolo, al fine di accertare l’osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

     6. Qualora in sede di riscontro contabile emergano irregolarità o risulti carente la documentazione giustificativa della spesa, i rendiconti sono restituiti al funzionario delegato, con invito a provvedere alla regolarizzazione o all’integrazione della documentazione.

     7. Se il funzionario delegato non provvede ad ottemperare all’invito di cui al comma 6 entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di restituzione, il rendiconto si considera non presentato.

     8. Eventuali norme integrative per la disciplina delle aperture di credito, per la gestione dei fondi da parte dei funzionari delegati e per il rendiconto delle stesse sono stabilite con apposito regolamento; fino all’adozione dello stesso si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nella legge di contabilità dello Stato e nel relativo regolamento.

 

     Art. 55. (Modalità di effettuazione dei pagamenti).

     1. Il pagamento di qualsiasi spesa è fatto esclusivamente dal tesoriere della Regione sulla base dei titoli di spesa indicati nell’articolo 51, salvo quanto stabilito dal regolamento regionale sul servizio economato e salvo quanto stabilito per il pagamento da effettuarsi in contanti dai funzionari delegati. Nel caso di servizi gestiti in economia i titoli di spesa devono essere emessi esclusivamente a favore dei creditori diretti.

     2. E’ vietata l’emissione di titoli di spesa a favore degli amministratori e dei dipendenti della Regione, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtù di disposizioni legislative o regolamentari.

 

     Art. 56. (Estinzione dei titoli di spesa).

     1. I titoli di spesa emessi ai sensi dell’articolo 48 sono estinti mediante:

     a) rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. I pagamenti a favore di procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi sono effettuati sulla scorta di atti comprovanti tale status, da acquisirsi in originale o copia autentica, anche dal tesoriere, all’atto del pagamento;

     b) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi d’incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti;

     c) versamento su conto corrente postale o, previa richiesta scritta, su conto bancario intestati ai beneficiari; in questi casi costituiscono quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento ed il documento attestante l’avvenuto accreditamento sul conto indicato, rilasciato dall’istituto bancario presso il quale è stato effettuato il versamento;

     d) commutazione in assegno circolare non trasferibile, o assegno bancario speciale, escluso il caso di ente pubblico, a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario.

     2. I titoli di spesa non pagati entro il 20 dicembre dell’esercizio in cui sono stati emessi sono commutati d’ufficio, a cura del tesoriere regionale, in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili.

     3. La ragioneria è autorizzata a regolare tutti i rapporti con la tesoreria concernenti modalità e condizioni di applicazione del presente articolo, ivi compresi il regolamento delle spese per l’espletamento del servizio e di quanto altro necessario alla tutela degli interessi della Regione, nonché gli importi minimi e massimi dei titoli di spesa commutabili in assegni circolari o altri titoli equivalenti ed i casi in cui non è ammessa la commutazione d’ufficio.

 

     Art. 57. (Regolarizzazione d’ufficio degli atti sottoposti a verifica).

     1. Qualora la ragioneria riscontri irregolarità od errori materiali negli atti sottoposti alla sua verifica, provvede d’ufficio, ove possibile, alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione degli errori, dandone comunicazione ai servizi interessati.

     2. In ogni altro caso la ragioneria restituisce gli atti irregolari o sui quali siano stati riscontrati errori, indicando le misure necessarie per la regolarizzazione dell’atto e per la correzione degli errori e, quando possibile, le eventuali soluzioni alternative.

     3. Esclusa, in ogni caso, qualunque valutazione di merito.

 

     Art. 58. (Determinazione dei residui passivi).

     1. Le somme, impegnate ai sensi dell’articolo 46, non pagate entro il 31 dicembre dell’anno in corso, costituiscono residui passivi.

     2. I residui passivi sono compresi, nel conto del patrimonio, tra le passività finanziarie.

     3. Le somme stanziate in bilancio e non impegnate entro il termine dell’esercizio a norma dell’articolo 46, costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, salvo quanto disposto al comma 4.

     4. Le somme destinate al finanziamento di spese di investimento, iscritte in bilancio dopo il 30 giugno e non impegnate a norma dell’articolo 46 entro il termine dell’esercizio, possono essere mantenute in bilancio agli effetti della loro utilizzazione nel solo esercizio successivo; in tal caso, in sede di rendiconto, è fatta annotazione che tali somme sono mantenute nei residui ai sensi del presente comma.

     5. La determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui è disposta, per ciascun capitolo di spesa e distintamente per la competenza e per i residui e, per questi, per ciascuno dei bilanci degli esercizi da cui provengono, con decreti del dirigente della ragioneria, su proposta dei dirigenti delle strutture organizzative di massima dimensione, nei quali sono indicati l’importo definitivo delle somme iscritte in bilancio, l’importo degli impegni definitivi di spesa registrati nelle scritture della ragioneria in base ad atti formali, l’importo delle somme pagate ed inoltre [23]:

     a) il numero, la data e l’importo dei mandati di pagamento emessi e non pagati;

     b) le somme dovute in corrispondenza degli impegni di spesa, rimaste da pagare;

     c) l’ammontare degli impegni assunti dai funzionari delegati sulle aperture di credito disposte a loro favore o non pagati entro il termine dell’esercizio;

     d) gli stanziamenti, o quote di essi, di spese in conto capitale di cui al comma 4;

     e) le somme da portarsi in economia.

     6. Per gli impegni, o parte di essi, che non siano stati pagati al termine dell’esercizio, può disporsi la liquidazione o il pagamento sulla base dei provvedimenti di cui al comma 5, ancora prima che tali residui siano definitivamente accertati con la legge del rendiconto generale dell’esercizio chiuso; il pagamento è registrato, in tal caso, nelle scritture del nuovo esercizio e imputato al conto dei residui.

     7. Le somme dei residui passivi che risultino determinati ai sensi e nei modi di cui ai commi precedenti e corrispondenti all’ammontare complessivo degli importi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) sono trasportate nel bilancio dell’esercizio successivo ai capitoli corrispondenti in sedi separate dalle competenze di detto esercizio; quando non esistono nel bilancio dell’esercizio successivo i capitoli corrispondenti, le dette somme sono trasportate in appositi capitoli aggiunti aventi il solo stanziamento di cassa che sarà non superiore all’importo dei relativi residui passivi e alla cui copertura si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa, ai sensi dell’articolo 22, comma 4.

     8. L’accertamento definitivo dei residui passivi è stabilito con la legge di approvazione del rendiconto generale.

 

     Art. 59. (Perenzione amministrativa dei residui passivi).

     1. I residui passivi di spese correnti e quelli per il rimborso di prestiti sono conservati nel conto dei residui solo per l’esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno.

     2. I residui passivi concernenti spese per investimenti sono conservati nel conto dei residui per due esercizi successivi a quello in cui è stato assunto il relativo impegno.

     3. I residui passivi che non siano pagati entro i termini indicati nei commi 1 e 2 sono eliminati, a cura della ragioneria, dal conto dei residui; essi costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

     4. Restano comunque fermi gli ordinari termini di prescrizione dei crediti previsti dalla legislazione in vigore.

     5. Per il pagamento delle somme eliminate dal conto dei residui, per le quali sia prevedibile l’esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, sono iscritti nel bilancio di previsione annuale appositi capitoli di spesa, da collocare nell’elenco delle spese obbligatorie, la cui dotazione è commisurata, di norma, all’entità dei residui perenti eliminati dal conto dei residui passivi.

     5 bis. La determinazione delle somme da conservarsi tra i residui perenti è disposta per ciascun capitolo di spesa con decreto del dirigente della ragioneria su proposta dei dirigenti delle strutture organizzative di massima dimensione [24].

     5 ter. I residui perenti sono compresi, nel Conto del Patrimonio, tra le passività diverse [25].

 

     Art. 60. (Economie di spesa).

     1. Costituiscono economia di spesa rispetto agli stanziamenti e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione:

     a) le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma dell’articolo 46 entro il termine dell’esercizio, ad eccezione delle somme iscritte negli stanziamenti di spese per investimenti o parte di esse, indicate nell’articolo 58, comma 4;

     b) le somme riferite ai residui passivi eliminati dal conto dei residui per effetto della perenzione amministrativa a norma dell’articolo 59;

     c) le somme risultanti ancora disponibili sui singoli impegni di spesa dopo il pagamento a saldo degli impegni medesimi, quando i detti impegni siano conservati tra i residui passivi;

     d) le quote dei fondi globali non utilizzate al termine dell’esercizio secondo le disposizioni di cui all’articolo 24;

     e) le annualità o quote di esse relative a limiti di impegno per le quali sia stato applicato il disposto di cui all’articolo 16, comma 5;

     f) gli stanziamenti o quote di essi per i quali sia stato applicato il disposto di cui all’articolo 36, comma 1.

 

     Art. 61. (Disponibilità sulle assegnazioni di fondi per l’esercizio delle funzioni delegate agli enti locali).

     1. Nel caso di attività o di interventi a carattere continuativo o ricorrente, il cui esercizio sia stato delegato agli enti locali, le somme non impegnate dagli enti medesimi si considerano somministrate in acconto sulle assegnazioni da disporre nell’esercizio successivo per le medesime finalità.

 

     Art. 62. (Utilizzo dei dati relativi alla gestione di bilancio da parte delle commissioni consiliari).

     1. Le registrazioni dei provvedimenti indicate negli articoli del presente titolo sono eseguite dalla ragioneria mediante tecniche di elaborazione elettronica.

     2. La commissione consiliare avente competenza in materia finanziaria è collegata direttamente con il sistema centralizzato di cui al comma 1, al fine di consentire la conoscenza di ogni stadio della gestione del bilancio regionale.

     3. Le commissioni consiliari utilizzano i dati relativi alla gestione del bilancio esclusivamente per gli adempimenti previsti dallo Statuto.

 

TITOLO V

Rendiconto generale

 

     Art. 63. (Contenuti del rendiconto generale).

     1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale della Regione. Il rendiconto generale comprende:

     a) il conto del bilancio;

     b) il conto generale del patrimonio;

     b bis) [la relazione illustrativa] [26].

     1 bis. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa, corredata da una nota preliminare, dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate nel rendiconto [27].

     2. Il rendiconto generale è formulato secondo la stessa struttura adottata per il bilancio di previsione, in modo da consentire la valutazione delle politiche pubbliche regionali di settore sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base e da permettere la valutazione economica e finanziaria delle risultanze delle entrate e delle spese in relazione agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia e di efficienza [28].

     3. Sono allegati al rendiconto generale:

     a) la relazione delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli enti locali e da altri enti nell’esercizio delle funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione;

     b) l’ultimo bilancio approvato da ciascuna azienda o società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria;

     c) l’elenco delle somme pagate e per le quali sia sorto l’obbligo di pagare in dipendenza delle garanzie prestate in via principale o sussidiaria dalla Regione, di cui all’articolo 33, con l’indicazione dei relativi beneficiari;

     d) l’elenco delle quote di stanziamento riferite ai limiti di impegno per le quali sia stato applicato il disposto di cui all’articolo 16, comma 5;

     e) l’elenco degli stanziamenti da riportare nel bilancio dell’esercizio successivo, ai sensi dell’articolo 36, comma 1;

     f) un prospetto dimostrativo del saldo finanziario negativo o positivo con l’indicazione, in quest’ultimo caso, dell’entità dell’avanzo effettivamente disponibile da utilizzare a beneficio del bilancio dell’esercizio in corso.

 

     Art. 64. (Conto del bilancio).

     1. Il conto del bilancio espone per ciascuna UPB, distintamente per capitolo di entrata del bilancio:

     a) l’ammontare dei residui attivi accertati all’inizio dell’esercizio cui il conto si riferisce;

     b) le previsioni finali di competenza;

     c) le previsioni finali di cassa;

     d) l’ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

     e) l’ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

     f) l’ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell’esercizio;

     g) l’ammontare delle entrate accertate nell’esercizio;

     h) l’eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

     i) l’eccedenza di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

     l) l’ammontare dei residui attivi, accertati all’inizio dell’esercizio ed eliminati nel corso dell’esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell’esercizio;

     m) l’ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell’esercizio in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati e da riportare al nuovo esercizio;

     n) l’ammontare dei residui attivi formatisi al termine dell’esercizio sulla gestione di competenza;

     o) l’ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell’esercizio.

     2. Il conto del bilancio espone per ciascuna UPB distintamente per capitolo di spesa del bilancio:

     a) l’ammontare dei residui passivi accertati all’inizio dell’esercizio cui il conto si riferisce;

     b) le previsioni finali di competenza;

     c) le previsioni finali di cassa;

     d) l’ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

     e) l’ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

     f) l’ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell’esercizio;

     g) l’ammontare degli impegni assunti nell’esercizio;

     h) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

     i) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;

     l) l’ammontare dei residui passivi accertati all’inizio dell’esercizio ed eliminati nel corso dell’esercizio medesimo, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell’esercizio;

     m) l’ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati in base alle cancellazioni, da riportare al nuovo esercizio;

     n) l’ammontare dei residui passivi formatisi al termine dell’esercizio sulla gestione di competenza;

     o) l’ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell’esercizio.

 

     Art. 65. (Conto generale del patrimonio).

     1. Il conto generale del patrimonio deve indicare in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce:

     a) le attività e le passività finanziarie;

     b) i beni mobili ed i beni immobili;

     c) ogni altra attività e passività nonché le poste rettificative.

     2. Per consentire l’armonizzazione dei conti del patrimonio regionale con quello dello Stato, i conti sono riclassificati secondo i criteri della contabilità nazionale.

     3. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto del bilancio ed il conto del patrimonio. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce, con l’indicazione delle rispettive destinazioni e dell’eventuale reddito da essi prodotto.

     4. La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre un’ulteriore classificazione tesa ad individuare i beni suscettibili d’utilizzazione economica.

 

     Art. 66. (Modalità per la formazione e l’approvazione del rendiconto generale).

     1. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello dell’esercizio al quale si riferisce ed è approvato con legge regionale, assieme agli allegati di cui all’articolo 63, entro il 30 giugno dello stesso anno.

     2. Il rendiconto generale della Regione, dopo l’entrata in vigore della relativa legge di approvazione, è intangibile.

 

TITOLO VI

Controlli

 

     Art. 67. (Controlli interni).

     1. La Regione struttura un sistema di controlli interni conformandosi alle norme del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 concernente: “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle Amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

     2. A tal fine l’assetto organizzativo, l’impianto metodologico e gli strumenti operativi del controllo interno sono rivolti a:

     a) garantire la legittimità, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa contabile);

     b) strutturare un sistema di analisi e monitoraggio per la verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra i costi e i risultati (controllo di gestione);

     c) utilizzare la strumentazione tecnica e metodologica disponibile in ordine alla valutazione della prestazione del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

     d) coadiuvare la Giunta regionale nell’attività di elaborazione degli atti di indirizzo politico e delle direttive, mediante la valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e progetti di intervento, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti (valutazione controllo strategico).

 

     Art. 68. (Certificazioni degli enti locali per le spese sostenute).

     1. In deroga alle norme regionali di settore, ai fini degli obblighi di rendicontazione, le province, i comuni e le comunità montane inviano alla Giunta regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, un’unica attestazione da parte del rappresentante legale dell’amministrazione dell’ammontare delle spese sostenute con i fondi ad essi assegnati dalla Regione nell’esercizio finanziario precedente e della loro destinazione specifica, sulla base di un modulo determinato dalla Giunta regionale.

     2. In qualsiasi momento il Presidente della Giunta regionale può acquisire ulteriori informazioni, disporre verifiche e controlli presso gli enti di cui al comma 1 per accertare l’andamento della gestione in ordine alle funzioni delegate.

 

     Art. 69. (Controllo sulla gestione della tesoreria della Regione).

     1. Il controllo sulla gestione del servizio di tesoreria della Regione è esercitato dalla ragioneria nei modi indicati nel relativo regolamento regionale e nella convenzione per l’affidamento del servizio medesimo.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a gestire la giacenza utilizzando gli strumenti economicamente più vantaggiosi.

 

     Art. 70. (Controllo sugli agenti e sui funzionari delegati).

     1. Gli incaricati del maneggio del denaro, di valori, di titoli e di altri beni mobili della Regione sono tenuti alla resa del conto giudiziale secondo le modalità previste dalla legge regionale sulla gestione dei beni della Regione, dalle singole leggi regionali e dal regolamento sul servizio di economato della Regione.

     2. Spetta alla ragioneria vigilare sull’operato degli incaricati di cui al comma 1; tale vigilanza si può esplicare anche attraverso verifiche ed ispezioni.

     3. Gli amministratori e i dipendenti regionali sono personalmente e solidalmente responsabili verso la Regione secondo le norme vigenti per l’amministrazione dello Stato.

 

TITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 71. (Autonomia contabile del Consiglio regionale).

     1. Il consiglio regionale, ai sensi dello Statuto regionale, ha autonomia contabile e dispone di un proprio bilancio.

     1 bis. Nel bilancio del Consiglio-Assemblea legislativa regionale è istituita un’apposita unità previsionale di base per la gestione dei residui perenti [29].

     2. La gestione del bilancio è disciplinata da apposito regolamento interno nell’osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

     3. Le somme iscritte nel bilancio del Consiglio sono rendicontate dal Presidente del Consiglio e sottoposte all’approvazione dell’assemblea consiliare.

     4. Le risultanze finanziarie del conto sono incluse nel rendiconto generale della Regione e l’eventuale saldo depurato dall’entità dei residui perenti accertati al termine dell’esercizio concorre a determinare i risultati finali della gestione del bilancio regionale [30].

 

     Art. 72. (Bilanci e rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione).

     1. Fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, ai bilanci e ai rendiconti degli stessi continuano ad applicarsi gli articoli 53 e 111 e successive modificazioni e integrazioni della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, nonché le disposizioni contenute nelle leggi regionali istitutive dei singoli enti e nella l.r. 11 agosto 1994, n. 27 e successive modificazioni.

 

     Art. 73. (Collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali).

     1. La Regione fornisce, in termini di reciprocità e a richiesta, agli organi statali, alle altre Regioni e agli Enti locali, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui alla presente legge; concorda le modalità per l’utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi; attua ogni forma di collaborazione nel reciproco interesse e nell’interesse generale, promuovendo specifiche modalità di cooperazione applicativa dei sistemi informativi pubblici.

 

     Art. 74. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate la l.r. 30 aprile 1980, n. 25, fatti salvi gli articoli 53 e 111 e successive modificazioni e integrazioni, la l.r. 11 marzo 1997, n. 24, nonché gli articoli 6, 11 e 19, comma 4, della l.r. 5 settembre 1992, n. 46.

     2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel d.lgs. 76/2000 e, in quanto applicabili, le norme di contabilità generale dello Stato.

 

 

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità della legge

 

TITOLO II - Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio

Art. 2 - Strumenti della programmazione economico-finanziaria e di bilancio

Art. 3 - Documento di programmazione economica e finanziaria regionale

Art. 4 - Bilancio pluriennale

Art. 5 - Legge finanziaria

Art. 6 - Leggi di spesa

Art. 7 - Contributi in annualità

Art. 8 - Disciplina delle procedure delle leggi di spesa

Art. 9 - Programma operativo annuale (POA)

 

TITOLO III - Bilancio pluriennale e bilancio annuale

Art. 10 - Struttura del bilancio pluriennale

Art. 11 - Legge di approvazione del bilancio

Art. 12 - Bilancio annuale

Art. 13 - Allegati al bilancio

Art. 14 - Classificazione delle entrate

Art. 15 - Specificazione e classificazione delle spese

Art. 16 - Stanziamenti di spesa di competenza

Art. 17 - Fondi statali assegnati alla Regione

Art. 18 - Stanziamenti di cassa

Art. 19 - Quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza

Art. 20 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie

Art. 21 - Fondo di riserva per le spese impreviste

Art. 22 - Fondo di riserva di cassa

Art. 23 - Fondi globali

Art. 24 - Utilizzazione dei fondi globali iscritti nel bilancio per l’esercizio precedente

Art. 25 - Disposizioni comuni ai fondi di riserva e ai fondi globali

Art. 26 - Equilibrio degli stanziamenti di competenza e di cassa

Art. 27 - Universalità ed integrità del bilancio

Art. 28 - Assestamento del bilancio

Art. 29 - Variazioni di bilancio

Art. 30 - Divieto di storni

Art. 31 - Mutui e prestiti

Art. 32 - Anticipazioni di cassa

Art. 33 - Garanzie fidejussorie

Art. 34 - Esercizio provvisorio

Art. 35 - Gestione provvisoria del bilancio

Art. 36 - Riporto all’esercizio successivo di stanziamenti relativi a piani e progetti determinati

 

TITOLO IV - La gestione del bilancio

 

Capo I - Entrate

Art. 37 - Definizione delle entrate

Art. 38 - Stadi delle entrate

Art. 39 - Accertamento delle entrate

Art. 40 - Riscossione delle entrate

Art. 41 - Versamento delle entrate

Art. 42 - Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità

Art. 43 - Determinazione e accertamento dei residui attivi

 

Capo II - Spese

Art. 44 - Definizione delle spese

Art. 45 - Stadi delle spese

Art. 46 - Impegni di spesa

Art. 47 - Termini per l’assunzione degli impegni di spesa

Art. 48 - Registrazione dell’impegno di spesa

Art. 49 - Liquidazione delle spese

Art. 50 - Richieste di emissione dei titoli di pagamento

Art. 51 - Ordinazione delle spese

Art. 52 - Adempimenti ineseguibili

Art. 53 - Aperture di credito a favore di funzionari delegati

Art. 54 - Rendiconti dei funzionari delegati

Art. 55 - Modalità di effettuazione dei pagamenti

Art. 56 - Estinzione dei titoli di spesa

Art. 57 - Regolarizzazione d’ufficio degli atti sottoposti a verifica

Art. 58 - Determinazione dei residui passivi

Art. 59 - Perenzione amministrativa dei residui passivi

Art. 60 - Economie di spesa

Art. 61 - Disponibilità sulle assegnazioni di fondi per l’esercizio delle funzioni delegate agli enti locali

Art. 62 - Utilizzo dei dati relativi alla gestione di bilancio da parte delle commissioni consiliari

 

TITOLO V - Rendiconto generale

Art. 63 - Contenuti del rendiconto generale

Art. 64 - Conto del bilancio

Art. 65 - Conto generale del patrimonio

Art. 66 - Modalità per la formazione e l’approvazione del rendiconto generale

 

TITOLO VI - Controlli

Art. 67 - Controlli interni

Art. 68 - Certificazioni degli enti locali per le spese sostenute

Art. 69 - Controllo sulla gestione della tesoreria della Regione

Art. 70 - Controllo sugli agenti e sui funzionari delegati

 

TITOLO VII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 71 - Autonomia contabile del Consiglio regionale

Art. 72 - Bilanci e rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione

Art. 73 - Collaborazione tra Stato, Regioni ed Enti locali

Art. 74 - Abrogazioni


[1] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 10 aprile 2007, n. 4.

[2] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 10 aprile 2007, n. 4.

[3] Comma modificato dall'art. 44 della L.R. 22 dicembre 2009, n. 31 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[4] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[5] Comma inserito dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 28.

[6] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[7] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 22 dicembre 2016, n. 33.

[8] Comma inserito dall’art. 14 della L.R. 11 ottobre 2005, n. 24.

[9] Comma così modificato dall’art. 26 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 29.

[10] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 28.

[11] Comma abrogato dall’art. 26 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 29.

[12] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 11 ottobre 2005, n. 24.

[13] Articolo modificato dall’art. 26 della L.R. 24 dicembre 2004, n. 29 e così sostituito dall’art. 14 della L.R. 11 ottobre 2005, n. 24.

[14] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[15] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[16] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[17] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[18] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[19] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[20] Comma già modificato dall’art. 14 della L.R. 28 ottobre 2003, n. 19, dall’art. 14 della L.R. 11 ottobre 2005, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 27 novembre 2012, n. 37.

[21] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 39.

[22] Comma così modificato dall’art. 14 della L.R. 11 ottobre 2005, n. 24.

[23] Alinea già modificato dall’art. 35 della L.R. 10 febbraio 2006, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[24] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[25] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[26] Lettera aggiunta dall'art. 15 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16 e abrogata dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[27] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[28] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16.

[29] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.

[30] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 novembre 2013, n. 44.