Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
Data: | 06/07/2010 |
Numero: | 102 |
Sommario |
Art. 1. Iniziative in favore dell'Afghanistan |
Art. 2. Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione |
Art. 3. Regime degli interventi |
Art. 4. Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia |
Art. 5. Disposizioni in materia di personale |
Art. 6. Disposizioni in materia penale |
Art. 7. Disposizioni in materia contabile |
Art. 8. Disposizioni finanziarie |
Art. 9. Clausola di corrispondenza |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 34.2.55 - D.L. 6 luglio 2010, n. 102. [1]
Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
(G.U. 7 luglio 2010, n. 156)
Capo I
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
Art. 1. Iniziative in favore dell'Afghanistan
1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 18.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
2. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell'ambito delle NATO's Strategic Communications in Afghanistan, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000 per l'implementazione e l'ampliamento della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. e la NewCo Rai International. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta al Parlamento, entro il 28 febbraio 2011, una relazione sulle realizzazioni e sullo stato di avanzamento dei progetti previsti dalla predetta convenzione [3].
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afgano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.
4. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro [4]:
a) al sostegno al settore sanitario ed educativo [5];
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
5. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede alla realizzazione di una «Casa della società civile» a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del
6. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
Art. 2. Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonchè il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 9.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati alla formazione della polizia federale irachena e alla lotta alla pirateria al largo delle coste somale [8].
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 600.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 594.182 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonchè ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 11.706.125 per gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Yemen e la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma, è corrisposta l'indennità di missione di cui al
6. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 2.400.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione della
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 886.244 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PSDC (ex PESD).
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 214.000 per l'invio in missione di personale di ruolo presso le Ambasciate d'Italia in Baghdad, Islamabad e Kabul. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 439.800 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, compresi le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione europea. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del
10. Per attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti all'Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI), finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 300.000 per la partecipazione italiana, anche mediante l'istituzione di una Fondazione di diritto privato, alle attività del Segretariato Permanente dell'Iniziativa con sede in Ancona [11].
10-bis. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato atlantico italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla
Art. 3. Regime degli interventi
1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui al presente Capo.
2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente Capo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali [13].
3. Al personale di cui all'articolo 16 della
4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
5. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonchè a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187, della
6. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, all'articolo 2, comma 1, nonchè dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del
7. L'articolo 01, comma 1, del
8. Ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del
9. Le somme di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2010 e, se non impegnate nell'esercizio di competenza, in quello successivo.
10. Alle spese previste all'articolo 1 e all'articolo 2 non si applica l'articolo 60, comma 15, del
11. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è definita con uno o più decreti del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite [19]:
a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di Governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura ("Task Force"), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi [20];
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.
12. I contratti degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della
13. Ai fini della disciplina dei contratti di cui al comma 12, da stipulare ai sensi dell'articolo 1, comma 01, del
Capo II
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
Art. 4. Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 364.692.976 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 5, comma 1, del
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 118.518.722 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 5, comma 2, del
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 58.960.039 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 5, comma 3, del
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 10.495.380 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 5, comma 4, del
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 10.121.897 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 5, comma 5, del
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 601.943 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 5, comma 6, del
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 57.690 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 5, comma 7, del
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 128.654 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 5, comma 8, del
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 201.652 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 5, comma 9, del
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 132.388 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 5, comma 10, del
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 80.443 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 5, comma 11, del
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 889.355 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 5, comma 12, del
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 23.890.556 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 5, comma 13, del
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 3.956.138 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 5, comma 14, del
15. E' autorizzata, dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 12.033.738 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 5, comma 15, del
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 5.047.579 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui all'articolo 5, comma 15-bis, del
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 810.944 per la partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui alla
18. E' autorizzata, per l'anno 2010, l'ulteriore spesa di euro 25.000.000 per la stipulazione dei contratti di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.
19. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, per l'anno 2010, l'ulteriore spesa di 2.679.906 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dal comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 3.225.082 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 5, comma 18, del
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 999.170 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 30.600 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 5, comma 19, del
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 64.200 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 5, comma 20, del
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 662.554 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 5, comma 21, del
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 2.023.691 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 5, comma 22, del
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 1.072.252 e di euro 508.822 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 5, comma 23, del
26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 321.812 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 5, comma 24, del
27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 56.315 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 5, comma 25, del
28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 227.863 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 5, comma 26, del
29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 265.861 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 5, comma 27, del
30. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 5, comma 28, del
31. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 5, comma 29, del
32. E' autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della
Art. 5. Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della
2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della
a) nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, MINUSTAH, ed EUPM e nella unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 16, 23 e 28;
b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 17;
c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje e al personale che partecipa alle missioni Atalanta nella Repubblica delle Seychelles ed EUTM Somalia a Bruxelles, di cui all'articolo 4, commi 3, 13 e 17 [30].
2-bis. Al contributo corrisposto direttamente dall'Unione europea al personale che partecipa alla missione EUPM, di cui all'articolo 4, comma 23, non si applica l'articolo 1, comma 1238, della
3. All'articolo 3, comma 4, della
3-bis. All'articolo 5 della
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il personale di cui all'articolo 1 ha diritto ogni anno ad una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonchè a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi e alle condizioni di cui alla
b) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
«In caso di assenza per infermità, l'assegno di lungo servizio all'estero è corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non è dovuto per il restante periodo» [32].
3-ter. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) all'articolo 39:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di cui all'articolo 1808»;
2) al comma 3, dopo le parole «commi 1», sono inserite le seguenti: «, primo e secondo periodo,»;
b) all'articolo 1808, al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in caso di assenza per infermità, esso è corrisposto per intero per i primi quarantacinque giorni e non è dovuto per il restante periodo» [33].
4. All'articolo 2268, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) i numeri 1004), 1081), 1082) e 1085) sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti: «1004)
b) il numero 795) è abrogato [35].
5. Per le esigenze correlate con la partecipazione alle missioni internazionali ovvero con le attività di concorso in circostanze di pubblica calamità, fino al 31 dicembre 2010, le Forze armate possono continuare ad avvalersi dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del regolamento di cui al
6. L'articolo 16, comma 1, della
7. All'articolo 1, comma 2, della
8. All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del
9. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del
10. L'incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del
Art. 6. Disposizioni in materia penale
1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del
2. All'articolo 2268, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al
Art. 7. Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del
2. Il Ministero della difesa è autorizzato, nell'anno 2010, a cedere alle Forze di polizia della Repubblica di Haiti, a titolo gratuito, equipaggiamenti antisommossa, escluso il materiale d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 215.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8.
4. Le somme iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del
Capo III
Disposizioni finali
Art. 8. Disposizioni finanziarie
1. Il secondo periodo del comma 4-octies dell'articolo 2 del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, fatta eccezione per la spesa di cui all'articolo 2, comma 10-bis, pari complessivamente a euro 707.624.498 per l'anno 2010, si provvede [41]:
a) quanto a euro 701.402.993 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
b) quanto a euro 5.443.005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 8, del
b-bis) quanto a euro 778.500, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9. Clausola di corrispondenza
1. A decorrere dal 9 ottobre 2010, i rinvii contenuti nel presente decreto a disposizioni originariamente previste da fonti diverse e attualmente riprodotte nel codice dell'ordinamento militare, di cui al
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
Art. 1. Iniziative in favore dell'Afghanistan
1. Per le iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 18.700.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
2. Al fine di contribuire alle iniziative volte al mantenimento della pace ed alla realizzazione di azioni di comunicazione nell'ambito delle NATO'S Strategic Communications in Afghanistan, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000 per l'implementazione e l'ampliamento della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a. e la NewCo Rai International.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afgano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.
4. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
5. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione, si provvede all'organizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».
6. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
Art. 2. Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonchè il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 9.300.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 500.000 per la partecipazione italiana al Fondi fiduciario della NATO destinati alla formazione della polizia federale irachena e alla lotta alla pirateria al largo delle coste somale.
3 . E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 600.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 594.182 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonchè ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 11.706.125 per gli interventi a sostegno della stabilizzazione in Yemen e la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma, è corrisposta l'indennità di missionedi cui al
6. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 2.400.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione della
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 886.244 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PSDC (ex PESD).
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 214.000 per l'invio in missione di personale di ruolo presso le Ambasciate d'Italia in Baghdad, Islamabad e Kabul. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 439.800 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione europea. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del
10. Per attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti all'Iniziativa Adriatica Ionica (IAI), finalizzate al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area, è autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 300.000 per la partecipazione italiana, anche mediante l'istituzione di una Fondazione di diritto privato, alle attività del Segretariato Permanente dell'Iniziativa con sede in Ancona.
Art. 3. Regime degli interventi
1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui al presente Capo.
2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente Capo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
3. Al personale di cui all'articolo 16 della
4.Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
5. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonchè a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187, della
6. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, all'articolo 2, comma 1, nonchè dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1,
7. L'articolo 01, comma 1, del
8. Ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del
9. Le somme di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2010 e, se non impegnate nell'esercizio di competenza, in quello successivo.
10. Alle spese previste all'articolo 1 e all'articolo 2 non si applica l'articolo 60, comma 15, del
11. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:
a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di Governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.
12. I contratti degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della
13. Ai fini della disciplina dei contratti di cui al comma 12, da stipulare ai sensi dell'articolo 1, comma 01, del
Capo II
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
Art. 4. Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 364.692.976 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 5, comma 1, del
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 118.518.722 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 5, comma 2, del
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 58.960.039 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 5, comma 3, del
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 10.495.380 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 5, comma 4, del
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 10.121.897 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 5, comma 5, del
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 601.943 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 5, comma 6, del
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 57.690 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 5, comma 7, del
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 128.654 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID).
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 201.652 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 5, comma 9, del
10.E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 132.388 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 5, comma 10, del
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 80.443 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 5, comma 11, del
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 889.355 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 5, comma 12, del
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 23.890.556 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 5, comma 13, del
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 3.956.138 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 5, comma 14, del
15. E' autorizzata, dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 12.033.738 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 5, comma 15, del
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 5.047.579 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui all'articolo 5, comma 15-bis, del
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 810.944 per la partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui alla
18. E' autorizzata, per l'anno 2010, l'ulteriore spesa di euro 25.000.000 per la stipulazione dei contratti di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.
19. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, per l'anno 2010, l'ulteriore spesa di 2.679.906 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dal comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 3.225.082 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 5, comma 18, del
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 999.170 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 30.600 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 5, comma 19, del
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 64.200 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 5, comma 20, del
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 662.554 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 5, comma 21, del
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 2.023.691 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 5, comma 22, del
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 1.072.252 e di euro 508.822 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 5, comma 23, del
26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 321.812 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 5, comma 24, del
27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 56.315 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 5, comma 25, del
28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 227.863 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 5, comma 26, del
29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 265.861 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui di cui all'articolo 5, comma 27, del
30. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui di cui all'articolo 5, comma 28, del
31. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui di cui all'articolo 5, comma 29, del
32. E' autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della
Art. 5. Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della
2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della
a) nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, MINUSTAH, ed EUPM e nella unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 16, 23 e 28;
b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nella missione EUTM Somalia,di cui all'articolo 4, comma 17;
c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Scopje e al personale che partecipa alle missioni Atalanta nella Repubblica delle Seychelles ed EUTM Somalia a Bruxelles, di cui all'articolo 4, commi 3, 13 e 17.
3. All'articolo 3, comma 4, della
4. All'articolo 2268, comma 1, del
a) i numeri 1004), 1081), 1082) e 1085) sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti: «1004)
b) il numero 795) è soppresso.
5. Per le esigenze correlate con la partecipazione alle missioni internazionali ovvero con le attività di concorso in circostanze di pubblica calamità, fino al 31 dicembre 2010, le Forze armate possono continuare ad avvalersi dei lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del
6. L'articolo 16, comma 1, della
7. All'articolo 1, comma 2, della
8. All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del
9. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del
10. L'incarico del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana è prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del
Art. 6. Disposizioni in materia penale
1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del
2. All'articolo 2268, comma 1, del
Art. 7. Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del
2. Il Ministero della difesa è autorizzato, nell'anno 2010, a cedere alle Forze di polizia della Repubblica di Haiti, a titolo gratuito, equipaggiamenti antisommossa, escluso il materiale d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore ai due sesti delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a euro 215.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8.
4. Le somme iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del
Capo III
Disposizioni finali
Art. 8. Disposizioni finanziarie
1. L'ultimo periodo del comma 4-octies dell'articolo 2 del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 706.845.998 per l'anno 2010, si provvede:
a) quanto a euro 701.402.993 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
b) quanto a euro 5.443.005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 8, del
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9. Clausola di corrispondenza
1. A decorrere dal 9 ottobre 2010, i rinvii contenuti nel presente decreto a disposizioni originariamente previste da fonti diverse e attualmente riprodotte nel
Art. 10. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[5] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[19] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[20] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[21] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 9 del
[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[29] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[30] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[31] Comma inserito dalla L. di conversione.
[32] Comma inserito dalla L. di conversione.
[33] Comma inserito dalla L. di conversione.
[34] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[35] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[36] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[37] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[38] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[39] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[40] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[41] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[42] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[43] Comma così modificato dalla L. di conversione.