§ 5.4.102 - L.R. 5 febbraio 2013, n. 2.
Norme in materia di rete ecologica delle Marche e di tutela del paesaggio e modifiche alla Legge Regionale 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:05/02/2013
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 16/2010)
Art. 2.  (Termine di adeguamento alle prescrizioni di cui all’articolo 36, comma 1, della l.r. 16/2010)
Art. 3.  (Proventi derivanti da sanzioni in materia ambientale)
Art. 4.  (Rete Ecologica delle Marche)
Art. 5.  (Rapporti della R.E.M. con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica)
Art. 6.  (Funzioni della Regione)
Art. 7.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 5.4.102 - L.R. 5 febbraio 2013, n. 2.

Norme in materia di rete ecologica delle Marche e di tutela del paesaggio e modifiche alla Legge Regionale 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del Bilancio 2010"

(B.U. 14 febbraio 2013, n. 9)

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 16/2010)

1. Il comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010), è sostituito dai seguenti:

“1. Allo scopo di prevenire impatti negativi per l’ambiente e il paesaggio, gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e i progetti di quelli in corso di autorizzazione relativi a domande presentate prima del 30 settembre 2010, devono essere adeguati alle prescrizioni di cui ai punti 6.2, 6.8, 6.9 e 6.11 dell’Allegato II alla deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale 30 settembre 2010, n. 13 (Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge regionale 4 agosto 2010, n. 12). I progetti degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in corso di autorizzazione, relativi a domande presentate prima del 30 settembre 2010, devono altresì essere adeguati alla prescrizione di cui al punto 6.12 dell’Allegato II alla deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 13/2010.

1 bis. Allo stesso scopo di cui al comma 1, sono soggetti alla disciplina della deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 13/2010 gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ricadenti in aree classificate come zone D ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, ad eccezione di quelli ricadenti esclusivamente nelle aree di cui ai codici 10.5, 10.6, 20.3, 22.3 e 32 dell’Allegato I alla deliberazione medesima.

1 ter. Il Comune competente per territorio verifica l’adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 1 e qualora accerti il mancato adeguamento alle stesse nel termine stabilito dalla legge applica una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al 3 per cento del valore certificato dell’impianto, secondo le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). I proventi delle sanzioni sono destinati a interventi su strutture pubbliche volti al risparmio ed all’efficienza energetica.”.

 

     Art. 2. (Termine di adeguamento alle prescrizioni di cui all’articolo 36, comma 1, della l.r. 16/2010)

1. L’adeguamento alle prescrizioni di cui all’articolo 36, comma 1, della l.r. 16/2010, come modificato dalla presente legge, deve essere effettuato entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della stessa.

 

     Art. 3. (Proventi derivanti da sanzioni in materia ambientale)

1. I proventi derivanti dalle sanzioni in materia di autorizzazione integrata ambientale regionale di cui all’articolo 29 quattuordecies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono destinati ad interventi in materia di green economy, di efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico e di tutela del paesaggio nonché ad interventi di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria.

 

     Art. 4. (Rete Ecologica delle Marche)

1. Al fine di incentivare la salvaguardia della biodiversità, riducendo la frammentazione degli habitat naturali e seminaturali e della matrice ambientale, di incrementare la qualità del territorio, favorendone la funzionalità ecologica, e di contribuire alla valorizzazione del paesaggio, è istituita la Rete Ecologica delle Marche (R.E.M.).

2. La R.E.M. è definita con atto della Giunta regionale ed è costituita da:

a) i nodi e le loro aree contigue, quali aree di maggiore pregio ecologico, rappresentate in particolare dai Siti della Rete Natura 2000, dalle Aree floristiche di cui alla legge regionale 30 dicembre 1974, n. 52 (Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali), dalle Oasi di protezione faunistica di cui alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria);

b) le continuità naturali, nelle loro diverse articolazioni, quali aree di collegamento lineare per gli habitat e le specie di elevato pregio naturalistico;

c) i frammenti di habitat, quali aree di collegamento non lineare per gli habitat e le specie di elevato pregio naturalistico;

d) il restante sistema di elementi naturali diffusi del tessuto ecologico regionale.

3. La R.E.M. è articolata secondo i seguenti elementi territoriali:

a) le Unità ecosistemiche, elementi costitutivi che sono definiti dalle caratteristiche botaniche e faunistiche del tessuto ecologico regionale;

b) le Unità ecologico-funzionali, quali ambiti territoriali che contengono le informazioni sulle caratteristiche del sistema biologico e antropico, sulle criticità e sulle opportunità della R.E.M..

 

     Art. 5. (Rapporti della R.E.M. con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica)

1. La R.E.M. è recepita negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adottati dopo l’entrata in vigore della presente legge.

2. I programmi di sviluppo rurale approvati dopo l’entrata in vigore della presente legge tengono conto della R.E.M..

 

     Art. 6. (Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, approva gli indirizzi per il recepimento della R.E.M. da parte degli strumenti di cui all’articolo 5.

2. La Giunta regionale nell’ambito dell’attuazione della R.E.M. favorisce la realizzazione di interventi per la tutela della biodiversità promuovendo il rafforzamento delle connessioni ecologiche, dei servizi eco-sistemici e la permeabilità degli elementi di cui al comma 2 dell’articolo 4, anche avvalendosi dell’Osservatorio regionale per la biodiversità di cui all’articolo 25, comma 4, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000).

 

     Art. 7. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.