§ 2.5.32 - L.R. 26 giugno 2008, n. 15.
Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:26/06/2008
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Composizione)
Art. 3.  (Durata in carica, costituzione e rinnovo)
Art. 4.  (Funzioni)
Art. 5.  (Attività di concertazione e confronto della Giunta)
Art. 6.  (Elezione degli organi e funzionamento)
Art. 7.  (Partecipazione alle sedute e riunioni congiunte)
Art. 8.  (Procedimento consultivo)
Art. 9.  (Norme transitorie e abrogazioni)


§ 2.5.32 - L.R. 26 giugno 2008, n. 15.

Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)

(B.U. 3 luglio 2008, n. 62)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge, ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto regionale, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL) quale autonomo organismo regionale di consultazione e confronto delle rappresentanze più significative del mondo dell’economia e del lavoro, in ordine agli atti normativi e di programmazione e alle questioni di maggiore rilevanza per l’assetto economico della regione.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 9, conservano validità le forme di partecipazione previste dalla normativa vigente negli specifici settori di competenza regionale.

 

     Art. 2. (Composizione)

1. Il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL) ha sede presso l’Assemblea legislativa regionale ed è costituito da ventisette componenti, dei quali [1]:

a) otto rappresentanti dei lavoratori dipendenti;

b) tre rappresentanti delle imprese industriali [2];

c) due rappresentanti delle imprese agricole;

d) tre rappresentanti delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi [3];

e) tre rappresentanti delle imprese artigiane [4];

f) due rappresentanti delle imprese cooperative [5];

f bis) un rappresentante degli ordini e collegi professionali, regionali e provinciali [6];

g) un rappresentante del terzo settore e dell’economia solidale;

h) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori [7];

i) un rappresentante dell’Associazione bancaria italiana (ABI);

l) un rappresentante dell’Unione delle Camere di commercio delle Marche.

2. Nella composizione del CREL è garantita l’equilibrata rappresentanza di entrambi i generi.

 

     Art. 3. (Durata in carica, costituzione e rinnovo)

1. Il CREL dura in carica quanto la legislatura regionale ed è rinnovato entro novanta giorni dalla prima seduta dell’Assemblea legislativa regionale successiva al rinnovo elettorale.

2. Le designazioni dei rappresentanti di cui al comma 1 dell’articolo 2 sono effettuate sulla base di un avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Della pubblicazione è data la più ampia notizia negli organi di informazione.

3. L’avviso è adottato dal Presidente dell’Assemblea legislativa regionale entro trenta giorni dalla prima seduta dell’Assemblea medesima.

4. I rappresentanti di cui al comma 1 dell’articolo 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) , sono designati congiuntamente dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale e sono scelti tra soggetti che rivestono nelle stesse, cariche direttive. Il rappresentante di cui alla lettera f bis) del comma 1 dell’articolo 2 è designato congiuntamente dalle rappresentanze regionali delle confederazioni professionali operanti a livello nazionale che riuniscono le diverse aree professionali. I rappresentanti di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 dell’articolo 2 sono designati rispettivamente dall’Associazione bancaria italiana e dall’Unione delle camere di commercio delle Marche tra coloro che rivestono cariche direttive. Il rappresentante del terzo settore e dell’economia solidale, di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2, è designato congiuntamente dall’associazione Forum permanente del terzo settore e dall’associazione Rete di economia etica e solidale delle Marche. Nelle designazioni è comunque assicurata la rappresentanza di entrambi i generi. Ai fini della presente legge per maggiormente rappresentative si intendono le organizzazioni con il maggior numero di iscritti in ambito regionale [8].

5. Il Presidente dell’Assemblea legislativa regionale costituisce il CREL sulla base di almeno i due terzi delle designazioni di cui al comma 1 dell’articolo 2 e convoca la seduta di insediamento dello stesso.

6. I componenti del CREL restano in carica fino alla data del decreto di nomina dei nuovi componenti e comunque non oltre la scadenza del termine di cui al comma 1 per il loro rinnovo.

 

     Art. 4. (Funzioni)

1. Il CREL svolge le seguenti funzioni:

a) esercita l’iniziativa delle leggi regionali;

b) esprime pareri obbligatori all’Assemblea legislativa regionale sulle proposte concernenti:

1) il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria compresi quelli in materia di tributi e tariffe regionali;

2) gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale;

3) gli atti di indirizzo alla Giunta regionale nella materie economiche e del lavoro;

c) esprime i pareri richiesti dall’Assemblea e dalla Giunta regionale sugli atti di rispettiva competenza di particolare rilevanza economico-sociale, diversi da quelli di cui alla lettera b). Fra questi pareri sono ricompresi anche quelli riguardanti gli atti di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l’attuazione delle politiche comunitarie.

2. Il CREL può richiedere di essere sentito in merito alle proposte di legge e agli atti diversi da quelli indicati al comma 1, lettere b) e c).

3. Il CREL di propria iniziativa o su richiesta dell’Assemblea e della Giunta può compiere indagini e studi nelle materie di competenza.

4. Il CREL partecipa, su richiesta delle commissioni assembleari, alla valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali secondo le modalità indicate dal Regolamento interno dell’Assemblea.

5. Il CREL presenta all’Assemblea legislativa regionale un rapporto annuale sulla propria attività.

 

     Art. 5. (Attività di concertazione e confronto della Giunta)

1. Nelle materie economiche e del lavoro la Giunta regionale, per gli atti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea legislativa regionale, informa la stessa, che ne dà comunicazione al CREL, dell’avvio e degli esiti delle fasi di concertazione con le parti sociali e trasmette i documenti e le informazioni utili alla definizione del quadro conoscitivo.

2. Nelle materie economiche e del lavoro la Giunta informa altresì l’Assemblea, che ne dà comunicazione al CREL, dell’avvio e dell’esito delle fasi di concertazione con le parti sociali sugli atti di propria competenza.

 

     Art. 6. (Elezione degli organi e funzionamento)

1. Il CREL, nella prima seduta, elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.

2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, nonché le procedure interne di funzionamento, di organizzazione dei lavori e di adozione degli atti, sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal CREL a maggioranza dei suoi componenti.

3. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2, le decisioni del CREL si intendono approvate quando i voti favorevoli superano i contrari.

4. L’Assemblea legislativa regionale assicura le risorse e la struttura organizzativa necessarie al funzionamento del CREL.

5. Il CREL può avvalersi, senza oneri a carico della Regione, di organismi e istituti di ricerca che fanno capo alle organizzazioni indicate al comma 1 dell’articolo 2.

 

     Art. 7. (Partecipazione alle sedute e riunioni congiunte)

1. Il CREL può chiedere l’intervento alle proprie sedute, previa comunicazione all’organo politico di riferimento, dei dirigenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.

2. Alle riunioni del CREL, in relazione all’esame degli atti o delle questioni di competenza, possono essere invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale, gli assessori e i consiglieri regionali.

3. Il CREL e il Consiglio delle autonomie locali possono effettuare riunioni congiunte su richiesta dei rispettivi Presidenti per l’esame di questioni di interesse comune.

 

     Art. 8. (Procedimento consultivo)

1. Le proposte di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono trasmesse al CREL dal Presidente dell’Assemblea legislativa regionale contestualmente all’assegnazione alle competenti commissioni assembleari. Il CREL esprime parere sul testo della proposta nei termini e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale.

2. Sono altresì rilasciati, nei termini previsti dal Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale, i pareri di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), richiesti dall’Assemblea legislativa.

3. Il CREL esprime i pareri chiesti dalla Giunta regionale entro venti giorni dalla richiesta.

4. Decorsi i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che il parere sia stato espresso, si può prescindere dallo stesso.

5. Il regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale stabilisce altresì le modalità di consultazione del CREL e di esame dei pareri da esso resi, compresa l’eventuale partecipazione di suoi rappresentanti, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni, anche al fine di illustrare i pareri e le osservazioni formulate.

 

     Art. 9. (Norme transitorie e abrogazioni)

1. In sede di prima applicazione, la pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 3, comma 2, è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale indicate all’articolo 8:

a) per gli atti di cui all’ articolo 4, comma 1, lettera b), il CREL esprime parere sul testo della proposta eventualmente modificato dalla commissione assembleare nel termine di quindici giorni dalla trasmissione di detto testo da parte della commissione assembleare medesima;

b) il termine di cui alla lettera a) può essere eccezionalmente ridotto dal Presidente dell’Assemblea, su richiesta del Presidente della commissione assembleare competente, per motivate ragioni di urgenza. Lo stesso termine può altresì essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata del Presidente del CREL, fino ad un massimo di trenta giorni;

c) la commissione assembleare referente, ricevuto il parere del CREL, procede al suo esame ed approva definitivamente il testo dell’atto da sottoporre all’Assemblea legislativa regionale. Copia di tale testo è trasmessa altresì al CREL. Il parere del CREL è allegato al testo approvato dalla commissione assembleare. II relatore designato dalla commissione illustra all’Assemblea legislativa le decisioni della stessa in ordine al parere del CREL e le motivazioni di un eventuale non accoglimento;

d) un rappresentante del CREL designato dallo stesso può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della commissione assembleare competente quando la stessa proceda all’esame in sede referente degli atti su cui è richiesto il parere del CREL medesimo. La partecipazione è richiesta dal Presidente della commissione assembleare o dal Presidente del CREL.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si osservano, in quanto applicabili, per i pareri richiesti dall’Assemblea ai sensi dell’ articolo 4, comma 1, lettera c).

4. L’articolo 13 della legge regionale 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale) è abrogato.

 


[1] Alinea già modificato dall'art. 1 della L.R. 15 luglio 2008, n. 21, dall'art. 19 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 24 marzo 2015, n. 10.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 15 luglio 2008, n. 21.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 24 marzo 2015, n. 10.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 15 luglio 2008, n. 21.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 15 luglio 2008, n. 21.

[6] Lettera inserita dall'art. 19 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 15 luglio 2008, n. 21.

[8] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16.