§ 6.2.109 - Direttiva 27 novembre 2000, n. 59.
Direttiva (CE) n. 2000/59 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:27/11/2000
Numero:59


Sommario
Art. 1.  Obiettivo.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Ambito di applicazione.
Art. 4.  Impianti portuali di raccolta.
Art. 5.  Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti.
Art. 6.  Notifica.
Art. 7.  Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave.
Art. 8.  Regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave.
Art. 9.  Esenzioni.
Art. 10.  Conferimento dei residui del carico.
Art. 11.  Regime coercitivo.
Art. 12.  Misure di accompagnamento.
Art. 13.  Sanzioni.
Art. 14.  Comitato di regolamentazione.
Art. 15.  Procedura di modifica.
Art. 16.  Attuazione.
Art. 17.  Valutazione.
Art. 18.  Entrata in vigore.
Art. 19.  Destinatari.


§ 6.2.109 - Direttiva 27 novembre 2000, n. 59.

Direttiva (CE) n. 2000/59 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

(G.U.C.E. 28 dicembre 2000, n. L 332).

 

 

Art. 1. Obiettivo.

     La presente direttiva ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, in particolare gli scarichi illeciti, da parte delle navi che utilizzano porti situati nel territorio della Comunità europea, migliorando la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui e rafforzando pertanto la protezione dell'ambiente marino.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini della presente direttiva, si intende per:

     a) "nave": imbarcazione di qualsiasi tipo che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e i natanti;

     b) "Marpol 73/78": convenzione internazionale sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi, del 1973, come modificata dal relativo protocollo del 1978, e in vigore alla data di adozione della presente direttiva;

     c) "rifiuti prodotti dalla nave": tutti i rifiuti, comprese le acque reflue, e i residui diversi dai residui del carico, prodotti durante il servizio di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui agli Orientamenti (Guidelines) per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;

     d) "residui del carico": i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia; tali resti comprendono eccedenze di carico/scarico e fuoriuscite;

     e) "impianto portuale di raccolta": qualsiasi struttura, fissa, galleggiante o mobile, che sia in grado di ricevere i rifiuti prodotti dalla nave o i residui del carico;

     f) "peschereccio": qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;

     g) "imbarcazione da diporto": un'imbarcazione di qualunque tipo, a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative;

     h) "porto": un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire, principalmente, l'attracco di navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto. A prescindere dalle definizioni di cui alle lettere c) e d), i "rifiuti prodotti dalla nave" e i "residui del carico" sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti.

 

     Art. 3. Ambito di applicazione.

     La presente direttiva si applica a:

     a) tutte le navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto di uno Stato membro, ad esclusione delle navi militari da guerra, o ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali;

     b) tutti i porti degli Stati membri ove fanno normalmente scalo le navi cui si applica la lettera a).

Gli Stati membri adottano misure per assicurare che le navi escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva a norma del precedente comma, lettera a), conferiscano i propri rifiuti ed i residui del carico secondo modalità coerenti con la presente direttiva, nella misura del ragionevole e del praticabile.

 

     Art. 4. Impianti portuali di raccolta.

     1. Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione impianti portuali di raccolta adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che utilizzano normalmente il porto, senza causare loro ingiustificati ritardi.

     2. Per essere adeguati gli impianti portuali di raccolta devono essere in grado di ricevere le categorie e i quantitativi di rifiuti prodotti da navi e i residui del carico provenienti dalle navi che normalmente vi approdano, tenendo conto delle esigenze operative degli utenti dello scalo, dell'ubicazione geografica e delle dimensioni del porto, della tipologia delle navi che vi fanno scalo nonché delle esenzioni di cui all'articolo 9.

     3. Gli Stati membri stabiliscono le procedure, nel rispetto di quelle stabilite dall'IMO, per segnalare allo Stato di approdo le inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta.

 

     Art. 5. Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti.

     1. Per ciascun porto è elaborato e applicato un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, in particolare gli utenti dello scalo o i loro rappresentanti, tenendo conto degli obblighi di cui agli articoli 4, 6, 7, 10 e 12. Nell'allegato I figurano le prescrizioni dettagliate per l'elaborazione dei piani in questione.

     2. I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 1 possono, se è necessario per la loro efficienza, essere elaborati in un contesto regionale con l'opportuna partecipazione di ciascun porto, purché l'esigenza e la disponibilità di impianti di raccolta siano specificate per ogni singolo porto.

     3. Gli Stati membri valutano e approvano i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti, ne controllano l'esecuzione e/o curano che si proceda ad una nuova approvazione almeno ogni tre anni dopo eventuali cambiamenti operativi avvenuti nel porto.

 

     Art. 6. Notifica.

     1. Il comandante di una nave diversa da un peschereccio o da un'imbarcazione da diporto omologata per un massimo di 12 passeggeri che sia diretta verso un porto situato nella Comunità compila, in maniera fedele e accurata, il modulo di cui all'allegato II e notifica tali informazioni all'autorità o all'organismo designato a tal fine dallo Stato membro in cui si trova il porto:

     a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il porto di scalo è noto;

     b) non appena è noto il porto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall'arrivo;

     c) entro la partenza dal porto precedente se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.

Gli Stati membri possono decidere che le informazioni siano notificate al gestore dell'impianto di raccolta che le trasmette a sua volta all'autorità competente.

     2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono conservate a bordo almeno fino al successivo porto di scalo e, su richiesta, messe a disposizione delle autorità degli Stati membri.

 

     Art. 7. Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave.

     1. Il comandante di una nave che approda in un porto comunitario conferisce tutti i rifiuti prodotti dalla nave ad un impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto.

     2. Nonostante il paragrafo 1, una nave può procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti prodotti, qualora dalle informazioni fornite a norma dell'articolo 6 e dell'allegato II risulti la presenza di una capacità di stoccaggio sufficiente per tutti i rifiuti prodotti dalla nave che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del tragitto previsto della nave fino al porto di conferimento.

Se vi sono fondati motivi di ritenere che nel porto di conferimento previsto non siano disponibili impianti adeguati o se questo porto non è conosciuto e sussiste quindi il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie atte a prevenire l'inquinamento marino, se necessario richiedendo alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.

     3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le prescrizioni a carico delle navi più rigorose in materia di conferimento adottate in base al diritto internazionale.

 

     Art. 8. Regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché i costi degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compreso il trattamento e lo smaltimento degli stessi, siano recuperati attraverso la riscossione di tariffe a carico delle navi.

     2. I sistemi di recupero dei costi connessi con l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta non devono non costituire un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare. A tal fine si applicano i seguenti principi alle navi diverse dai pescherecci e dalle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri:

     a) tutte le navi che approdano nei porti di uno Stato membro contribuiscono in misura significativa ai costi di cui al paragrafo 1, a prescindere dall'effettivo uso degli impianti. Tra le disposizioni applicabili a tal fine si possono annoverare l'incorporazione delle tariffe nei diritti portuali o una tariffa standard distinta per i rifiuti. Le tariffe possono essere differenziate in funzione, ad esempio, della categoria, del tipo e della dimensione della nave;

     b) la parte dei costi non coperta dalla tariffa di cui alla lettera a) è coperta in base ai quantitativi e ai tipi di rifiuti prodotti dalle navi effettivamente conferiti dalla nave;

     c) le tariffe possono essere ridotte se la gestione ambientale, la concezione, le attrezzature e il funzionamento della nave sono tali che il comandante della nave stessa possa dimostrare che essa produce quantità ridotte di rifiuti.

     3. Per garantire che le tariffe applicate siano eque, trasparenti, non discriminatore e rispecchino i costi degli impianti e dei servizi messi a disposizione ed, eventualmente, utilizzati, andrebbero precisati agli utenti dei porti l'importo delle tariffe e la base sulla quale sono state calcolate.

     4. Entro tre anni dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione per valutare l'impatto della varietà di sistemi di recupero dei costi, istituiti a norma del paragrafo 2, sull'ambiente marino e sulla struttura dei flussi di rifiuti. La relazione è predisposta d'intesa con gli Stati membri e i rappresentanti dei porti.

Se necessario, a seguito di questa valutazione, la Commissione presenta una proposta di modifica della presente direttiva introducendo un sistema che preveda che le navi che fanno scalo in un porto di uno Stato membro paghino una percentuale adeguata, pari ad almeno un terzo, dei costi indicati nel paragrafo 1, indipendentemente dall'effettivo utilizzo degli impianti, o un sistema alternativo che abbia effetti equivalenti.

 

     Art. 9. Esenzioni.

     1. Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi di cui all'articolo 6, articolo 7, paragrafo 1 e all'articolo 8 le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari presso i loro porti, qualora si possa dimostrare l'esistenza di misure che garantiscano il pagamento delle tariffe e il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi in un porto lungo la rotta.

     2. Gli Stati membri informano periodicamente, almeno una volta all'anno la Commissione delle esenzioni rilasciate in base al paragrafo 1.

 

     Art. 10. Conferimento dei residui del carico.

     Il comandante di una nave che fa scalo in un porto comunitario garantisce che i residui del carico siano conferiti a un impianto di raccolta dei rifiuti in base alle disposizioni della Marpol 73/78. Ogni tariffa per il conferimento dei residui del carico viene pagata da chi utilizza l'impianto di raccolta.

 

     Art. 11. Regime coercitivo.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi nave possa essere soggetta a ispezione per verificarne la conformità agli articoli 7 e 10 e che sia svolto un numero sufficiente di tali ispezioni.

     2. Per le ispezioni riguardanti navi diverse dai pescherecci e dalle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri:

     a) Nella scelta delle navi da ispezionare gli Stati membri si interessano in particolare delle:

     - navi che non hanno adempiuto agli obblighi di notifica di cui all'articolo 6,

     - navi per le quali l'esame delle informazioni fornite dal comandante a norma dell'articolo 6 ha messo in luce altre ragioni per ritenere che la nave non ottemperi alla presente direttiva.

     b) Tale ispezione può essere effettuata nel quadro della direttiva 95/21/CE, se applicabile. Vale l'obbligo di ispezionare il 25% delle navi come previsto dalla direttiva menzionata, a prescindere dal regime applicato alle ispezioni;

     c) L'autorità pertinente che non è soddisfatto dei risultati di tale ispezione provvede affinché la nave non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico all'impianto di raccolta, in misura tale da ottemperare agli articoli 7 e 10;

     d) Qualora sia chiaramente dimostrato che una nave ha preso il largo senza aver osservato l'articolo 7 o l'articolo 10, la competente autorità del successivo porto di scalo ne viene informata e, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13, alla nave non viene consentito di lasciare tale porto fino all'avvenuto svolgimento di una più dettagliata valutazione dei fattori relativi alla conformità della nave alla presente direttiva, quali la precisione delle informazioni fornite a norma dell'articolo 6.

     3. Gli Stati membri fissano, nella misura necessaria, le procedure di controllo atte a garantire la conformità alle prescrizioni applicabili della presente direttiva per i pescherecci e le imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di 12 passeggeri.

 

     Art. 12. Misure di accompagnamento.

     1. Gli Stati membri:

     a) adottano tutte le misure necessarie per garantire che i comandanti, i gestori degli impianti portuali di raccolta e le altre parti interessate siano adeguatamente informati sugli obblighi loro incombenti in base alla presente direttiva e che essi vi si conformino;

     b) designano le autorità o gli organismi incaricati di svolgere gli incarichi previsti dalla presente direttiva;

     c) provvedono a garantire la cooperazione tra le rispettive autorità competenti e le organizzazioni commerciali al fine di garantire un'attuazione efficace della presente direttiva;

     d) provvedono affinché le informazioni notificate dai comandanti delle navi a norma dell'articolo 6 siano esaminate accuratamente;

     e) garantiscono che le formalità relative all'utilizzo degli impianti portuali di raccolta siano semplici e rapide, per incentivare comandanti ad utilizzare gli impianti portuali di raccolta e per evitare ingiustificati ritardi alle navi;

     f) provvedono affinché la Commissione riceva una copia dei rapporti relativi alle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

     g) garantiscono che il trattamento, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico siano svolti in conformità della direttiva 75/442/CEE e di altra legislazione comunitaria in materia, in particolare la direttiva 75/439/CEE del Consiglio concernente l'eliminazione degli oli usati e la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;

     h) garantiscono, conformemente alla propria legislazione nazionale, che le parti coinvolte nel conferimento o nella raccolta di rifiuti prodotti dalla nave o di residui del carico abbiano diritto al risarcimento del danno causato da ritardi ingiustificati.

     2. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico è considerata come immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitari. Le autorità doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'articolo 45 del codice doganale comunitario.

     3. Gli Stati membri e la Commissione collaborano per creare un adeguato sistema informativo e di controllo che comprenda quanto meno l'intera Comunità, al fine:

     - di migliorare l'individuazione delle navi che non hanno proceduto al conferimento dei rifiuti prodotti e dei residui del carico a norma della presente direttiva,

     - di verificare se sono stati conseguiti gli obiettivi di cui all'articolo 1 della direttiva.

     4. Gli Stati membri e la Commissione cooperano nella fissazione di criteri comuni per individuare le navi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, punto c).

 

     Art. 13. Sanzioni.

     Gli Stati membri istituiscono un regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni così comminate devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

 

     Art. 14. Comitato di regolamentazione.

     1. La Commissione è assistita dal comitato istituito in base all'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 93/75/CEE, in seguito denominato "il comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 15. Procedura di modifica.

     Gli allegati della presente direttiva, le definizioni di cui all'articolo 2, lettera b), i riferimenti agli strumenti comunitari e i riferimenti agli strumenti IMO possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 al fine di adeguarli alle misure comunitarie o dell'IMO che siano entrate in vigore, senza in alcun caso ampliare l'ambito di applicazione della presente direttiva. Gli allegati della presente direttiva possono inoltre essere modificati secondo la suddetta procedura, se necessario per migliorare il regime istituito dalla presente direttiva, senza in alcun caso ampliare l'ambito di applicazione della stessa.

 

     Art. 16. Attuazione.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 28 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia, per quanto riguarda le acque reflue di cui all'articolo 2, lettera c), l'applicazione della presente direttiva è sospesa fino a 12 mesi dall'entrata in vigore dell'allegato IV di Marpol 73/78, nel rispetto della distinzione operata in detta convenzione fra navi nuove ed esistenti.

     2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 17. Valutazione.

     1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sullo stato di attuazione della presente direttiva a scadenze triennali.

     2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sul funzionamento del sistema previsto dalla presente direttiva, in base alle relazioni presentate dagli Stati membri di cui al paragrafo 1, oltre alle proposte eventualmente necessarie in merito all'attuazione della presente direttiva.

 

     Art. 18. Entrata in vigore.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 19. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI PER I PIANI DI RACCOLTA E DI

GESTIONE DEI RIFIUTI NEI PORTI

(di cui all'articolo 5)

     Il piano riguarda tutte le categorie di rifiuti prodotti dalle navi e di residui del carico provenienti dalle navi che normalmente approdano in un porto. Esso è elaborato tenendo conto delle dimensioni dello scalo e della tipologia delle unità che vi approdano.

I piani devono tener conto dei seguenti elementi:

     - valutazione del bisogno di impianti portuali di raccolta in funzione delle esigenze delle navi che abitualmente approdano nel porto,

     - descrizione del tipo e della capacità degli impianti portuali di raccolta,

     - descrizione dettagliata delle procedure di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico,

     - descrizione del sistema di tariffazione,

     - procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta,

     - procedure per consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, le imprese che si occupano dei rifiuti, gli operatori dei terminal e le altre parti interessate,

     - tipo e quantità dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico ricevuti e gestiti.

Il piano dovrebbe inoltre comprendere:

     - una sintesi della pertinente normativa e delle formalità per il conferimento,

     - l'indicazione di una o più persone responsabili dell'attuazione del piano,

     - la descrizione, se del caso, delle attrezzature e dei procedimenti di pretrattamento nel porto,

     - la descrizione delle modalità di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta,

     - la descrizione delle modalità di registrazione dei quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti,

     - la descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

Le procedure di accettazione, raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento dovrebbero essere del tutto conformi a un programma di gestione ambientale in grado di ridurre progressivamente l'impatto ambientale di queste attività. Tale conformità è presunta se le procedure si attengono a quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit.

Informazioni da fornire a tutti gli utenti dei porti

     - breve accenno alla fondamentale importanza di un corretto conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico,

     - ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio con diagramma/cartina,

     - elenco dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico normalmente trattati,

     - elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti,

     - descrizione delle procedure per il conferimento,

     - descrizione del sistema di tariffazione,

     - procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta.

 

ALLEGATO II

(Omissis)

Dichiarazione della Commissione

     La Commissione interpreta l'espressione "significativa" come una cifra dell'ordine di almeno il 30% dei costi di cui all'articolo 8, paragrafo 1.