§ 6.3.90 - L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge finanziaria 2010)


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:22/12/2009
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2.  (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
Art. 3.  (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
Art. 4.  (Autorizzazioni di spesa)
Art. 5.  (Cofinanziamento regionale)
Art. 6.  (Variazioni di bilancio)
Art. 7.  (Interventi comunitari)
Art. 8.  (Collaborazione per l’iniziativa Adriatico-Ionica)
Art. 9.  (Pubblicazione dei bandi di concorso)
Art. 10.  (Modifiche alla legge regionale 20/2001)
Art. 11.  (Razionalizzazione della spesa per il personale)
Art. 12.  (Scadenza dell’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale sanitaria)
Art. 13.  (Disposizioni per il personale addetto alla ricostruzione post terremoto)
Art. 14.  (Attività organizzative per le elezioni regionali dell’anno 2010)
Art. 15.  (Modifica alla legge regionale 12/2009)
Art. 16.  (Modifica alla legge regionale 2/1996)
Art. 17.  (Modifiche alla legge regionale 2/2005)
Art. 18.  (Modifiche alla legge regionale 20/2003)
Art. 19.  (Modifiche alla legge regionale 27/2009)
Art. 20.  (Modifiche alla legge regionale 18/2008)
Art. 21.  (Modifica alla legge regionale 13/2003)
Art. 22.  (Fondi di garanzia dei confidi)
Art. 23.  (Modifiche alla legge regionale 7/2005)
Art. 24.  (Modifiche alla legge regionale 17/2001)
Art. 25.  (Modifica alla legge regionale 5/2006)
Art. 26.  (Progetto Appennino)
Art. 27.  (Modifiche alla legge regionale 6/2005)
Art. 28.  (Contributo per il Centro documentazione sulle politiche sociali)
Art. 29.  (Servizi assistenziali di competenza delle Province)
Art. 30.  (Modifica alla legge regionale 2/2004)
Art. 31.  (Finalizzazione di spesa della legge regionale 9/2002)
Art. 32.  (Modifica alla legge regionale 20/2000)
Art. 33.  (Modifica alla legge regionale 5/2008)
Art. 34.  (Fondo di rotazione per la progettazione)
Art. 35.  (Rinnovo autorizzazioni limiti d’impegno)
Art. 36.  (Acquisti in economia delle aziende del servizio sanitario regionale)
Art. 37.  (Modifiche alla legge regionale 11/2009)
Art. 38.  (Modifica alla legge regionale 8/2001)
Art. 39.  (Modifiche alla legge regionale 39/1997)
Art. 40.  (Fondo per l’adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici)
Art. 41.  (Alienazione di immobili regionali)
Art. 42.  (Modifiche alla legge regionale 71/1997)
Art. 43.  (Contabilità ambientale)
Art. 44.  (Modifica alla legge regionale 31/2001)
Art. 45.  (Fondo regionale anticrisi anno 2010)
Art. 46.  (Clausola sociale per il personale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica)
Art. 47.  (Risorse per i programmi regionali di internazionalizzazione)
Art. 48.  (Modifica alla legge regionale 19/2007)
Art. 49.  (Modifiche alla legge regionale 35/2001)
Art. 50.  (Modifiche alla legge regionale 22/2009)
Art. 51.  (Modifica alla legge regionale 7/1995)
Art. 52.  (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)
Art. 53.  (Proroga termine di fine lavori del progetto “Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto”)
Art. 54.  (Sostituzione della tabella F della legge regionale 37/2008)
Art. 55.  (Servizio prestato da personale regionale)
Art. 56.  (Riorganizzazione amministrativa)
Art. 57.  (Impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse)
Art. 58.  (Modifica alla legge regionale 15/2004)
Art. 59.  (Finanziamento degli interventi relativi al servizio idrico integrato)
Art. 60.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 6.3.90 - L.R. 22 dicembre 2009, n. 31.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge finanziaria 2010)

(B.U. 24 dicembre 2009, n. 121 - suppl. n. 9)

 

     Art. 1. (Quadro finanziario di riferimento)

1. Per il periodo 2010/2012, il quadro finanziario di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:

 

1) previsione entrate, anno 2010:

 

euro 3.948.968.293,40;

 

2) previsione entrate, anno 2011:

 

euro 4.010.119.287,37;

 

3) previsione entrate, anno 2012:

 

euro 4.090.258.516,01.

 

     Art. 2. (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 31/2001, l’entità delle spese per l’esecuzione di leggi regionali che prevedono l’attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l’anno 2010 negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato per l’anno 2010, il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. (Autorizzazioni di spesa)

1. Per l’anno 2010 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

 

     Art. 5. (Cofinanziamento regionale)

1. Per l’anno 2010 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella D allegata alla presente legge.

2. Per l’anno 2010 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella tabella E allegata alla presente legge.

 

     Art. 6. (Variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:

a) reiscrivere le economie accertate, i recuperi e i rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;

b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l’anno 2010 e relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale;

c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse al fine di consentire la gestione unitaria degli oneri del personale da parte della sola struttura amministrativa competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal decreto ministeriale 5 marzo 2007, n. 17114 codificazione SIOPE.

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire l’organizzazione dell’attività per le elezioni regionali dell’anno 2010.

4. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale anticrisi anno 2010, stanziate a carico dell’UPB 2.08.18 “Fondo anticrisi - corrente”, la Giunta regionale può disporre, con la medesima modalità di cui al comma 1, variazioni compensative anche tra UPB diverse.

5. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate.

5 bis. La Giunta regionale può altresì disporre, sempre con le modalità indicate al comma 1, variazioni compensative anche tra UPB diverse per consentire il trasferimento delle risorse alla Regione Emilia Romagna in attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione). Sono ratificate le intese raggiunte con la medesima Regione in data 18 febbraio 2010 e 15 settembre 2010 [1].

 

     Art. 7. (Interventi comunitari)

1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero 2008/2010 - FEAGA - Piano d’azione regionale, è autorizzato un finanziamento regionale aggiuntivo a sostegno degli interventi comunitari previsti dal piano di azione regionale fino ad euro 3.750.000,00.

2. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1 sono iscritte a carico delle UPB 3.09.05 e 3.09.12, previste nello stato di previsione della spesa, e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata e, comunque, mediante corrispondente riduzione del finanziamento di leggi regionali di settore.

3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie per l’esatta imputazione delle spese relative agli interventi comunitari da attuarsi e ai fini della codificazione SIOPE di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale definisce, con proprie deliberazioni, il quadro finanziario e le modalità di monitoraggio delle risorse finanziarie utilizzate per gli interventi previsti al comma 1.

 

     Art. 8. (Collaborazione per l’iniziativa Adriatico-Ionica)

1. Per le finalità e limitatamente al periodo di Presidenza dello Stato italiano dell’iniziativa Adriatico-Ionica di cui all’articolo 13 della l.r. 29 luglio 2008, n. 25 (Assestamento del bilancio 2008), la Giunta regionale può conferire un incarico di collaborazione a personale della carriera diplomatica.

2. Il soggetto cui conferire l’incarico è nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Ministero degli affari esteri. Nella deliberazione di conferimento sono determinate, d’intesa con lo stesso Ministero, le modalità di collaborazione, le competenze da attribuire, il trattamento economico lordo spettante per la durata dell’incarico e le modalità della relativa corresponsione.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari all’attuazione di quanto disposto nel presente articolo nell’ambito delle disponibilità stabilite annualmente con legge finanziaria, come previsto dall’articolo 13, comma 2, della l.r. 25/2008.

 

     Art. 9. (Pubblicazione dei bandi di concorso)

1. I bandi dei concorsi pubblici indetti dall’Assemblea legislativa regionale e dalla Giunta regionale sono pubblicati esclusivamente nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli enti e alle aziende dipendenti dalla Regione.

 

     Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 20/2001)

1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), dopo le parole: “concorso per esami” sono inserite le seguenti: “, concorso per titoli ed esami”.

2. Al fine del rispetto del patto di stabilità interno e delle disposizioni di cui all’articolo 76, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui ai commi 3 ter e 3 quater dell’articolo 28 della l.r. 20/2001, nonché ai commi 2 bis e 2 ter dell’articolo 5 della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale).

 

     Art. 11. (Razionalizzazione della spesa per il personale)

1. Per sostenere i processi già avviati volti alla riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale e alla conseguente riduzione del contingente numerico dirigenziale, è confermato, a decorrere dall’anno 2009, lo stanziamento iniziale di euro 364.446,47, al netto degli oneri riflessi, nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

2. L’importo di cui al comma 1 confluisce stabilmente nelle risorse destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato di cui all’articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 23 dicembre 1999 della separata area dirigenziale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.

3. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 le risorse di cui al comma 1 hanno trovato copertura nella UPB 2.07.01 “Stipendi, retribuzioni, indennità e rimborsi - corrente” dei bilanci regionali dei singoli anni. Per l’anno 2010 le risorse trovano copertura nella medesima UPB. Agli oneri per gli esercizi successivi si farà fronte con la legge finanziaria regionale.

4. L’indennità del personale regionale assegnato alla struttura indicata all’articolo 10, comma 1, della l.r. 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), finanziata con le risorse di cui all’articolo 9, comma 3 bis, della l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2010 della Regione. Legge finanziaria 2009), è cumulabile con la parte accessoria del trattamento economico spettante al medesimo personale, secondo la disciplina della contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.

5. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento economico accessorio del personale addetto alle segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale, dei componenti l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale, del personale dei gruppi politici, degli assistenti dei consiglieri regionali e degli autisti, previsto dalla l.r. 8 agosto 1997, n. 54 (Misure flessibili di gestione del personale della Regione e degli enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari), hanno carattere di certezza, stabilità e continuità e confluiscono tra quelle di cui all’articolo 31, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003 [2].

6. Fermi restando i vincoli relativi al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno, gli oneri sostenuti dalla Regione per il personale dei gruppi assembleari sono configurabili come spese di funzionamento dei gruppi medesimi e non concorrono alla determinazione della spesa per il personale ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.

7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 3 ter, della l.r. 37/2008, l’ammontare del fondo per il salario accessorio del personale dell’Assemblea legislativa dell’anno 2009, comprensivo delle risorse previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro dell’11 aprile 2008 e del 31 luglio 2009 dell’area del comparto Regioni ed Autonomie locali, è rideterminato in euro 1.257.240,19.

 

     Art. 12. (Scadenza dell’incarico di direttore generale dell’Agenzia regionale sanitaria)

1. L’incarico del direttore generale dell’Agenzia regionale sanitaria è prorogato fino al sessantesimo giorno dall’insediamento della nuova Giunta regionale, successivo all’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale dell’anno 2010.

 

     Art. 13. (Disposizioni per il personale addetto alla ricostruzione post terremoto)

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 10 febbraio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2006), come da ultimo modificato dall’articolo 34 della l.r. 37/2008, le parole: “fino al 31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “fino al termine del quinquennio previsto dall’articolo 2, comma 107, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008)”.

 

     Art. 14. (Attività organizzative per le elezioni regionali dell’anno 2010)

1. Al fine dell’organizzazione delle attività relative allo svolgimento delle elezioni regionali dell’anno 2010, secondo quanto previsto dalla l.r. 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), il personale della Regione è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario ai sensi dell’articolo 39 del CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 1° aprile 1999. Per la medesima finalità è altresì autorizzata l’assunzione straordinaria di personale a tempo determinato o mediante ricorso, in assenza di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

2. Le risorse finanziarie necessarie per l’applicazione dei comma 1 non concorrono alle limitazioni di spesa fissate dall’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e dall’articolo 76, comma 6, del decreto legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008.

3. Alla copertura della relativa spesa si provvede con le risorse a carico delle UPB 1.03.14 “Fondo regionale per le spese elettorali - corrente” e 1.03.15 “Fondo regionale per le spese elettorali - investimento”.

 

     Art. 15. (Modifica alla legge regionale 12/2009)

1. Al comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 26 maggio 2009, n. 12 (Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale), le parole: “dal contratto di servizio nella misura non superiore al 30 per cento della tariffa” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 24 della l.r. 45/1998”.

 

     Art. 16. (Modifica alla legge regionale 2/1996)

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 18 gennaio 1996, n. 2 (Delega alle Province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall’Unione europea), le parole: “fino al 25 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 35 per cento”.

2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 4 della l.r. 2/1996 è inserito il seguente:

 

“1 ter. Nell’ambito della percentuale riservata alla Regione al sensi del comma 1, una quota fino al 5 per cento del POR FSE viene assegnata in gestione alle Province per l’attuazione di interventi concertati in sede di Commissione regionale per il lavoro di cui all’articolo 6 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) .”.

 

     Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 2/2005)

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), le parole: “, la Conferenza interistituzionale di coordinamento regionale” sono soppresse.

2. L’articolo 5 della l.r. 2/2005 è abrogato.

3. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 2/2005, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

 

“a bis) gli Assessori provinciali competenti in materia di lavoro e formazione;

a ter) un rappresentante dei Comuni, designato dall’ANCI regionale;

a quater) un rappresentante delle Comunità montane, designato dell’UNCEM regionale;”.

4. La lettera h) del comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 2/2005 è abrogata.

5. Al comma 6 dell’articolo 8 della l.r. 2/2005, dopo la parola: “ispettore” è inserita la seguente: “medico”.

6. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 2/2005 è aggiunto il seguente:

 

“1 bis. Le esperienze lavorative di cui al comma 1, lettera b), possono essere attivate a favore di persone disabili, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.”.

7. La rubrica dell’articolo 21 della l.r. 2/2005 è sostituita dalla seguente: “(Progetti speciali di inserimento lavorativo)”.

8. Al comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 2/2005, dopo la parola: “promuove” sono inserite le seguenti: “, d’intesa con il Centro di cui all’articolo 9 competente per territorio,”.

9. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 2/2005, le parole “a tempo indeterminato” sono soppresse e dopo la parola “soggetti” è inserita la seguente “disoccupati,”.

10. Il comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

 

“2. Attraverso l’utilizzo del fondo di cui al comma 1, la Regione concede contributi per favorire azioni positive di sostegno, anche promosse da enti locali, volte a migliorare le condizioni di occupabilità dei disabili ai fini dell’inserimento lavorativo mirato.”.

11. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 2/2005 è inserito il seguente:

 

“2 bis. Tra le azioni di cui al comma 2 sono ricompresi la realizzazione di progetti sperimentali, progetti pilota e corsi propedeutici o periodici, l’attuazione di buone pratiche, l’affiancamento di tutor appositamente formati, la rimozione degli ostacoli all’inserimento lavorativo, l’acquisto di beni strumentali finalizzati al telelavoro e il sostegno di percorsi di formazione e lavoro all’interno delle cooperative sociali di inserimento lavorativo di tipo B, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e alla l.r. 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale).”.

12. Al comma 5 dell’articolo 26 della l.r. 2/2005, dopo le parole: “La Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “individua gli interventi prioritari per i quali possono essere presentati i progetti e le domande e”.

 

     Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 20/2003)

1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) è inserito il seguente:

“Art. 7 bis - (Centri regionali di assistenza alle imprese).

1. Al fine di semplificare il rapporto tra l’amministrazione pubblica e le imprese, la Regione accredita i centri regionali di assistenza alle imprese, costituiti da soggetti privati e operanti a livello regionale, mediante l’iscrizione in un elenco tenuto dalla struttura organizzativa regionale competente.

2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l’accreditamento di cui al comma 1 e per la vigilanza sui centri, nonché per l’affidamento ai centri accreditati di compiti istruttori e di certificazione che non comportano attività discrezionali.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 20/2003 dopo le parole: “favorire il ricambio generazionale,” sono inserite le seguenti: “prevede la costituzione di un fondo per indennizzare le piccole e medie imprese artigiane di servizio, per i danni subiti a causa dell’esecuzione di lavori pubblici,”.

3. Il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 20/2003 è sostituito dal seguente:

 

“3. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di crescita della competitività dei sistemi produttivi locali le Province, i Comuni, le Comunità montane e la società Sviluppo Marche s.p.a. di cui alla l.r. 1° giugno 1999, n. 17 (Costituzione società regionale di sviluppo).”.

4. Sono abrogati l’articolo 36 bis della l.r. 20/2003 e la lettera c) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32 (Assestamento del bilancio per l’anno 1999).

5. Per l’anno 2010 la somma di euro 200.000,00 iscritta a carico della UPB 3.14.02 è finalizzata all’attivazione degli interventi previsti dall’articolo 16, comma 2, lettera i), della l.r. 20/2003.

 

     Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 27/2009)

1. Alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) la parola “nazionali” è soppressa.

2. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 27/2009, dopo le parole: “delle CCIAA,” sono inserite le seguenti: “e altri soggetti interessati”.

3. Dopo il comma 6 dell’articolo 55 della l.r. 27/2009 sono inseriti i seguenti:

 

“6 bis. I Comuni individuano altresì deroghe alle disposizioni di cui al comma 5 a favore delle attività di vendita diretta da parte delle imprese, con esclusione del settore alimentare, sulla base dei criteri e delle modalità individuati nel regolamento di cui all’articolo 2.

6 ter. I Comuni turistici individuano altresì ulteriori deroghe alle disposizioni di cui al comma 5 a favore delle attività commerciali, ad eccezione dei centri commerciali.”.

4. Al comma 4 dell’articolo 59 della l.r. 27/2009 le parole “articolo 58” sono sostituite dalle seguenti “articolo 55”.

5. Al primo periodo della lettera m) del comma 1 dell’articolo 71 della l.r 27/2009, le parole: “uno o più” sono soppresse.

6. Dopo il comma 2 dell’articolo 97 della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:

 

“2 bis. Nell’ambito del fondo di cui al comma 1 viene istituita una riserva a favore delle piccole imprese commerciali operanti nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.”.

 

     Art. 20. (Modifiche alla legge regionale 18/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), sono soppresse le parole: “Dalla data di soppressione sono insediati gli organi delle Comunità montane costituite ai sensi della presente legge.”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 18/2008 è inserito il seguente:

 

“1 bis. La Comunità montana del Metauro Zona E di cui alla l.r. 12/1995 è soppressa non oltre il 30 giugno 2010 e le relative funzioni sono svolte da un commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale tra il personale con qualifica dirigenziale della Regione. Entro il 15 febbraio 2010 il commissario presenta alla Giunta regionale un piano finalizzato al definitivo scioglimento dell’Ente, contenente, tra l’altro, la ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 18/2008 sono inseriti i seguenti:

 

“4 bis. Dalla data di soppressione di cui al comma 1, i commissari straordinari di cui al comma 4 assumono le funzioni di commissari straordinari delle Comunità montane costituite ai sensi della presente legge fino alla data di insediamento dei relativi organi, da effettuarsi entro e non oltre il 30 aprile 2010. Per le nuove Comunità montane il cui ambito territoriale non coincide con quello delle Comunità montane soppresse, le funzioni di commissario straordinario sono esercitate dal commissario straordinario della Comunità montana soppressa avente maggiore dimensione demografica.

4 ter. In caso di mancata costituzione degli organi entro la data di cui al comma 4 bis, la Comunità montana è posta in liquidazione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Fino alla nomina del commissario liquidatore, rimane in carica il commissario straordinario di cui al medesimo comma 4 bis.”.

4. Alla lettera b) del comma 7 dell’articolo 23 della l.r. 18/2008, dopo le parole: “alle Unioni dei Comuni” sono inserite le seguenti: “, alle Province”.

5. Nell’Allegato A alla l.r. 18/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’Ambito 1 è sostituito dal seguente:

“Ambito 1 – Comuni : Auditore, Belforte all’Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Montecopiolo, Monte Grimano Terme, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto – n. Comuni: 15";

b) l’Ambito 2 è sostituito dai seguenti:

“Ambito 2 A – Comuni: Borgo Pace, Fermignano, Mercatello sul Metauro, Peglio, Sant’Angelo in Vado, Urbania, Urbino – n. Comuni: 7;

Ambito 2 B – comuni: Acqualagna, Apecchio, Cantiano, Cagli, Frontone, Piobbico, Serra Sant’Abbondio – n. Comuni: 7”.

6. Il comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 4 agosto 2009, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 “Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali”) è abrogato.

 

     Art. 21. (Modifica alla legge regionale 13/2003)

1. Nell’Allegato 1 alla l.r. 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale) le Zone territoriali 11, 12 e 13 sono sostituite dalle seguenti:

 

“ZONA territoriale n. 11 - Comuni: Fermo (sede di zona), Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Francavilla d’Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Montegiberto, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano, Sant’Elpidio a Mare, Servigliano, Torre San Patrizio.

 

Zona territoriale n. 12 - Comuni: San Benedetto del Tronto (sede di zona), Acquaviva Picena, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montefiore dell’Aso, Monteprandone, Ripatransone.

 

Zona territoriale n. 13 - Comuni: Ascoli Piceno (sede di zona), Acquasanta Terme, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegallo, Montelparo, Montemonaco, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo, Spinetoli, Venarotta”.

 

     Art. 22. (Fondi di garanzia dei confidi)

1. E’ eliminato ogni vincolo di destinazione dei fondi di garanzia attivati a valere sulle Misure 1.3 del Docup. Ob. 2 Marche 1994/1996 e 1997/1999 e sulla Misura 2.1.3 del Docup. Ob. 5 Marche 1994/1999, allo scopo di consentire ai confidi di cui all’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), l’attribuzione delle relative risorse al patrimonio, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008).

2. La somma di euro 500.000,00 compresa nell’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 20/2003 è finalizzata al finanziamento delle cooperative artigiane di garanzia di cui all’articolo 24, comma 2, lettera b), della stessa.

 

     Art. 23. (Modifiche alla legge regionale 7/2005)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 7 (Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale) è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Regione, nell’ambito del sostegno alle attività di promozione e formazione di cui al comma 1, concede contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo riconosciute ai sensi della normativa statale vigente, per progetti finalizzati al settore agricolo, forestale, agroindustriale e agroalimentare volti:

a) alla realizzazione di attività di informazione e promozione della cooperazione;

b) all’attività di ricerca e studio, anche mediante centri di documentazione per la cooperazione.”.

 

     Art. 24. (Modifiche alla legge regionale 17/2001)

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 25 luglio 2001, n. 17 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati), sono aggiunte, in fine, le parole: “e subordinatamente al versamento dell’importo per il permesso annuale di cui all’articolo 5”.

2. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 17/2001 sono soppresse le parole “edito dalla Regione Marche”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 17/2001 è aggiunto il seguente:

 

“4 bis. L’ente competente provvede a predisporre e ad aggiornare l’elenco dei tesserini rilasciati.”.

4. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 17/2001 è sostituito dal seguente:

 

“1. L’esercizio della raccolta è subordinato al pagamento dei seguenti importi:

a) euro 40,00 per permesso biennale ai residenti;

b) euro 20,00 per permesso annuale ai residenti;

c) euro 30,00 per permesso semestrale ai non residenti;

d) euro 60,00 per permesso annuale ai non residenti.”.

5. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 17/2001 è inserito il seguente:

 

“1 bis. Il pagamento degli importi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell’ente competente nel cui ambito territoriale ricade il Comune di residenza ovvero si effettua la raccolta. La ricevuta di versamento costituisce titolo di permesso valido su tutto il territorio regionale.”.

6. Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 17/2001 è sostituito dal seguente:

 

“4. Gli importi sono aggiornati annualmente con riferimento ai dati ISTAT relativi all’andamento del costo della vita.”.

7. Il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 17/2001 è sostituito dal seguente:

 

“5. Ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive sono esentati dal versamento degli importi di cui al comma 1 se esercitano la raccolta nell’ambito del territorio degli stessi beni gravati da uso civico.”.

8. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 17/2001 le parole: “Le disponibilità del fondo di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “Le risorse derivanti dai permessi di raccolta di cui all’articolo 5”.

9. Ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della l.r. 17/2001 sono soppresse le parole: “del fondo”.

10. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 17/2001 è sostituito dal seguente:

 

“1. Fatta salva l’applicazione delle norme penali vigenti, coloro che nella raccolta non osservino le norme della presente legge sono soggetti, oltre alla confisca dei funghi raccolti, alle seguenti sanzioni amministrative, graduate sulla base della gravità dell’infrazione effettuata:

a) coloro che esercitano la raccolta senza essere in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 4 sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra euro 360,00 ed euro 1.400,00;

b) coloro che esercitano la raccolta senza avere effettuato il versamento di cui al comma 1 dell’articolo 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 260,00 ed euro 930,00, nonché al ritiro del tesserino in sede di accertamento. Il tesserino è consegnato all’ente che lo ha rilasciato, il quale provvede alla sospensione del titolo abilitativo per un periodo da sei mesi a un anno e alla successiva riconsegna subordinatamente al versamento dell’importo per il permesso annuale di cui all’articolo 5;

c) in tutti gli altri casi si applica la sanzione amministrativa compresa tra euro 80,00 ed euro 260,00.”.

11. Sono abrogati il comma 3 dell’articolo 5 e il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 17/2001.

 

     Art. 25. (Modifica alla legge regionale 5/2006)

1. Al comma 7 bis dell’articolo 31 della l.r. 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico), le parole: “per la realizzazione di opere che non sottraggono il bene all’uso pubblico” sono soppresse.

 

     Art. 26. (Progetto Appennino)

1. In attuazione degli impegni assunti dalla Regione con la firma della Carta di Fonte Avellana, al fine di valorizzare e sviluppare gli interventi per la montagna e le forme organizzate di lavoro forestale e di dare continuità alle attività in essere, favorendo nel contempo la creazione di nuovi posti di lavoro, attraverso la valorizzazione delle potenzialità turistiche ed ecologico-ambientali nel quadro di una politica attiva dell’ambiente, viene avviato il “Progetto Appennino: la Montagna come occasione di sviluppo ed occupazione”.

2. Il progetto costituisce un programma di interventi nell’appennino marchigiano con il coinvolgimento delle Comunità montane, dei Comuni, dei Centri per l’impiego, l’orientamento e la formazione e delle Cooperative forestali, con i seguenti obiettivi specifici:

 

a) dare continuità nel tempo e nel territorio alle attività di manutenzione, recupero, salvaguardia, miglioramento, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio forestale e naturale, e più in generale dell’ambiente e del territorio, attraverso un’occupazione stabile delle maestranze che già lavorano nel settore allo scopo di garantire anche il presidio del territorio e la residenza nelle aree rurali e montane;

 

b) far fronte all’emergenza occupazionale provocata dalla crisi economica e dalla fragilità dei sistemi economico-sociali montani, individuando interventi organici, in conformità con gli indirizzi programmatici della Regione e del piano forestale, che siano in grado di offrire garanzie lavorative agli iscritti nelle liste di mobilità da reimpiegare, nel campo della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale, del verde pubblico, della gestione del demanio forestale e della selvicoltura.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono articolati in due fasi:

 

a) interventi già previsti e finanziati dal Piano di sviluppo rurale 2007/2013, dal Protocollo d’Intesa per la difesa del suolo sottoscritto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 5 settembre 2007, dal FAS 2007/2013 (Fondo per le aree sottoutilizzate), dal bilancio di previsione 2009 della Regione;

 

b) nuovi interventi attuabili a medio termine che richiedono un’elaborazione progettuale e potranno essere avviati, una volta individuate le risorse necessarie.

4. Gli interventi del progetto indicati al comma 3, lettera b), sono diretti prioritariamente:

 

a) al recupero e alla valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato e di aree di particolare interesse ambientale;

 

b) alla tutela e conservazione attiva dei territori ad alto valore ecologico;

 

c) al ripristino ambientale di aree pertinenti a fiumi, torrenti, laghi e alla realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica e di sgombero degli alvei volti alla prevenzione di dissesti locali e di alluvioni;

 

d) alla bonifica e risanamento di aree dissestate, cave dismesse e discariche abbandonate;

 

e) alla realizzazione, ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri turistici, di aree di sosta, e più in generale allo sviluppo delle infrastrutture turistiche a basso impatto ambientale;

 

f) alla manutenzione tramite attività di recupero ambientale di aree circostanti ai centri abitati al fine di prevenire eventi calamitosi;

 

g) all’arredo a verde di aree residuali quali scarpate, svincoli stradali, aree di raccolta di rifiuti solidi urbani e depuratori, comprese le mascherature di insediamenti industriali e artigianali;

 

h) alla conservazione dei beni rientranti nel patrimonio ambientale, artistico, storico e culturale;

 

i) all’animazione culturale in tema ambientale e idraulico-forestale, da realizzarsi in particolare tramite l’informazione ed il supporto alle attività didattiche nella scuola, nonché all’attivazione di iniziative seminariali di studio e di divulgazione.

5. La struttura organizzativa regionale competente in materia di istruzione, formazione e lavoro svolge tutte le funzioni inerenti il coordinamento e l’organizzazione del progetto relativamente agli interventi previsti al comma 3, lettera b), con il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 2 e avvalendosi delle professionalità presenti nelle strutture organizzative regionali competenti in materia di ambiente e paesaggio, foreste ed irrigazione, riordino territoriale e comunità montane, difesa del suolo, turismo e cooperazione.

6. L’esecuzione degli interventi avverrà anche mediante affidamento a favore di cooperative forestali, ai sensi della normativa vigente.

7. La Giunta Regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, individua le fonti di finanziamento per gli interventi di cui al comma 3, lettera b), ed approva il relativo progetto esecutivo.

 

     Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 6/2005)

1. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), dopo le parole: “Le modalità di governo e trattamento dei boschi” sono inserite le seguenti: “, ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani),”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 6/2005 è aggiunto il seguente:

 

“2 bis. Fino all’approvazione della deliberazione di cui al comma 2, si applicano le disposizioni vigenti.”.

3. Al comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 6/2005 le parole: “fino a 5.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “fino a 10.000 abitanti” e le parole: “sentito il Comando stazione forestale competente per territorio” sono soppresse.

4. Al comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 6/2005 le parole: “La violazione a quanto disposto dalla Giunta regionale per i terreni vincolati ai sensi dell’articolo 1 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 600,00.” sono sostituite con le seguenti: “La violazione a quanto disposto ai sensi dell’articolo 11 è punita con le sanzioni previste dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale) e dal r.d.l. 3267/1923”.

5. Al comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 6/2005 le parole: “nell’ordinanza con cui viene ingiunto il pagamento, per la violazione dei quali” sono sostituite con le seguenti: “con apposita ordinanza, per la cui violazione”.

 

     Art. 28. (Contributo per il Centro documentazione sulle politiche sociali)

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’associazione Gruppo Solidarietà con sede a Castelplanio un contributo annuo pari ad euro 10.000,00 per l’attività svolta a titolo gratuito attraverso il Centro documentazione sulle politiche sociali, in particolare in materia di disabilità. La somma occorrente è iscritta a carico dell’UPB 5.30.07 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 29. (Servizi assistenziali di competenza delle Province)

1. Le funzioni assistenziali di cui all’articolo 5 dei decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono esercitate dalle Province in base alle disposizioni vigenti, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con i Comuni interessati.

 

     Art. 30. (Modifica alla legge regionale 2/2004)

1. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2004), la parola “medici” è soppressa.

 

     Art. 31. (Finalizzazione di spesa della legge regionale 9/2002)

1. La somma di euro 100.000,00 compresa nell’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale) è destinata, quale contributo della Regione Marche, all’Università della Pace di cui all’articolo 15 della medesima l.r. 9/2002.

 

     Art. 32. (Modifica alla legge regionale 20/2000) [3]

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), è inserito il seguente:

“3 bis. Non sono sottoposti alla verifica di congruità prevista dal comma 3 i progetti attuativi dei programmi di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 1988).”

 

     Art. 33. (Modifica alla legge regionale 5/2008)

1. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 26 febbraio 2008, n. 5 (Riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende pubbliche di servizi alla persona), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’incompatibilità non opera per i direttori delle Aziende di cui all’articolo 10.”.

 

     Art. 34. (Fondo di rotazione per la progettazione)

1. È istituito per l’anno 2010 un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 500.000,00 a carico dell’UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa, per fronteggiare le spese per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato) da sostenersi da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risultante dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell’anno precedente.

2. Fermo restando il limite di popolazione di cui al comma 1, l’anticipazione è concessa in base alla data di arrivo della relativa istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all’istanza del Comune con minor numero di abitanti.

3. Il contenuto dell’istanza è stabilito dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

4. I Comuni beneficiari rimborsano l’anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1 nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell’intervento.

5. L’anticipazione è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 4.

6. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale.

7. L’anticipazione è revocata qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all’articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento di concessione dell’anticipazione, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente, su motivata istanza dell’ente locale beneficiario.

 

     Art. 35. (Rinnovo autorizzazioni limiti d’impegno)

1. E’ rinnovata per l’anno 2010, limitatamente ad euro 590.000,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00 di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2011 e termine nell’anno 2030, di cui al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 2/2004 (decima annualità), recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 11.800.000,00. Il limite di impegno di euro 590.000,00, di durata massima ventennale, fa carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2010.

2. E’ rinnovata per l’anno 2010, limitatamente ad euro 500.000,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00 di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2011 e termine nell’anno 2030, di cui al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 2/2004 (undicesima annualità), recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 10.000.000,00. Il limite di impegno di euro 500.000,00, di durata massima ventennale, fa carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2010.

3. E’ rinnovata per l’anno 2010, limitatamente ad euro 519.000,00, l’autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80 di durata massima ventennale, con decorrenza dall’anno 2011 e termine nell’anno 2030, di cui al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 24 dicembre 2004, n. 29, legge finanziaria 2005, (dodicesima annualità), recante, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 10.380.000,00. Il limite di impegno di euro 519.000,00, di durata massima ventennale, fa carico per ciascun esercizio finanziario alla corrispondente UPB 2.08.13 del bilancio 2010.

4. E’ autorizzato il completo utilizzo del limite di impegno di euro 85.215,83, di durata massima ventennale, concesso con l’articolo 22 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001).

 

     Art. 36. (Acquisti in economia delle aziende del servizio sanitario regionale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende del servizio sanitario regionale e l’INRCA adeguano i propri regolamenti sull’acquisizione in economia di beni e servizi alle disposizioni del regolamento regionale vigente in materia.

 

     Art. 37. (Modifiche alla legge regionale 11/2009)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 3 aprile 2009, n. 11 (Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo) dopo il numero 4 è aggiunto il seguente:

 

“4 bis) alle attività del teatro amatoriale come funzione di utilizzo dei piccoli teatri;”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 11/2009, è inserito il seguente:

 

“1 bis. Fino alla costituzione dell’elenco di cui all’articolo 9, possono beneficiare delle anticipazioni del fondo di cui all’articolo 12 i soggetti dello spettacolo con riconoscimento ministeriale che operano stabilmente nel territorio regionale.”.

3. La somma di euro 30.000,00 compresa nell’autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 11/2009 è finalizzata alla seguente iniziativa: “Contributi per le attività del teatro amatoriale da svolgersi nei comuni con meno di 10.000 abitanti.”.

 

     Art. 38. (Modifica alla legge regionale 8/2001)

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) è sostituito dal seguente:

 

“2. I componenti del CORECOM restano in carica cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi tale carica non è immediatamente rieleggibile alla medesima, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.”.

 

     Art. 39. (Modifiche alla legge regionale 39/1997)

1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all’estero) è inserito il seguente:

“Art. 9 bis - (Istituzione del Museo dell’emigrazione marchigiana nel mondo).

1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire il “Museo dell’emigrazione marchigiana nel mondo” allo scopo di riconoscere l’alto valore storico, culturale, sociale rappresentato dall’emigrazione marchigiana nei mondo.

2. Il Museo di cui ai comma 1 favorisce, attraverso testimonianze documentaristiche, fotografiche e iconografiche, esposizioni permanenti, attività di studi, ricerche e di didattica, la conoscenza e la divulgazione del fenomeno migratorio marchigiano al fine di conservarne la memoria storica. Il Museo persegue altresì l’interazione tra i musei dell’emigrazione presenti in Italia anche attraverso collegamenti in rete e la formazione di un apposito sito internet, al fine di consentire la migliore consultazione da parte del pubblico.

3. La Giunta regionale, d’intesa con le Province ed i Comuni interessati, sentito il Consiglio dei marchigiani all’estero di cui all’articolo 4 e previo parere della competente Commissione assembleare, definisce le modalità per la realizzazione e la gestione del Museo di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 3, può avvalersi di un Comitato scientifico formato da esperti scelti tra persone di riconosciuta competenza nel campo della ricerca, della museologia e della didattica, nonché in materia di emigrazione.”.

2. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 39/1997, dopo le parole “articoli 9” sono inserite le seguenti: “9 bis,”.

3. L’atto di cui al comma 3 dell’articolo 9 bis della l.r. 39/1997 è adottato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 40. (Fondo per l’adeguamento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici)

1. La Regione persegue il tempestivo adeguamento e la messa a norma del patrimonio pubblico di edilizia scolastica, con particolare riferimento al rischio sismico mediante:

 

a) il ricorso a ogni modalità e strumento atti a conseguire il pieno raggiungimento di tale obiettivo, comprese le forme alternative di finanziamento con la partecipazione di soggetti ed enti anche di natura privata;

 

b) la partecipazione alla formazione e al finanziamento di piani o programmi per la messa a norma e in sicurezza degli edifici scolastici, promossi o da concordare con lo Stato, le Province e i Comuni.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 è istituito nel bilancio di previsione per il 2010 un apposito capitolo, a carico dell’UPB 4.26.04, denominato “Finanziamenti per la messa in sicurezza ed adeguamento a norma degli edifici scolastici”, con una dotazione di euro 3.300.000,00.

 

     Art. 41. (Alienazione di immobili regionali)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, anche mediante trattativa privata, gli immobili di proprietà della Regione non più necessari all’esercizio delle funzioni istituzionali, destinati ad abitazione, attività produttiva o all’attività di associazione senza scopo di lucro. La cessione è effettuata a prezzo di mercato, desunto da apposita perizia tecnico-economica, con priorità per gli affittuari, concessionari o conduttori in atto dei beni medesimi.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad alienare, anche mediante trattativa privata, la struttura immobiliare ubicata nel Comune di Tolentino, già utilizzata per l’esercizio della formazione professionale alberghiera, ad un prezzo inferiore fino al 30 per cento a quello posto a base della gara del 23 aprile 2009.

 

     Art. 42. (Modifiche alla legge regionale 71/1997)

1. Il comma 8 dell’articolo 17 della l.r. 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è sostituito dal seguente:

 

“8. Il Comune versa, entro il 31 ottobre di ogni anno, parte del contributo e dell’eventuale penale come di seguito specificato:

a) il 10 per cento alla Provincia, per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge;

b) il 50 per cento alla Regione, per attività di recupero e bonifica ambientale di cave dismesse e di aree degradate, nonché per interventi atti a migliorare l’assetto idrogeologico.”.

2. Il riparto percentuale di cui al comma 8 dell’articolo 17 della l.r. 71/1997, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dall’anno 2010 sui contributi versati nell’anno medesimo in relazione al tipo e alla quantità del materiale estratto nell’anno 2009. Per i quantitativi scavati negli anni 2007 e 2008 e ferma restando la destinazione delle somme, si applicano le seguenti percentuali di riparto:

 

a) 80 per cento al Comune;

 

b) 15 per cento alla Provincia;

 

c) 5 per cento alla Regione.

3. Le tariffe di cui al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 71/1997, come sostituito dall’articolo 24 della l.r. 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008), si applicano anche alle convenzioni già stipulate alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 19/2007 relativamente ai materiali estratti a decorrere dal 1° gennaio 2009.

4. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell’articolo 24 della l.r. 19/2007.

 

     Art. 43. (Contabilità ambientale)

1. A titolo sperimentale, la relazione allegata al rendiconto generale contiene un apposito paragrafo relativo alla riclassificazione della spesa in senso ambientale, da realizzare in collaborazione con l’Istituto nazionale di statistica secondo i criteri CEPA (Classification of Environmental Protection Activities) e CRUMA (Classification of Resource Use and Management Activities and expenditures).

 

     Art. 44. (Modifica alla legge regionale 31/2001)

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), le parole: “la medesima proposta è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, unitamente alla relazione illustrativa che dà conto degli scenari finanziari ed economici di riferimento”.

 

     Art. 45. (Fondo regionale anticrisi anno 2010)

1. Per l’anno 2010, il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 16.190.000,00 iscritti a carico dell’UPB 2.08.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2010.

2. L’importo di cui sopra risulta così ripartito:

 

a) euro 5.000.000,00 da destinare agli interventi a favore delle PMI;

 

b) euro 1.440.000,00 da destinare ad interventi a favore delle famiglie con lavoratori licenziati, in mobilità e in cassa integrazione;

 

c) euro 2.550.000,00 da destinare all’integrazione delle politiche sociali;

 

d) euro 2.700.000,00 da destinare al sostegno dell’occupazione;

 

e) euro 2.700.000,00 da destinare alla compensazione delle minori entrate degli ERAP, conseguenti al blocco dei canoni, ed alla manutenzione del patrimonio;

 

f) euro 1.800.000,00 da destinare al rimborso dei ticket sanitari dei lavoratori licenziati, in mobilità e in cassa integrazione.

 

     Art. 46. (Clausola sociale per il personale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica)

1. I capitolati di gara per l’affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica ai sensi dell’articolo 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, prevedono, con clausole espresse, l’obbligo, per le società e imprese partecipanti che in caso di aggiudicazione subentrino ad altra società o impresa nel servizio, di assorbire le maestranze risultanti negli organici al momento della pubblicazione del bando di gara, mantenendo i diritti acquisiti sulla base di contratti nazionali, regionali e territoriali, ivi compresi le qualifiche e gli inquadramenti in atto e l’anzianità di servizio conseguita a ogni effetto contrattuale o di legge, nonché l’obbligo, per le stesse società e imprese, di applicare i contratti collettivi nazionali di settore, di sistema, individuali e di secondo livello sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, salvo nuova contrattazione successiva tra le parti sociali.

2. I capitolati di gara di cui al comma 1 prevedono, altresì, che la mancata osservanza degli obblighi indicati al comma medesimo costituisce causa di risoluzione del contratto.

 

     Art. 47. (Risorse per i programmi regionali di internazionalizzazione)

1. Le risorse del fondo unico regionale di cui all’articolo 20 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa), iscritte a carico del capitolo 31402901 del bilancio di previsione per l’anno 2010, sono destinate, nella misura del 5 per cento del loro ammontare complessivo, a integrazione dei programmi di attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale di cui alla l.r. 30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale).

 

     Art. 48. (Modifica alla legge regionale 19/2007)

1. Al comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 27 dicembre 2007, n. 19 (Legge finanziaria 2008) dopo la parola: “(FMI)” sono inserite le seguenti: “, nonché gli autoveicoli destinati al trasporto di persone o cose iscritti nel registro ASI, purché non più adibiti a qualsiasi uso professionale o commerciale”.

 

     Art. 49. (Modifiche alla legge regionale 35/2001)

1. Dopo la lettera e ter) del comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all’IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), è aggiunta la seguente:

 

“e quater) ai soggetti passivi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a c) del d.lgs. 446/1997, con valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale non superiore a 5.000.000,00 di euro, operanti nelle attività economiche individuate dai codici Ateco 2007 nelle sezioni C, F, G, che incrementano, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo di imposta precedente, a condizione che siano rispettate le seguenti misure:

1) almeno un lavoratore assunto se il valore della produzione netta non supera euro 500.000,00;

2) almeno due lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 500.000,00 ma non euro 1.500.000,00;

3) almeno tre lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 1.500.000,00 ma non euro 3.000.000,00;

4) almeno quattro lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 3.000.000,00 ma non euro 5.000.000,00.”.

2. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 1 della l.r. 35/2001 è inserito il seguente:

 

“5 ter. La sospensione dalla maggiorazione di cui al comma 4, lettera e quater), non spetta se nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo di imposta precedente e se il rapporto di lavoro cessi nello stesso periodo di imposta; il beneficio spettante compete se il posto di lavoro creato venga conservato per almeno due anni, ovvero almeno un anno nel caso di soggetti con valore della produzione fino a 500.000,00 euro; il beneficio spetta a condizione che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalla normativa vigente in materia e che siano rispettate le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); ai fini del beneficio rilevano le nuove assunzioni effettuate dai soggetti passivi negli impianti ubicati nel territorio marchigiano. Per le società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo anche indirettamente ad uno stesso soggetto, l’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti ubicati nel territorio regionale.”.

3. [I soggetti che accedono alla sospensione dalla maggiorazione e alla riduzione di aliquota di cui rispettivamente ai commi 4, lettere a) ed e quater), e 5 bis dell’articolo 1 della l.r. 35/2001 inviano alla Regione una comunicazione dei dati rilevanti nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. La mancata presentazione di tale documentazione entro i termini stabiliti comporta la decadenza dal beneficio] [4].

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. [Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 [5]].

 

     Art. 50. (Modifiche alla legge regionale 22/2009)

1. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) dopo le parole: “Gli interventi relativi alle sedi istituzionali della Regione e degli enti locali” sono inserite le seguenti: “agli asili nido, alle scuole di ogni ordine e grado, agli impianti sportivi di base o polivalenti di proprietà pubblica, in uso a una o più scuole, anche aperti all’utilizzazione da parte della collettività”.

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 22/2009 è abrogata.

 

     Art. 51. (Modifica alla legge regionale 7/1995)

1. Il comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) è sostituito dal seguente:

 

“1. Sono fissi gli appostamenti di caccia costituiti in legno, muratura o altro materiale con preparazione del sito, destinati all’esercizio venatorio per almeno una intera stagione venatoria. L’appostamento cessa la sua funzione a seguito di mancato utilizzo per almeno due stagioni venatorie; la rimozione fa carico ai soggetti autorizzati. Gli appostamenti fissi di caccia autorizzati dalle Province in conformità alle disposizioni della legislazione venatoria non sono soggetti alle prescrizioni normative previste dalla l.r. 34/1992. Le Province possono emanare disposizioni regolamentari relative alle dimensioni dei capanni e ai materiali di costruzione più idonei, avuto riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi.”.

 

     Art. 52. (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)

1. Ai sensi dell’articolo 128 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sono approvati il programma triennale 2010/2012 e l’elenco annuale 2010 dei lavori pubblici di competenza della Regione di cui alle schede n. 1, 2 e 3 della tabella F allegata alla presente legge.

 

     Art. 53. (Proroga termine di fine lavori del progetto “Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto”)

1. Il termine di fine lavori del progetto denominato “Interventi di riqualificazione ferroviaria Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto” annualità IV e IV-bis, di cui al decreto del dirigente del servizio lavori pubblici della Giunta regionale n. 616/SLP del 5 novembre 2004, ed annualità V e VI, di cui al decreto del dirigente del servizio lavori pubblici della Giunta regionale n. 85/SO9 del 22 giugno 2006, finanziato ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale), è prorogato al 31 dicembre 2010.

 

     Art. 54. (Sostituzione della tabella F della legge regionale 37/2008)

1. La tabella F “Elenco beni immobili dell’ASUR, dell’INRCA e delle Aziende ospedaliere non più necessari ai fini istituzionali in base alla programmazione regionale”, allegata alla l.r. 24 dicembre 2008, n. 37 (Legge finanziaria 2009) già sostituita con l.r. 18/2009, è sostituita dalla tabella G allegata alla presente legge.

 

     Art. 55. (Servizio prestato da personale regionale)

1. Il periodo di servizio presso la Regione prestato anteriormente alla data di immissione in ruolo dal personale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), della l.r. 29 agosto 1980, n. 52 (Modalità per la prima copertura dei posti vacanti nel contingente del ruolo unico regionale - I provvedimento) e all’articolo 3 della l.r. 25 gennaio 1983, n. 6 (Norme per il funzionamento del centro regionale per i beni culturali) è riconosciuto ai fini pensionistici come rapporto di lavoro subordinato e regolarizzato, a domanda degli interessati, da presentare alla struttura regionale competente in materia di personale. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante le disponibilità presenti nella UPB 2.07.01 del bilancio regionale.

 

     Art. 56. (Riorganizzazione amministrativa)

1. La Giunta regionale predispone, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno per gli anni 2010, 2011 e 2012, un piano per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto antecedentemente al 1° gennaio 2008 mediante selezione pubblica con rapporto di lavoro a tempo determinato regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale di cui al comma 1 è assunto a tempo indeterminato nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 35, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, con riserva pari ad almeno il 90 per cento dei posti occupati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale continua ad avvalersi del personale di cui al comma 1 fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.

4. Al fine di consentire la continuità delle attività di informazione e comunicazione proprie della Regione, il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a seguito dell’espletamento di selezioni pubbliche, assegnato agli uffici della Giunta e dell’Assemblea legislativa di cui all’articolo 7 della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell’informazione e dell’editoria locale), è ammesso a partecipare, nei limiti di cui al comma 5, ad una prova selettiva finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

5. Nella predisposizione dei programmi annuali e triennali dei fabbisogni per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono individuati non più di quattro posti a tempo pieno e non più di quattro posti a tempo parziale al 50 per cento, rispettivamente per la Giunta e l’Assemblea legislativa, in categoria C, da destinare alle finalità di cui al comma 4.

6. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione di cui ai commi 4 e 5, sono prorogati i contratti in atto del personale di cui al comma 4.

 

     Art. 57. (Impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse) [6]

[1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera g), del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) e secondo quanto previsto dal Piano energetico ambientale regionale (PEAR), approvato con deliberazione 16 febbraio 2005, n. 175, gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse da autorizzare nel territorio regionale devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) capacità di generazione non superiore a 5 MW termici;

b) autosufficienza produttiva mediante utilizzo di biomasse locali o reperite in ambito regionale;

c) utilizzazione del calore di processo, in modo da evitarne la dispersione nell’ambiente [7].

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), non si applica agli impianti alimentati a biogas [8].

3. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzabili, previa valutazione da parte della Regione, anche in deroga a quanto previsto nel medesimo comma 1 se riguardano i progetti di riconversione industriale di cui all’articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa), convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 2006, n. 81, e hanno le seguenti caratteristiche:

a) esistenza del piano industriale che preveda una dimensione dell’impianto coerente con le esigenze della riconversione;

b) preminente interesse di carattere generale sul piano occupazionale;

c) utilizzo di nuove tecnologie ecosostenibili;

d) valorizzazione delle produzioni in una organizzazione di filiera corta [9].

4. I progetti degli impianti di cui al comma 1 sono inseriti nell’allegato B2 alla l.r. 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale). Le Province effettuano la relativa procedura di verifica di impatto ambientale in base a quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia. Il provvedimento di VIA definisce le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio a carico del proponente, al fine di verificare gli impatti ambientali derivanti dalle opere approvate.]

 

     Art. 58. (Modifica alla legge regionale 15/2004)

1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 3 della l.r. 14 luglio 2004, n. 15 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa) è inserito il seguente:

“2 ter. Nel rispetto delle prescrizioni contenute negli atti normativi e pianificatori vigenti in materia, previa autorizzazione dell’autorità demaniale marittima competente, lungo i litorali marini è ammesso il prelievo di materiale sabbioso sino a 10 metri dalla linea di battigia finalizzato a favorire interventi di protezione delle strutture balneari da fenomeni erosivi.”.

 

     Art. 59. (Finanziamento degli interventi relativi al servizio idrico integrato)

1. E’ consentita, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) l’unificazione o l’accorpamento degli organi e delle strutture amministrative delle Autorità d’ambito previste dall’articolo 6 della l.r. 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche) e dal citato articolo 7 della l.r. 24/2009.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano a condizione che i confini degli Ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondano a quelli provinciali.

 

     Art. 60. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO

(Omissis)


[1] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 15 novembre 2010, n. 16.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 24 novembre 2010, n. 332, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 30 settembre 2016, n. 21.

[4] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 20.

[5] Periodo soppresso dall'art. 34 della L.R. 28 dicembre 2010, n. 20.

[6] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 31 ottobre 2011, n. 20.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 24 novembre 2010, n. 332, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 24 novembre 2010, n. 332, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 24 novembre 2010, n. 332, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.