Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.4 disciplina generale |
Data: | 31/07/2002 |
Numero: | 179 |
Sommario |
Art. 1. (Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio). |
Art. 2. (Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente). |
Art. 3. (Provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti). |
Art. 4. (Misure a favore della riduzione di emissioni inquinanti nel comune di Prato). |
Art. 5. (Provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente). |
Art. 6. (Programma strategico di comunicazione ambientale). |
Art. 7. (Norme in materia di inquinamento acustico). |
Art. 8. (Funzionamento delle aree marine protette). |
Art. 9. (Gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola). |
Art. 10. (Contributo all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso). |
Art. 11. (Personale di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio). |
Art. 12. (Istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo) |
Art. 13. (Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria). |
Art. 14. (Disposizioni in materia di siti inquinati). |
Art. 15. (Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive). |
Art. 16. (Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico). |
Art. 17. (Bonifica del sito di Portovesme). |
Art. 18. (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare). |
Art. 19. (Nuove norme per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati). |
Art. 20. (Istituzione del Reparto ambientale marino). |
Art. 21. (Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera). |
Art. 22. (Siti minerari abbandonati). |
Art. 23. (Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22). |
Art. 24. (Smaltimento dei rifiuti sanitari). |
Art. 25. (Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152). |
Art. 26. (Disposizioni relative a Venezia e Chioggia). |
Art. 27. (Piano straordinario di telerilevamento). |
Art. 28. (Modifica all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36). |
Art. 29. (Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183). |
Art. 30. (Modifica all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388). |
Art. 31. (Fondo per le imprese interessate da emergenze ambientali). |
Art. 32. (Copertura finanziaria). |
§ 5.4.41 - L. 31 luglio 2002, n. 179.
Disposizioni in materia ambientale.
(G.U. 13 agosto 2002, n. 189).
Art. 1. (Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio).
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della
Art. 2. (Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente). [1]
[1. Il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente è potenziato di 229 unità di personale, secondo la tabella A allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per un numero corrispondente di unità di personale.
2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio ed al vestiario.
3. Per la copertura dei conseguenti oneri è autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002.]
Art. 3. (Provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti).
1. Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per quanto di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi ai settori della mobilità, della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di carbonio, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è data priorità alla promozione e valutazione delle misure e dei programmi relativi alla mobilità che incentivino il trasporto su ferro delle merci, le metropolitane e il trasporto pubblico al fine della riduzione dell'inquinamento atmosferico, in particolare nelle aree urbane, a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.
Art. 4. (Misure a favore della riduzione di emissioni inquinanti nel comune di Prato).
1. Per la realizzazione di un programma di interventi rivolto alla riconversione a gas metano o a gas di petrolio liquefatti (gpl) dell'intera dotazione del parco dei veicoli circolanti adibiti al trasporto pubblico e a servizi di pubblica utilità, ovvero all'adozione di ulteriori interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria e dell'ambiente e all'abbattimento delle emissioni inquinanti, è autorizzata a favore del comune di Prato la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 5. (Provvedimenti per l'ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione e riduzione degli impatti sull'ambiente).
1. Al fine di una più efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi geneticamente modificati, nonchè per lo sviluppo dei sistemi di certificazione ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002 per:
a) l'istituzione degli Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale di cui alla
b) lo svolgimento delle attività previste dal
c) le attività di studio, ricerca e sperimentazione relative alla valutazione ambientale di piani e di programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, nonchè alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti, nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;
d) le attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio relative alla valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di organismi geneticamente modificati, di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di prodotti fitosanitari, di cui ai decreti legislativi 25 febbraio 2000, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 194, e alla valutazione di sostanze chimiche pericolose, di cui al
2. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni, nei limiti dell'autorizzazione di cui al comma 1, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con università, istituti scientifici, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.
Art. 6. (Programma strategico di comunicazione ambientale).
1. Per l'attuazione di un programma di comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative per la tutela delle risorse ambientali, è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.
2. Ai fini della predisposizione del programma sono perseguiti i seguenti obiettivi:
a) l'informazione e la promozione a livello nazionale e in modo continuativo diprogrammi di educazione ambientale, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
b) la collaborazione e il raccordo con altri programmi e iniziative nel settore ambientale e il coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli, anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado, università,organizzazioni di volontariato, imprese e organi internazionali;
c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento su problematiche di natura ambientale.
3. Nel programma di comunicazione ambientale sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività formative, informative e dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l'eventuale istituzione di centri specializzati, di sportelli ambientali e di siti INTERNET.
4. Nell'ambito del programma di interventi per la comunicazione ambientale, nonchè per le finalità di cui all'articolo 3, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, un comitato di esperti, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'istituzione ed il funzionamento del comitato è autorizzata la spesa, nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
5. Il numero dei componenti, i compensi ad essi spettanti, i compiti e le modalità di funzionamento del comitato di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 7. (Norme in materia di inquinamento acustico).
1. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della
Art. 8. (Funzionamento delle aree marine protette).
1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della
3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalità che ne assicurino flessibilità e adeguatezza di impiego.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo.
6. In caso di particolari e contingenti necessità, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo.
7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attività necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
8. Agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7, fissati nella misura massima di 1 milione di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 9. (Gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola).
1. Al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 114 della
Art. 10. (Contributo all'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso).
1. Al fine di realizzare un centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale di un'area, in parte degradata, soggetta a tutela ai sensi della
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 11. (Personale di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio).
1. La sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio è esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte ricadente nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Corpo forestale provinciale di ciascuna provincia autonoma.
Art. 12. (Istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione e gli enti locali interessati, è istituito l'Ente Parco nazionale del Circeo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della
2. L'istituzione e il funzionamento dell'Ente Parco sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Art. 13. (Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria).
1. Al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis, del
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovendosi ad essa procedere nei limiti delle risorse finanziarie di cui alle disposizioni del citato
Art. 14. (Disposizioni in materia di siti inquinati).
1. All'articolo 1, comma 4, della
Art. 15. (Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive).
1. All'articolo 3, comma 3, della
Art. 16. (Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico).
1. Per le finalità di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico di cui al
Art. 17. (Bonifica del sito di Portovesme).
1. Al fine di accelerare l'attuazione del piano di ripristino ambientale del sito inquinato di Portovesme e di incrementare, in particolare, il livello di sicurezza delle popolazioni delle circostanti aree ad alto rischio ambientale, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2002.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18. (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare).
1. Al fine dell'attuazione degli interventi di bonifica da porre in essere nei siti di importanza nazionale, individuati ai sensi della
a) garanzia da parte del soggetto affidatario per l'integrale assunzione dei costi di esproprio delle aree interessate, di cui ai commi 3 e 4;
b) durata del programma;
c) piano economico e finanziario dell'investimento.
2. Per realizzare il programma di interventi di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio stipula, con i Ministri dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, con i presidenti delle giunte regionali, delle province e con i sindaci dei comuni territorialmente competenti, uno o più accordi di programma per l'approvazione del progetto definitivo di bonifica e di ripristino ambientale. Gli accordi di programma comprendono il piano di caratterizzazione dell'area e l'approvazione delle eventuali misure di messa in sicurezza di emergenza, gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza definitiva e l'approvazione del progetto di valorizzazione dell'area bonificata, che include il piano di sviluppo urbanistico dell'area e il piano economico e finanziario dell'investimento, secondo le procedure previste dall'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
3. In applicazione del comma 2 e al fine di garantire al soggetto affidatario il recupero dei costi di esproprio, bonifica e riqualificazione delle aree, nonchè il congruo utile di impresa, il soggetto affidatario può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio in concessione o cedendole a terzi secondo le direttive fissate dal piano di sviluppo urbanistico.
4. Le finalità indicate dal presente articolo sono assicurate mediante l'acquisizione con esproprio al patrimonio disponibile dello Stato o degli enti territoriali competenti delle aree inquinate da bonificare, i cui costi saranno integralmente sostenuti dal soggetto affidatario delle attività di bonifica e di riqualificazione delle aree industriali interessate.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le procedure di attuazione del presente articolo con particolare riferimento ai requisiti del progetto preliminare di cui al comma 1 e alle modalità di progettazione definitiva ed esecutiva, nonchè alle modalità di esecuzione delle procedure di esproprio delle aree interessate.
6. Ai fini di cui al presente articolo, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 1, il quale è escluso dalla partecipazione ai programmi di intervento di cui al presente articolo.
7. Sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo quelle aree sulle quali sono vigenti accordi di programma sottoscritti dalle stesse amministrazioni indicate al comma 2 e dai privati proprietari delle aree, qualora detti accordi siano finanziati e comprendano interventi di risanamento delle aree, il loro riutilizzo secondo piani di sviluppo o di riconversione e le procedure per l'approvazione delle varie fasi di uno o più progetti coerenti con un piano generale del sito individuato ai sensi del presente articolo.
8. Le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall'INAIL sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e degli enti territoriali competenti.
10. Le regioni possono adottare per i siti da bonificare di loro competenza la procedura di cui al presente articolo.
Art. 19. (Nuove norme per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati).
1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee causato dal rilascio di sostanze o preparati contenuti in serbatoi interrati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e delle attività produttive, stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e per la produzione industriale, con particolare riguardo ai termini massimi entro cui devono avvenire le operazioni di risanamento o adeguamento dei serbatoi esistenti e alla definizione delle procedure di dismissione e messa in sicurezza dei serbatoi che cessano di essere operativi, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di bonifiche ambientali.
2. Sono fate salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 20. (Istituzione del Reparto ambientale marino).
1. Al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il Reparto ambientale marino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 21. (Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera).
1. Per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonchè di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, l'autorità competente per l'istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, del
Art. 22. (Siti minerari abbandonati).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio effettua il censimento di tutti i siti minerari abbandonati.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250.000 euro per l'anno 2002.
3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 250.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 23. (Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 7, comma 3, lettera l-bis), sono soppresse le parole da: "qualora" sino a: "tutela ambientale";
b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: (Omissis);
c) all'articolo 12, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: (Omissis);
d) all'articolo 19, comma 4, le parole: "Entro il 31 marzo 2002" sono soppresse e dopo le parole: "sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano" sono inserite le seguenti: (Omissis);
e) all'articolo 21, il comma 7 è sostituito dal seguente: (Omissis);
f) all'articolo 30, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente: (Omissis);
g) all'articolo 38, comma 2, dopo le parole: "di imballaggi" sono soppresse le seguenti: "primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo";
h) all'articolo 39, comma 2, la parola: "primari" è soppressa;
i) all'articolo 41, comma 2, lettera h), le parole: "primari, o comunque" sono soppresse;
l) all'allegato A le parole: "16 01 03 pneumatici usati" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad apportare le modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, conseguenti a quanto previsto dal comma 1, lettera l).
Art. 24. (Smaltimento dei rifiuti sanitari).
1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici delle materie indicate nel regolamento stesso.
Art. 25. (Modifiche al
1. Al comma 2 dell'articolo 29 del
2. Al comma 3 dell'articolo 33 del
Art. 26. (Disposizioni relative a Venezia e Chioggia).
1. Il comma 5 dell'articolo 10 del
2. All'articolo 4, comma 1, della
Art. 27. (Piano straordinario di telerilevamento).
1. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di un accordo di programma con il Ministero della difesa e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura massima di 25 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.3 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, del
Art. 28. (Modifica all'articolo 14 della
1. All'articolo 14, comma 1, della
Art. 29. (Modifiche alla
1. All'articolo 4 della
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso," sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: (Omissis).
2. All'articolo 5 della
a) al comma 1, le parole da: "del Ministro dei lavori pubblici" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);
b) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: (Omissis); la lettera d) è abrogata e alla lettera e) le parole: "rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente" sono soppresse;
c) al comma 3, dopo le parole: "Il Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: (Omissis);
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Omissis).
3. Il comma 3 dell'articolo 12 della
4. Il comma 5 dell'articolo 12 della
Art. 30. (Modifica all'articolo 6 della
1. All'articolo 6 della
Art. 31. (Fondo per le imprese interessate da emergenze ambientali).
1. Per l'attuazione di interventi connessi alla risoluzione di emergenze ambientali finalizzati alla riconversione delle imprese interessate, in particolare, da riduzione di occupazione dovuta alle predette emergenze è istituito un Fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, finalizzato alla erogazione di appositi contributi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio definisce annualmente con proprio decreto le modalità e i criteri di ripartizione dei predetti contributi.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 32. (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, valutato in complessivi 20.000.000 di euro per l'anno 2002 e 20.160.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
TABELLA A
(articolo 2, comma 1)
POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
Grado/ruolo |
Unità |
|
|
Generale di Brigata |
1 |
Colonnello |
1 |
Tenente Colonnello |
1 |
Maggiore1Capitano |
3 |
Tenente/Sottotenente |
19 |
Ispettore |
127 |
Sovrintendente |
39 |
Appuntato e Carabiniere |
37 |
Totale |
229 |
[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del