§ 3.11.55 - L.R. 7 agosto 1998, n. 38.
Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 cooperazione e lavoro
Data:07/08/1998
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Enti titolari delle funzioni).
Art. 3.  (Piano pluriennale per le politiche attive del lavoro).
Art. 4.  (Piano annuale di attuazione).
Art. 5.  (Progetti finalizzati).
Art. 6.  (Atti di indirizzo e coordinamento. Procedure e strumenti di raccordo tra i diversi livelli di governo).
Art. 7.  (Commissione regionale di concertazione per il lavoro).
Art. 7 bis.  (Tavolo interassessorile per le emergenze occupazionali).
Art. 8.  (Comitato istituzionale regionale).
Art. 9.  (Riunioni congiunte).
Art. 10.  (Istituzione).
Art. 11.  (Organi dell'Agenzia).
Art. 12.  (Direttore generale).
Art. 13.  (Collegio dei revisori).
Art. 14.  (Vigilanza e controllo).
Art. 15.  (Statuto dell'Agenzia).
Art. 16.  (Bilancio di previsione e rendiconto generale).
Art. 17.  (Personale).
Art. 18.  (Mezzi patrimoniali e finanziari).
Art. 19.  (Funzioni attribuite alle province).
Art. 20.  (Commissione provinciale di concertazione per il lavoro).
Art. 21.  (Atti di programmazione provinciale).
Art. 22.  (Funzioni delegate ai comuni).
Art. 23.  (Personale e beni per l'esercizio delle funzioni attribuite e delegate).
Art. 24.  (Mezzi finanziari per l'esercizio delle funzioni attribuite e delegate).
Art. 25.  (Monitoraggio sull'esercizio delle funzioni conferite)
Art. 26.  (Criteri e modalità di gestione dei servizi).
Art. 27.  (Sistema informativo regionale e locale per il lavoro).
Art. 28.  (Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione).
Art. 29.  (Centri per l'impiego).
Art. 30.  (Centri di orientamento al lavoro).
Art. 31.  (Norma finanziaria).
Art. 32.  (Abrogazioni e modifiche).
Art. 33.  (Norme transitorie per l'Agenzia Lazio Lavoro).
Art. 34.  (Norme transitorie per gli enti locali).
Art. 35.  (Norme transitorie per il personale trasferito ai sensi del d.lgs. 469/1997).
Art. 36.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.11.55 - L.R. 7 agosto 1998, n. 38.

Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro.

(B.U. 29 agosto 1998, n. 24 - S.O. n. 2).

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Con la presente legge la Regione, ai sensi del decreto legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997 n. 59) e nel rispetto dei principi di cui allo statuto regionale e all'articolo 4, comma 3, della L. 59/97 organizza e disciplina le funzioni concernenti le politiche per il lavoro e la relativa integrazione con le politiche in materia di formazione professionale e di istruzione al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro riconosciuto a tutti i cittadini nonché la formazione continua e l'elevazione professionale dei lavoratori.

 

     Art. 2. (Enti titolari delle funzioni).

     1. La Regione esercita direttamente le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, direttiva e controllo in materia di politiche attive del lavoro e provvede agli altri adempimenti previsti dalla presente legge [1].

     2. L'ente pubblico regionale "Agenzia Lazio Lavoro", disciplinato al Capo III, esercita le funzioni di assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione tecnica in materia di politiche del lavoro, nonché le ulteriori funzioni e attività previste dall'articolo 10 e dagli atti di programmazione regionale.

     3. Le funzioni amministrative relative al sistema integrato dei servizi per il collocamento sono attribuite alle province.

     4. Le funzioni amministrative per l'orientamento al lavoro sono delegate ai comuni.

     5. La Regione, le province, i comuni e le comunità montane operano secondo criteri e metodi di reciproca collaborazione e sono tenuti a fornirsi informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi compiti.

     6. La Regione al fine di garantire l'omogeneità delle procedure e dei relativi provvedimenti che investono ambiti territoriali pluriregionali esercita le funzioni e i compiti di cui ai commi precedenti previa intesa con le altre regioni.

 

CAPO II

ATTI DI PROGRAMMAZIONE, DI INDIRIZZO E DI COORDINAMENTO DELLA REGIONE

 

     Art. 3. (Piano pluriennale per le politiche attive del lavoro).

     1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 e la competente commissione consiliare permanente, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, entro il mese di giugno dell'anno precedente il periodo di riferimento, una proposta di piano pluriennale per le politiche attive del lavoro integrata con le proposte di piano pluriennale concernenti la formazione professionale e l'istruzione, che individua obiettivi e risorse, in coerenza con le linee della programmazione regionale, nonché i livelli di qualità dei servizi di cui al Capo V.

 

     Art. 4. (Piano annuale di attuazione).

     1. La Giunta regionale, entro il mese di luglio di ogni anno, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, adotta il piano annuale di attuazione del piano pluriennale per le politiche attive del lavoro integrato con i piani annuali di attuazione concernenti la formazione professionale e l'istruzione, indicando tra l'altro:

     a) gli interventi da realizzare;

     b) i tempi di realizzazione;

     c) le priorità;

     d) i soggetti tenuti alla realizzazione;

     e) il riparto delle risorse finanziarie, incluse quelle destinate all'Agenzia Lazio Lavoro per le spese di funzionamento e d'investimento;

     f) l'eventuale partecipazione degli utenti al costo dei servizi;

     g) i criteri per la predisposizione dei progetti finalizzati di cui all'articolo 5.

     2. Il piano annuale specifica quanto previsto nel piano pluriennale e può prevedere eventuali integrazioni delle risorse finanziarie.

 

     Art. 5. (Progetti finalizzati).

     1. Sulla base dei criteri indicati dal piano annuale di attuazione, i soggetti tenuti alla realizzazione degli interventi predispongono, avvalendosi dell'Agenzia Lazio Lavoro e sentita la Commissione regionale di concertazione per il lavoro:

     a) progetti finalizzati all'incremento dell'occupazione;

     b) progetti finalizzati alla formazione e all'aggiornamento professionale degli operatori in materia di politiche per il lavoro della Regione, dell'Agenzia Lazio Lavoro e degli enti locali;

     c) progetti finalizzati alla trasformazione dei lavori socialmente utili e dei lavori di pubblica utilità in occupazione stabile.

     2. I progetti sono approvati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 6. (Atti di indirizzo e coordinamento. Procedure e strumenti di raccordo tra i diversi livelli di governo).

     1. La Giunta regionale determina i criteri per indirizzare e coordinare le attività amministrative in materia di politiche per il lavoro e, limitatamente alle funzioni amministrative delegate, emana direttive ai comuni, che sono tenuti ad osservarle [2].

     2. I criteri devono ispirarsi al principio di sussidiarietà e prevedere livelli di intervento differenziati per territorio, per dimensione e ramo di attività economica.

     3. La Giunta regionale promuove accordi e contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà nonché l'adozione di un Codice etico per un lavoro chiaro, sicuro e regolare, in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia. [3]

     4. L'esame congiunto, previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale è delegato alle province che ne facciano apposita richiesta, sentita la commissione regionale di concertazione per il lavoro ed il comitato istituzionale di cui agli articoli 7 ed 8. Presso la Regione è svolto l'esame congiunto nel caso interessi più province [4].

     5. In sede regionale è altresì svolto il confronto previsto dal comma 5 dell'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativamente alle eccedenze di personale e mobilità collettiva delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle statali anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici nazionali [5].

 

CAPO III

ORGANISMI REGIONALI E AGENZIA LAZIO LAVORO

 

SEZIONE I

Organismi regionali

 

     Art. 7. (Commissione regionale di concertazione per il lavoro).

     1. Presso la Regione è istituita la Commissione regionale di concertazione per il lavoro, di seguito denominata Commissione regionale, con il compito di proposta, valutazione e verifica delle linee programmatiche e delle politiche regionali per il lavoro, per la formazione professionale e per l'istruzione. In particolare:

     a) esprime parere sulla verifica di compatibilità degli atti di programmazione provinciale con i piani regionali;

     b) propone i criteri per la definizione dei bacini di utenza dei centri per l'impiego;

     c) esprime parere obbligatorio sulle proposte dei piani regionali concernenti le politiche attive per il lavoro, dei piani regionali concernenti la formazione professionale e l'istruzione, nonché sulla proposta di programma annuale di attività dell'Agenzia Lazio Lavoro;

     d) esprime parere sull'individuazione delle funzioni amministrative strumentali attribuite alle province ai sensi dell'articolo 19, comma 2;

     e) assicura i compiti già di competenza della commissione regionale per l'impiego ad eccezione di quelli gestionali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e);

     f) esprime parere sul monitoraggio delle funzioni conferite alle province ed ai comuni.

     2. La Commissione regionale è convocata e presieduta congiuntamente dall'assessore regionale alle politiche per il lavoro e dall'assessore regionale alla formazione o loro delegati ed è composta dai seguenti membri effettivi e pari membri supplenti: [6]

     a) un consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;

     b) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali intercategoriali dei lavoratori rappresentative a livello regionale;

     c) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale [7];

     d) un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperative più rappresentative a livello regionale;

     e) tre componenti la commissione consiliare permanente competente, designati dalla stessa commissione con voto limitato a due preferenze.

     3. La struttura regionale competente per le politiche per il lavoro svolge le funzioni di segreteria tecnica della Commissione regionale.

     4. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche per il lavoro, e dura in carica cinque anni. La mancata designazione da parte di alcune organizzazioni non ne impedisce la costituzione purché siano nominati i componenti in numero sufficiente per la validità delle adunanze.

     5. Le adunanze sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti previsti.

     6. Partecipa alle riunioni della Commissione regionale il direttore generale dell'Agenzia Lazio Lavoro. L'Assessore che la presiede convoca alle riunioni della Commissione regionale quei dirigenti regionali che, a suo giudizio, possono utilmente collaborare con la stessa. Ai fini dello snellimento dei lavori connessi a particolari problematiche la commissione può articolarsi in sottocommissioni con compiti istruttori.

     7. Il parere obbligatorio di cui al comma 1, lettera c) deve essere espresso, entro venti giorni dalla richiesta, o entro il termine rinnovato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57. Trascorso detto termine si prescinde dal parere.

 

          Art. 7 bis. (Tavolo interassessorile per le emergenze occupazionali). [8]

     1. Presso la Regione, è istituito il “Tavolo interassessorile per le emergenze occupazionali”, di seguito denominato “Tavolo interassessorile”, con compiti di proposta e iniziativa in relazione agli interventi tesi a favorire la stabilizzazione occupazionale, anche attraverso le iniziative locali per l'occupazione ed i progetti obiettivo sulla base degli accordi raggiunti con le parti sociali.

     2. Il Tavolo interassessorile è composto:

     a) dall'assessore regionale competente in materia di politiche per il lavoro, che lo presiede, o suo delegato;

     b) dall'assessore regionale competente in materia di bilancio, o suo delegato;

     c) dall'assessore regionale competente in materia di formazione, o suo delegato;

     d) dall'assessore regionale competente in materia di innovazione, o suo delegato;

     e) dall'assessore regionale competente in materia di piccole e medie imprese, o suo delegato.

     3. Il Tavolo interassessorile è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle politiche per il lavoro.

     4. Il presidente del Tavolo interassessorile può fare intervenire alle sedute i soggetti competenti nelle materie oggetto di esame.

     5. La struttura regionale competente per le politiche per il lavoro svolge le funzioni di segreteria tecnica del Tavolo interassessorile.

 

     Art. 8. (Comitato istituzionale regionale).

     1. Presso la Regione è istituito il Comitato istituzionale regionale, di seguito denominato Comitato, il cui compito è quello di realizzare l'integrazione tra le politiche attive per il lavoro, le politiche per la formazione professionale, per l'istruzione nonché tra i vari servizi ed attività disciplinati dalla presente legge. In particolare:

     a) esprime pareri sulle proposte di piani regionali concernenti le politiche attive per il lavoro, e dei piani regionali concernenti la formazione professionale e l'istruzione per renderne effettiva l'integrazione;

     b) esprime parere sull'individuazione delle funzioni strumentali attribuite alle province ai sensi dell'articolo 19, comma 2;

     c) esprime parere sulla verifica di compatibilità degli atti di programmazione provinciale con i piani regionali;

     d) esprime parere sulla definizione di bacini di utenza dei centri per l'impiego;

     e) esprime parere sul monitoraggio delle funzioni conferite alle province e ai comuni.

     2. Il Comitato, presieduto dall'Assessore regionale alle politiche per il lavoro o da un suo delegato, è composto da:

     a) i presidenti delle province o l'assessore competente da questi delegato;

     b) il sindaco del Comune di Roma o l'assessore competente da questi delegato;

     c) due sindaci designati dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) regionale;

     d) un rappresentante delle comunità montane designato dall'Unione Nazionale Comunità Enti Montani (UNCEM) regionale;

     e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     f) un rettore designato dal comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590;

     g) un rappresentante della struttura regionale del Ministero della pubblica istruzione.

     3. La struttura competente per le politiche per il lavoro svolge le funzioni di segreteria del Comitato.

     4. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche per il lavoro, e dura in carica cinque anni. La mancata designazione di uno o più membri di cui al comma 2, lettere c), d), e), f) e g), non ne impedisce la costituzione, purché siano nominati i componenti in numero sufficiente per la validità delle adunanze.

     5. Le adunanze sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti previsti.

     6. Partecipa alle riunioni del Comitato il direttore generale dell'Agenzia Lazio Lavoro. L'Assessore che lo presiede convoca alle riunioni del comitato quei dirigenti regionali e quei rappresentanti delle strutture di promozione d'impresa operanti nel territorio della Regione Lazio, che, a suo giudizio, possono utilmente collaborare con lo stesso.

 

     Art. 9. (Riunioni congiunte).

     1. Per la discussione di problematiche d'interesse generale, l'Assessore regionale alle politiche per il lavoro può convocare la Commissione regionale e il Comitato in seduta congiunta, ferma rimanendo l'autonomia deliberante dei due organismi.

 

[SEZIONE II [9]

Agenzia Lazio Lavoro]

 

     Art. 10. (Istituzione). [10]

     1. E' istituita l'Agenzia Lazio Lavoro, di seguito denominata Agenzia, quale ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile.

     2. L'Agenzia provvede a [11]:

     a) svolgere attività di assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione tecnica in materia di politiche per il lavoro nonché di coordinamento tecnico tra i relativi servizi regionali e locali [12];

     a bis) svolgere, nell'ambito delle politiche attive del lavoro, in raccordo con i servizi per l’'impiego, attività di assistenza tecnica e tutoraggio a favore di categorie svantaggiate di lavoratori, al fine di agevolarne la permanenza, l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro sulla base di specifici progetti finalizzati, cofinanziabili con risorse statali e comunitarie, approvati con deliberazione della Giunta regionale [13];

     a ter) promuovere tirocini formativi e di orientamento fatto salvo l’articolo 159, comma, 1 lettera b) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche [14].

     b) [gestire il sistema informativo regionale e locale per il lavoro] [15];

     c) curare la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge;

     d) compilare e aggiornare la lista di mobilità dei lavoratori, previa analisi tecnica, nonché provvedere alla realizzazione del relativo servizio di preselezione;

     d bis) formare e gestire, in collaborazione con le province, l'elenco del personale in disponibilità delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle statali anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici nazionali, ai sensi del comma 3 dell'art. 35 bis del d.lgs. 29/1993, come modificato dal d.lgs. 80/1998 [16];

     e) assicurare ogni altro adempimento gestionale già svolto dalla Commissione regionale per l'impiego e dall’Agenzia per l’impiego del Lazio, istituita ai sensi dell’articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) [17].

     e bis) svolgere l'attività istruttoria in ordine alle procedure per l'erogazione del contributo previsto dall’articolo 12 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 (Disposizioni regionali per il sostegno all’occupazione) [18].

     3. L'Agenzia conforma la propria attività agli atti di indirizzo, programmazione e coordinamento della Regione.

     4. L'Agenzia svolge le proprie funzioni, con particolare riguardo all'assistenza tecnica, anche a favore delle province e dei comuni, previa apposita convenzione con gli stessi.

 

     Art. 11. (Organi dell'Agenzia). [19]

     1. Sono organi dell'Agenzia:

     a) il direttore generale;

     b) il collegio dei revisori.

 

     Art. 12. (Direttore generale). [20]

     1. Il direttore generale è nominato dal Consiglio regionale, tra persone che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali nel settore delle politiche attive per il lavoro, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro nell'ambito delle politiche per il lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

     2. Il direttore generale ha la legale rappresentanza dell'Agenzia ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della relativa attività nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento.

     3. Il direttore generale provvede alla direzione dell'Agenzia e, in particolare:

     a) all'adozione dello statuto;

     b) all'adozione del regolamento per la gestione dei servizi e degli schemi di convenzione per la fruizione dei servizi stessi;

     c) all'organizzazione amministrativa e all'adozione della pianta organica del personale;

     d) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale;

     e) all'adozione del programma annuale di attività previo parere obbligatorio della Commissione regionale;

     f) al conferimento degli incarichi dirigenziali;

     g) all'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmati e delle risorse umane, finanziarie e strumentali per realizzarli nonché alla verifica dei risultati di gestione.

     4. Il direttore generale presenta alla Giunta regionale, in allegato al rendiconto generale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

     5. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale. I contenuti di tale contratto, compresa la determinazione del compenso annuo e del trattamento di missione, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sulla base di quelli spettanti ai dirigenti delle strutture di vertice dell'amministrazione regionale.

     6. L'incarico di direttore generale è rinnovabile una sola volta. All'incarico si applicano le incompatibilità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.

     7. Il Consiglio regionale può revocare il direttore generale nel caso di grave inosservanza degli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento.

 

     Art. 13. (Collegio dei revisori). [21]

     1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti designati dal Consiglio regionale scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dura in carica cinque anni.

     2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il proprio presidente.

     3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile dell'Agenzia ed, in particolare, esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge.

     4. Il collegio dei revisori riferisce ogni trimestre al direttore generale sui risultati dell'attività di controllo di cui al comma 3. Trasmette, altresì, al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile dell'Agenzia.

     5. Ai componenti del collegio dei revisori compete un compenso annuo pari al 20 per cento di quello spettante al direttore generale nonché il rimborso delle spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora, per ragioni del loro ufficio, si rechino fuori del comune in cui ha sede l'Agenzia.

 

     Art. 14. (Vigilanza e controllo). [22]

     1. Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale, spetta alla Giunta regionale la vigilanza e il controllo sull'Agenzia.

     2. La Giunta regionale, in particolare:

     a) emana direttive per l'attività dell'Agenzia al fine di garantirne la conformità agli atti di indirizzo, programmazione e coordinamento della Regione e alle indicazioni del Comitato;

     b) valuta l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di atti e disporre ispezioni;

     c) esercita il controllo di legittimità, sotto il profilo della conformità alle norme vigenti e alle direttive emanate dalla Giunta regionale, sugli atti adottati dal direttore generale ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere b), c), e) ed f), che divengono esecutivi se entro 15 giorni dalla data di ricezione non ne sia pronunciato l'annullamento;

     d) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o tramite la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte del direttore generale, previo invito a provvedere entro un congruo termine;

     e) esercita il controllo sugli organi:

     1) disponendo la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze;

     2) dichiarando la decadenza del direttore generale in caso di violazioni di disposizioni normative o di accertate gravi disfunzioni nella direzione dell'Agenzia, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale, e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo direttore generale.

 

     Art. 15. (Statuto dell'Agenzia). [23]

     1. Entro sessanta giorni dalla nomina, il direttore generale adotta lo statuto, che è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, in cui sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali dell'Agenzia, nonché i criteri di organizzazione e di controllo interni e le norme per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità.

 

     Art. 16. (Bilancio di previsione e rendiconto generale). [24]

     1. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione nonché il rendiconto generale, adottati dal direttore generale e corredati dei pareri del collegio dei revisori, sono approvati dal Consiglio regionale con le modalità di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 19 e successive modificazioni.

 

     Art. 17. (Personale). [25]

     1. Entro sessanta giorni dalla nomina, il direttore generale provvede, d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentative a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, all'organizzazione amministrativa dell'Agenzia ed all'adozione della pianta organica del personale, suddivisa per qualifiche funzionali e profili professionali, nell'ambito del contingente e della spesa complessivi, determinati dalla Giunta regionale, che fissa, altresì, i criteri per il trattamento economico dei collaboratori da assumere con contratto di diritto privato in conformità al contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti regionali.

     2. Per l'espletamento delle sue funzioni l'Agenzia si avvale del personale di ruolo trasferito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. 469/1997 e del personale assunto con contratto di diritto privato trasferito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo, ad essa assegnato a norma dell'articolo 35.

     3. Il trattamento giuridico, economico, di previdenza e quiescenza del personale di ruolo, è regolato dalle disposizioni contrattuali e normative in vigore per i dipendenti regionali.

 

     Art. 18. (Mezzi patrimoniali e finanziari). [26]

     1. L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:

     a) beni immobili e mobili acquisiti a titolo di proprietà ovvero in uso o in comodato;

     b) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione sulla base delle indicazioni del piano annuale di attuazione;

     c) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;

     d) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni di cui alla lettera a);

     e) proventi derivanti dai servizi forniti.

     2. Entrano a fare parte del patrimonio dell'Agenzia i beni immobili e mobili già destinati all'Agenzia per l'impiego del Lazio. La Regione può inoltre concedere in uso o in comodato all'Agenzia altri beni.

 

CAPO IV

FUNZIONI CONFERITE AGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 19. (Funzioni attribuite alle province).

     1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative al sistema integrato dei servizi per il collocamento, così come specificate nell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 469/1997.

     1 bis. Sono attribuite alle province, in collaborazione con l'Agenzia Lazio Lavoro, le funzioni di formazione e gestione dell'elenco del personale in disponibilità di cui al comma 3 dell'art. 35 bis del d.lgs. 29/1993 come modificato dal d.lgs. 80/1998. Le province provvedono alla riqualificazione professionale ed alla ricollocazione in altre amministrazioni del personale iscritto nel medesimo elenco nonché, ai sensi del comma 2 del citato articolo, anche del personale iscritto nell'elenco ivi previsto [27].

     2. Sono, inoltre, attribuite alle province le funzioni amministrative strumentali all'esercizio di quelle di cui ai commi 1 ed 1 bis, individuate dalla Giunta regionale, sentiti il Comitato, la Commissione regionale e la competente Commissione consiliare permanente [28].

     3. Le province esercitano le funzioni ad esse attribuite nel rispetto degli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento della Regione provvedendo all'integrazione delle funzioni stesse con quelle relative alla formazione professionale e all'istruzione.

 

     Art. 20. (Commissione provinciale di concertazione per il lavoro).

     1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna provincia istituisce la commissione provinciale di concertazione per il lavoro, di seguito denominata commissione provinciale, nel rispetto dei principi e dei criteri indicati nell'articolo 6 del d.lgs. 469/1997.

     2. Nell'ambito della Commissione provinciale è costituita una apposita sottocommissione come sede di esame dei ricorsi agricoli inevasi dai centri per l'impiego al fine di garantire il rispetto delle specificità e delle normative relative al mercato del lavoro agricolo.

     3. La provincia si avvale della commissione provinciale per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.

 

     Art. 21. (Atti di programmazione provinciale).

     1. Le province, sentita la commissione provinciale, adottano atti di programmazione delle politiche locali del lavoro, pluriennali ed annuali integrati con quelli relativi alle politiche locali della formazione professionale e dell'istruzione, in conformità ai contenuti dei piani regionali, con la partecipazione degli altri enti locali.

     2. La Giunta regionale, sentiti la Commissione regionale ed il Comitato, provvede, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, alla verifica di compatibilità degli atti di programmazione provinciale con i piani regionali.

 

     Art. 22. (Funzioni delegate ai comuni).

     1. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative per l'orientamento al lavoro.

     2. I comuni esercitano le funzioni ad essi delegate nel rispetto degli atti di programmazione regionali e provinciali, nonché degli atti di indirizzo e coordinamento e delle eventuali direttive della Regione.

 

     Art. 23. (Personale e beni per l'esercizio delle funzioni attribuite e delegate).

     1. Le province, per l'esercizio delle funzioni conferite, si avvalgono del personale di ruolo trasferito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. 469/1997 ad esse direttamente assegnato dai decreti del Presidente del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 6, del d.lgs. 469/1997 [29].

     2. I beni trasferiti ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 469/1997 e non direttamente assegnati dallo Stato alle province e ai comuni, ad eccezione dei beni relativi all'Agenzia per l'impiego del Lazio, sono [30]:

     a) conferiti alle province per l'esercizio delle funzioni attribuite;

     b) assegnati in uso o in comodato ai comuni per l'esercizio delle funzioni delegate.

 

     Art. 24. (Mezzi finanziari per l'esercizio delle funzioni attribuite e delegate).

     1. La Giunta regionale assegna alle province ed ai comuni i mezzi finanziari, non direttamente assegnati dallo Stato per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, sulla base delle indicazioni del piano annuale di attuazione [31].

 

     Art. 25. (Monitoraggio sull'esercizio delle funzioni conferite) [32].

     1. Fermo restando il controllo sugli atti degli enti locali adottati nelle materie di cui alla presente legge, previsto dalla vigente normativa, la Giunta regionale, sentiti la Commissione regionale ed il Comitato, effettua il monitoraggio sulle funzioni conferite alle province ed ai comuni, sulla base degli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento e di direttiva [33].

     2. [34].

 

CAPO V

SERVIZI REGIONALI E LOCALI

 

     Art. 26. (Criteri e modalità di gestione dei servizi).

     1. La gestione dei servizi regionali e locali relativi alle politiche per il lavoro è orientata alla piena soddisfazione dei bisogni della collettività regionale, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

     2. A tale fine il piano pluriennale per le politiche per il lavoro definisce i livelli di qualità dei servizi.

     3. Per il supporto alla gestione dei servizi la Regione, gli enti locali e l'Agenzia possono avvalersi di soggetti pubblici o privati, che abbiano comprovati requisiti di competenza ed esperienza, previa stipula di apposita convenzione o contratto.

 

     Art. 27. (Sistema informativo regionale e locale per il lavoro).

     1. Il sistema informativo regionale e locale per il lavoro, di seguito denominato SIREIL, è gestito dall'Agenzia e comporta l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi ai flussi di domanda e offerta di lavoro e alle dinamiche della popolazione che studia o che si forma

professionalmente nel territorio della Regione. A tal fine il SIREIL è organizzato mediante infrastrutture di rete, trasporto e distribuzione dei dati integrati, in modo da unificare i sistemi informativi in atto nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e delle politiche per il lavoro.

     2. Nell'ambito del SIREIL è attivato il servizio di informazione per fornire, oltre che alla Regione ed agli enti locali in relazione alle loro funzioni, anche a tutti i soggetti interessati ogni utile dato in materia di istruzione, formazione, orientamento e lavoro. Può, altresì, essere consentito l'accesso alle banche dati del SIREIL alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo e ai soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso.

     3. Il SIREIL è collegato con il sistema informativo nazionale e con i sistemi informativi locali ed opera sulla base della convenzione stipulata con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e nel rispetto delle indicazioni dell'organo tecnico di cui all'articolo 11 del d.lgs. 469/1997.

     4. Il SIREIL segue gli standard fissati dall'autorità informatica per la pubblica amministrazione (AIPA) ed in particolare si integra progressivamente con la rete unitaria della pubblica amministrazione. Il SIREIL consente l'invio, la trasmissione, lo scambio e l'archiviazione telematica di atti, documenti e notizie con valore giuridico e il riconoscimento della firma elettronica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, della l. 59/97.

 

     Art. 28. (Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione).

     1. L'Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione, di seguito denominato Osservatorio, è un servizio a supporto delle attività della Regione e degli enti locali in relazione alle funzioni di programmazione e di valutazione in materia di istruzione, formazione e politiche per il lavoro. In particolare l'Osservatorio, nella predisposizione del programma annuale, concorda con gli enti locali il finanziamento di ricerche finalizzate ad individuare ed analizzare le specificità dei diversi andamenti economico produttivi ed occupazionali a livello sub regionale [35].

     2. L'Osservatorio provvede, tra l'altro, a:

     a) effettuare una valutazione sistematica dei dati relativi al mercato del lavoro, acquisiti ed elaborati attraverso il SIREIL, utili ai fini della programmazione;

     a bis) redigere con il supporto dell’Agenzia e trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

     1) la relazione annuale di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 13 gennaio 2000, n. 91;

     2) i dati relativi allo stato d’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi dell’articolo 21 della legge medesima [36];

     a ter) partecipare al sistema nazionale Borsa Lavoro, attraverso la creazione di un nodo regionale; [37]

     b) valutare gli effetti delle politiche per il lavoro, per la formazione professionale e per l'istruzione anche sulla base dei dati di monitoraggio dell'Agenzia;

     c) valutare l'impatto occupazionale della spesa pubblica comunitaria, nazionale e regionale;

     d) fornire dati al sistema statistico regionale (SISTAR) secondo gli standard ed i formati previsti dallo stesso.

     3. Nell'ambito delle competenze di cui ai commi 1 e 2 è chiamato a svolgere funzioni di supporto tecnico per il Dipartimento concernenti la programmazione socio economica, la formazione e le politiche attive per il lavoro [38].

     3 bis. L'Osservatorio, nell'ambito della sua attività, può stipulare convenzioni con enti pubblici, con le Università e con organismi specializzati, sia pubblici che privati, al fine di realizzare studi specifici e di settore [39].

     3 ter. L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di un comitato tecnico scientifico composto da esperti qualificati nelle scienze statistiche, in economia, sociologia, istruzione, diritto del lavoro ed informatica [40].

     3 quater. L'Osservatorio opera attraverso la apposita struttura regionale istituita ai sensi della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25 e successive modifiche [41].

 

     Art. 29. (Centri per l'impiego).

     1. La Giunta regionale, valutate le proposte di criteri formulate dalla Commissione regionale e sentito il Comitato provvede a definire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bacini per l'istituzione dei centri per l'impiego, tenendo conto del limite minimo di abitanti previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f), del d.lgs. 469/1997, e delle esigenze socio-geografiche di utenza, con particolare riguardo alle esigenze dell'area metropolitana romana.

     2. Le province, sentita la commissione provinciale, istituiscono, entro il 31 dicembre 1998, nell'ambito dei bacini individuati dalla Giunta regionale, i centri per l'impiego dei rispettivi territori, quali strutture operative per la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni amministrative ad esse attribuite ai sensi dell'articolo 19.

     3. Presso i centri per l'impiego, che usufruiscono dell'assistenza tecnica dell'Agenzia, possono essere attivati ulteriori servizi connessi alla realizzazione degli interventi indicati dal piano annuale di attuazione ovvero alle funzioni amministrative relative all'orientamento, previa apposita convenzione tra la provincia e i comuni stessi.

     4. Le province individuano adeguate forme di integrazione tra i servizi gestiti dai centri per l'impiego e le attività di formazione professionale e di istruzione.

     5. L'organizzazione dei servizi dei centri per l'impiego e la definizione dei relativi compiti è effettuata dalle province, sentita la commissione provinciale e in raccordo con i comuni.

 

     Art. 30. (Centri di orientamento al lavoro).

     1. La Giunta regionale, sentiti la Commissione regionale ed il Comitato, individua bacini omogenei di utenza nell'ambito dei quali sono istituiti i centri di orientamento al lavoro, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro e delle articolazioni sul territorio degli altri servizi in materia di politiche per il lavoro.

     2. I comuni che insistono sullo stesso bacino di utenza individuato dalla Giunta regionale istituiscono in forma associata, mediante apposita convenzione da stipularsi ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i centri di orientamento al lavoro, quali strutture operative per la gestione e la erogazione dei servizi connessi alle funzioni amministrative ad essi delegate ai sensi dell'articolo 22.

     3. I servizi dei centri di orientamento al lavoro, che usufruiscono dell'assistenza tecnica dell'Agenzia, sono gestiti in collegamento con le strutture competenti in materia di orientamento allo studio nonché con i centri per l'impiego.

     4. L'organizzazione dei servizi dei centri di orientamento al lavoro e la definizione dei relativi compiti è effettuata dai comuni, sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 22.

 

CAPO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 31. (Norma finanziaria).

     1. Per il finanziamento della presente legge sono utilizzate le risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 469/1997 e le risorse proprie della Regione nel limite dei fondi stanziati dal bilancio regionale di previsione per l'anno 1998.

     2. A tal fine è istituito "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per il 1998 il capitolo n. 01388 denominato: "Assegnazione statale per il conferimento agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro ai sensi del d.lgs. 469/1997". Nello stato di previsione della spesa del bilancio per il 1998 sono istituiti "per memoria" i seguenti capitoli:

     a) capitolo n. 24145 "Esercizio di funzioni attribuite alle province, di cui agli articoli 19 e 24";

     b) capitolo n. 24147 "Esercizio di funzioni delegate ai comuni, di cui agli articoli 22 e 24";

     c) capitolo n. 24149 "Finanziamento dell'Agenzia Lazio Lavoro, di cui agli articoli 10 e 18";

     d) capitolo n. 24151 "Interventi regionali per le politiche per il lavoro".

     3. Alla quantificazione degli stanziamenti dei predetti capitoli ed alla relativa copertura si provvede a seguito delle assegnazioni da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. L'Osservatorio di cui all'articolo 28 opera attraverso il capitolo di bilancio numero 11460 [42].

 

     Art. 32. (Abrogazioni e modifiche).

     1. Ogni disposizione incompatibile con la presente legge è abrogata. Sono abrogate in particolare:

     a) la legge regionale 22 luglio 1991, n. 28 (Promozione e sperimentazione per l'orientamento al lavoro dei centri di iniziativa locale per l'occupazione - CILO);

     b) l'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale);

     c) l'articolo 36 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio);

     d) la legge regionale 4 dicembre 1997, n. 44 (Riorganizzazione dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro).

     2. [43].

 

     Art. 33. (Norme transitorie per l'Agenzia Lazio Lavoro).

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario designato dalla Giunta regionale che provvede, fino alla nomina del direttore generale e comunque per una durata non superiore a sei mesi, all'amministrazione dell'Agenzia.

     2. Fino all'adozione dello Statuto, per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità dell'Agenzia si applica la normativa regionale vigente.

 

     Art. 34. (Norme transitorie per gli enti locali).

     1. Fino all'istituzione dei centri per l'impiego di cui all'articolo 29, comma 2, le sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura (SCICA) esistenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 469/1997 continuano ad operare secondo il preesistente ordinamento.

     2. Fino all'istituzione dei centri di orientamento al lavoro di cui all'articolo 30, comma 2, i centri di iniziativa locale per l'occupazione (CILO), istituiti con la l.r. 28/1991, continuano ad operare secondo il preesistente ordinamento.

     3. I Centri per l'impiego ed i Centri di orientamento al lavoro subentrano, a tutti gli effetti, nei rapporti attivi e passivi, rispettivamente, alle SCICA ed ai CILO.

 

     Art. 35. (Norme transitorie per il personale trasferito ai sensi del d.lgs. 469/1997).

     1. Il personale trasferito ai sensi dell'articolo 7 comma 1 del d.lgs. 469/1997 ed assegnato alla Regione in attuazione dei d.p.c.m. di cui all'articolo 7, commi 1 e 6 del d.lgs. 469/1997, viene ripartito tra gli uffici regionali e l'agenzia Lazio lavoro in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti con successivi provvedimenti adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative [44].

     2. La Regione e l'agenzia Lazio lavoro adeguano le rispettive dotazioni organiche per l'inserimento in ruolo del personale ad essi assegnato ai sensi del comma 1 [45].

     3. Il personale assunto con contratto di diritto privato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. 469/1997 resta in servizio presso l'Agenzia fino alla scadenza del contratto. Tale personale, alla scadenza del contratto in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, se necessario, alla scadenza di un nuovo contratto di diritto privato di durata utile all'espletamento delle procedure concorsuali, è immesso nel ruolo dell'Agenzia, previa apposita selezione, le cui modalità sono stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 36. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 200 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[2] Comma così modificato dall'art. 200 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[3] Comma così modificato dall'art. 98 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[4] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 16 febbario 2000, n. 12.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 settembre 1998, n. 41.

[6] Alinea così modificato dall'art. 98 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 settembre 1998, n. 41.

[8] Articolo inserito dall'art. 98 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[9] La sezione II, artt. 10 - 18, è stata abrogata dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[10] La sezione II, artt. 10 - 18, è stata abrogata dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[11] Alinea così modificato dall'art. 200 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[12] Lettera così modificata dall'art. 200 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[13] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[14] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.R. 11 settembre 2003, n. 29.

[15] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 3 agosto 2001, n. 20, con effetto dalla data stabilita dal comma 2 del medesimo art. 6, L.R. 20/2001.

[16] Lettera inserita dall'art. 3 della L.R. 10 settembre 1998, n. 41.

[17] Lettera così modificata dall’art. 16 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[18] Lettera aggiunta dall’art. 16 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[19] La sezione II, artt. 10 - 18, è stata abrogata dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[20] La sezione II, artt. 10 - 18, è stata abrogata dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[21] La sezione II, artt. 10 - 18, è stata abrogata dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[22] La sezione II, artt. 10 - 18, è stata abrogata dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[23] La sezione II, artt. 10 - 18, è stata abrogata dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[24] La sezione II, artt. 10 - 18, è stata abrogata dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[25] La sezione II, artt. 10 - 18, è stata abrogata dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[26] La sezione II, artt. 10 - 18, è stata abrogata dall'art. 9 della L.R. 1 febbraio 2008, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[27] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 10 settembre 1998, n. 41.

[28] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 10 settembre 1998, n. 41.

[29] Comma così sostituito dall'art. 200 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[30] Comma così modificato dall'art. 200 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[31] Comma così modificato dall'art. 200 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[32] Rubrica così modificata dall'art. 200 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[33] Comma così modificato dall'art. 200 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[34] Comma abrogato dall'art. 200 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[35] Comma così modificato dall'art. 221 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[36] Lettera aggiunta dall’art. 9 della L.R. 21 luglio 2003, n. 19.

[37] Lettera inserita dall'art. 98 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[38] Comma già sostituito dall'art. 6 della L.R. 21 dicembre 1998, n. 57 e così ulteriormente sostituito dall'art. 221 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[39] Comma aggiunto dall'art. 221 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[40] Comma aggiunto dall'art. 221 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[41] Comma aggiunto dall'art. 221 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[42] Comma così modificato dall'art. 221 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[43] Modifica il comma 1, art. 28 e il comma 1, art. 29 della L.R. 31 ottobre 1994, n. 51.

[44] Comma così sostituito dall'art. 200 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.

[45] Comma così sostituito dall'art. 200 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14.