§ 3.11.49 - L.R. 25 luglio 1996, n. 29.
Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 cooperazione e lavoro
Data:25/07/1996
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Informazione al consiglio regionale).
Art. 3.  (Imprese beneficiarie).
Art. 4.  (Domanda per l'ammissione alle agevolazioni).
Art. 5.  (Assistenza alla progettazione ed alla realizzazione delle iniziative).
Art. 6.  (Progetti finanziabili e agevolazioni concedibili).
Art. 7.  (Concessione di agevolazioni).
Art. 8.  (Costituzione dei fondi speciali).
Art. 9.  (Gestione delle eccedenze di personale).
Art. 10.  (Agevolazioni delle imprese che assumono lavoratori eccedentari).
Art. 11.  (Stage di incubazione del lavoro autonomo).
Art. 12.  (Incentivazione per il lavoro autonomo).
Art. 13.  (Progetti finanziabili).
Art. 14.  (Finanziamento dei progetti).
Art. 15.  (Cantieri scuola e lavoro finanziabili).
Art. 16.  (Autorizzazione e finanziamento).
Art. 17.  (Revoca del finanziamento).
Art. 18.  (Progetti a totale carico degli enti interessati).
Art. 19.  (Attività lavorativa e formativa nei cantieri scuola e lavoro).
Art. 20.  (Trattamento economico dei soggetti utilizzati nei cantieri scuola e lavoro).
Art. 21.  (Abrogazione di norme).
Art. 22.  (Disposizioni transitorie).
Art. 23.  (Norma finanziaria).


§ 3.11.49 - L.R. 25 luglio 1996, n. 29.

Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione.

(B.U. 2 agosto 1996, n. 21 - S.O. n. 2).

 

CAPO I

Norme generali

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Con la presente legge la regione, al fine di sostenere l'occupazione nell'ambito del proprio territorio, promuove e favorisce, nelle materie di propria competenza:

     a) la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, anche al fine di promuovere settori di economia sociale;

     b) i processi di gestione delle eccedenze di personale e la mobilità interaziendale dei lavoratori;

     c) la realizzazione di progetti di lavori socialmente utili;

     d) l'apertura e la gestione di cantieri scuola e lavoro.

     1 bis. Ciascuna impresa può beneficiare di una o più agevolazioni previste dalla presente legge purché le stesse si mantengano entro la categoria di aiuto de minimis come definito dalla normativa comunitaria [1].

 

     Art. 2. (Informazione al consiglio regionale).

     1. La giunta regionale assicura annualmente l'informazione al consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge, mediante la redazione di una relazione, in occasione della presentazione del bilancio di previsione.

     2. Gli assessori competenti provvedono all'inoltro di una informativa scritta semestrale alle rispettive commissioni consiliari permanenti di riferimento, corredata di tutti i dati relativi alle diverse fasi di attuazione della presente legge.

 

CAPO II

Norme per la creazione e lo sviluppo

di piccole e medie imprese

 

     Art. 3. (Imprese beneficiarie).

     1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, lettera a), la regione concede agevolazioni alle piccole e medie imprese, definite secondo la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, aventi sede ed operanti nel territorio regionale, costituite da non oltre un anno dalla presentazione della domanda, da soggetti in maggioranza residenti nella regione, in forma societaria, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro e quelle sociali finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381. La maggioranza dei soci deve essere composta da soggetti appartenenti a una o più delle seguenti categorie [2]:

     a) le persone maggiorenni che, al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 4, non abbiano compiuto trentasei anni di età, iscritti da almeno sei mesi ai centri per l'impiego di cui all'articolo 29 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro); [3]

     a bis) donne non dipendenti, non pensionate e non titolari di partita IVA; [4]

     b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o da queste decaduti per decorrenza dei termini;

     c) lavoratori sospesi perché eccedentari nell'ambito dell'impresa con diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale;

     d) soggetti iscritti alle liste di collocamento della Regione Lazio da più di due anni;

     e) donne, in particolare nubili, separate o divorziate e con figli a carico;

     f) lavoratori svantaggiati secondo quanto indicato all'articolo 4 della legge 381/1991;

     g) altre categorie deboli sul mercato del lavoro eventualmente individuate con delibera della commissione regionale per l'impiego;

     g bis) le persone in esecuzione penale detenute o internate ovvero ammesse al lavoro esterno, i familiari di primo grado degli internati in condizioni di accertato disagio, le persone ex detenute e gli immigrati. [5]

     2. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attività lavorativa nell'ambito dell'impresa, rappresentare la maggioranza delle quote del capitale sociale ed essere soci amministratori dell'impresa beneficiaria dei contributi. [6]

     3. Per fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge le cooperative devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e devono contenere espressamente nei propri statuti le clausole previste dall'articolo 26 del medesimo decreto legislativo. Le cooperative sociali devono risultare, altresì, iscritte all'albo regionale.

     4. Possono essere ammesse a beneficiare delle agevolazioni anche le imprese operanti da oltre un anno alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4 purché, in attuazione del progetto da esse predisposto, incrementino il numero dei soci titolari associando i soggetti di cui al comma 1 in misura almeno pari a quella esistente alla predetta data, detratta una unità.

     5. Sono escluse dalle agevolazioni le ditte individuali, le società di fatto e le società aventi un unico socio.

     6. Per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di inizio dell'attuazione del progetto è fatto divieto ai soggetti di cui al comma 1 di alienare la propria quota, se non in favore di soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal medesimo comma 1, e alle imprese di alienare o comunque cedere l'uso dei beni acquisiti con le agevolazioni di cui all'articolo 6, se non previa autorizzazione dell'ente erogante.

 

     Art. 4. (Domanda per l'ammissione alle agevolazioni).

     1. I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 6 devono presentare domanda all'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.a. di seguito denominata Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a. [7]

     2. Alla domanda, che deve indicare il tipo e l'entità delle agevolazioni richieste, deve essere allegato un progetto dettagliato dell'iniziativa per la quale si chiede l'agevolazione. Il progetto deve indicare, in particolare:

     a) gli obiettivi produttivi da realizzare;

     b) la previsione di redditività ed economicità di gestione, con riferimento alla concreta possibilità di collocare i prodotti ed i servizi oggetto dell'attività suffragata da eventuali ricerche di mercato;

     c) il numero, la qualifica ed il curriculum vitae dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1;

     d) il numero e la qualifica dei lavoratori dipendenti eventualmente già occupati e di quelli che si prevede di occupare;

     e) l'attività di formazione professionale eventualmente richiesta ai fini dell'attuazione del progetto;

     f) il piano finanziario ed il conto economico previsionali per i primi tre anni di attuazione del progetto.

     3. Al progetto deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non aver ricevuto altro contributo comunitario, nazionale o regionale per il medesimo progetto per il quale si presenta domanda di contributo, ovvero di avere ricevuto o richiesto altro contributo comunitario, nazionale o regionale con specificazione dell'importo ricevuto o richiesto.

     4. La domanda, il progetto e la documentazione di cui al presente articolo vanno redatti sulla base di un modello predisposto dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 7, comma 2.

 

     Art. 5. (Assistenza alla progettazione ed alla realizzazione delle iniziative).

     1. Gli enti strumentali e gli assessorati regionali devono fornire assistenza tecnica nella fase di progettazione e di avvio delle iniziative, anche utilizzando, nei termini e con le modalità stabilite in apposite convenzioni e dalla normativa vigente, una o più organizzazioni particolarmente qualificate.

 

     Art. 6. (Progetti finanziabili e agevolazioni concedibili).

     1. Sono finanziabili i progetti relativi alla produzione e/o venditadi beni oppure relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese nonché quelli relativi ai servizi nei settori della cultura e dell'informazione, dell'ambiente, del turismo, della manutenzione di opere civili e industriali [8].

     2. Non sono finanziabili i progetti riferiti ai settori che risultano esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

     3. Sono esclusi inoltre i progetti che prevedono investimenti superiori a cinque miliardi di lire.

     4. Alle imprese ammesse alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:

     a) agevolazioni per le spese di impianto e per le attrezzature, comprensive di una quota in conto capitale e di una quota in mutuo a tasso agevolato, secondo i limiti fissati dall'Unione Europea;

     b) contributo in conto gestione nel limite del volume di spesa previsto nel progetto per i primi tre anni di attività, per le spese ritenute ammissibili ai sensi della deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1;

     c) contributi alle eventuali spese di formazione e qualificazione professionale che risultino necessarie alla realizzazione del progetto.

     5. La concessione dei benefici di cui al presente articolo non esclude la possibilità di ammissione ai benefici di cui alla legge regionale 3 luglio 1986, n. 24, come modificata dalla legge regionale 15 ottobre 1991, n. 64, ovvero a quelli di cui alla legge regionale 23 luglio 1983, n. 53.

     5 bis. Alle imprese, costituite in prevalenza da soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g bis), possono essere concessi contributi a fondo perduto fino ad un massimo di 15 mila euro, nonché finanziamenti di importo massimo pari a 15 mila euro ad un tasso di interesse dell' 1 per cento. [9]

     5 ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 bis sono destinate a coprire fino al 95 per cento delle spese individuate al comma 4. [10]

 

     Art. 7. (Concessione di agevolazioni).

     1. Le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni di cui al presente capo, nonché l'entità delle stesse, entro i limiti fissati dall'Unione Europea, sono stabiliti con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta. Con tale deliberazione sono definiti, altresì, le spese ammissibili, i tempi di erogazione dei contributi, i limiti della cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche e le modalità del controllo sulla realizzazione dei progetti. In particolare, devono essere individuati sia i motivi di decadenza dalle agevolazioni concesse con le relative sanzioni, sia i criteri di valutazione dell'utilizzo dei fondi e dei risultati raggiunti dalle imprese agevolate, nonché le modalità di applicazione di quanto previsto nel comma 5. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sono altresì individuate le categorie di attività commerciali destinatarie delle agevolazioni di cui al presente capo [11].

     2. Sviluppo Lazio SpA provvede a predisporre, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle domande, una relazione istruttoria contenente la valutazione economico-finanziaria dei progetti pervenuti e delle imprese richiedenti. Il Presidente della Regione nomina il nucleo di valutazione composto dal direttore regionale competente in materia di attività produttive, o suo delegato, con funzioni di presidente, da un funzionario indicato dal direttore regionale competente in materia di politiche per il lavoro e da un funzionario indicato dal direttore regionale competente in materia di programmazione economica. Il nucleo di valutazione, che dura in carica tre anni, verifica, tenuto conto della relazione istruttoria di Sviluppo Lazio SpA, la rispondenza delle domande ai requisiti previsti dalla presente legge e la rispondenza dei progetti alle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) ed esprime la valutazione finale sulla finanziabilità dei progetti presentati. Il direttore regionale competente in materia di attività produttive, sulla base della valutazione finale del nucleo di valutazione, con propria determinazione, provvede alla concessione delle agevolazioni [12].

     3. Al fine della concessione delle agevolazioni sono considerati titoli di preferenza le seguenti caratteristiche dei progetti:

     a) resa occupazionale in rapporto al finanziamento richiesto;

     b) finalizzazione alla parità tra uomini e donne e all'inserimento lavorativo delle categorie deboli sul mercato del lavoro individuate con delibera della commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 3, comma 1.

     4. Sviluppo Lazio SpA eroga le agevolazioni previste dal presente capo, indicando le quote dei finanziamenti poste a carico dei fondi speciali di cui all’articolo 8 e dandone comunicazione alla direzione regionale competente in materia di attività produttive [13].

     5. Nel caso in cui si verifichi la violazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, ovvero vengano riscontrate irregolarità nell'attuazione del progetto, l'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a. provvede al recupero coattivo dei finanziamenti concessi nelle forme e nei modi previsti dalla apposita convenzione sottoscritta dalla Regione e dal soggetto attuatore della legge. [14]

 

     Art. 8. (Costituzione dei fondi speciali).

     1. Per le finalità di cui al presente capo vengono costituiti fondi speciali, rispettivamente per le spese di investimento e per le spese correnti, per la cui gestione la regione Lazio stipula apposita convenzione con la Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a. [15]

 

CAPO III

Gestione delle eccedenze di personale e mobilità

 

     Art. 9. (Gestione delle eccedenze di personale).

     1. Per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, lettera b), sono autorizzati interventi tesi ad incentivare l'assunzione dei lavoratori eccedentari o a favorire attività di lavoro autonomo da parte degli stessi.

     1 bis. Le domande per la concessione dei benefici di cui al presente Capo non sono soggette al termine di scadenza stabilito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21. Pertanto le stesse sono evase seguendo l'ordine cronologico di presentazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio [16].

 

     Art. 10. (Agevolazioni delle imprese che assumono lavoratori eccedentari).

     1. Alle imprese che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), attivandone la riqualificazione, possono essere concesse garanzie a carico del fondo speciale istituito con la legge regionale n. 24 del 1986, come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 64 del 1991, per i finanziamenti a medio termine erogati da istituti di credito convenzionati con la Agenzia Sviluppo Lazio S.p.a. [17]

     2. L'agevolazione prevista al comma 1 può essere concessa per il numero di lavoratori la cui assunzione risulti ad incremento dell'organico aziendale es comunque, del suo livello medio nei dodici mesi antecedenti l'assunzione stessa. Ai fini dell'applicazione del presente comma non si computano i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

     3. L'ammontare del finanziamento ammesso all'agevolazione non può essere superiore, per ciascun lavoratore assunto, alla somma di lire cinquanta milioni elevata a lire sessanta milioni per le donne, per i lavoratori di età superiore a 40 anni, per i lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 381 del 1991 e per altre categorie di lavoratori deboli sul mercato del lavoro individuate con la delibera della commissione regionale per l'impiego. Il predetto ammontare è proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale. Le agevolazioni sono concesse in conformità alle procedure di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1986, come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 64 del 1991. Il nucleo di valutazione chiamato ad esprimere il parere è il medesimo previsto dall'articolo 7, comma 2, della presente legge.

     4. Le modalità per la riduzione o la revoca delle agevolazioni, nel caso della diminuzione degli occupati nell'impresa nel periodo di vigenza delle agevolazioni stesse, sono fissate da apposita deliberazione della giunta regionale.

 

     Art. 11. (Stage di incubazione del lavoro autonomo).

     1. A beneficio dei lavoratori che si impegnino ad esercitare la facoltà di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, può essere finanziato lo svolgimento di periodi di lavoro dipendente presso datori di lavoro che si obblighino a curarne la formazione, assumendoli con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della stessa legge n. 223 del 1996 [18].

     2. I datori di lavoro ed i lavoratori che intendano usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1, presentano domanda alla agenzia per l'impiego del Lazio, la quale, sulla base delle domande pervenute, redige appositi progetti che trasmette alla commissione regionale per l'impiego. I rapporti tra la regione e l'agenzia per l'impiego del Lazio sono regolati da apposita convenzione.

     3. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 2 è concesso dalla giunta regionale, su parere della commissione regionale per l'impiego e sulla base dei criteri e delle modalità stabilite con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della stessa giunta, nella misura massima del cinquanta per cento della retribuzione prevista per il livello in cui il lavoratore viene inquadrato.

 

     Art. 12. (Incentivazione per il lavoro autonomo). [19]

     1. Ai lavoratori che esercitano il diritto di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) che non beneficino delle disposizioni contenute nel capo II, può essere concesso un contributo in conto capitale, nella misura massima di 15 mila euro. Tale contributo può essere richiesto anche dai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità senza diritto all'indennità relativa. [20]

     2. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso con deliberazione della giunta regionale, in applicazione dei criteri fissati dal consiglio regionale.

     3. I lavoratori che hanno ottenuto i benefici di cui al comma 1 e che devono restituire l'anticipazione percepita ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991 per aver assunto una occupazione alle altrui dipendenze nel settore pubblico o privato nei ventiquattro mesi successivi alla corresponsione, sono, altresì, tenuti alla restituzione del contributo regionale.

 

CAPO IV

Lavori socialmente utili

 

     Art. 13. (Progetti finanziabili).

     1. Per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, lettera c), la regione finanzia progetti aventi la finalità di utilizzare soggetti che, in base alla legislazione vigente, possono essere impiegati in lavori socialmente utili. Tali progetti, approvati dalla commissione regionale per l'impiego, possono essere predisposti dalla stessa amministrazione regionale, dagli enti locali o loro associazioni, dagli enti dipendenti dalla regione, nonché dalle cooperative sociali e dagli altri soggetti previsti dalla normativa statale.

     2. Le amministrazioni beneficiarie del finanziamento possono affidare ad altri soggetti, anche privati, la gestione dei progetti, conservandone, comunque, la responsabilità, in particolare quella della conformità della utilizzazione dei lavoratori al progetto.

 

     Art. 14. (Finanziamento dei progetti).

     1. Il finanziamento nell'ambito degli stanziamenti iscritti in bilancio è deliberato dalla giunta, su proposta dell'assessorato regionale competente in materia di politiche per il lavoro, al quale i soggetti interessati, di cui all'articolo 13, comma 1, presentano le relative domande.

     2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, stabilisce criteri di priorità nell'ammissione al finanziamento che privilegino i progetti atti a creare occupazione stabile, nuova imprenditorialità o lavoro autonomo, le modalità attuative delle disposizioni del presente capo, nonché le forme di controllo sulla realizzazione dei progetti.

     3. I progetti presentati da soggetti diversi dalla regione possono essere finanziati nella misura minima del cinquanta per cento e massima del settanta per cento della somma delle spese ritenute ammissibili per la loro realizzazione, di cui al comma 4.

     4. Sono ritenute ammissibili le spese riguardanti:

     a) le spettanze dovute per legge ai lavoratori utilizzati;

     b) le assicurazioni previdenziali;

     c) l'acquisto oppure, se possibili ed effettivamente più economici, la locazione o il leasing delle attrezzature;

     d) l'acquisto delle materie prime;

     e) l'elaborazione del progetto;

     f) la gestione del progetto.

     5. Le singole voci di spesa di cui al comma 4 possono essere ammesse, salvo diverse indicazioni del consiglio regionale, entro i seguenti limiti:

     a) la somma complessiva delle spese di cui al comma 4, lettere c) e d) è ammessa sino all'importo di lire centomila per ciascun lavoratore utilizzato per il numero dei mesi di durata del progetto;

     b) le spese per l'elaborazione e la gestione del progetto non possono superare, singolarmente, l'importo del tre per cento della somma delle spese di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d);

     c) la spesa per l'elaborazione del progetto non è ammissibile in caso di rinnovo del medesimo.

     6. Per l'elaborazione e la gestione dei progetti, in alternativa al finanziamento delle corrispondenti voci di spesa, i soggetti gestori possono servirsi gratuitamente, di società a diretta o indiretta partecipazione regionale, con le quali la regione abbia stipulato apposita convenzione.

     7. Nel caso in cui il progetto sia finanziato dallo Stato e/o dalla Unione Europea, la regione può concedere il finanziamento soltanto per la differenza tra il settanta per cento della somma delle spese ritenute ammissibili e il finanziamento extra regionale.

     8. Qualora il finanziamento dello Stato e/o della Unione Europea intervenga successivamente al finanziamento regionale, i soggetti interessati sono tenuti a restituire alla regione la quota eventualmente eccedente la differenza di cui al comma 7.

     9. Tutte le spese devono essere documentate in sede di rendicontazione e l'attinenza delle stesse al progetto deve essere certificata con deliberazione dell'amministrazione o dai soggetti interessati.

 

CAPO V

Cantieri scuola e lavoro

 

     Art. 15. (Cantieri scuola e lavoro finanziabili).

     1. Per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, lettera d), la regione, nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio, concede finanziamenti agli enti da essa dipendenti, agli enti locali anche associati nelle forme di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle sovrintendenze ai beni archivistici, storici e architettonici, archeologici e museali e alle cooperative sociali iscritte all'albo della regione, per l'apertura e la gestione di cantieri scuola e lavoro aventi la finalità di utilizzare, nella realizzazione di progetti di opere o servizi di pubblica utilità, disoccupati iscritti alla prima classe delle liste di collocamento ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 56 del 1987.

     2. Nell'ambito delle circoscrizioni il cui tasso di disoccupazione è superiore alla media regionale, nonché di enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e che abbiano ottenuto dal ministero dell'interno l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, la regione può promuovere la realizzazione di cantieri scuola e lavoro direttamente con gli enti locali interessati, anche attraverso specifici accordi di programma.

     3. Sono ammissibili al finanziamento i progetti relativi al settore dei beni culturali, con particolare riferimento al consolidamento e risanamento dei centri storici ed ai beni monumentali ed archeologici, ai settori dell'ambiente, dell'energia, dei servizi sociali, delle attività culturali e del tempo libero, nonché ai lavori amministrativi eccezionali.

     4. I progetti devono avere una durata non inferiore ai quattro mesi e non superiore ai dodici mesi.

     5. Possono essere finanziati, altresì, progetti di durata superiore, fino ad un massimo di due anni, qualora essi garantiscano la continuazione dell'attività attraverso l'attivazione delle forme di gestione dei servizi pubblici previste dagli articoli 22 e 25 della legge n. 142 del 1990.

 

     Art. 16. (Autorizzazione e finanziamento).

     1. Le domande di autorizzazione dei cantieri scuola e lavoro e di finanziamento, corredate dei progetti da realizzare, devono essere presentate all'assessorato regionale competente in materia di politiche per il lavoro entro i termini che sono stabiliti dal Consiglio regionale nella deliberazione di cui all'articolo 14. Con tale deliberazione sono stabiliti, altresì, i criteri di priorità, che privilegino, in particolare, i progetti atti a creare occupazione stabile, le modalità attuative del presente capo, nonché le forme di controllo sulla realizzazione dei progetti.

     2. I progetti di cui al comma 1, oltre alla descrizione dettagliata delle iniziative che si intendono attuare con i relativi oneri finanziari, devono contenere, tra l'altro, una relazione sulla situazione occupazionale del territorio di competenza e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, nonché di quella formativa con la evidenziazione di particolari esigenze di formazione professionale funzionale alla realizzazione dei progetti.

     3. Entro novanta giorni dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la giunta regionale predispone, su proposta dell'assessorato competente in materia di politiche per il lavoro, apposita graduatoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura dei cantieri scuola e lavoro e del relativo finanziamento.

     4. Il finanziamento è concesso con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 14, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8. In particolare, la voce di spesa di cui al citato comma 4, lettera a), corrisponde all'indennità spettante agli addetti ai cantieri scuola e lavoro ai sensi dell'articolo 20.

     5. Per i progetti promossi direttamente dalla regione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, il finanziamento può raggiungere il cento per cento della spesa prevista, nei limiti comunque del venti per cento dell'ammontare dello stanziamento sul corrispondente capitolo di bilancio.

     6. Nell'ipotesi di cui all'articolo 15, comma 5, la regione concede agli enti locali che proseguono le attività del progetto, un finanziamento corrispondente alla spesa finanziata dalla regione nell'anno precedente, relativamente all'indennità corrisposta agli addetti al cantiere scuola e lavoro e alle assicurazioni previdenziali, in proporzione ai soggetti occupati.

     7. Gli enti interessati, con apposita deliberazione, devono documentare in sede di rendicontazione tutte le spese e la loro attinenza al progetto.

 

     Art. 17. (Revoca del finanziamento).

     1. Il finanziamento è revocato se l'ente interessato non dà inizio all'attività lavorativa prevista dal progetto entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta concessione da parte della regione. Il finanziamento è, altresì, revocato nel caso in cui non sia utilizzato secondo le modalità previste nel progetto.

     2. Le somme dei finanziamenti revocati possono essere utilizzati, entro l'esercizio finanziario, per il finanziamento di progetti ritenuti ammissibili che non hanno ottenuto contributi per carenza di fondi e, secondariamente, per proroghe fino ad un anno di progetti finanziati per periodi inferiori.

 

     Art. 18. (Progetti a totale carico degli enti interessati).

     1. Gli enti interessati possono presentare domanda di autorizzazione all'apertura di cantieri scuola e lavoro, anche oltre il termine di scadenza, qualora assicurino l'intera copertura finanziaria dei progetti e ricorrano le stesse condizioni richieste ai fini del finanziamento.

 

     Art. 19. (Attività lavorativa e formativa nei cantieri scuola e lavoro).

     1. I disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro reclutati ai sensi della legge n. 56 del 1987 e successive modificazioni, mantengono la propria posizione giuridica nelle liste delle sezioni circoscrizionali dell'impiego e la loro utilizzazione non crea rapporto di impiego con l'ente gestore.

     2. L'attività lavorativa espletata nel cantiere scuola e lavoro è articolata in sei giorni settimanali per un totale di ore non superiore alle trentasei, comprendente i momenti formativi la cui consistenza è rapportata ai contenuti dell'attività da svolgersi. Alle eventuali esigenze di formazione e di qualificazione professionali che ciascun progetto deve prevedere si fa fronte mediante l'apprestamento di specifici moduli formativi, predisposti d'intesa con l'assessorato competente, oppure mediante l'inserimento dei soggetti utilizzati nei cantieri scuola e lavoro negli specifici corsi regionali di formazione professionale, con criteri da fissarsi nella deliberazione consiliare di cui all'articolo 14.

     3. Per gli oneri riguardanti le assicurazioni sociali si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418 e successive modificazioni.

 

     Art. 20. (Trattamento economico dei soggetti utilizzati nei cantieri scuola e lavoro).

     1. Ai soggetti utilizzati nei cantieri scuola e lavoro spetta un'indennità giornaliera fissata nella misura di lire sessantamila per il triennio 1996/1998.

     2. Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto e sulla base dei criteri fissati con deliberazione del consiglio regionale, aggiorna ogni tre anni la misura dell'indennità, con un aumento pari alla media degli incrementi del costo della vita dei tre anni precedenti risultanti dai dati ISTAT.

     3. Nell'ipotesi in cui il soggetto utilizzato percepisca un'indennità di disoccupazione, l'indennità di cui ai commi 1 e 2 viene ridotta in misura corrispondente.

 

CAPO VI

Norme finali

 

     Art. 21. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) 20 giugno 1984, n. 32;

     b) 22 febbraio 1985, n. 19;

     c) 22 febbraio 1985, n. 20;

     d) 12 settembre 1986, n. 45;

     e) 27 luglio 1988, n. 42;

     f) 26 agosto 1988, n. 54;

     g) 21 novembre 1988, n. 78;

     h) 25 maggio 1989, n. 31;

     i) 25 maggio 1989, n. 32;

     l) 2 agosto 1991, n. 33;

     m) 9 agosto 1991, n. 37;

     n) 23 settembre 1991, n. 52.

     2. Sono, altresì, abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 22. (Disposizioni transitorie).

     1. Le domande di intervento regionale presentate ai sensi della legge regionale n. 54 del 1988 e non ancora istruite alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminate e definite in conformità alla nuova normativa.

     2. [21].

 

     Art. 23. (Norma finanziaria).

     1. Per l'attuazione della presente legge sono istituiti nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso i seguenti capitoli di spesa con l'indicazione del relativo stanziamento:

     cap. n. 24125 con la denominazione: «fondo speciale per la programmazione e la gestione degli interventi in conto capitale di incentivazione dell'imprenditorialità».

     cap. n. 24126 con la denominazione: «fondo speciale per la programmazione e la gestione degli interventi di parte corrente di incentivazione della imprenditorialità».

     cap. n. 24127 con la denominazione: «spese per la concessione dei contributi per stage di incubazione del lavoro autonomo».

     cap. n. 24128 con la denominazione: «spese per la concessione di contributi per la incentivazione alla intrapresa del lavoro autonomo».

     cap. n. 24129 con la denominazione: «contributi per favorire la realizzazione di progetti di lavori socialmente utili tesi all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria».

     cap. n. 24130 con la denominazione: «contributi per favorire progetti di lavori socialmente utili tesi all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria o di servizi».

     cap. n. 24138 [22] con la denominazione: «contributi per il finanziamento di progetti per l'apertura di cantieri scuola e lavoro».

     2. Gli stanziamenti previsti sui capitoli indicati del bilancio per l'esercizio in corso, non ancora impegnati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti con decreto del presidente della giunta sui capitoli di nuova istituzione di cui al comma 1 a fianco di ciascuno di essi specificato:

     dal capitolo n. 22110 al capitolo 24125;

     dal capitolo n. 22208 al capitolo 24126;

     dal capitolo n. 24117 al capitolo 24129;

     dal capitolo n. 24109 al capitolo 24130;

     dal capitolo n. 24111 al capitolo 24138 [23].

     3. La quantificazione e la copertura degli stanziamenti da iscrivere ai capitoli di nuova istituzione n. 24127 e 24128 è disposta con legge di approvazione del bilancio regionale.

     4. Gli stanziamenti relativi agli esercizi finanziari successivi sono determinati con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

     5. I capitoli istituiti con le leggi regionali abrogate ai sensi dell'articolo 21, sono conservati per la sola gestione dei residui passivi, nonché degli impegni assunti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12.

[2] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 101 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[4] Lettera inserita dall'art. 101 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 101 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[6] Comma così sostituito dall'art. 101 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[7] Comma già sostituito dall'art. 30 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 12 e così ulteriormente sostituito dall'art. 101 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[8] Comma così modificato dall'art. 231 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[9] Comma aggiunto dall'art. 101 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[10] Comma aggiunto dall'art. 101 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[11] Comma così modificato dall'art. 231 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[12] Comma già modificato dall'art. 101 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4, sostituito dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[13] Comma modificato dall'art. 101 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4 e così sostituito dall'art. unico della L.R. 13 agosto 2011, n. 12.

[14] Comma così sostituito dall'art. 101 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[15] Comma così modificato dall'art. 101 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[16] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 29 maggio 1997, n. 17.

[17] Comma così modificato dall'art. 101 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[18] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 maggio 1997, n. 17.

[19] Il contributo previsto dal presente articolo è elevato alla misura massima di 18 milioni dall'art. 35 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.

[20] Comma così sostituito dall'art. 101 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4.

[21] Comma abrogato dall’art. 116 della L.R. 16 aprile 2002, n. 8.

[22] Così modificato dall'art. 15 della L.R. 21 dicembre 1996, n. 59.

[23] Così modificato dall'art. 15 della L.R. 21 dicembre 1996, n. 59.