§ 2.6.29 – L.R. 10 gennaio 1995, n. 2.
Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL).


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.6 enti regionali, adesioni ad enti, associazioni, istituti
Data:10/01/1995
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Istituzione, natura giuridica e finalità).
Art. 2.  (Compiti).
Art. 3.  (Organi).
Art. 4.  (Organi di amministrazione).
Art. 4 bis.  (Consiglio di amministrazione)
Art. 5.  (Revisore dei conti unico)
Art. 6.  (Indennità di carica).
Art. 7.  Incompatibilità e inconferibilità.
Art. 8.  Durata delle cariche.
Art. 8 bis.  (Comitato tecnico-scientifico-promozionale).
Art. 8 ter.  (Statuto dell’Agenzia e regolamenti).
Art. 9.  (Direttore generale).
Art. 10.  (Bilancio di previsione e rendiconto generale).
Art. 10 bis.  (Programmi di attività).
Art. 11.  Servizio tesoreria.
Art. 12.  (Patrimonio).
Art. 13.  (Risorse finanziarie).
Art. 14.  (Potere di direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale).
Art. 15.  Controllo ispettivo e poteri sostitutivi.
Art. 16.  (Strutture).
Art. 17.  (Personale).
Art. 18.  Stato giuridico, trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza del personale dell'agenzia.
Art. 19.  Norme finali.
Art. 20.  Norme transitorie.
Art. 20 bis.  (Disposizione abrogativa).


§ 2.6.29 – L.R. 10 gennaio 1995, n. 2. [1]

Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL).

(B.U. 11 gennaio 1995, n. 1 – S.O. n. 2).

 

Art. 1. (Istituzione, natura giuridica e finalità). [2]

     1. La Regione, in armonia con le disposizioni del proprio statuto e della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche e nell’ambito dei principi fissati dalle leggi statali e dalla normativa dell’Unione europea, promuove lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (ARSIAL), di seguito denominata Agenzia, con sede in Roma.

     3. L’Agenzia è un ente di diritto pubblico strumentale della Regione, dotato, nei limiti stabiliti dalla presente legge, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed esercita la propria competenza nell’ambito degli indirizzi politico-programmatori e delle direttive della Giunta regionale.

 

     Art. 2. (Compiti). [3]

     1. L'Agenzia attua programmi di attività, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, in materia di:

     a) promozione, applicazione e diffusione delle innovazioni tecnologiche che siano necessarie ed idonee a migliorare l'efficienza economica delle imprese singole o associate;

     b) assistenza economica e finanziaria alle imprese singole o associate, con particolare riguardo a quelle impegnate in processi di innovazione tecnologica;

     c) attività di assistenza tecnica, nell’ambito del sistema regionale dei servizi di sviluppo agricolo, in materia di produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli;

     d) studi, ricerche e indagini sistematici sui mercati agro-alimentari in Italia e all'estero, in correlazione alle prospettive di mercato;

     e) studi, ricerche, progetti ed interventi in materia di ricomposizione, riordino e ristrutturazione fondiaria, quando gli stessi siano funzionali al miglioramento dell'assetto produttivo dei terreni delle università agrarie e delle proprietà pubbliche in genere;

     f) studi, ricerche, progetti ed interventi per la realizzazione di azioni pubbliche, anche sperimentali, dirette a processi innovativi di sviluppo agricolo compatibili con i programmi regionali di tutela ambientale, con particolare riguardo alla economica introduzione di forme di agricoltura biologica, alla valorizzazione delle risorse laziali di energia pulita, alle tecnologie necessarie per la conformità a legge degli impianti di depurazione di reflui derivanti da attività agro-industriali, all’utilizzo di biostimolanti e dei sensori in campo in agricoltura [4];

     g) studi, ricerche, progetti ed interventi per la realizzazione, a cura diretta dell'Agenzia, di opere, impianti e servizi che la Regione, su sua specifica direttiva, ritenga di rilevanza strategica ai fini delle proprie scelte programmatiche; a tal fine, le opere, gli impianti ed i servizi sono attività agricole a tutti gli effetti;

     h) studio, promozione, divulgazione e controllo della qualità dell’enogastronomia tipica del Lazio;

     i) tutela della diversità biologica delle specie animali e vegetali di interesse agrario e introduzione di innovazioni tecnico produttive tese alla salvaguardia della salute degli operatori agricoli e dell’ambiente naturale, al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei mezzi di produzione;

     l) tutela della sicurezza alimentare, anche tramite l’elaborazione di studi, ricerche, progetti e programmi, con particolare riferimento alla diffusione degli organismi geneticamente modificati, e promozione di opportune iniziative finalizzate sia al miglioramento delle produzioni che alla salvaguardia della salute dei consumatori;

     m) cura della conservazione della fauna ittica nelle acque interne del territorio regionale, tramite la promozione di opportune azioni di ripopolamento e qualificazione;

     n) gestione del servizio integrato agrometereologico della Regione Lazio (SIARL), di cui alla legge regionale 9 ottobre 1996, n. 40, concernente: “Istituzione del servizio integrato agrometereologico della Regione Lazio (S.I.A.R.L.)” [5];

     o) gestione dell’osservatorio faunistico regionale, con le competenze dello stabilimento ittiogenico di cui all’articolo 3, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 (Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio) [6];

     p) gestione del nucleo controllo di qualità per prodotti agroalimentari, cui è affidato il controllo dei prodotti a denominazione d’origine protetta (DOP) e ad indicazione geografica protetta (IGP), nonché la vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati, in attuazione dell’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari e dell’articolo 53, commi 1 ed 11, della legge 24 aprile 1998, n. 128 concernente: “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1995-1997);

     p bis) promozione delle attività della pesca e dell’acquacoltura responsabile, compresa quella biologica, al fine di preservare gli ecosistemi acquatici regionali, nonché della qualità dei prodotti ittici attraverso i controlli sui prodotti e sui processi relativi all’intera filiera ittica, anche all’interno degli impianti di acquacoltura e di lavorazione [7].

     2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera b), le imprese debbono adottare e mantenere forme di contabilità e di bilancio, con la tipologia prescritta dall'ordinamento vigente, idonee a consentire una valutazione sistematica della loro situazione economica, finanziaria, patrimoniale e delle attrezzature tecnologiche, ai fini della formazione e della gestione di una apposita banca dati e di un osservatorio regionale permanente delle imprese agro-alimentari ed agro-industriali del Lazio.

     3. L’Agenzia inoltre:

     a) promuove il coordinamento dei centri di ricerca operanti nella Regione Lazio per le attività riguardanti l’introduzione, la sperimentazione e la divulgazione degli organismi geneticamente modificati, ne verifica costantemente i risultati e redige un apposito rapporto annuale in materia;

     b) promuove l’informazione tra i consumatori, d’intesa con le associazioni interessate, sui prodotti agro-alimentari risultanti dall'innovazione tecnologica;

     b bis) svolge le attività di controllo sull’uso del marchio regionale collettivo di qualità e sul rispetto dei disciplinari di produzione di prodotti di qualità [8];

     b ter) svolge attività di controllo sui centri di trasformazione di comunità (CTC) e sull’uso del logo dei prodotti provenienti da filiera corta nonché di promozione del circuito regionale relativo ai medesimi prodotti [9];

     c) coadiuva, con esplicito apporto tecnico, le strutture regionali e le istituzioni locali per la formulazione di piani e programmi di interesse agricolo e cura l’attuazione di specifici interventi su programmi statali e dell’Unione europea;

     d) svolge ulteriori incarichi nell’ambito della programmazione regionale e degli interventi pubblici da questa previsti anche per la concessione di eventuali contributi alle imprese; tali incarichi sono svolti in base ad atti di affidamento che prevedano le finalità dell’azione, i tempi e le modalità di svolgimento, gli strumenti di verifica, le dotazioni finanziarie occorrenti, le forme di rendicontazione delle spese sostenute;

     d bis) provvede all'attribuzione della classifica alle aziende agrituristiche ed al relativo aggiornamento [10].

     3 bis. Per lo svolgimento di attività relative ai compiti di cui al presente articolo nonché di attività strumentali o accessorie, l'Agenzia può promuovere la costituzione o partecipare a società, fondazioni o consorzi aventi come scopo la realizzazione e la gestione di programmi, iniziative o attività per lo sviluppo dei settori agricolo, zootecnico ed agroalimentare del Lazio, in conformità ad apposite direttive emanate dalla Giunta regionale o previa direttiva della Giunta stessa [11].

 

     Art. 3. (Organi). [12]

     1. Sono organi dell’Ente:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il revisore dei conti unico.

2. In alternativa agli organi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai fini di contenimento della spesa, può essere nominato un amministratore unico o consiglio di amministrazione.

 

     Art. 4. (Organi di amministrazione). [13]

     1. Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da altri due componenti, ovvero l'amministratore unico sono nominati dal Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto, tra persone in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza in attività di carattere amministrativo-istituzionale e di controllo, acquisite presso enti o strutture complesse pubbliche o private. Il decreto di nomina fissa l’importo del compenso riconosciuto al presidente e al consiglio di amministrazione ovvero all’amministratore unico o al consiglio di amministrazione dell’Agenzia.

     2. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell’Agenzia;

b) promuove lo sviluppo delle attività istituzionali assicurandone l’unità di indirizzo e sovrintende all’esecuzione degli atti di indirizzo politico programmatorio e di direttiva della Giunta regionale;

c) è responsabile della trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell’attività dell’Agenzia, vigila sul corretto svolgimento delle attività dell'Agenzia;

d) cura i rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, direttamente e indirettamente impegnati nello sviluppo e nell’innovazione dell’agricoltura laziale;

e) conferisce l’incarico al direttore generale previa delibera del consiglio di amministrazione;

f) convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l’ordine del giorno;

g) riferisce al consiglio di amministrazione in merito alla rispondenza dei risultati conseguiti rispetto ai risultati attesi;

h) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di quest’ultimo, entro il termine di dieci giorni dalla loro adozione;

i) adempie ad ogni altro obbligo demandatogli dalle vigenti disposizioni.

     2 bis. Il consiglio di amministrazione:

a) adotta lo statuto e i regolamenti dell’Agenzia;

b) adotta, su proposta del direttore generale, il bilancio di previsione, le relative variazioni e l’assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale annuale, al quale allega una relazione sull’attività svolta e sui risultati, anche in termini finanziari, conseguiti nell’anno precedente;

c) adotta i programmi di attività, su proposta del direttore generale;

d) adotta gli atti di indirizzo cui deve attenersi il direttore generale nell’attività amministrativa e gestionale;

e) adotta la dotazione organica del personale dell’Agenzia;

f) assegna al direttore generale gli obiettivi e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali e provvede alla verifica dei risultati di gestione e alla valutazione annuale dell’attività del direttore, avvalendosi dell’organismo indipendente di valutazione dell’Agenzia;

g) adotta ogni altro atto previsto dalla presente legge e dallo statuto.

     2 ter. Alle sedute del consiglio di amministrazione assistono il revisore dei conti unico e il direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante.

     2 quater. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ovvero, in caso di particolari necessità, su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno due componenti compreso il presidente. Le deliberazioni sono valide qualora abbia votato la maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     2 quinquies. L’amministratore unico o il consiglio di amministrazione, qualora nominato ai sensi del comma 1, svolge le funzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, tenuto conto della natura monocratica dell’organo.

     3. L’amministratore unico o il consiglio di amministrazione ovvero il presidente e il consiglio di amministrazione dell’Agenzia decade dalla carica secondo quanto previsto dall’articolo 55, comma 4, dello Statuto.

 

          Art. 4 bis. (Consiglio di amministrazione) [14]

     1. Il consiglio di amministrazione è composto dal consiglio di amministrazione e da altri sei membri, i quali ultimi sono nominati con decreto del Consiglio di amministrazione della Regione, su designazione del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto, al fine di garantire la rappresentanza delle opposizioni. Il Consiglio di amministrazione della Regione, provvede, altresì, all’insediamento del consiglio di amministrazione.

     2. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di alta amministrazione e, in particolare:

a) adotta lo statuto e i regolamenti;

b) adotta la dotazione organica del personale dell’Agenzia;

c) adotta i programmi di attività;

d) nomina il viceconsiglio di amministrazione, che sostituisce il consiglio di amministrazione in caso di assenza o impedimento;

e) nomina il direttore generale dell’Agenzia;

f) adotta gli atti di indirizzo per l’attività gestionale ed assegna al direttore generale gli obiettivi e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali;

g) adotta il bilancio di previsione e il rendiconto generale annuale;

h) adotta ogni altro atto previsto dalla presente legge e dallo statuto.

     3. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo, il consiglio di amministrazione del collegio dei revisori contabili e, senza diritto di voto, il direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante.

     4. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ovvero, in caso di particolari necessità, su iniziativa del consiglio di amministrazione o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno quattro componenti compreso il consiglio di amministrazione. Le deliberazioni sono valide qualora abbia votato la maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del consiglio di amministrazione.

     5. I membri del consiglio di amministrazione decadono dalla carica secondo quanto previsto dall’articolo 55, comma 4, dello Statuto.

 

          Art. 5. (Revisore dei conti unico) [15]

     1. Il revisore dei conti unico esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni regionali vigenti in materia.

     2. Il revisore dei conti unico è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.

     3. La nomina del revisore dei conti unico è effettuata con decreto del Presidente della Regione entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.

     4. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti unico, che comunque non può essere superiore a quello dell’ultimo presidente del collegio.

     5. Con le modalità di cui al comma 3 è nominato il revisore dei conti supplente. L’incarico di revisore dei conti supplente è a titolo gratuito. Il revisore dei conti supplente subentra nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinunzia o di decadenza del revisore dei conti unico e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso.

     6. Il revisore dei conti unico resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.

     7. Il revisore dei conti unico riferisce sui risultati dell’attività di controllo alla Giunta regionale, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio e all’amministratore unico o al consiglio di amministrazione dell’Agenzia, il quale, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al revisore stesso. Dei provvedimenti ovvero delle motivate controdeduzioni è inviata copia alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio.

     8. Il revisore dei conti unico trasmette, altresì, alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti una dettagliata relazione trimestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell’Agenzia.

 

     Art. 6. (Indennità di carica). [16]

     1. L’indennità di carica spettante ai componenti degli organi istituzionali dell’Agenzia di cui all’articolo 3, è determinata ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 (Indennità dei componenti degli organi degli Enti dipendenti dalla Regione Lazio) e successive modifiche.

 

     Art. 7. Incompatibilità e inconferibilità. [17]

     1. Agli incarichi di cui all’articolo 3 si applicano le disposizioni sulla incompatibilità e inconferibilità contenute nella vigente normativa nazionale e regionale.

     2. Peraltro, non possono essere nominati quali organi dell’Agenzia e, se nominati, decadono i membri del Consiglio e della Giunta regionali, nonché i sindaci, i presidenti e i membri degli esecutivi degli enti locali, i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL) e delle aziende ospedaliere, i componenti degli organi di altri enti regionali, gli imprenditori o gli amministratori ed i soci di società che forniscono beni o prestano servizi all’Agenzia, i dipendenti dell’amministrazione regionale appartenenti alla struttura preposta alla vigilanza dell’Agenzia ed i membri degli organi delle organizzazioni professionali e sindacali agricole.

 

     Art. 8. Durata delle cariche. [18]

     [1. Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia ed il collegio dei revisori restano in carica per la durata del mandato del Consiglio regionale e del Consiglio di amministrazione della Giunta regionale che hanno provveduto, rispettivamente, alla nomina ed alla costituzione ai sensi degli articoli 4, comma 1 e 5, comma 1. Essi proseguono comunque le loro funzioni fino al rinnovo degli organi dell’Agenzia, dai effettuarsi entro quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio regionale neo eletto, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).]

 

         Art. 8 bis. (Comitato tecnico-scientifico-promozionale). [19]

     1. È istituito il comitato tecnico-scientifico-promozionale quale organo di supporto e consulenza tecnica dell’Agenzia, di seguito denominato comitato.

     2. Il comitato è costituito con decreto del Consiglio di amministrazione della Giunta regionale, ed è composto da un coordinatore, nominato dal Consiglio di amministrazione stesso, e da sedici membri nominati dalla Giunta regionale, con esperienza nel campo dello sviluppo rurale, dell’agro—industria, dell’agricoltura sostenibile, della promozione dell’eno-gastronomia, della organizzazione e della ricerca scientifica, scelti sulla base di terne di soggetti designati dagli enti di cui al comma 3. Partecipa alle riunioni del comitato, senza il diritto di voto, il direttore generale.

     3. Il comitato è articolato in due sezioni:

     a) sezione tecnico-scientifica, con i seguenti componenti:

     1) uno scelto tra i tre soggetti designati, d’intesa, dalle università laziali;

     2) uno scelto tra i tre soggetti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

     3) uno scelto tra i tre soggetti designati, d’intesa, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

     4) uno scelto tra i tre soggetti designati, d’intesa, dalle centrali cooperative riconosciute maggiormente rappresentative a livello regionale;

     4 bis) uno scelto tra i tre soggetti designati, d’intesa, dalle organizzazioni di categoria della pesca e dell’acquacoltura maggiormente rappresentative a livello regionale [20];

     5) quattro designati dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di agricoltura;

     b) sezione promozionale eno-gastronomica, con i seguenti componenti:

     1) uno scelto tra i tre soggetti designati, d’intesa, dalle organizzazioni delle imprese del turismo e della somministrazione maggiormente rappresentative a livello regionale;

     2) due scelti tra i tre soggetti designati, d’intesa, dalle organizzazioni professionali agricole regionali maggiormente rappresentative a livello regionale;

     3) uno scelto tra i tre soggetti designati, d’intesa, dalle centrali cooperative riconosciute maggiormente rappresentative a livello regionale;

     4) quattro designati dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di agricoltura.

     4. Decorsi quindici giorni dalla richiesta da parte della Regione delle designazioni di cui al comma 3, la Giunta regionale provvede alla nomina di tutti i componenti del comitato, sulla base delle designazioni pervenute e scegliendo i componenti non designati dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 fra persone in possesso dell’esperienza richiesta dal comma 2.

     5. Il comitato provvede a:

     a) esprimere il parere preventivo obbligatorio sui programmi pluriennali e annuali di attività;

     b) esprimere parere sui contenuti e metodi di studi e ricerche e in ordine a specifici argomenti ad esso sottoposti dall’amministratore unico o dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia [21].

     6. L’organizzazione ed il funzionamento del comitato sono disciplinati con apposito regolamento adottato dall’amministratore unico o dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia [22].

     7. Al coordinatore e agli altri componenti del comitato è corrisposto un compenso da determinarsi con il decreto di costituzione secondo i criteri di cui all’articolo 387, comma 2, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale).

     8. Il comitato dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione della Giunta regionale che lo ha costituito ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dall’insediamento della nuova Giunta, in conformità alle disposizioni della legge regionale 12/1993.

 

          Art. 8 ter. (Statuto dell’Agenzia e regolamenti). [23]

     1. Nello statuto sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali dell’Agenzia, nonché i principi di organizzazione dell'Agenzia e dell’ordinamento del relativo personale, in coerenza con le esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e in conformità alle norme generali, statali e regionali, regolatrici della materia.

     2. Lo statuto è adottato dall’amministratore unico o dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia ed è approvato, sentita la commissione consiliare competente in materia di agricoltura, dalla Giunta regionale, che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.

     3. L’amministratore unico o il consiglio di amministrazione dell’Agenzia adotta i regolamenti previsti dallo statuto, tra i quali, in particolare, il regolamento relativo all’organizzazione delle strutture tecniche ed amministrative, alla dotazione organica del personale ed ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi ai dirigenti nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia, nonché il regolamento di organizzazione e funzionamento del comitato.

 

     Art. 9. (Direttore generale). [24]

     1. L’incarico di direttore generale è conferito ai sensi dell’articolo 4, tra persone in possesso del diploma di laurea specialistica, di comprovata professionalità ed esperienza nella organizzazione e programmazione di servizi in strutture pubbliche o private, in conformità alla normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale [25].

     2. Ai sensi dell’articolo 55, comma 5, dello Statuto, l’incarico di direttore generale cessa di diritto, salvo conferma, il novantesimo giorno successivo all’insediamento del nuovo amministratore unico o consiglio di amministrazione [26].

     3. Nel caso in cui l’incarico di direttore generale sia conferito a dipendenti pubblici, agli stessi si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa, fuori ruolo, in posizione di comando o altro provvedimento analogo, previste dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza.

     4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di lavoro individuale di diritto privato, subordinato ed esclusivo, della stessa durata dell’incarico, che prevede l’applicazione degli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale dei direttori delle direzioni regionali di cui all’articolo 18 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche.

     5. Il direttore generale è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione dell’ente e, nel rispetto degli obiettivi assegnati, svolge le funzioni di coordinamento finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle attività, adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi attinenti all’attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di competenza dell’Agenzia, ivi compresi quelli che impegnano l’Ente verso l’esterno. Il direttore generale, in particolare:

a) provvede all’organizzazione delle strutture amministrative, nel rispetto dei criteri previsti dai regolamenti di cui all’articolo 8 ter;

b) è responsabile della gestione delle risorse umane, comprese le relazioni sindacali, nonché delle risorse finanziarie e strumentali assegnate dall’amministratore unico o dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia [27];

c) dirige e coordina le attività delle strutture amministrative, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati ai sensi dell’articolo 4 [28];

d) assicura l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa;

e) [esercita le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio di amministrazione dell’Agenzia ed assicura l’esecuzione delle relative deliberazioni] [29];

f) conferisce ai dirigenti sottordinati gli incarichi;

g) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire attribuendo le relative risorse umane, finanziarie e materiali;

h) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere.

 

     Art. 10. (Bilancio di previsione e rendiconto generale). [30]

     1. Il bilancio di previsione, il relativo assestamento e gli eventuali provvedimenti di variazione, nonché il rendiconto generale, adottati dall’amministratore unico o dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia, su proposta del direttore generale, e corredati del parere del revisore dei conti unico, sono approvati con le modalità di cui al Titolo VII, Capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche [31].

     2. Al rendiconto generale è allegata la relazione dell’amministratore unico o del consiglio di amministrazione dell’Agenzia sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, nonché la valutazione espressa dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera b) [32].

 

     Art. 10 bis. (Programmi di attività). [33]

     1. L’attività dell’Agenzia è definita mediante un programma pluriennale, articolato in programmi annuali.

     2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati dall’amministratore unico o dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia, su proposta del direttore generale, entro il 30 settembre di ogni anno, previo parere del comitato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, con apposite direttive, in coerenza con le linee della programmazione della Regione.

     3. Il programma pluriennale individua gli obiettivi da perseguire nel periodo di riferimento, gli indirizzi, le priorità, i tempi e le risorse necessarie allo svolgimento dell’attività dell’Agenzia.

     4. I programmi annuali descrivono dettagliatamente le attività da svolgere nell’anno di riferimento.

     5. Il programma pluriennale ed i relativi programmi annuali sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, unitamente ai bilanci di previsione relativi agli stessi anni.

 

     Art. 11. Servizio tesoreria.

     1. Il servizio di tesoreria dell'agenzia è affidato all'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della Regione, alle stesse condizioni a questa praticate, salvo che condizioni più vantaggiose siano offerte da altri istituti di credito.

 

     Art. 12. (Patrimonio). [34]

     1. L’Agenzia ha un patrimonio immobiliare e mobiliare, che forma oggetto di apposito e distinto inventario.

     2. Il patrimonio immobiliare, ivi compresi i beni della riforma fondiaria, è utilizzato secondo le direttive impartite all’Agenzia dalla Giunta regionale.

     3. All’Agenzia possono essere, altresì, concessi in uso o in comodato altri beni da parte della Regione.

 

     Art. 13. (Risorse finanziarie). [35]

     1. L’Agenzia dispone delle seguenti risorse finanziarie:

     a) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione sulla base delle indicazioni dei programmi pluriennali ed annuali;

     b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;

     c) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali;

     d) proventi derivanti dalle attività dell’Agenzia e dai servizi forniti;

     e) entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali, regionali o di enti locali per lo svolgimento di compiti istituzionali.

 

     Art. 14. (Potere di direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale). [36]

     1. La Giunta regionale esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo sull’Agenzia.

     2. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di agricoltura, in particolare:

     a) impartisce, entro quindici giorni dall’adozione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale di cui all’articolo 9 della l.r. 25/2001, le direttive cui l’Agenzia deve uniformarsi nella predisposizione dei programmi di attività e dei bilanci di previsione, al fine di garantirne la compatibilità con gli atti di programmazione e di indirizzo della Regione;

     b) valuta, sulla base della relazione annuale trasmessa dall’amministratore unico o dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia e delle relazioni semestrali trasmesse dal revisore dei conti unico, l’utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l’acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni [37];

     c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell’adozione di atti obbligatori da parte degli organi dell’Agenzia, previo invito a provvedere entro un congruo termine;

     d) esercita il controllo sugli organi:

     1) disponendo la decadenza degli organi di amministrazione in caso di ripetute violazioni di norme e direttive regionali o di accertate gravi disfunzioni nella direzione dell’Agenzia e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo organo di amministrazione dell’Agenzia;

     2) disponendo la decadenza di uno o più componenti del comitato in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive di tale organo, nonché la decadenza del revisore dei conti unico in caso di gravi e reiterate inadempienze [38];

     e) esercita il controllo di legittimità e di merito sui seguenti atti:

     1) i regolamenti previsti dallo statuto, adottati ai sensi dell’articolo 4;

     2) gli atti dell’amministratore unico o del consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con i quali si adottano o si autorizzano provvedimenti relativi all’attuazione dei programmi di attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), ovvero si assegnano al direttore generale obiettivi che comportano spese vincolanti il bilancio per oltre un anno [39].

     3. Le modalità del controllo di legittimità e di merito di cui al comma 2, lettera e), sono le seguenti:

     a) gli atti divengono esecutivi a seguito della comunicazione della Giunta regionale che ne consente l’ulteriore corso, ovvero per decorrenza del termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione degli atti senza che la Giunta stessa si sia pronunciata;

     b) la richiesta di chiarimenti o la formulazione di proposte di adeguamento da parte della Giunta regionale interrompe la decorrenza del termine; in tale caso un nuovo termine, pari a quarantacinque giorni, decorre dalla ricezione dei chiarimenti o della nuova formulazione dell’atto; il termine può essere interrotto una sola volta e gli atti s’intendono decaduti qualora l’Agenzia non fornisca i chiarimenti o non faccia propri gli adeguamenti proposti entro il termine di trenta giorni;

     c) l’atto annullato in sede di controllo non può essere riproposto.

     4. La Giunta regionale, con apposite direttive, impartisce all’Agenzia ulteriori indicazioni sulle modalità del controllo al fine di garantire la più ampia collaborazione con l’assessorato regionale competente in materia di agricoltura e di assicurare l’efficace ed efficiente svolgimento del controllo stesso.

 

     Art. 15. Controllo ispettivo e poteri sostitutivi. [40]

 

     Art. 16. (Strutture). [41]

     1. Il regolamento di organizzazione delle strutture dell’Agenzia di cui all’articolo 8 ter, comma 3, individua le strutture dirigenziali sottordinate alla direzione generale e ne determina le funzioni.

     2. Nell’ambito delle strutture tecniche il regolamento individua, in particolare:

     a) la struttura centrale e le strutture periferiche competenti in materia di agrometeorologia per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, della l.r. 40/1996 [42];

     b) l’osservatorio faunistico regionale, al quale sono attribuite le funzioni svolte dallo stabilimento ittiogenico di cui all’articolo 3, comma 4, della l.r. 87/1990, nonché le funzioni dell’osservatorio faunistico venatorio di cui all’articolo 18 della l.r.17/1995;

     c) il nucleo controllo di qualità per prodotti agroalimentari, al quale sono attribuite le funzioni di controllo dei prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e ad indicazione geografica protetta (IGP) nonché la vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati, in attuazione dell’articolo 10 del reg. (CEE) 2081/92 e dell’articolo 53, commi 1 ed 11, della l. 128/1998, ivi compresa l’attivazione delle procedure ai fini dell’autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, valida anche per l’espletamento dell’attività di controllo fuori del territorio regionale.

 

     Art. 17. (Personale). [43]

     1. L’Agenzia, nei limiti della pianta organica suddivisa per qualifiche dirigenziali e per categorie e profili professionali, adottata dall’amministratore unico o dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento di organizzazione delle strutture dell’Agenzia di cui all’articolo 8 ter, comma 3, e divenuta esecutiva a seguito del controllo della Giunta regionale, si avvale di personale di ruolo, trasferito o comandato da altre pubbliche amministrazioni ovvero assunto nel rispetto della vigente normativa [44].

     2. Al personale dell’Agenzia si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di servizio e il trattamento di previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale dalla vigente normativa. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali, si tiene conto delle specificità delle attività dell’Agenzia.

 

     Art. 18. Stato giuridico, trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza del personale dell'agenzia. [45]

 

     Art. 19. Norme finali. [46]

     1. I riferimenti all’ERSAL, contenuti nelle norme e nelle disposizioni regionali vigenti, si intendono fatti all’ARSIAL.

 

     Art. 20. Norme transitorie.

     1. Gli organi del soppresso ERSAL, nonché l'amministratore straordinario, rimangono in carica fino all'insediamento di quelli dell'agenzia.

     2. L'agenzia assicura l'esercizio dei compiti e funzioni nelle materie, anche diverse da quelle contemplate dalla presente legge già affidate all'ERSAL.

     3. Resta di competenza dell'agenzia la definizione dei procedimenti amministrativi nelle materie attribuite alla stessa, ivi compresi quelli che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio dell'ERSAL, anche per quanto attiene il conto residui, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

     4. Rimane di competenza dell'agenzia, con oneri a carico del proprio bilancio, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di entrata in vigore della presente legge assunte dall'ERSAL.

     5. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione della Giunta regionale, su conforme disposizione del Consiglio regionale, provvede alla nomina del consiglio di amministrazione, dei componenti del comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti; provvede inoltre, entro lo stesso termine, su conforme designazione della Giunta regionale, alla nomina del direttore generale.

     6. Entro quarantacinque giorni dalla nomina, il consiglio di amministrazione sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione ai sensi del comma 4, lettera b), dell'articolo 14, l'articolazione delle strutture tecniche ed amministrative dell'agenzia, ivi compresi i centri di dimostrazione agraria e le strutture tecnico operative a carattere temporaneo di cui all'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 2.

     7. I rappresentanti dell'ERSAL in seno ad organismi agricoli decadono dalla carica dalla data di insediamento del comitato direttivo dell'agenzia.

 

          Art. 20 bis. (Disposizione abrogativa). [47]

     1. Sono abrogate o restano abrogate le seguenti disposizioni:

     a) legge regionale 3 aprile 1978, n. 10 concernente: “Istituzione dell’Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.) e successive modifiche”;

     b) legge regionale 16 febbraio 1990, n. 15 concernente: “Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 3 aprile 1978, n. 10, concernente: “Istituzione dell’ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.)””;

     c) articolo 13 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 concernente: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997 (Art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n.17)”;

     d) legge regionale 4 agosto 1997, n. 27 concernente: “Istituzione dell’Agenzia regionale promozione enogastronomia tipica (A.R.P.E.T.-Lazio)” e successive modifiche;

     e) articolo 55 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 concernente: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1998 (Art. 28 legge regionale 11 aprile 1986, n. 17)" e successive modifiche.


[1] Nella presente legge, la parola: “presidente” è stata sostituita da: “consiglio di amministrazione” per effetto dell'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 13 giugno 2003, n. 15.

[3] Articolo sostituito dall’art. 2 della L.R. 13 giugno 2003, n. 15.

[4] Lettera così modificata dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[5] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 13 febbraio 2009, n. 1.

[6] Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 16 marzo 2015, n. 4, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 16 della L.R. 19 marzo 2008, n. 4.

[8] Lettera inserita dall'art. 11 della L.R. 28 marzo 2012, n. 1. La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 2013, n. 66, ha dichiarato l'illegittimità della L.R. 1/2012.

[9] Lettera inserita dall'art. 17 della L.R. 7 novembre 2016, n. 14.

[10] Lettera aggiunta dall’art. 33 della L.R. 2 novembre 2006, n. 14.

[11] Comma aggiunto dall’art. 23 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 9.

[12] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 9 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[13] Articolo sostituito dall’art. 4 della L.R. 13 giugno 2003, n. 15, dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9, già modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[14] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[15] Articolo già sostituito dall’art. 5 della L.R. 13 giugno 2003, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[16] Articolo sostituito dall’art. 6 della L.R. 13 giugno 2003, n. 15 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[17] Articolo sostituito dall’art. 7 della L.R. 13 giugno 2003, n. 15, e così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[18] Articolo sostituito dall’art. 8 della L.R. 13 giugno 2003, n. 15 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

[19] Articolo aggiunto dall’art. 9 della L.R. 13 giugno 2003, n. 15.

[20] Numero inserito dall'art. 16 della L.R. 19 marzo 2008, n. 4.

[21] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[22] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[23] Articolo aggiunto dall’art. 10 della L.R. 13 giugno 2003, n. 15 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[24] Articolo già sostituito dall’art. 11 della L.R. 13 giugno 2003, n. 15 e ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2010, n. 9.

[25] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[26] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[27] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[28] Lettera già modificata dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7 e così ulteriormente modificata dall'art. 9 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[29] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[30] Articolo sostituito dall’art. 12 della L.R. 13 giugno 2003, n. 15.

[31] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[32] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[33] Articolo aggiunto dall’art. 13 della L.R. 13 giugno 2003, n. 15 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[34] Articolo così sostituito dall’art. 14 della L.R. 13 giugno 2003, n. 15.

[35] Articolo così sostituito dall’art. 15 della L.R. 13 giugno 2003, n. 15.

[36] Articolo sostituito dall’art. 16 della L.R. 13 giugno 2003, n. 15.

[37] Lettera già modificata dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[38] Lettera già modificata dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7, dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7 e così ulteriormente modificata dall'art. 9 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[39] Lettera già modificata dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7 e così ulteriormente modificata dall'art. 9 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12.

[40] Articolo abrogato dall’art. 17 della L.R. 13 giugno 2003, n. 15.

[41] Articolo così sostituito dall’art. 18 della L.R. 13 giugno 2003, n. 15.

[42] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 13 febbraio 2009, n. 1.

[43] Articolo sostituito dall’art. 19 della L.R. 13 giugno 2003, n. 15.

[44] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 14 luglio 2014, n. 7.

[45] Articolo abrogato dall’art. 20 della L.R. 13 giugno 2003, n. 15.

[46] Articolo così sostituito dall’art. 21 della L.R. 13 giugno 2003, n. 15.

[47] Articolo aggiunto dall’art. 22 della L.R. 13 giugno 2003, n. 15.