§ 5.14.52 - Legge Regionale 26 luglio 1991, n. 31.
Riorganizzazione del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali e modifiche alle leggi regionali 11 aprile [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.14 informazione e cultura
Data:26/07/1991
Numero:31


Sommario
Art. 1.      1. La Regione, promuove e coordina lo sviluppo della conoscenza dei beni culturali ed ambientali nell'ambito regionale, anche in collegamento con i competenti organi dello Stato.
Art. 2. 
Art. 3.  [2]
Art. 4.      1. Al fine di sopperire sia a reali ed emergenti carenze di personale in possesso di diploma di laurea di carattere tecnico, necessario per la funzionalità degli uffici regionali sia alle [...]
Art. 5.      1. Alla copertura dei posti dei contingenti provvisori dei profili istituiti dal precedente articolo 4, ad esclusione di quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, [...]
Art. 6.      1. I concorsi per il conferimento di borse di studio, già banditi dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 23 [...]
Art. 7.      1. I contratti a tempo determinato di cui al primo comma dell'articolo 5 sono prorogati fino all'inquadramento nei ruoli regionali dei vincitori e, comunque per una durata non superiore a dodici [...]
Art. 8.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte per l'anno 1991 con la disponibilità finanziaria recata dal capitolo istituito nel bilancio regionale di previsione n. [...]
Art. 9.      1. Sono abrogate le leggi regionali 6 marzo 1979, n. 17; 23 luglio 1981, n. 18; 24 marzo 1984, n. 15; 22 maggio 1985, n. 80; 4 agosto 1987, n. 47 e 16 dicembre 1988, n. 88. Con successivo [...]
Art. 10.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul [...]


§ 5.14.52 - Legge Regionale 26 luglio 1991, n. 31.

Riorganizzazione del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali e modifiche alle leggi regionali 11 aprile 1985, n. 36 e 11 gennaio 1985, n. 6. Abrogazione delle leggi regionali 6 marzo 1979, n. 17; 23 luglio 1981, n. 18; 24 marzo 1984 n. 15; 22 maggio 1985, n. 80; 4 agosto 1987, n. 47 e 16 dicembre 1988, n. 88.

 

Art. 1.

     1. La Regione, promuove e coordina lo sviluppo della conoscenza dei beni culturali ed ambientali nell'ambito regionale, anche in collegamento con i competenti organi dello Stato.

     2. In particolare la Regione favorisce:

     a) una corretta gestione del territorio da parte degli enti locali ai fini della conoscenza, della conservazione, della valorizzazione e della salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale;

     b) le attività educative dirette ad una sensibilizzazione e ad una cosciente partecipazione dei cittadini all'azione di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;

     c) il censimento e la catalogazione ed il restauro dei beni culturali ed ambientali, nel rispetto delle competenze statali di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3;

     d) l'acquisizione e la produzione di materiale documentario su beni culturali ed ambientali, assicurandone la fruibilità da parte della collettività secondo opportune indicazioni fissate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3. [2]

     [1. E' istituito presso il centro, di cui al precedente articolo 2. il comitato tecnico scientifico per la documentazione dei beni culturali ed ambientali.

     2. Il comitato e organo consultivo della Giunta regionale in materia di documentazione dei beni culturali ed ambientali e costituisce, altresì, strumento di coordinamento tra l'attività del centro e quella degli istituti, degli organi e degli uffici rappresentati nel comitato medesimo.

     3. La composizione e le modalità relative al funzionamento del comitato sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

     4. Le iniziative ed i programmi predisposti dal centro sono approvati dai competenti organi regionali, previo parere del comitato tecnico- scientifico.]

 

     Art. 4.

     1. Al fine di sopperire sia a reali ed emergenti carenze di personale in possesso di diploma di laurea di carattere tecnico, necessario per la funzionalità degli uffici regionali sia alle specifiche esigenze del centro, sono istituiti nella settima qualifica funzionale «Istruttore direttivo», in attesa della individuazione dei profili professionali ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 e della determinazione dei relativi contingenti nell'ambito delle dotazioni organiche fissate dall'articolo 24 della stessa legge, i seguenti profili professionali con i contingenti provvisori a fianco di ciascuno indicati:

     a) esperto in storia ed archivistica n. 7;

     b) esperto in storia dell'arte n. 8;

     c) archeologo n. 19;

     d) antropologo n. 11;

     e) architetto n. 47;

     f) zoologo n. 5;

     g) geologo n. 7;

     h) botanico n. 10;

     i) geografo-cartografo n. 3.

     2. La dotazione organica della VII qualifica funzionale è aumentata di ottanta unità.

 

     Art. 5.

     1. Alla copertura dei posti dei contingenti provvisori dei profili istituiti dal precedente articolo 4, ad esclusione di quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già stato bandito apposito concorso pubblico, si provvede attraverso una selezione riservata al personale vincitore del concorso pubblico per l'assegnazione di borse di studio, bandito con deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 1981, n. 6810, in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge con contratto a tempo determinato, in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla VII qualifica funzionale e nella disciplina relativa al profilo professionale oggetto della selezione. A tal fine, si prescinde dal possesso del requisito dell'età richiesto dalla normativa vigente per l'accesso all'impiego regionale [3].

     2. La selezione consiste:

     a) prova pratica concernente la discussione orale di un'elaborato scritto presentato dal candidato, riguardante l'attività di ricerca all'interno di una struttura regionale;

     b) prova orale vertente su elementi di diritto amministrativo e regionale.

     3. La prova si intende superata se il candidato ottiene nelle due prove una media di 7/10 (o di 21/30) e non consegue in nessuna delle due un punteggio inferiore a 6/10 (o 18/30).

     4. La commissione selezionatrice, nominata dalla Giunta regionale per ciascuno dei profili di cui al precedente articolo 4, è composta da quattro esperti, scelti fra i dipendenti regionali con qualifica non inferiore alla VIII, di cui uno designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ed è presieduta da un dirigente regionale di II qualifica dirigenziale. Qualora le organizzazioni sindacali, non provvedano alla designazione entro quindici giorni dalla richiesta, la designazione viene effettuata dall'assessore al personale.

     5. Le domande per la partecipazione alla prova selettiva devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. L'inquadramento decorre dalla data del provvedimento di nomina dei vincitori.

 

     Art. 6.

     1. I concorsi per il conferimento di borse di studio, già banditi dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 1981. n. 18 e successive integrazioni e modificazioni, sono revocati.

 

     Art. 7.

     1. I contratti a tempo determinato di cui al primo comma dell'articolo 5 sono prorogati fino all'inquadramento nei ruoli regionali dei vincitori e, comunque per una durata non superiore a dodici mesi.

 

     Art. 8.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte per l'anno 1991 con la disponibilità finanziaria recata dal capitolo istituito nel bilancio regionale di previsione n. 16701: «Spese (acquisizione di attrezzature, prodotti. servizi, prestazioni. ed altro) per il funzionamento e l'attuazione dei compiti del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali del Lazio».

     2. Agli oneri relativi al personale, previsti per l'anno 1991 in L. 2.800.000.000, si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo n. 27205.

 

     Art. 9.

     1. Sono abrogate le leggi regionali 6 marzo 1979, n. 17; 23 luglio 1981, n. 18; 24 marzo 1984, n. 15; 22 maggio 1985, n. 80; 4 agosto 1987, n. 47 e 16 dicembre 1988, n. 88. Con successivo provvedimento si provvederà alla modifica ed integrazione della deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1979, n. 642 (Piano per il censimento e la catalogazione dei beni culturali ed ambientali del Lazio).

 

     Art. 10.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 1 luglio 1996, n. 25.

[2] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 32.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 febbraio 1992, n. 15.