Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 norme finanziarie |
Data: | 27/12/2019 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Leggi regionali di spesa) |
Art. 2. (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - IRAP) |
Art. 3. (Disposizioni finanziarie in materia sanitaria) |
Art. 4. (Misure per lo sviluppo economico e l’attrattività territoriale degli investimenti) |
Art. 5. (Programma regionale per l’attrazione degli investimenti) |
Art. 6. (Modifiche all’articolo 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, |
Art. 7. (Disposizioni varie) |
§ 6.2.103 - L.R. 27 dicembre 2019, n. 28.
Legge di stabilità regionale 2020
(B.U. 31 dicembre 2019, n. 105 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Leggi regionali di spesa)
1. Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del
a) l’elenco delle leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni e programmi e titoli di spesa, con esclusione di quelle di cui alla lettera b), con la relativa indicazione degli stanziamenti a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 (Allegato A);
b) l’elenco delle leggi regionali di spesa approvate a decorrere dalla X legislatura, con la relativa indicazione degli stanziamenti a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022, nonché della corrispondente missione, programma e titolo di spesa (Allegato B).
Art. 2. (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)
1. Al fine di favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, nonché il rilancio della competitività sui mercati esteri, con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la maggiorazione dell'aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 1, comma 174, della
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la maggiorazione dell'aliquota dell’IRAP di cui all'articolo 1, comma 174, della
3. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per le nuove imprese femminili costituite nel territorio regionale nell’anno 2020. Per le finalità di cui al presente comma, si definiscono imprese femminili le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) le imprese individuali il cui titolare sia una donna;
b) le società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, siano donne;
c) le società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, siano donne.
4. La disapplicazione della maggiorazione di cui al comma 3 non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 100.000,00.
5. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 trovano, altresì, applicazione per i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del
a) esclusivamente nei comuni montani indicati nella tabella allegata alla presente legge (Allegato E) nelle categorie e sottocategorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 indicate nella tabella allegata alla presente legge (Allegato F);
b) nelle categorie e sottocategorie della classificazione delle attività economiche (ATECO) 2007 indicate nella tabella allegata alla presente legge (Allegato G).
6. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per le nuove imprese costituite nell'anno 2020 da parte di soggetti di età non inferiore a cinquanta anni che, al momento della costituzione della nuova impresa, risultano disoccupati. Per le finalità di cui al presente comma, accedono alla misura agevolativa le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) le imprese individuali il cui titolare sia un soggetto disoccupato di età non inferiore a cinquanta anni;
b) le società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, siano disoccupati di età non inferiore a cinquanta anni;
c) le società cooperative in cui la maggioranza dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori, siano disoccupati di età non inferiore a cinquanta anni.
7. La disapplicazione della maggiorazione di cui al comma 6 non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 100.000,00.
8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari ad euro 20.035.000,00, a valere sull’annualità 2020, si provvede mediante il “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”, di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”.
9. Al fine di valutare l'impatto finanziario, economico ed occupazionale di ulteriori proposte di politica fiscale in materia di IRAP, è istituito presso la Giunta regionale un apposito tavolo tecnico che opera in raccordo con la commissione consiliare competente in materia di bilancio.
10. Agli oneri derivanti dalle ulteriori proposte di politica fiscale di cui al comma 9, pari ad euro 2.000.000,00, a valere sull’annualità 2021, si provvede mediante l’accantonamento nell’ambito del “Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale”, di cui al programma 03 della missione 01, titolo 1 e la corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
Art. 3. (Disposizioni finanziarie in materia sanitaria)
1. In applicazione dell'articolo 2, comma 6, del
2. Nelle more delle risultanze conseguenti alle attività programmate ai sensi del decreto del Commissario ad acta 23 luglio 2019, n. U00297, al fine di garantire la risoluzione delle criticità inerenti i fondi di dotazione aziendali negativi, come richiesto dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato LEA nella riunione congiunta del 30 luglio 2019, la Regione provvede alla ricapitalizzazione dei predetti fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, iscritti al 31 dicembre 2018 per complessivi euro 1.039.000.000,00. Per le finalità di cui al presente comma, è disposta l’istituzione nel programma 04 della missione 13, titolo 1, della voce di spesa denominata: “Spese relative alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie”, il cui stanziamento, pari ad euro 45.000.000,00 per l’anno 2020 e ad euro 91.091.000,00 a decorrere dall’anno 2021 e fino alla concorrenza dell’importo definitivo accertato a seguito delle attività di cui al precedente periodo, è derivante dal corrispondente accantonamento degli importi iscritti nei programmi di spesa delle relative missioni di cui al paragrafo n. 5 della Nota integrativa alla legge di bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022.
3. All’esito delle risultanze delle verifiche congiunte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato LEA con riferimento ai bilanci consuntivi in materia sanitaria, la quota svincolata dell’importo previsto al comma 1 è destinata alla copertura integrale della voce di spesa di cui al comma 2. Per effetto delle disposizioni di cui al precedente periodo, in sede di assestamento delle previsioni di bilancio 2020-2022, le somme accantonate ai sensi del comma 2 sono rese disponibili sul bilancio regionale nella misura della quota di gettito svincolata dai citati Tavoli tecnici, mentre la restante parte delle somme accantonate è destinata alla copertura dei fondi di dotazione aziendali fino a concorrenza, comunque, dell’importo annualmente stanziato ai sensi del medesimo comma 2. Con apposito decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro è disposto il riparto annuale delle risorse in favore delle aziende interessate da trasmettere ai citati Tavoli tecnici.
4. A tutti gli assistiti residenti o domiciliati nella Regione, entro il 30 giugno 2020, si applica la gestione informatizzata di tutte le erogazioni dei prodotti senza glutine incluse nel Registro nazionale, permettendo agli stessi di gestire il credito disponibile di spesa tramite la presentazione della tessera sanitaria, da associare ad apposito Pin Celiachia, sia presso i negozi della piccola e grande distribuzione che presso le farmacie convenzionate con le aziende sanitarie della Regione.
Art. 4. (Misure per lo sviluppo economico e l’attrattività territoriale degli investimenti)
1. Al fine di potenziare lo sviluppo economico, l’occupazione e l’attrattività territoriale degli investimenti, la Regione, tenuto conto delle iniziative di interesse nazionale ed in raccordo con gli enti locali, promuove misure straordinarie di semplificazione delle procedure autorizzatorie necessarie per l’insediamento di siti produttivi ad alta intensità di innovazione e ricerca, la diffusione di modelli di produzione circolari e ambientalmente sostenibili, anche riqualificando i siti industriali dismessi, la realizzazione di investimenti finalizzati al superamento di crisi aziendali, l’accrescimento delle specializzazioni territoriali delle imprese in sintonia con la strategia di specializzazione intelligente (Smart Specialization Strategy) definita dalla Regione in conformità agli indirizzi della Commissione europea, ovvero eccellenze tecnologiche in processi di adattamento e trasformazione, con adozione di soluzioni innovative (processi, beni e servizi) in grado di migliorare la qualità della vita di cittadini e istituzioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dal centesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata di ventiquattro mesi, la Regione svolge la funzione di punto unico di contatto, anche avvalendosi della collaborazione delle province e della Città metropolitana di Roma capitale, per gli investimenti finalizzati all’insediamento di nuovi impianti o stabilimenti produttivi o al superamento di crisi aziendali, promuovendo la stipula di accordi di insediamento e sviluppo delle imprese tra l’amministrazione regionale, i soggetti proponenti nuove iniziative economiche che si assumano l’obbligo di salvaguardare i livelli occupazionali e di mantenere l’insediamento per un periodo minimo di cinque anni, anche in relazione alla natura dell’investimento, e gli enti locali sul cui territorio l’insediamento insiste.
3. Per facilitare la realizzazione e l’insediamento di nuovi siti produttivi ad alta intensità di innovazione e ricerca e la diffusione di modelli di produzione ambientalmente sostenibili, la Regione, al fine di consentire ai giovani imprenditori la formazione utile alla scelta e alla pianificazione imprenditoriale, organizza specifici “open day” territoriali e corsi di formazione attraverso i quali apprendere le modalità del fare impresa in forma sostenibile. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, la Regione può attivare rapporti di collaborazione con soggetti istituzionali regionali, nonché con altri soggetti o enti pubblici o privati accreditati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza regionale. Le attività svolte in convenzione sono eseguite a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, definisce il modello standard per la stipula degli accordi di cui al comma 2, nonché predispone una mappatura analitica delle aree disponibili, con le informazioni utili alla valutazione delle imprese ai fini dell’insediamento. Il modello di cui al periodo precedente è pubblicato all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente.
5. I progetti di insediamento produttivo oggetto degli accordi di cui al comma 2, di importo pari o superiore, in sede di prima applicazione, a euro 5.000.000,00, sono valutati, nel rispetto della normativa statale ed europea vigente, attraverso una conferenza di servizi preliminare indetta dalla Regione ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della
6. I progetti definitivi redatti a seguito della conferenza di cui al comma 5 sono valutati in sede di conferenza di servizi decisoria, indetta dalla Regione in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell’articolo 14 ter della
7. Il provvedimento conclusivo delle conferenze di cui al comma 6 sostituisce anche ogni autorizzazione ambientale di competenza regionale o subregionale, fermo restando quanto stabilito dal
8. Il provvedimento autorizzatorio concernente i progetti di insediamento produttivo oggetto di accordi di cui al comma 2 programma in modo coordinato le eventuali modalità delle attività ispettive che le autorità pubbliche eserciteranno nell’arco temporale di vigenza dell’autorizzazione. Resta fermo il potere di svolgere ispezioni non programmate allo scopo di evitare rischi per la salute, l’ambiente o altri interessi pubblici tutelati.
9. Allo scopo di coniugare gli obiettivi di tutela della salute e dell’ambiente con la promozione dell’iniziativa economica, nell’ambito delle conferenze di servizi preliminari e decisorie di cui all’articolo 14, commi 2 e 3, della
10. Le autorità statali interessate dai procedimenti autorizzatori di cui al presente articolo possono aderire all’accordo di insediamento e sviluppo delle imprese con riferimento a specifici progetti di insediamento produttivo.
11. Allo scopo di coniugare il processo di bonifica con i programmi di sviluppo e riconversione industriale, anche dei siti industriali dismessi, gli interventi di investimento di qualsiasi dimensione economica ricadenti nel perimetro territoriale del sito di interesse nazionale della Valle del Sacco sono valutati, su richiesta del soggetto proponente, secondo le modalità procedimentali di cui ai commi 5 e 6.
12. Il provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi di cui al comma 6, indetta dalla Regione per valutare progetti di investimento che intervengono in porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), della
13. Le misure di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti disciplinati dagli articoli 25, 26 e 28 della
Art. 5. (Programma regionale per l’attrazione degli investimenti)
1. Al fine di promuovere gli investimenti di cui all’articolo 4, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, è adottato il Programma regionale per l’attrazione degli investimenti, di seguito denominato programma, alla cui realizzazione si provvede mediante le risorse di cui al comma 4.
2. Le risorse di cui al comma 4 sono utilizzate, nel rispetto dei regolamenti europei in materia di aiuti di Stato, a titolo di contributo a fondo perduto per la copertura, anche parziale, degli oneri di natura fiscale e contributiva, nonché delle spese per investimenti materiali e immateriali concernenti la realizzazione di opere e la fornitura di servizi necessari a favorire l'insediamento, l’ampliamento, lo sviluppo, il contrasto alla crisi, il posizionamento su nuovi mercati, la riqualificazione e riconversione dell'impresa o delle imprese contraenti gli accordi di cui all’articolo 4, comma 2. Una quota delle risorse non inferiori al 10 per cento è destinata alla promozione di misure semplificative delle procedure di realizzazione di impianti produttivi o start up innovative da parte di giovani imprenditori di età inferiore ad anni trentanove e undici mesi che intendono investire sul territorio regionale. Per la gestione delle risorse di cui al comma 4, la Regione può avvalersi dei propri enti e organismi strumentali, società controllate e partecipate, ivi compreso il Consorzio unico per lo sviluppo industriale di cui all’articolo 40 della
3. Il programma definisce le modalità ed i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze e della disponibilità delle risorse stanziate. Inoltre, verrà riservata una premialità alle proposte di riqualificazione e riconversione di impianti o stabilimenti produttivi che garantiscano un abbattimento delle emissioni inquinanti pari ad almeno il 50 per cento. Restano ferme le procedure di rendicontazione e controllo a carico dei beneficiari derivanti dall’utilizzo dei fondi europei.
4. Al finanziamento del programma si provvede nel limite di euro 20.000.000,00 per l’anno 2020, a valere sulle disponibilità finanziarie dei fondi strutturali europei POR-FESR 2014-2020, di cui all’Asse prioritario 3 – Competitività, Obiettivo tematico 3 – “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese”, iscritte nel programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 2 “Spese in conto capitale”. Per le finalità di cui al precedente periodo, la Giunta regionale è autorizzata alla riprogrammazione, con propria deliberazione, delle risorse ivi indicate, nel rispetto del
5. La Regione promuove accordi con la Banca europea degli investimenti, la Cassa depositi e prestiti e altri enti e istituti nazionali e internazionali preposti alla raccolta e all'impiego di risorse finanziarie al fine di istituire linee di finanziamento agevolato per gli investimenti ovvero per la capitalizzazione delle imprese.
Art. 6. (Modifiche all’articolo 64 della
relativo alla rateizzazione dei debiti tributari ed extratributari e successive modifiche)
1. All’articolo 64 della
a) al comma 4 dopo le parole: “la rateizzazione è concessa” sono inserite le seguenti: “, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza,”;
b) al comma 10 ter, dopo le parole: “nonché le aziende ed istituti di cui all’articolo 19, comma 2, lettere c) e d), del d.lgs. 118/2011,” sono inserite le seguenti: “i consorzi di bonifica e i consorzi industriali di cui, rispettivamente, alla
c) al comma 10 quater, dopo le parole “dal quarto anno successivo alla data di autorizzazione” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “A dimostrazione del recupero dell’equilibrio il soggetto produce una relazione economico-patrimoniale approvata dall’organo di controllo o dall’assemblea e relativa al periodo di riferimento, nonché un prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità.”;
d) dopo il comma 10 quinquies sono aggiunti i seguenti:
“10 sexies. I comuni possono essere autorizzati al pagamento in forma rateizzata dei debiti concernenti il pagamento del servizio di adduzione idrica erogato dalla Regione fino al 31 dicembre 2018, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale e nel rispetto delle disposizioni previste dai commi 8, 9 e 10 quater, primo periodo. I relativi interessi di legge già maturati sono ridotti a un terzo ai fini della determinazione del debito da rateizzare. In caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione, la Regione provvede al recupero delle somme dovute. A tal fine, gli interessi di cui al secondo periodo sono dovuti integralmente.
10 septies. I piani di rateizzazione concernenti i debiti relativi al pagamento del servizio di adduzione idrica già vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i quali i comuni abbiano provveduto ad almeno una parte dei pagamenti dovuti, possono essere rideterminati, su istanza del comune interessato, riducendo di un terzo l’ammontare dovuto per gli interessi di legge già maturati.
10 octies. Le entrate derivanti dal piano di rateizzazione di cui ai commi 10 sexies e 10 septies sono destinate alla realizzazione di interventi in materia di opere pubbliche in favore dei comuni. A tal fine sono istituite, rispettivamente, la voce di entrata denominata: “Entrate derivanti dal pagamento rateizzato dei debiti concernenti il servizio di adduzione idrica erogato dalla Regione fino al 31 dicembre 2018”, all’interno della tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del titolo 3 “Entrate extratributarie” e la voce di spesa denominata: “Utilizzazione delle entrate derivanti dal pagamento rateizzato dei debiti concernenti il servizio di adduzione idrica erogato dalla Regione fino al 31 dicembre 2018 destinate ad interventi in materia di opere pubbliche in favore dei comuni”, all’interno del programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali.”.
2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, lettera d), valutate in euro 500.000,00 a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione, rispettivamente, della voce di entrata di cui alla tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del titolo 3 “Entrate extratributarie” e del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.
3. L’ammontare dei debiti rateizzati ai sensi dell’articolo 64, comma 10 sexies, della
Art. 7. (Disposizioni varie)
1. All’articolo 6 della
a) al comma 1:
1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e del quadro tecnico economico rideterminato a seguito delle procedure di affidamento”;
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) per il 20 per cento, o per il minore importo necessario, a seguito dell’inoltro all’amministrazione regionale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e dell’atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell’opera, da trasmettere all’amministrazione regionale entro e non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori.”;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1.1. Le somme rimborsate al beneficiario, di cui al comma 1, lettere b), c) e d), si intendono al netto del ribasso d’asta e delle eventuali economie maturate prima della consegna dei lavori, devono essere conguagliate all’atto del pagamento del secondo acconto di cui al comma 1, lettera b), e sono corrisposte dall’amministrazione regionale a seguito di presentazione di idonea documentazione giustificativa, aggiuntiva a quella già indicata al comma 1, e della verifica della conformità della spesa effettuata rispetto alla normativa europea, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici.
1.2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, disciplina:
a) le modalità di rendicontazione della spesa;
b) le procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile trasmessa dal beneficiario;
c) i termini e le modalità per l’invio all’amministrazione regionale della documentazione richiesta;
d) i criteri e i termini di conservazione della documentazione originale da parte del beneficiario.”;
c) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:
“1 bis 1. Ai fini dell’ammissione a finanziamento, per gli interventi di importo complessivo uguale o superiore ad euro 100.000,00, le richieste di finanziamento devono essere dotate almeno del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del
2. Alla
a) al comma 1 dell’articolo 2:
1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
“b bis) opere di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni confiscati alla criminalità organizzata, acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi del
2) alla lettera c) le parole: “ai sensi della
3) dopo la lettera c quater) è aggiunta la seguente:
“c quinquies) formazione professionale a favore degli amministratori giudiziari, dipendenti pubblici e professionisti che operano o intendono operare nella gestione dei beni confiscati.”;
b) all’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
“b bis) università pubbliche o private, che sottoscrivono convenzioni, accordi o intese comunque denominate con la Regione, relativamente agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c quinquies). Alle finalità di cui alla presente lettera si provvede mediante l’istituzione della voce di spesa denominata: “Spese per la formazione professionale a favore degli amministratori giudiziari, dipendenti pubblici e professionisti che operano o intendono operare nella gestione dei beni confiscati alla mafia”, nell’ambito del programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00 per l’anno 2020 e a euro 50.000,00 per ciascuna annualità 2021-2022, e derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti””;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. Le risorse di cui alla presente legge sono, altresì, utilizzate per opere di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria dei beni confiscati alla criminalità organizzata acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b bis).”;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Una quota non superiore al 20 per cento dello stanziamento previsto per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), c bis), c ter) e c quater), può essere utilizzata per programmi o progetti di rilevanza regionale, realizzati anche per il tramite dell’Osservatorio di cui all’articolo 8.”;
c) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“Art. 10. (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli relativi all’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione di cui all’articolo 8, si provvede nell’ambito delle voci di spesa iscritte nel programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti” e titolo 2 “Spese in conto capitale”, le cui autorizzazioni di spesa, pari ad euro 250.000,00 per gli interventi di parte corrente per ciascuna annualità 2020 e 2021, e ad euro 5.500.000,00 per l’anno 2020 e ad euro 1.000.000,00 per l’anno 2021, per gli interventi in conto capitale, sono derivanti dalle corrispondenti riduzioni dei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2.
2. Agli oneri derivanti dall’articolo 8, relativo all’Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, si provvede mediante la voce di spesa iscritta nel programma 02 della missione 03, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per l’anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.”.
3. La Regione, in armonia con i principi costituzionali e in attuazione dei principi di cui agli articoli 6 e 7 dello Statuto, contrasta ogni forma di criminalità organizzata persistente nel tessuto economico e finanziario del territorio regionale e sostiene il sistema produttivo imprenditoriale attraverso contributi economici finalizzati al riavvio o al potenziamento delle attività economiche vittime di azioni della criminalità sul territorio regionale.
4. Per le finalità di cui al comma 3, la Regione concede contributi economici a favore dei:
a) titolari o gestori di un’attività economica che abbiano subito una comprovata interruzione o compromissione dell’attività economica in conseguenza di eventi delittuosi violenti denunciati all’autorità giudiziaria;
b) proprietari degli immobili danneggiati dagli eventi di cui alla lettera a).
5. I contributi di cui al comma 4 sono concessi, in funzione della gravità del danno accertato, per:
a) la copertura dei danni subiti in conseguenza dell’evento delittuoso, limitatamente alla quota non coperta da polizze assicurative o da altre entrate finanziarie comunque percepite a tale riguardo dal soggetto danneggiato;
b) il sostegno al riavvio dell’attività, nel medesimo sito ovvero in prossimità del luogo dove si è verificato l’evento delittuoso.
6. In caso di cessione dell’attività a soggetti terzi, i contributi relativi alla finalità di cui al comma 5, lettera b), possono essere concessi anche ai soggetti subentranti nell’attività che siano in possesso dei requisiti definiti con la deliberazione di cui al comma 7. In caso di morte del beneficiario, i contributi di cui ai commi da 3 a 8 sono devoluti agli eredi legittimi.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi da 3 a 8.
8. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 si applicano con riferimento alle fattispecie verificatesi a partire dal 1° gennaio 2019 e non si applicano alle fattispecie del racket e dell’usura, per le quali si applicano le rispettive disposizioni statali e regionali vigenti in materia.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 3 a 8 si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per il sostegno alle attività economiche vittime della criminalità”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per l’anno 2020 e 350.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
10. Al fine di favorire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa regionale, è istituita, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni della
11. Le risorse finanziarie dell’Agenzia sono costituite:
a) dalle risorse iscritte nel fondo per il funzionamento dell’Agenzia, istituito nell’ambito del programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale;
b) dai proventi derivanti dalle attività svolte a favore degli enti convenzionati ai sensi dell’articolo 3 della
c) dai finanziamenti disposti dall'Unione europea, dallo Stato o dalla Regione per progetti ed attività in materia di servizi per il lavoro.
12. Agli oneri derivanti dai commi 10, 11 e 13 si provvede mediante l’istituzione, nel programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per il funzionamento dell'Agenzia regionale Spazio Lavoro”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00, a decorrere dall’anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
13. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina il Direttore dell’Agenzia. Entro i sessanta giorni successivi alla nomina, il Direttore predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell’Agenzia, ai fini della successiva adozione da parte della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 5 della
14. All’articolo 67 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Utilizzazione del ramo d’azienda della società Capitale Lavoro S.p.A. e successione nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Aumenti di capitale nelle società regionali”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di completare, nell’ambito del quadro normativo di cui all’articolo 1, commi 793 e seguenti della
c) al comma 3 le parole: “presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1”;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3 bis. Agli oneri derivanti dal comma 1 bis si provvede mediante l’istituzione nel programma 03 “Sostegno all'occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” della voce di spesa denominata: “Spese relative all'acquisizione del ramo di azienda della società Capitale Lavoro S.p.A.”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 6.000.000,00, a decorrere dall’anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.”.
15. Al comma 14 dell’articolo 2 della
16. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 77 bis, secondo periodo, della
17. Per le finalità di cui al comma 16 è istituita nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie” la voce di entrata denominata: “Recupero delle somme erogate a valere sul fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni (art. 1, c. 77-bis, l.r. n. 12/2011)”.
18. Al fine di garantire l’attuazione del principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità del bilancio, nell’ambito del processo di definizione del rendiconto generale della Regione, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di bilancio, è disposta l’eliminazione dal conto del patrimonio delle partite debitorie iscritte in corrispondenza dei residui perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, per le quali, anche in applicazione delle disposizioni dell’articolo 2946 del codice civile, siano venute meno le ragioni giuridiche per la loro sussistenza.
19. Per le finalità di cui al comma 18, nel fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti e nel fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale, di cui all’articolo 19 del
20. Per la realizzazione del progetto “Ossigeno”, quale azione finalizzata alla sostenibilità ambientale attraverso la cura del territorio, il ridimensionamento del riscaldamento globale e la lotta all’inquinamento, è disposta nel programma 08 “Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, un’autorizzazione di spesa pari ad euro 4.000.000,00 per ciascuna annualità 2020-2022.
21. All’articolo 19 della
a) al comma 5:
1) le parole: “spesa annua” sono sostituite dalle seguenti: “determinazione della spesa annua”;
2) le parole: “non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità” sono sostituite dalle seguenti: “viene effettuata secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 28, del
b) i commi 5 bis e 5 ter sono abrogati.
22. Al comma 7 dell’articolo 3 della
23. All’articolo 9 della
a) alla rubrica dopo le parole: “del vitalizio” sono aggiunte le seguenti: “e del trattamento previdenziale”;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente.
“2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai titolari del trattamento previdenziale disciplinato dall’articolo 2. L’esclusione dell’erogazione dell’assegno cessa nel caso in cui la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici si estingua ai sensi dell’articolo 178 del codice penale e comunque non prima dell’estinzione della pena.”.
24. All’articolo 36 della
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2 le parole: “ai sensi dell’articolo 27 della l. 36/1994” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 166 del
c) al comma 3 le parole: “Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2,” sono soppresse.
25. Ai fini di cui al comma 24, i consorzi di bonifica aggiornano i propri piani di classifica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni dall’approvazione dei piani di classifica di cui al periodo precedente, la Giunta regionale approva la nuova convenzione-tipo ai sensi dell’articolo 40 della
26. Il contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche, a cui sono tenuti i proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all’obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, è riscosso a mezzo della tariffa degli enti di governo d’ambito del servizio idrico integrato. Gli importi fatturati dai soggetti gestori del servizio idrico integrato riportano esplicitamente la componente di costo relativa ai suddetti contributi di bonifica. La convenzione-tipo di cui al comma 25 precisa, altresì, le modalità e le tempistiche con le quali i soggetti gestori del servizio idrico integrato corrispondono i predetti importi ai consorzi di bonifica.
27. Al comma 11 dell’articolo 44 della
28. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della
“h bis) promuove incentivi alle aziende per favorire il telelavoro e lo smart working di lavoratrici vittime di violenza inserite in percorsi di protezione, a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 12.”.
29. All’articolo 9 della
a) ai commi 1, 2 e 2-bis la parola “sospensione”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “interruzione”;
b) dopo il comma 2 bis, sono inseriti i seguenti:
“2 ter. Per effetto dell’avvenuta trascrizione di cui al comma 2, entro i termini di cui al quarantaquattresimo comma dell’articolo 5 del
2 quater. Non si applica il pagamento del diritto fisso di cui al quarantasettesimo comma dell’articolo 5 del d.l. 953/1982.”.
30. Alla
a) la lettera g) del comma 1 dell’articolo 15 è abrogata;
b) all’articolo 35:
1) il comma 4 è abrogato;
2) al comma 5 le parole: “nonché al comma 4” sono soppresse;
c) al comma 2 dell’articolo 71, le parole “e all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale ed è responsabile dell’attività dei medesimi” sono soppresse;
d) al comma 2 dell’articolo 85 la lettera c) è sostituita dalle seguenti:
“c) il titolare del titolo abilitativo, qualora occupi abusivamente uno spazio pubblico;
c bis) il titolare del titolo abilitativo qualora, essendo titolare di provvedimento concessorio per l’occupazione di suolo pubblico ai fini del servizio di somministrazione su superficie aperta di cui all’articolo 74, comma 1, lettere a) e g), occupi uno spazio maggiore consentito dalla concessione medesima.”;
e) dopo il comma 5 dell’articolo 85 è inserito il seguente:
“5 bis. Nel caso di cui al comma 2, lettera c bis), qualora vi sia reiterazione della violazione per uno spazio superiore al 50 per cento di quello consentito dalla concessione, è disposta la sospensione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo compreso tra cinque e quindici giorni.”;
f) il comma 7 dell’articolo 85 è abrogato;
g) dopo la lettera a) del comma 8 dell’articolo 99 è inserita la seguente:
“a bis) l’apertura di medie strutture di vendita collocate all’interno di fabbricati esistenti, a destinazione commerciale, già in precedenza autorizzati all’esercizio della medesima attività;”.
31. Al fine di garantire l’uniforme utilizzo delle risorse regionali relative allo svolgimento dei servizi minimi, assicurare l’esercizio unitario delle funzioni sul territorio regionale e conseguire adeguati livelli di efficienza, in riferimento ai servizi di trasporto pubblico urbano su gomma diversi da quelli di competenza di Roma Capitale, la Regione individua:
a) le unità di rete idonee al conseguimento del più alto livello di economicità, efficienza e produttività, che costituiscono la dimensione ottimale dei contratti di servizio;
b) i servizi minimi di cui all’articolo 17 della
c) le risorse di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c), della
32. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 31, la Regione provvede con deliberazione di Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, gli enti locali interessati e le associazioni rappresentative datoriali e dei lavoratori del settore del trasporto pubblico, prevedendo l’entrata in vigore delle unità di rete di cui al comma 31, lettera a), a far data dal 1° gennaio 2022. Con specifico riguardo all’individuazione dei servizi minimi e delle risorse di cui al comma 31, lettere b) e c), la deliberazione della Giunta regionale definisce i criteri di gradualità e le modalità attuative necessari per conseguire, entro la data del 1° gennaio 2022, la piena efficacia dei nuovi criteri di assegnazione delle risorse.
33. A decorrere dal 1° gennaio 2022 per i servizi di trasporto di cui al comma 31:
a) le funzioni di stipula e gestione dei nuovi contratti di servizio sono attribuite ad ASTRAL S.p.A.; è fatta salva la facoltà di ASTRAL S.p.A., previa intesa con la struttura regionale competente, di concludere convenzioni con i comuni capoluogo ovvero con forme associative comunali già costituite, per l’esercizio congiunto delle predette funzioni;
b) le risorse di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c), della
c) ASTRAL S.p.A. definisce, d’intesa con la struttura regionale competente e con i comuni ricompresi in ogni unità di rete, la progettazione della rete e dei servizi. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa con i comuni entro sessanta giorni dall’avvio del procedimento da parte di ASTRAL S.p.A., la società potrà definire la progettazione di rete.
34. Fino alla data indicata al comma 33, gli enti locali continuano ad esercitare, in via transitoria ed al fine di evitare l’interruzione del servizio di trasporto pubblico locale, le funzioni relative alla gestione dei servizi di trasporto di cui al comma 31, in conformità all’articolo 5 del
35. ASTRAL S.p.A. esercita, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le funzioni relative all’affidamento dei contratti di servizio che saranno stipulati a partire dal 1° gennaio 2022.
36. [Allo scopo di favorire lo sviluppo economico e il ripopolamento dei comuni laziali con meno di 2.000 abitanti e agevolare la loro rigenerazione urbana, è istituito il reddito di residenza attiva, consistente in un contributo economico pari a euro 24.000,00, suddiviso in tre annualità, per i soggetti che intendono trasferire la propria residenza in uno dei comuni laziali con meno di 2.000 abitanti e che, nel medesimo comune, intendono avviare un’attività imprenditoriale o recuperare, anche a fini abitativi, beni immobili appartenenti al patrimonio storico culturale] [1].
37. [La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare competente in materia di enti locali, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione, tramite avviso pubblico, del reddito di residenza attiva] [2].
38. [Agli oneri di cui al comma 36 si fa fronte mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2, di un apposito fondo regionale denominato “Fondo per la concessione del Reddito di residenza attiva”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 550.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, e ad euro 300.000,00 per l’anno 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Altri fondi e accantonamenti”] [3].
39. Al fine di incentivare le attività di studio e ricerca volte ad un approfondimento sulla possibilità di istituire una zona di tutela biologica nell’ambiente marino antistante il Comune di Tarquinia, è istituita una apposita voce di spesa nell’ambito del programma 01 della missione 07, titolo 1, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 20.000,00 per ciascuna annualità 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.
40. Alla lettera a) del comma 78 dell’articolo 1 della
41. La Regione sostiene i cittadini affetti dalla patologia ceroidolipofuscinosi, conosciuta come “sindrome di Batten”, sulla base di specifica certificazione medica.
42. Per le finalità di cui al comma 41 è istituito un apposito fondo a cui possono accedere i pazienti affetti dalle patologie di cui al comma 41 e di eventuali varianti cliniche.
43. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l’erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 42 tenendo conto della gravità della variante e della sottovariante di cui i singoli pazienti sono affetti.
44. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 41 a 43 si fa fronte mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 della missione 12, titolo 1, di un apposito fondo denominato “Fondo per il sostegno ai pazienti affetti da patologia ceroidolipofuscinosi”, nel quale confluiscono le risorse pari a euro 50.000,00 per l'anno 2020, ed euro 75.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
45. La Regione assicura il sostegno ai cittadini residenti affetti da patologia denominata e classificata come “Malattia rara ad alta intensità di cura” attraverso sussidi concessi, sulla base di specifica certificazione medica della diagnosi, anche se in fase di accertamento.
46. Per le finalità di cui al comma 45 è istituito un apposito fondo a cui possono accedere i pazienti affetti dalle patologie di cui al comma 45 e di eventuali varianti cliniche.
47. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l’erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 46, tenendo conto della gravità e della variabilità dell’intensità delle cure previste.
48. La Giunta regionale, con decorrenza dall’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati forniti dall’Azienda sanitaria locale, dalla Regione, presenta alla commissione consiliare competente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione dalla quale emergono il numero delle richieste e il monitoraggio del decorso delle malattie per la valutazione della gravità di cui i singoli pazienti sono affetti al fine di rimodulare la somma da erogare.
49. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 45 a 48 si fa fronte mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 della missione 12, titolo 1, di un apposito fondo denominato “Fondo per il sostegno ai pazienti affetti da malattia rara ad alta intensità di cura”, nel quale confluiscono le risorse pari a euro 150.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
50. La Regione, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas climalteranti, migliorare la qualità dell’aria e l’efficienza energetica, nel quadro degli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia e per dare continuità alle misure già adottate a livello comunitario, statale e regionale, introduce azioni e misure volte a:
a) sostenere la mobilità a basse emissioni, in particolare, nei comuni più esposti alle problematiche connesse alla qualità dell’aria;
b) promuovere la progressiva transizione ecologica dei veicoli, sostenendo il rinnovo del parco veicoli privato, commerciale con veicoli a basse emissioni;
c) accelerare la realizzazione di una rete infrastrutturale di ricarica ad uso pubblico, diffusa, accessibile, veloce ed interoperabile, in attuazione del
d) sostenere la realizzazione di una stazione di fornitura di idrogeno per il trasporto stradale, in linea con gli standard tecnici già adottati a livello internazionale, al fine di raggiungere l’obiettivo europeo di garantire la disponibilità di punti di rifornimento per l’idrogeno, accessibili al pubblico, entro il 31 dicembre 2025, previsto dalla direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;
e) promuovere la riqualificazione dei mezzi del trasporto pubblico locale anche attraverso il vincolo dell’utilizzo di mezzi ad alimentazione elettrica e a gas naturale stabiliti in un percentuale minima nel totale dei mezzi impiegati per il servizio, secondo le previsioni di cui all’articolo 18 del
f) promuovere una trasformazione profonda dei modelli di trasporto collettivo con misure volte a sperimentare ed incentivare soluzioni di sharing mobility e la loro integrazione con il trasporto pubblico.
51. Per le finalità di cui al comma 50, la Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina, con propria deliberazione, la stima del fabbisogno di colonnine pubbliche e private calcolata anche, per quanto riguarda l’elettrico, sulla base dei parametri previsti dal Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire) di cui all’articolo 17septies del
52. Per le finalità di cui ai commi 50 e 51 si provvede mediante l’istituzione nel programma 01 “Fonti energetiche”, missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, titolo 2 “Spese in conto capitale” del “Fondo per la Mobilità Green” la cui autorizzazione di spesa è rispettivamente pari a euro 300.000,00 per il 2020, euro 200.000,00 per il 2021 e euro 100.000,00 per 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.
53. Agli oneri di cui ai commi da 50 a 52 concorrono anche i fondi di cui all’accordo di programma in attuazione del PNire ai sensi dell’articolo 17 septies, comma 5, del
54. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della
“3.1 Agli oneri derivanti dall’articolo 8, comma 1, si provvede mediante la voce di spesa denominata: “Contributi per il risanamento e la costruzione di canili pubblici”, da istituirsi nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 2, “Spese in conto capitale” alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per l’annualità 2020 e ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.
3.2 Per gli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge, compresi gli oneri derivanti dagli interventi di cui dall’articolo 8, comma 7 bis, è disposta nel programma 08 “Cooperazione e associazionismo” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1, un’autorizzazione di spesa complessiva pari a euro 600.000,00, per l’anno 2020 ed euro 600.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.”.
55. La Regione, nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, adotta, in via sperimentale, l’Ecorendiconto, quale allegato al rendiconto generale, analogamente a quanto stabilito dall’articolo 36, comma 6, della
56. L’Ecorendiconto illustra le risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.
57. La Regione adotta, inoltre, in via sperimentale, l’Ecobilancio, quale documento contabile, allegato al bilancio di previsione finanziario, che espone le spese per attività o azioni finalizzate alla protezione dell'ambiente o all’uso e gestione delle risorse naturali.
58. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua il
59. Dall’attuazione dei commi da 55 a 58 non derivano nuovi o maggiori oneri.
60. Al fine di consolidare e promuovere le misure di contrasto alla violenza contro le donne, nonché di garantire la continuità dei servizi di presa in carico delle vittime di violenza, la Regione realizza interventi per il recupero, la trasformazione o l’acquisizione di immobili da destinare alle strutture antiviolenza di cui all’articolo 4 della
61. Agli oneri derivanti dal comma 60, si provvede mediante l’istituzione nel programma 04 della missione 12, titolo 2, della voce di spesa denominata “Spese in conto capitale per il recupero, la trasformazione o l’acquisizione di immobili da destinare alle strutture antiviolenza di cui all’articolo 4 della l.r. 4/2014”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 1.200.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.
62. Al fine di favorire il consolidamento degli obiettivi finanziari dei comuni nonché di promuovere lo sviluppo economico e la coesione economica, sociale e territoriale, contribuendo a rimuovere gli squilibri economici e sociali, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e del
63. Le risorse dei fondi di cui al comma 62 sono concesse in favore dei comuni sulla base dei seguenti criteri:
a) numero di abitanti;
b) dimensione geografica;
c) capacità fiscale, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze intercomunali di reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per abitante, rispetto al reddito medio per abitante.
64. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto delle finalità e dei criteri di cui ai commi 62 e 63, le modalità per la concessione delle risorse dei fondi di cui al comma 62.
65. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 62 a 64, pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022 per gli interventi di parte corrente e ad euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022 per gli interventi in conto capitale, si provvede mediante la corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titoli 1 e 2.
66. Al fine di favorire la fruizione collettiva degli spazi urbani, quali espressione del patrimonio sociale, civico e culturale, la Regione promuove e sostiene, tramite la concessione di contributi alle amministrazioni pubbliche, la Street Art quale forma di arte urbana in grado di contribuire, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, a rigenerare, a riqualificare e a valorizzare in chiave culturale luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche.
67. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, riconoscendo priorità agli interventi realizzati da giovani artisti di età inferiore ai quaranta anni, che si distinguono per la valenza sociale e artistica del messaggio da veicolare, la longevità conservativa dell’opera e la capacità di riqualificare spazi urbani marginali per la riqualificazione collettiva.
68. Per le finalità di cui ai commi 66 e 67 è istituita nel programma 02 della missione 05, titolo 1, la voce di spesa denominata “Spese per la promozione e sostegno della Street Art” la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 150.000,00 per l’anno 2020 e ad euro 100.000,00 per l’anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
69. Al fine di favorire l’inclusione dei minori con disabilità nelle attività ludiche, la Regione eroga contributi ai comuni per l’acquisto di giochi inclusivi da installarsi all’interno delle aree gioco comunali a valere sulla voce di spesa denominata “Contributi ai comuni per l’acquisto di giochi inclusivi da installarsi all’interno delle aree gioco comunali”, di cui al programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 2.
70. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e la revoca degli stessi.
71. Alla dotazione finanziaria della voce di spesa di cui al comma 69, pari ad euro 380.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.
72. Alla
a) dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 è aggiunta la seguente:
“d bis) le librerie indipendenti.”;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 8 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Per la realizzazione delle iniziative e degli interventi indicati all’articolo 3, comma 1, lettera c), la Regione concede contributi alle librerie indipendenti di cui all’articolo 4, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, a valere sulle risorse iscritte nella voce di spesa denominata “Spese per attività, iniziative ed eventi finalizzati alla promozione del libro e della lettura nelle librerie indipendenti del Lazio”, di cui al programma 01 della missione 14, titolo 1, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 per l’anno 2020 e ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
73. Dopo l’articolo 12 della
“Art. 12 bis. (Convivenza solidale)
1. Al fine di porre rimedio al sottoutilizzo delle unità abitative in assegnazione, gli enti gestori dell’edilizia residenziale pubblica promuovono forme di convivenza solidale, con una o più persone in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge, dirette a fronteggiare:
a) comprovate situazioni di fragilità socio-economica o di non autosufficienza;
b) necessità di assistenza materiale e morale di persone affette da handicap psicofisici o da disturbi psichiatrici o anziane sole con particolari situazioni socio-economiche o a rischio di isolamento sociale.
2. L’autorizzazione alla condivisione dell’alloggio è concessa dall’ente gestore su richiesta dell’assegnatario, previa verifica della sussistenza delle previsioni di cui al comma 1 e fermo restando il diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio da parte di componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario o ampliato ai sensi dell’articolo 12, nonché il rispetto degli standard dimensionali stabiliti dalla normativa vigente e dal regolamento di cui all’articolo 17.
3. Per la verifica della sussistenza delle previsioni di cui al comma 1 e del rispetto degli ulteriori criteri di cui al comma 2, gli enti gestori sono coadiuvati:
a) dalle aziende sanitarie locali;
b) dai servizi sociali locali;
c) dagli enti ed associazioni di volontariato, a titolo gratuito, riconosciute ed autorizzate ovvero dotate di documentata e comprovata esperienza nel campo del sostegno all’abitare.
4. Al fine di agevolare l’accertamento previsto dal comma 3, l’interessato dichiara, in sede di presentazione della richiesta di autorizzazione alla condivisione dell’alloggio se sia già in carico ad uno dei soggetti di cui al comma 3, lettere a) o b) o se risulti assistito gratuitamente da uno dei soggetti di cui alla lettera c) del medesimo comma.
5. In caso di decesso o di decadenza dell’assegnatario dall’assegnazione nel corso della convivenza solidale, la persona o le persone con lui conviventi da almeno due anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e dei criteri stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 17, comma 1, possono subentrare al medesimo se, entro trenta giorni dal decesso o dalla decadenza, presentano richiesta di autorizzazione ad una nuova convivenza solidale ai sensi del presente articolo, in mancanza della quale l’ente gestore competente avvia le procedure per il rilascio dell’alloggio.
6. Le richieste di condivisione solidale degli alloggi di cui al presente articolo sono presentate agli enti gestori competenti, i quali sono tenuti, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, ad adottare un provvedimento espresso di autorizzazione o diniego.”.
74. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai fini dell’omogeneo esercizio delle funzioni amministrative relative alle procedure volte all’instaurazione e alla gestione delle convivenze solidali presso gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, provvede alla modifica del
75. L’articolo 18 della
“Art. 18. (Accoglienza e accompagnamento all’autonomia dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di altre forme di protezione)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concorre alla tutela del diritto di asilo sostenendo interventi specifici per l'accoglienza, la consulenza legale, il sostegno psicologico, l’insegnamento della lingua italiana, la formazione professionale, l’avviamento e l’inserimento lavorativo dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di altre forme di protezione, in particolare se vulnerabili o con esigenze particolari, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del
2. A tal fine la Regione concede contributi a favore degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati che prestano servizi nell’ambito degli interventi di cui al comma 1. I contributi sono destinati prioritariamente al supporto degli interventi posti in essere dai comuni in favore dei soggetti di cui al comma 1, anche in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dall'Unione europea.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi nonché le modalità per la loro rendicontazione.”.
76. Agli oneri derivanti dal comma 75, quantificati in euro 700.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021, si provvede nell’ambito delle risorse già stanziate per le medesime finalità nell’ambito programma 04 della missione 12, titolo 1, in riferimento all’autorizzazione di spesa di cui alla
77. Al fine di alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica, la Regione concede contributi alle donne per l’acquisto della parrucca e istituisce la banca della parrucca presso ogni azienda sanitaria locale che, in collaborazione con le altre aziende sanitarie locali e con il coinvolgimento degli enti del terzo settore che operano per l’assistenza ai malati oncologici, fornisce gratuitamente le parrucche donate alla banca medesima.
78. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i requisiti e i criteri di priorità per l’accesso ai contributi, nonché i criteri per la determinazione dell’importo dei contributi, tenendo conto del reddito ISEE;
b) le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo;
c) i criteri di costituzione della banca della parrucca;
d) i requisiti per l’accesso alla banca della parrucca, tenendo conto del reddito ISEE;
e) le modalità di coinvolgimento degli enti del terzo settore che operano per l’assistenza ai malati oncologici.
79. La Giunta regionale, con decorrenza dall’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della deliberazione di cui al comma 78, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione concernente, in particolare, il numero delle domande di contributo presentate, il numero delle richieste ammesse a contributo, lo stato di attuazione della banca della parrucca.
80. All’istituzione della banca della parrucca si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
81. Agli oneri derivanti dall’erogazione dei contributi di cui al comma 77 si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Contributi nei confronti delle donne per alleviare il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli in conseguenza della terapia oncologica”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per l’anno 2020 e 150.000,00 per l’anno 2021, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
82. Al fine di sostenere il Comune di Rocca di Papa, a fronte dei gravi ed ingenti danni derivanti dagli eventi eccezionali di natura entropica del 10 giugno 2019, le risorse complessive pari ad euro 260.805,38 per l’anno 2019 assegnate al medesimo comune, ai sensi dell’articolo 1, commi da 76 a 79, della
83. Al fine di sviluppare azioni di contrasto alla povertà educativa minorile, la Regione sostiene la realizzazione di interventi da attuarsi mediante co-programmazione con il soggetto attuatore del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” di cui all'articolo 1, comma 392, della
84. Al fine di agevolare l’acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore a quattro anni nei veicoli indicati all’articolo 172, comma 1bis, del
85. I contributi di cui al comma 84 consistono, per l’annualità 2020, nel riconoscimento in favore di soggetti residenti nel territorio regionale con minore capacità contributiva, di un contributo diretto, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 87, della somma di euro 30,00 per ciascun dispositivo di allarme acquistato.
86. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua con apposita deliberazione i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 84.
87. Agli oneri derivanti dai commi da 84 a 86, si provvede mediante l’istituzione nel programma 05 della missione 12, titolo 1 della voce di spesa denominata “Incentivi per l’acquisto dei dispositivi anti abbandono (l. n. 117/2018)”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00 per l’anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1.
88. Al fine di rendere operativi i centri di prevenzione, consulenza e assistenza alle persone affette o a rischio di contagio da virus HIV, secondo il modello dei presidi denominati “Check Point” la cui realizzazione sia stata deliberata dalla Regione, nell’ambito del programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1, è istituita la voce di spesa denominata “Spese per lo svolgimento delle attività di prevenzione, consulenza e assistenza alle persone affette da HIV”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 150.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
89. Al fine di contribuire alla piena applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 62, comma 1, del
90. La Regione, anche attraverso i propri enti strumentali, monitora altresì l’osservanza dei contratti e dei criteri di calcolo del prezzo minimo stabiliti all’articolo 2, comma 2, del
91. Al fine di completare gli interventi di salvaguardia idraulica del potenziale agricolo produttivo nell’ambito del Piano di sviluppo rurale 2014-2020, misura 5.1.1, il programma 03 “Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2, è incrementato per euro 2.500.000,00, per l’anno 2020, mediante la corrispondente riduzione del programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 2.
92. Al fine di sostenere i comuni colpiti da eventi calamitosi di origine antropica, la Regione concede contributi per la messa in sicurezza dei luoghi.
93. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 92.
94. Agli oneri di cui al comma 92, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 della missione 11, titolo 2, del “Fondo per eventi calamitosi di origine antropica”, la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 200.000,00, per l’anno 2020, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.
95. Al fine di migliorare le condizioni di accessibilità negli edifici privati, la Regione concede contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, secondo criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Per le finalità del presente comma, è disposta nel programma 02 della missione 12, titolo 2, un’autorizzazione di spesa pari ad euro 150.000,00 per l’anno 2020, euro 100.000,00 per l’anno 2021 ed euro 50.000,00 per l’anno 2022, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.
96. Al fine di agevolare la formazione di nuove famiglie, favorire l’acquisto della prima casa da parte delle famiglie in attesa di un figlio, finanziare l’apertura di sportelli per la famiglia nei comuni, finanziare percorsi di formazione per la gestione della conflittualità familiare e di consapevolezza al rispetto dell’ambiente in ambito familiare, nel programma 05 della missione 12, titolo 1, è istituita la voce di spesa denominata “Spesa per l’acquisto della prima casa da parte di famiglie in attesa di un figlio”, con un’autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2020, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
97. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 96.
98. Al fine di sostenere l’acquisto di sollevatori per l’immersione in acqua di persone con disabilità nonché per l’abbattimento delle barriere architettoniche, da destinare alle dotazioni degli impianti sportivi o altre strutture dotate di piscine site nel territorio regionale, nel programma 02 della missione 12, titolo 2, è istituita la voce di spesa denominata “Contributi per l’acquisto di sollevatori per l’immersione in acqua di persone disabili”, con un’autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2020, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.
99. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 98.
100. Nell’ambito di manifestazioni fieristiche e di comunicazione nonché di sagre e fiere mercato, organizzate e finanziate, anche in parte, dalla Regione, dagli enti strumentali e dalle società controllate, è fatto divieto di utilizzare materiali in plastica monouso.
101. Nelle aree naturali protette, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo è fatto divieto di utilizzare materiali in plastica monouso per la somministrazione di cibi e bevande. Ai fini dell’applicazione di tale divieto, i comuni adottano gli atti di competenza per garantire l'operatività del divieto e l'applicazione delle relative sanzioni.
102. L’inosservanza del divieto di cui al comma 101 è punita:
a) nelle aree naturali protette, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1000,00;
b) nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo, con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 1164, comma 1, del codice della navigazione.
103. La concessione dei contributi regionali agli enti locali per le attività di cui al comma 100 è subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 100 e 104.
104. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 102:
a) il divieto di cui al comma 100 si applica previo esaurimento dei contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) il divieto di cui al comma 101 si applica previo esaurimento delle scorte di magazzino che, comunque, deve essere compiuto entro la data del 30 giugno 2020.
105. Al fine di potenziare e integrare gli interventi previsti nel piano operativo di LazioCrea S.p.A., relativamente ad attività di promozione culturale, sociale e ambientale nonché di valorizzazione del patrimonio regionale, è istituita un’apposita voce di spesa nell’ambito del programma 03 della missione 01, titolo 1, alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 5.515.000,00 per l’anno 2020 e a euro 500.000,00 per l’anno 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
106. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta una proposta di legge relativa alle aree naturali protette di cui all’articolo 39, comma 6, della
107. Con la medesima proposta di legge di cui al comma 106, nelle more dell’adeguamento delle aree naturali protette non riformate, la Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale una modifica della
108. Ai concessionari delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative che, in forma singola o associata, provvedono ad opere di ripascimento morbido dell’area in concessione a propria cura e spesa, secondo quanto previsto dal programma generale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2019, n. 74, è riconosciuto dalla Regione un contributo per la manutenzione straordinaria, a tutela della integrità del bene demaniale. I comuni attestano la congruità dell’intervento effettuato. La Giunta regionale stabilisce con apposito provvedimento l’entità del contributo, le modalità attuative nonché di controllo e verifica.
109. Per le finalità di cui al comma 108 si fa riferimento all’autorizzazione di spesa relativa alle leggi regionali 11 dicembre 1998, n. 53 e 28 dicembre 2007, n. 26 (articolo 39, comma 1) concernente: difesa del suolo – difesa e tutela della costa laziale, di cui al programma 01 della missione 09, titolo 2.
110. Nelle more di quanto previsto all’articolo 39, comma 6, della
111. Agli oneri derivanti dal comma 110 si provvede mediante l’autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00, a decorrere dall’anno 2020, nel programma 05 della missione 09, titolo 1, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.
112. Al fine di fronteggiare l’emergenza determinata dalla concentrazione di arsenico superiore ai limiti di legge nelle acque destinate all'uso umano e consentire l’approvvigionamento di fonti idropotabili non contaminate, è disposta nel programma 04 “Servizio idrico integrato” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, un’autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00 per l’anno 2020 ed euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.
113. Dopo il comma 5 dell’articolo 37 della
“5 bis. I contratti di lavoro autonomo stipulati ai sensi del comma 5 che abbiano ad oggetto un rapporto di collaborazione e consulenza professionale non saltuaria, sono finanziati con i fondi erogati per le spese di personale di cui al comma 4 bis, nel rispetto dei contingenti e dei vincoli finanziari e normativi previsti a legislazione vigente.”.
113 bis. Al fine di potenziare gli investimenti nelle aziende zootecniche laziali dei territori colpiti dal sisma del 2016 di cui al
113 ter. Per le finalità di cui al comma 113 bis, è disposta un’autorizzazione di spesa, pari a euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021 e a euro 200.000,00 per l'anno 2022, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale” [5].
113 quater. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del vigente “Piano di tutela delle acque regionali (PTAR)”, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 23 novembre 2018, n. 18, è disposta un’autorizzazione di spesa, pari a euro 150.000,00 per ciascuna annualità 2020 e 2021 e a euro 200.000,00 per l'anno 2022, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale” [6].
113 quinquies. Al fine di garantire alle cittadine e ai cittadini la possibilità di assistere gratuitamente a manifestazioni di carattere artistico, ludico e sportivo, la Regione concede dei contributi in favore dei comuni finalizzati all’organizzazione ed allo svolgimento nelle piazze del proprio territorio di manifestazioni artistiche, ludiche e sportive. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare sentita la commissione consiliare competente in materia, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al precedente periodo [7].
113 sexies. Per le finalità di cui al comma 113 quinquies, è disposta un’autorizzazione di spesa, pari a euro 200.000,00 per l’anno 2020, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022 nel programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1 “Spese correnti” [8].
113 septies. All'articolo 74 della
Art. 8. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma abrogato dall'art. 7 della
[2] Comma abrogato dall'art. 7 della
[3] Comma abrogato dall'art. 7 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 19 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 19 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 19 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 19 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 19 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 19 della