Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 08/11/1988 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 3. 1. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta provinciale, prima dell'approvazione, copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) del comma secondo dell'art. 18 [...] |
Art. 6. 1. |
Art. 7. |
§ 4.1.27/1 - Legge Regionale 8 novembre 1988, n. 46.
Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche.
(B.U. n. 98 dell'11 novembre 1988).
Artt. 1. – 2. [1]
1. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta provinciale, prima dell'approvazione, copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) del comma secondo dell'art. 18 della
a) comportino varianti al P.R.G., peraltro limitate alle modifiche delle previsioni del P.R.G. vigente, di cui al comma 4, lettera c) dell'art. 15 della
b) riguardino zone omogenee A, ove queste non siano state sottoposte alla disciplina particolareggiata di cui all'art. 36 della
2. La Provincia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento, formula osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso tale termine lo strumento urbanistico attuativo si considera valutato positivamente dalla provincia [3].
3. Sono altresì trasmessi alla Regione per eventuali osservazioni i progetti di cui all'art. 6 della
4. I Comuni sono comunque tenuti a trasmettere per conoscenza alla Giunta regionale e all'ente territorialmente interessato di cui al primo comma, copia di tutti gli strumenti urbanistici attuativi approvati e delle relative varianti, entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
5. In sede di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio comunale può apportare rettifiche non sostanziali delle perimetrazioni delle zone e delle aree e le modifiche delle previsioni del P.R.G. vigente indicate al comma 7 dell'art. 15 della
Artt. 4. – 5. [5]
1. [Le concessioni e le autorizzazioni edilizie rilasciate in conformità al piano territoriale paesistico regionale, approvato ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della
2. [7]
3. [8]
4. [9]
[1] Articoli abrogati dall’art. 49 della
[2] Comma così sostituito dall’art. 15 della
[3] Comma così sostituito dall’art. 15 della
[4] Comma così sostituito dall’art. 15 della
[5] Articoli abrogati dall’art. 49 della
[6] Comma abrogato dall'art. 4 della
[7] Comma abrogato dall’art. 49 della
[8] Comma abrogato dall’art. 49 della
[9] Comma abrogato dall’art. 49 della
[10] Articolo abrogato dall’art. 49 della