§ 4.1.49 - L.R. 3 giugno 2003, n. 10.
Modifiche alle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 20, 8 agosto 2001, n. 24, 25 novembre 2002, n. 31 e 19 dicembre 2002, n. 37 in materia di governo del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:03/06/2003
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 43 della legge regionale n. 20 del 2000.
Art. 2.  Modifica all’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2001.
Art. 3.  Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2001.
Art. 4.  Integrazioni all’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001.
Art. 5.  Sostituzione dell’articolo 27 della legge regionale n. 24 del 2001.
Art. 6.  Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001.
Art. 7.  Integrazione all’articolo 31 della legge regionale n. 24 del 2001.
Art. 8.  Integrazione all’articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2001.
Art. 9.  Integrazione all’articolo 41 della legge regionale n. 24 del 2001.
Art. 10.  Integrazione all’articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002.
Art. 11.  Sostituzione dell’articolo 34 della legge regionale n. 31 del 2002.
Art. 12.  Abrogazione dell’articolo 35 della legge regionale n. 31 del 2002.
Art. 13.  Modifiche all’articolo 36 della legge regionale n. 31 del 2002 che modifica la legge regionale n. 35 del 1984.
Art. 14.  Sostituzione dell’articolo 37 della legge regionale n. 31 del 2002.
Art. 15.  Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 37 del 2002.
Art. 16.  Modifica all’articolo 4 della legge regionale n. 37 del 2002.
Art. 17.  Modifica all’articolo 5 della legge regionale n. 37 del 2002.
Art. 18.  Modifica al Capo II del Titolo II della legge regionale n. 37 del 2002.
Art. 19.  Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 37 del 2002.
Art. 20.  Integrazione della legge regionale n. 37 del 2002.
Art. 21.  Modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 37 del 2002.
Art. 22.  Modifica all’articolo 12 della legge regionale n. 37 del 2002.
Art. 23.  Modifica all’articolo 16 della legge regionale n. 37 del 2002.
Art. 24.  Integrazione della legge regionale n. 37 del 2002.
Art. 25.  Modifiche all’articolo 24 della legge regionale n. 37 del 2002.
Art. 26.  Modifica all’articolo 25 della legge regionale n. 37 del 2002.
Art. 27.  Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 37 del 2002.
Art. 28.  Disposizioni transitorie in merito ai pareri sugli strumenti urbanistici nelle zone sismiche.
Art. 29.  Disposizioni transitorie in merito alle procedure espropriative per opere di difesa del suolo e di bonifica.
Art. 30.  Entrata in vigore.


§ 4.1.49 - L.R. 3 giugno 2003, n. 10.

Modifiche alle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 20, 8 agosto 2001, n. 24, 25 novembre 2002, n. 31 e 19 dicembre 2002, n. 37 in materia di governo del territorio e politiche abitative.

(B.U. 4 giugno 2003, n. 80).

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 43 della legge regionale n. 20 del 2000.

     1. Il comma 6 dell’articolo 43 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio) è abrogato.

     2. Al comma 6 ter dell’articolo 43 della legge regionale n. 20 del 2000, l’inciso: ", 6" è eliminato.

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2001.

     1. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituita con la seguente:

     "c) a sviluppare forme di coordinamento e di solidarietà per la gestione del patrimonio di erp, anche attraverso la formazione di graduatorie intercomunali, la individuazione di procedure per la mobilità intercomunale degli assegnatari, la definizione di canoni uniformi per ambiti territoriali omogenei e la predisposizione di un contratto tipo di locazione degli alloggi di erp;".

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2001.

     1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2001, dopo le parole: "i quali" sono inserite le seguenti: "presentino i requisiti di cui all’art. 19 e,".

     2. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2001, dopo le parole: "registri immobiliari" sono inserite le seguenti: ", la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari, con esclusione delle vendite frazionate".

 

     Art. 4. Integrazioni all’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001, è aggiunto il seguente comma:

     "2 bis. La presente legge si applica altresì agli alloggi acquisiti dalle ACER dopo l’entrata in vigore della stessa legge, ai sensi dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell’articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001). Qualora i medesimi alloggi siano sottoposti ai programmi di recupero o riqualificazione previsti dal comma 5 bis, gli stessi sono trasferiti in proprietà ai Comuni a norma dell’articolo 49 entro il termine di conclusione dei piani finanziari, per essere destinati all’erp.".

     2. Dopo il comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001, è inserito il seguente comma:

     "5 bis. Per gli alloggi di erp che alla data dell’entrata in vigore della presente legge siano stati sottratti all’assegnazione ai sensi del comma 5 e per gli alloggi che all’atto dell’acquisizione da parte dell’ACER, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 449 del 1997 e dell’articolo 46 della legge n. 338 del 2000, non risultino idonei all’assegnazione, i programmi di recupero o riqualificazione possono essere attuati con piani finanziari che prevedano anche il ricorso al credito privato. Ciascun programma garantisce comunque l’incremento del patrimonio di erp. Gli alloggi interessati possono essere esclusi dalla normativa di erp per il periodo di attuazione del piano finanziario e destinati alla locazione a un canone determinato in base ai costi di investimento e di gestione dell’intervento, secondo le stesse modalità previste dall’articolo 12, comma 6. Per l’attuazione di tali programmi il Comune può ricorrere agli operatori previsti dall’articolo 14, previa stipula di apposita convenzione, predisposta sentite le organizzazioni sindacali, che definisce il piano finanziario ed i canoni. Al termine del programma gli alloggi sono destinati all’erp.".

 

     Art. 5. Sostituzione dell’articolo 27 della legge regionale n. 24 del 2001.

     1. L’articolo 27 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

     "Art. 27. Subentro, ospitalità temporanea e coabitazione.

     1. I componenti del nucleo avente diritto, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell’assegnatario ovvero di abbandono dell’alloggio. Hanno diritto al subentro in particolare i componenti del nucleo avente diritto originario nonché coloro che siano venuti a far parte del nucleo per ampliamento dello stesso, a seguito di sopravvenienza di figli, matrimonio o stabile convivenza nei casi previsti dal comma 2, ovvero per accoglienza nell’abitazione degli ascendenti o degli affini in linea ascendente, ovvero per affidamento stabilito con provvedimento giudiziario, secondo quanto previsto dalla delibera del Consiglio regionale di cui all’articolo 15, comma 2.

     2. La stabile convivenza comporta la modifica della composizione del nucleo originario quando ricorrono le seguenti condizioni:

     a) la convivenza è instaurata per le finalità di cui all’articolo 24, comma 4;

     b) l’avvio della convivenza è comunicato al Comune, il quale verifica la continuità e stabilità della convivenza, per un periodo di almeno quattro anni;

     c) la modifica della composizione del nucleo avente diritto è autorizzata dal Comune a seguito delle verifiche di cui alla lettera

     b) del presente comma.

     3. Nel caso di decesso dell’assegnatario prima della decorrenza del termine di cui al comma 2, lettera b), il Comune può concedere al convivente il subentro, in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate.

     4. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede all’eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione, anche provvisoria, del giudice.

     5. Fuori dai casi previsti dal comma 2, l’ospitalità temporanea e la coabitazione di soggetti esterni al nucleo dell’assegnatario, tra cui le persone che prestano assistenza a componenti del nucleo acquisendo la residenza anagrafica, si attuano secondo quanto disposto dal regolamento comunale d’uso degli alloggi. In nessun caso l’ospitalità temporanea e la coabitazione comportano modifica della composizione del nucleo avente diritto nè costituiscono titolo al subentro.".

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001.

     1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001, le parole: "e la conseguente risoluzione dello stesso alla prima scadenza successiva" sono sostituite dalle seguenti: "e il rilascio dell’alloggio, con decorrenza dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data della dichiarazione di decadenza".

     2. Dopo il comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001, è aggiunto il seguente comma:

     "4 bis. Il provvedimento, in base all’articolo 11, comma dodicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l’assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), ha natura definitiva, indica il termine di rilascio dell’alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e non è soggetto a proroghe.".

     3. Dopo il comma 5 dell’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001, è inserito il seguente comma:

     "5 bis. Su istanza dell’interessato, il Comune revoca il provvedimento di decadenza, disposto ai sensi del comma 1 lettera f), qualora il reddito del nucleo avente diritto, nell’anno successivo a quello dell’accertamento, sia rientrato entro il limite per la permanenza, per il venir meno dei fattori straordinari che avevano prodotto il superamento del medesimo limite. In tali casi il Comune effettua controlli sistematici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati.".

 

     Art. 7. Integrazione all’articolo 31 della legge regionale n. 24 del 2001.

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale n. 24 del 2001, è aggiunto il seguente comma:

     "1 bis. L’atto con il quale il Comune dichiara la risoluzione del contratto ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui all’articolo 30, comma 4-bis.".

 

     Art. 8. Integrazione all’articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2001.

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2001, è aggiunto il seguente comma:

     "3 bis. L’atto con il quale il Comune dispone il rilascio degli alloggi ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui all’articolo 30, comma 4-bis.".

 

     Art. 9. Integrazione all’articolo 41 della legge regionale n. 24 del 2001.

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 41 della legge regionale n. 24 del 2001, è aggiunto il seguente comma:

     "2 bis. I Comuni, attraverso la convenzione di cui al comma 2, possono altresì avvalersi delle ACER per lo svolgimento dei compiti amministrativi inerenti alla gestione degli alloggi di erp, nonché per la predisposizione ed attuazione di programmi di intervento per le politiche abitative con la possibilità di incassare direttamente i contributi concessi, sulla base di quanto stabilito nel programma regionale di cui all’articolo 8.".

 

     Art. 10. Integrazione all’articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002.

     1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell’edilizia), dopo la parola "componenti" aggiungere "di norma esterni all’amministrazione".

 

     Art. 11. Sostituzione dell’articolo 34 della legge regionale n. 31 del 2002.

     1. L’articolo 34 della legge regionale n. 31 del 2002 è sostituito dal seguente:

     "Art. 34. Atti di indirizzo e coordinamento tecnico.

     1. Per assicurare una omogenea applicazione da parte dei Comuni dei requisiti tecnici delle opere edilizie e per garantire il livello minimo di prestazione delle stesse, il Consiglio regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000.

     2. In fase di prima applicazione hanno valore di atto di indirizzo e coordinamento tecnico le disposizioni sui requisiti obbligatori e volontari contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale 28 febbraio 1995, n. 593, 22 febbraio 2000, n. 268 e 16 gennaio 2001, n. 21, limitatamente all’individuazione dei requisiti e al loro campo di applicazione.

     3. I Comuni adeguano il RUE a quanto previsto dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 in merito ai requisiti cogenti, entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trascorso tale termine i requisiti obbligatori trovano diretta applicazione.".

 

     Art. 12. Abrogazione dell’articolo 35 della legge regionale n. 31 del 2002.

     1. L’articolo 35 della legge regionale n. 31 del 2002 è abrogato.

 

     Art. 13. Modifiche all’articolo 36 della legge regionale n. 31 del 2002 che modifica la legge regionale n. 35 del 1984.

     1. Al comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale n. 31 del 2002, sostitutivo dei commi primo, secondo e terzo dell’articolo 2 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell’art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) dopo la parola: "sismiche" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione di quelle a bassa sismicità,".

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 36 della legge regionale n. 31 del 2002, è aggiunto il seguente comma:

     "1 bis. Dopo il comma secondo dell’articolo 2 della legge regionale n. 35 del 1984, è aggiunto il seguente comma:

     2 bis. La preventiva autorizzazione di cui al comma secondo è rilasciata dal Comune territorialmente competente, verificata la conformità delle strutture alle norme tecniche sismiche, nonché la compatibilità tra gli interventi proposti e le condizioni geomorfologiche e di stabilità del versante.".

     3. Dopo il comma 6 dell’articolo 36 della legge regionale n. 31 del 2002 è aggiunto il seguente comma:

     "6 bis. Per le opere di rilevante interesse pubblico, fino alla definizione dei criteri per l’individuazione del campione di cui al comma 5, trovano applicazione l’autorizzazione preventiva e il controllo sistematico in corso d’opera e finale, come definiti con direttiva della Regione, da emanarsi entro 6 mesi.".

 

     Art. 14. Sostituzione dell’articolo 37 della legge regionale n. 31 del 2002.

     1. L’articolo 37 della legge regionale n. 31 del 2002 è sostituito dal seguente:

     "Art. 37. Pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica nelle zone sismiche.

     1. Nei Comuni per i quali trova applicazione la normativa tecnica sismica, la Provincia esprime il parere sul POC e sul PUA nonché, in via transitoria, sulle varianti al piano regolatore generale e sugli strumenti urbanistici attuativi del vigente PRG, in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

     2. Il parere è rilasciato nell’ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico medesimo. Nei casi in cui la legge non preveda l’intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento urbanistico, il parere è reso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione comunale.

     3. In caso di inutile decorrenza del termine per l’espressione del parere secondo quanto previsto dal comma 2, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi.".

 

     Art. 15. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 37 del 2002.

     1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) le parole: "al Capo II del presente Titolo" sono sostituite dalle seguenti: "all’articolo 6".

     2. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 37 del 2002, le parole: "gli enti pubblici" sono sostituite dalle parole: "i Comuni".

 

     Art. 16. Modifica all’articolo 4 della legge regionale n. 37 del 2002.

     1. Il comma 3 dell’art. 4 della legge regionale n. 37 del 2002, è sostituito dal seguente:

     "3. La Regione cura la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l’espropriazione, distinti in relazione alle Amministrazioni che li hanno adottati, ricevendo altresì le comunicazioni, relative alle procedure espropriative, di cui all’articolo 14, comma 3, del DPR 327/01.".

 

     Art. 17. Modifica all’articolo 5 della legge regionale n. 37 del 2002.

     1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 37 del 2002, le parole: "conferite ai sensi del Capo II del presente Titolo" sono sostituite dalle seguenti: "espropriative esercitate dai Comuni e dai soggetti attuatori ai sensi degli articoli 6 e 6-bis della presente legge.".

 

     Art. 18. Modifica al Capo II del Titolo II della legge regionale n. 37 del 2002.

     1. L’intestazione del Capo II del Titolo II della legge regionale n. 37 del 2002, è sostituita dalla seguente: "Procedure espropriative per le opere di competenza regionale e per le opere di difesa del suolo e di bonifica".

 

     Art. 19. Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 37 del 2002.

     1. L’articolo 6 della legge regionale n. 37 del 2002, è sostituito dal seguente:

     "Art. 6. Attività conferite.

     1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6-bis, le funzioni amministrative relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche regionali sono conferite ai Comuni, che le esercitano in conformità alle disposizioni della presente legge.".

 

     Art. 20. Integrazione della legge regionale n. 37 del 2002.

     1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale n. 37 del 2002, è inserito il seguente:

     "Art. 6 bis. Opere di difesa del suolo e di bonifica.

     1. La Regione è competente allo svolgimento delle procedure espropriative per le opere pubbliche di difesa del suolo da essa realizzate.

     2. I Consorzi di bonifica sono competenti allo svolgimento delle procedure espropriative per tutte le opere di bonifica da loro realizzate, dando applicazione alle disposizioni della presente legge.

     3. Per le opere e i lavori di competenza regionale, affidati ai soggetti attuatori di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia del territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3), le procedure espropriative sono attuate dai medesimi soggetti attuatori.".

 

     Art. 21. Modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 37 del 2002.

     1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 37 del 2002, le parole da: "In caso" a: "funzioni conferite", sono sostituite dalle seguenti: "Per le opere pubbliche regionali, in caso di persistente inerzia del Comune o del soggetto attuatore nel compimento degli atti del procedimento espropriativo ad esso spettanti ai sensi degli articoli 6 e 6-bis,".

 

     Art. 22. Modifica all’articolo 12 della legge regionale n. 37 del 2002.

     1. Ai commi 2, 4, lettera a), 5, e 6, dell’articolo 12 della legge regionale n. 37 del 2002, le parole: "all’approvazione del progetto preliminare" sono sostituite dalle seguenti: "alla realizzazione dell’opera".

 

     Art. 23. Modifica all’articolo 16 della legge regionale n. 37 del 2002.

     1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 37 del 2002, le parole: "dell’autorità cui compete l’approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "competente ai sensi della presente legge".

 

     Art. 24. Integrazione della legge regionale n. 37 del 2002.

     1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale n. 37 del 2002, è inserito il seguente:

     "Art. 16 bis. Interventi nelle fasce di rispetto e nelle aree a rischio idrogeologico.

     1. L’approvazione, secondo le modalità procedurali previste dall’articolo 16 e previa intesa dell’Amministrazione comunale, del progetto definitivo o esecutivo di interventi, di manutenzione o di adeguamento tecnico funzionale di opere pubbliche, localizzati nell’ambito della fascia di rispetto prevista dalla legge per l’opera pubblica alla quale ineriscono, comporta variante al POC, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.

     2. L’Amministrazione procedente provvede all’inclusione del lavoro nell’elenco annuale, sulla base del progetto approvato ai sensi del comma 1.

     3. In caso di motivato dissenso dell’Amministrazione comunale, l’Amministrazione procedente può richiedere l’approvazione del progetto al Consiglio regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni. Tale approvazione produce i medesimi effetti previsti dal comma 1.

     4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le opere pubbliche di difesa del suolo e di bonifica da realizzarsi entro i limiti previsti dall’articolo 96, comma 1, lettera f) del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e dall’articolo 133, comma 1, lettera a) del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l’esecuzione del TU della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) nonché per le opere di difesa del suolo da realizzarsi nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato perimetrate ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.".

 

     Art. 25. Modifiche all’articolo 24 della legge regionale n. 37 del 2002.

     1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale n. 37 del 2002, è soppressa.

     2. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale n. 37 del 2002, le parole: ", nominati dalla Regione" sono soppresse.

     3. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale n. 37 del 2002, le parole: "nominati dalla Regione" sono sostituite con: "scelti".

     4. Dopo il comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale n. 37 del 2002, è aggiunto il seguente comma:

     "3 bis. Fino all’approvazione del regolamento provinciale, le funzioni di cui all’articolo 25 sono svolte dalle Commissioni per la determinazione del valore agricolo medio nell’attuale composizione.".

 

     Art. 26. Modifica all’articolo 25 della legge regionale n. 37 del 2002.

     1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale n. 37 del 2002, dopo la parola: "esprime" sono aggiunte le seguenti: ", ove richiesto,".

 

     Art. 27. Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 37 del 2002.

     1. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 27 della legge regionale n. 37 del 2002, sono soppressi.

 

     Art. 28. Disposizioni transitorie in merito ai pareri sugli strumenti urbanistici nelle zone sismiche.

     1. I pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica dei Comuni dichiarati sismici richiesti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rilasciati secondo le competenze e le modalità previste dalla legislazione previgente.

 

     Art. 29. Disposizioni transitorie in merito alle procedure espropriative per opere di difesa del suolo e di bonifica.

     1. I procedimenti espropriativi relativi alle opere regionali di difesa del suolo e di bonifica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le competenze e le modalità previste dalla legislazione previgente.

 

     Art. 30. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.