Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 03/06/2003 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 43 della legge regionale n. 20 del 2000. |
Art. 2. Modifica all’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2001. |
Art. 3. Modifiche all’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2001. |
Art. 4. Integrazioni all’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001. |
Art. 5. Sostituzione dell’articolo 27 della legge regionale n. 24 del 2001. |
Art. 6. Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001. |
Art. 7. Integrazione all’articolo 31 della legge regionale n. 24 del 2001. |
Art. 8. Integrazione all’articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2001. |
Art. 9. Integrazione all’articolo 41 della legge regionale n. 24 del 2001. |
Art. 10. Integrazione all’articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002. |
Art. 11. Sostituzione dell’articolo 34 della legge regionale n. 31 del 2002. |
Art. 12. Abrogazione dell’articolo 35 della legge regionale n. 31 del 2002. |
Art. 13. Modifiche all’articolo 36 della legge regionale n. 31 del 2002 che modifica la legge regionale n. 35 del 1984. |
Art. 14. Sostituzione dell’articolo 37 della legge regionale n. 31 del 2002. |
Art. 15. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 37 del 2002. |
Art. 16. Modifica all’articolo 4 della legge regionale n. 37 del 2002. |
Art. 17. Modifica all’articolo 5 della legge regionale n. 37 del 2002. |
Art. 18. Modifica al Capo II del Titolo II della legge regionale n. 37 del 2002. |
Art. 19. Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale n. 37 del 2002. |
Art. 20. Integrazione della legge regionale n. 37 del 2002. |
Art. 21. Modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 37 del 2002. |
Art. 22. Modifica all’articolo 12 della legge regionale n. 37 del 2002. |
Art. 23. Modifica all’articolo 16 della legge regionale n. 37 del 2002. |
Art. 24. Integrazione della legge regionale n. 37 del 2002. |
Art. 25. Modifiche all’articolo 24 della legge regionale n. 37 del 2002. |
Art. 26. Modifica all’articolo 25 della legge regionale n. 37 del 2002. |
Art. 27. Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 37 del 2002. |
Art. 28. Disposizioni transitorie in merito ai pareri sugli strumenti urbanistici nelle zone sismiche. |
Art. 29. Disposizioni transitorie in merito alle procedure espropriative per opere di difesa del suolo e di bonifica. |
Art. 30. Entrata in vigore. |
§ 4.1.49 - L.R. 3 giugno 2003, n. 10.
Modifiche alle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 20, 8 agosto 2001, n. 24, 25 novembre 2002, n. 31 e 19 dicembre 2002, n. 37 in materia di governo del territorio e politiche abitative.
(B.U. 4 giugno 2003, n. 80).
Art. 1. Modifiche all’articolo 43 della
1. Il comma 6 dell’articolo 43 della
2. Al comma 6 ter dell’articolo 43 della
Art. 2. Modifica all’articolo 5 della
1. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 della
"c) a sviluppare forme di coordinamento e di solidarietà per la gestione del patrimonio di erp, anche attraverso la formazione di graduatorie intercomunali, la individuazione di procedure per la mobilità intercomunale degli assegnatari, la definizione di canoni uniformi per ambiti territoriali omogenei e la predisposizione di un contratto tipo di locazione degli alloggi di erp;".
Art. 3. Modifiche all’articolo 14 della
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della
2. Al comma 1 dell’articolo 14 della
Art. 4. Integrazioni all’articolo 20 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della
"2 bis. La presente legge si applica altresì agli alloggi acquisiti dalle ACER dopo l’entrata in vigore della stessa legge, ai sensi dell’articolo 2 della
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 20 della
"5 bis. Per gli alloggi di erp che alla data dell’entrata in vigore della presente legge siano stati sottratti all’assegnazione ai sensi del comma 5 e per gli alloggi che all’atto dell’acquisizione da parte dell’ACER, ai sensi dell’articolo 2 della
Art. 5. Sostituzione dell’articolo 27 della
1. L’articolo 27 della
"Art. 27. Subentro, ospitalità temporanea e coabitazione.
1. I componenti del nucleo avente diritto, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell’assegnatario ovvero di abbandono dell’alloggio. Hanno diritto al subentro in particolare i componenti del nucleo avente diritto originario nonché coloro che siano venuti a far parte del nucleo per ampliamento dello stesso, a seguito di sopravvenienza di figli, matrimonio o stabile convivenza nei casi previsti dal comma 2, ovvero per accoglienza nell’abitazione degli ascendenti o degli affini in linea ascendente, ovvero per affidamento stabilito con provvedimento giudiziario, secondo quanto previsto dalla delibera del Consiglio regionale di cui all’articolo 15, comma 2.
2. La stabile convivenza comporta la modifica della composizione del nucleo originario quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) la convivenza è instaurata per le finalità di cui all’articolo 24, comma 4;
b) l’avvio della convivenza è comunicato al Comune, il quale verifica la continuità e stabilità della convivenza, per un periodo di almeno quattro anni;
c) la modifica della composizione del nucleo avente diritto è autorizzata dal Comune a seguito delle verifiche di cui alla lettera
b) del presente comma.
3. Nel caso di decesso dell’assegnatario prima della decorrenza del termine di cui al comma 2, lettera b), il Comune può concedere al convivente il subentro, in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate.
4. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede all’eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione, anche provvisoria, del giudice.
5. Fuori dai casi previsti dal comma 2, l’ospitalità temporanea e la coabitazione di soggetti esterni al nucleo dell’assegnatario, tra cui le persone che prestano assistenza a componenti del nucleo acquisendo la residenza anagrafica, si attuano secondo quanto disposto dal regolamento comunale d’uso degli alloggi. In nessun caso l’ospitalità temporanea e la coabitazione comportano modifica della composizione del nucleo avente diritto nè costituiscono titolo al subentro.".
Art. 6. Modifiche all’articolo 30 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 30 della
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 30 della
"4 bis. Il provvedimento, in base all’articolo 11, comma dodicesimo, del
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 30 della
"5 bis. Su istanza dell’interessato, il Comune revoca il provvedimento di decadenza, disposto ai sensi del comma 1 lettera f), qualora il reddito del nucleo avente diritto, nell’anno successivo a quello dell’accertamento, sia rientrato entro il limite per la permanenza, per il venir meno dei fattori straordinari che avevano prodotto il superamento del medesimo limite. In tali casi il Comune effettua controlli sistematici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati.".
Art. 7. Integrazione all’articolo 31 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 31 della
"1 bis. L’atto con il quale il Comune dichiara la risoluzione del contratto ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui all’articolo 30, comma 4-bis.".
Art. 8. Integrazione all’articolo 34 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 34 della
"3 bis. L’atto con il quale il Comune dispone il rilascio degli alloggi ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui all’articolo 30, comma 4-bis.".
Art. 9. Integrazione all’articolo 41 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 41 della
"2 bis. I Comuni, attraverso la convenzione di cui al comma 2, possono altresì avvalersi delle ACER per lo svolgimento dei compiti amministrativi inerenti alla gestione degli alloggi di erp, nonché per la predisposizione ed attuazione di programmi di intervento per le politiche abitative con la possibilità di incassare direttamente i contributi concessi, sulla base di quanto stabilito nel programma regionale di cui all’articolo 8.".
Art. 10. Integrazione all’articolo 3 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della
Art. 11. Sostituzione dell’articolo 34 della
1. L’articolo 34 della
"Art. 34. Atti di indirizzo e coordinamento tecnico.
1. Per assicurare una omogenea applicazione da parte dei Comuni dei requisiti tecnici delle opere edilizie e per garantire il livello minimo di prestazione delle stesse, il Consiglio regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’articolo 16 della
2. In fase di prima applicazione hanno valore di atto di indirizzo e coordinamento tecnico le disposizioni sui requisiti obbligatori e volontari contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale 28 febbraio 1995, n. 593, 22 febbraio 2000, n. 268 e 16 gennaio 2001, n. 21, limitatamente all’individuazione dei requisiti e al loro campo di applicazione.
3. I Comuni adeguano il RUE a quanto previsto dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 in merito ai requisiti cogenti, entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trascorso tale termine i requisiti obbligatori trovano diretta applicazione.".
Art. 12. Abrogazione dell’articolo 35 della
1. L’articolo 35 della
Art. 13. Modifiche all’articolo 36 della
1. Al comma 1 dell’articolo 36 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 36 della
"1 bis. Dopo il comma secondo dell’articolo 2 della
2 bis. La preventiva autorizzazione di cui al comma secondo è rilasciata dal Comune territorialmente competente, verificata la conformità delle strutture alle norme tecniche sismiche, nonché la compatibilità tra gli interventi proposti e le condizioni geomorfologiche e di stabilità del versante.".
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 36 della
"6 bis. Per le opere di rilevante interesse pubblico, fino alla definizione dei criteri per l’individuazione del campione di cui al comma 5, trovano applicazione l’autorizzazione preventiva e il controllo sistematico in corso d’opera e finale, come definiti con direttiva della Regione, da emanarsi entro 6 mesi.".
Art. 14. Sostituzione dell’articolo 37 della
1. L’articolo 37 della
"Art. 37. Pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica nelle zone sismiche.
1. Nei Comuni per i quali trova applicazione la normativa tecnica sismica, la Provincia esprime il parere sul POC e sul PUA nonché, in via transitoria, sulle varianti al piano regolatore generale e sugli strumenti urbanistici attuativi del vigente PRG, in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.
2. Il parere è rilasciato nell’ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico medesimo. Nei casi in cui la legge non preveda l’intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento urbanistico, il parere è reso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione comunale.
3. In caso di inutile decorrenza del termine per l’espressione del parere secondo quanto previsto dal comma 2, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi.".
Art. 15. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della
Art. 16. Modifica all’articolo 4 della
1. Il comma 3 dell’art. 4 della
"3. La Regione cura la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l’espropriazione, distinti in relazione alle Amministrazioni che li hanno adottati, ricevendo altresì le comunicazioni, relative alle procedure espropriative, di cui all’articolo 14, comma 3, del DPR 327/01.".
Art. 17. Modifica all’articolo 5 della
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della
Art. 18. Modifica al Capo II del Titolo II della
1. L’intestazione del Capo II del Titolo II della
Art. 19. Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
"Art. 6. Attività conferite.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6-bis, le funzioni amministrative relative ai procedimenti di espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche regionali sono conferite ai Comuni, che le esercitano in conformità alle disposizioni della presente legge.".
Art. 20. Integrazione della
1. Dopo l’articolo 6 della
"Art. 6 bis. Opere di difesa del suolo e di bonifica.
1. La Regione è competente allo svolgimento delle procedure espropriative per le opere pubbliche di difesa del suolo da essa realizzate.
2. I Consorzi di bonifica sono competenti allo svolgimento delle procedure espropriative per tutte le opere di bonifica da loro realizzate, dando applicazione alle disposizioni della presente legge.
3. Per le opere e i lavori di competenza regionale, affidati ai soggetti attuatori di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b) della
Art. 21. Modifica all’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
Art. 22. Modifica all’articolo 12 della
1. Ai commi 2, 4, lettera a), 5, e 6, dell’articolo 12 della
Art. 23. Modifica all’articolo 16 della
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della
Art. 24. Integrazione della
1. Dopo l’articolo 16 della
"Art. 16 bis. Interventi nelle fasce di rispetto e nelle aree a rischio idrogeologico.
1. L’approvazione, secondo le modalità procedurali previste dall’articolo 16 e previa intesa dell’Amministrazione comunale, del progetto definitivo o esecutivo di interventi, di manutenzione o di adeguamento tecnico funzionale di opere pubbliche, localizzati nell’ambito della fascia di rispetto prevista dalla legge per l’opera pubblica alla quale ineriscono, comporta variante al POC, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.
2. L’Amministrazione procedente provvede all’inclusione del lavoro nell’elenco annuale, sulla base del progetto approvato ai sensi del comma 1.
3. In caso di motivato dissenso dell’Amministrazione comunale, l’Amministrazione procedente può richiedere l’approvazione del progetto al Consiglio regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni. Tale approvazione produce i medesimi effetti previsti dal comma 1.
4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le opere pubbliche di difesa del suolo e di bonifica da realizzarsi entro i limiti previsti dall’articolo 96, comma 1, lettera f) del
Art. 25. Modifiche all’articolo 24 della
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 24 della
2. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 24 della
3. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 24 della
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 24 della
"3 bis. Fino all’approvazione del regolamento provinciale, le funzioni di cui all’articolo 25 sono svolte dalle Commissioni per la determinazione del valore agricolo medio nell’attuale composizione.".
Art. 26. Modifica all’articolo 25 della
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 25 della
Art. 27. Modifiche all’articolo 27 della
1. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 27 della
Art. 28. Disposizioni transitorie in merito ai pareri sugli strumenti urbanistici nelle zone sismiche.
1. I pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica dei Comuni dichiarati sismici richiesti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rilasciati secondo le competenze e le modalità previste dalla legislazione previgente.
Art. 29. Disposizioni transitorie in merito alle procedure espropriative per opere di difesa del suolo e di bonifica.
1. I procedimenti espropriativi relativi alle opere regionali di difesa del suolo e di bonifica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le competenze e le modalità previste dalla legislazione previgente.
Art. 30. Entrata in vigore.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.