§ 4.1.75 - L.R. 26 novembre 2010, n. 11.
Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:26/11/2010
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Interventi di promozione regionale
Art. 3.  Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile
Art. 4.  Semplificazione e dematerializzazione
Art. 5.  Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni
Art. 6.  Controllo e monitoraggio del ciclo dell'appalto e degli investimenti pubblici
Art. 7.  Rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
Art. 8.  Elenco regionale dei prezzi
Art. 9.  Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro
Art. 10.  Applicazione dei principi di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 ("Small business act per l'Europa") agli interventi finanziati con il concorso della Regione
Art. 11.  Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata
Art. 12.  Efficacia del permesso di costruire
Art. 13.  Misure premialità
Art. 14.  Clausola valutativa
Art. 15.  Norma finanziaria
Art. 16.  Abrogazione di norme


§ 4.1.75 - L.R. 26 novembre 2010, n. 11. [1]

Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata

(B.U. 26 novembre 2010, n. 162)

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali, coopera con lo Stato, le altre amministrazioni pubbliche e le parti sociali, per la promozione dell'ordinata convivenza e della legalità contro i fenomeni di infiltrazione mafiosa, del lavoro irregolare, dell'usura e dei comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata.

2. Per contribuire all'efficace perseguimento dei fini di cui al comma 1 la Regione promuove iniziative e progetti volti ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale, nonché di qualificazione e di idoneità degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche.

3. La Regione promuove altresì l'adozione di procedure e di iniziative finalizzate alla trasparenza, alla semplificazione e razionalizzazione dell'attività amministrativa e degli adempimenti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia.

 

     Art. 2. Interventi di promozione regionale

1. La Regione promuove iniziative e progetti per la legalità, la trasparenza e la tutela e sicurezza del lavoro, anche ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), con particolare attenzione a:

a) ricercare e analizzare le principali cause dei fenomeni di infiltrazioni malavitose, del lavoro irregolare, dell'usura e dei comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza sia pubblica che privata;

b) diffondere la cultura della legalità e a conseguire un'ordinata e civile convivenza attraverso azioni di prevenzione e di formazione;

c) sviluppare attività di cooperazione applicativa, dematerializzazione, semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi tra le pubbliche amministrazioni;

d) attivare forme di più stretta collaborazione, anche nel trattamento dei dati e delle informazioni, con gli Uffici territoriali del Governo, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le amministrazioni pubbliche, le strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione, le parti sociali, gli Ordini e Collegi professionali, le Università;

e) definire accordi e intese con i soggetti pubblici competenti, in ordine all'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo le finalità previste dalle disposizioni vigenti in materia;

f) realizzare attività di formazione, aggiornamento, valorizzazione e riconoscimento del merito e della qualità degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche;

g) svolgere attività di documentazione, ricerca, comunicazione e informazione;

h) promuovere la diffusione dell'uso del "Patto di integrità" e dei protocolli per la legalità negli appalti pubblici. Patti e azioni costituite da un complesso di regole comportamentali dirette a garantire il corretto svolgimento delle gare, allegate al bando di gara e parte integrante dello stesso, che i concorrenti sottoscrivono all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla stessa.

 

     Art. 3. Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile

1. La Regione definisce i casi e le modalità di adozione e di applicazione obbligatoria di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attività di vigilanza. Tali modalità sono definite secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con riferimento alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile).

2. La Regione predispone, aggiorna e pubblica l'elenco delle imprese che si avvalgono dei sistemi informatici di controllo e registrazione di cui al comma 1 e di quelli adottati ed applicati volontariamente durante l'esecuzione dei lavori.

3. La Regione, altresì, promuove la sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009 finalizzati:

a) al potenziamento e al migliore coordinamento delle attività di controllo, anche mediante l'adozione di sistemi informatici di rilevazione dei flussi degli automezzi e dei materiali nei cantieri;

b) ad assicurare la raccolta e la elaborazione, anche ai fini degli articoli 6 e 11, delle informazioni relative alle violazioni accertate.

4. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, promuove e sostiene gli accordi con gli Enti pubblici competenti in materia di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009, finalizzati in particolare ad incrementare e rendere omogenee su tutto il territorio regionale le attività di prevenzione e controllo in edilizia della polizia amministrativa locale.

 

     Art. 4. Semplificazione e dematerializzazione

1. Per agevolare lo svolgimento delle attività delle amministrazioni pubbliche, degli operatori economici e dei cittadini, la Regione, in collaborazione con gli enti competenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti, opera per la semplificazione e per la dematerializzazione degli atti, delle comunicazioni e dei relativi procedimenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, in particolare, la Regione:

a) costituisce, aggiorna e rende consultabile agli aventi diritto la banca dati delle certificazioni, rilasciate nell'ambito del territorio regionale, relative alla regolarità contributiva degli operatori economici;

b) definisce le modalità di redazione e di trasmissione, per via telematica, della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

c) definisce, in accordo con gli Uffici territoriali del Governo, le modalità per la trasmissione delle informazioni e dei dati richiesti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione e lotta contro la delinquenza mafiosa;

d) individua le modalità, integrate e coerenti con le disposizioni vigenti, per la standardizzazione e la trasmissione, per via telematica, dei dati da produrre nell'ambito degli adempimenti in materia edilizia e catastale;

e) individua, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia ed in accordo con le stazioni appaltanti interessate di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), le modalità di dematerializzazione delle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

 

     Art. 5. Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni

1. La Regione istituisce la Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni quale strumento di consultazione, proposta, verifica e valutazione per promuovere la legalità, la trasparenza e la qualità nelle diverse fasi di realizzazione dei lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile.

2. La Consulta, in particolare, esprime pareri finalizzati all'adozione degli atti di cui agli articoli 3, 8, 12 e 13. Può altresì formulare valutazioni, osservazioni e proposte per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio previste dalla presente legge e dalla legge regionale n. 2 del 2009, nonché per l'attuazione e la revisione della disciplina vigente.

3. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta:

a) dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede;

b) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni;

c) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni;

d) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati congiuntamente dagli Ordini e Collegi professionali operanti nel settore edile e delle costruzioni;

4. La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale, dura in carica tre anni e delibera con la presenza di almeno la metà dei componenti. Alle sedute possono essere invitati a partecipare esperti e altre rappresentanze istituzionali.

5. La Consulta trasmette, a fini conoscitivi, i pareri, le valutazioni, le osservazioni e le proposte formulate ai sensi del comma 2 al Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

 

CAPO II

Settore edile e delle costruzioni, delle forniture e dei servizi a committenza pubblica

 

     Art. 6. Controllo e monitoraggio del ciclo dell'appalto e degli investimenti pubblici

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, svolge funzioni di osservatorio dei contratti di lavori, servizi e forniture e degli investimenti pubblici al fine di contribuire alla trasparenza e razionalizzazione delle procedure. Concorre altresì al coordinamento delle iniziative e delle attività, promuovendo la collaborazione tra i soggetti interessati.

2. La Regione, mediante l'esercizio delle funzioni di osservatorio:

a) acquisisce le informazioni ed i dati utili a consentire la trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente nonché a monitorare l'attività degli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché i dati relativi al contenzioso;

b) garantisce, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, la pubblicità dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità da parte degli enti pubblici preposti all'effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni vigenti, nonché degli altri soggetti aventi titolo alla loro acquisizione;

c) promuove la qualità delle procedure di scelta del contraente e la qualificazione degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche anche ai sensi dell'articolo 13;

d) promuove l'attuazione della disciplina statale vigente inerente la verifica della congruità della incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato;

e) acquisisce le informazioni ed i dati relativi al ciclo dell'appalto e agli investimenti pubblici, al fine di consentire la tracciabilità e la registrazione dei flussi finanziari nonché la massima trasparenza sulla spesa pubblica;

f) svolge attività di studio, ricerca e indagine relativamente agli ambiti di attività di cui alla presente legge.

3. Tra i compiti di cui al comma 2 rientrano prioritariamente le attività relative:

a) alla gestione ed all'aggiornamento dell'archivio dei contratti e degli investimenti pubblici;

b) alla predisposizione di strumenti informatici per l'acquisizione dei dati di cui al comma 2;

c) alla elaborazione dei dati relativi al monitoraggio effettuato ed alla conseguente redazione di rapporti sull'andamento e sulle caratteristiche dell'attività contrattuale e degli investimenti pubblici;

d) all'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti;

e) ad assicurare il necessario supporto informativo agli enti pubblici interessati alle attività di cui al comma 2;

f) all'esercizio delle funzioni di segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;

g) alla segnalazione, agli enti competenti di cui alla lettera f), dei cantieri nei quali si eseguono lavori pubblici aggiudicati ad imprese che hanno presentato un'offerta la cui congruità sia stata sottoposta a valutazione di anomalia ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

h) alla formazione ed all'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi di cui all'articolo 8;

i) alla individuazione e diffusione di linee guida, buone pratiche e modalità finalizzate a semplificare, uniformare e supportare le attività delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, e a valorizzarne la responsabilità sociale.

 

     Art. 7. Rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

1. La Regione, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio previste dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti, nonché di semplificare gli obblighi di comunicazione può individuare, mediante specifiche intese con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ovvero con altri enti e organismi pubblici, forme di collaborazione, assistenza o di attribuzione di specifiche funzioni.

 

     Art. 8. Elenco regionale dei prezzi

1. Al fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei lavori pubblici, la Regione predispone ed aggiorna l'elenco regionale dei prezzi ai sensi dell'articolo133, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

2. L'elenco è redatto, anche tenendo conto di specifiche condizioni provinciali, con particolare riferimento alle voci più significative dei prezzi per l'esecuzione delle prestazioni.

3. L'elenco costituisce strumento di supporto e di orientamento per la determinazione dell'importo presunto delle prestazioni da affidare e può essere assunto a riferimento per le finalità di cui all'articolo 89 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

 

     Art. 9. Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro

1. Le stazioni appaltanti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 che realizzano lavori pubblici nell'ambito del territorio regionale verificano e valutano, nell'elaborazione dei progetti, l'adozione di soluzioni tecniche e di esecuzione che perseguano obiettivi di tutela dell'ambiente, risparmio energetico, riutilizzo delle risorse naturali e minimizzazione dell'uso di risorse non rinnovabili, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di riduzione dei rischi e dei disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.

2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti verificano e valutano altresì la possibilità di inserire, fra i criteri di valutazione dell'offerta, elementi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1. Tali elementi, correlati e adeguati alle prestazioni oggetto del contratto, possono riguardare:

a) soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico;

b) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi sul lavoro, rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti e dai piani di sicurezza e che aumentino la sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) soluzioni che prevedano l'utilizzo di materiali ecocompatibili o comunque a ridotto impatto ambientale, per i quali venga oggettivamente dimostrato il ridotto utilizzo di risorse energetiche nel ciclo di produzione, posa in opera e smaltimento e per i quali sia dimostrata la rinnovabilità della materia prima;

d) soluzioni che prevedano l'utilizzo, in misura maggiore rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti o dalle prescrizioni del capitolato speciale di appalto, di materiali derivati o provenienti da smaltimenti o demolizioni, riciclati o riciclabili;

e) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi e i disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.

3. Le stazioni appaltanti che affidano lavori con il concorso finanziario della Regione si impegnano, all'atto della richiesta del finanziamento, ad adottare, per le finalità ivi previste, i criteri di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con le specificità tecniche e funzionali dell'intervento che intendono realizzare.

 

     Art. 10. Applicazione dei principi di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 ("Small business act per l'Europa") agli interventi finanziati con il concorso della Regione

1. Le stazioni appaltanti che affidano lavori, anche congiuntamente a forniture o servizi, con il concorso finanziario della Regione si impegnano, all'atto della richiesta del finanziamento, in applicazione del principio di massima partecipazione della piccola impresa di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 ("Small business act per l'Europa"), ad adottare i criteri di organizzazione di cui al presente articolo.

2. Le stazioni appaltanti, in riferimento agli interventi di cui al comma 1, articolano in distinti lotti funzionali le prestazioni relative ad attività fra loro non omogenee oggetto di affidamento in distinti lotti funzionali, affinché possano costituire oggetto di offerte disgiunte nell'ambito della medesima procedura di affidamento, salvo diversa motivazione qualora sussistano ragioni di natura tecnica o funzionale, ovvero qualora tale articolazione possa precludere il perseguimento di finalità di pubblico interesse. Detti soggetti provvedono, altresì, a definire i requisiti di partecipazione di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 in relazione ai singoli lotti funzionali oggetto di affidamento.

3. Nel caso di affidamento di una pluralità di lotti funzionali ai sensi del comma 2, ai fini della individuazione della disciplina applicabile alle relative procedure di affidamento e, in particolare, degli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 163 del 2006, si considera in ogni caso il valore economico complessivo dei lotti oggetto della medesima procedura.

4. Il presente articolo non si applica ai lavori riguardanti beni culturali disciplinati dalle disposizioni statali vigenti.

5. La Regione, in applicazione dei principi di cui alla comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 in merito alle "Small business act per l'Europa" promuove attività di formazione, aggiornamento, valorizzazione e riconoscimento del merito e della qualità degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche.

 

CAPO III

Settore edile e delle costruzioni a committenza privata

 

     Art. 11. Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata

1. La Regione nell'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all'articolo 6, in riferimento ai lavori di cui al presente Capo, provvede:

a) alla segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;

b) ad acquisire le informazioni dai Comuni in merito all'avvio ed alla conclusione dei lavori nei cantieri, secondo modalità individuate con atto della Giunta regionale;

c) a svolgere le funzioni di controllo e monitoraggio previste ai sensi della legge regionale n. 2 del 2009.

 

     Art. 12. Efficacia del permesso di costruire

1. L'efficacia del permesso di costruire di cui agli articoli 12 e seguenti della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia) è sospesa ed i lavori non possono essere avviati fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all'ente competente una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'articolo 90, comma 9, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale può stabilire ulteriori verifiche delle condizioni di idoneità tecnico professionale, rilevanti ai fini della sicurezza nei cantieri in cui operano le imprese esecutrici dei lavori. Tali verifiche sono individuate, in conformità con le disposizioni vigenti in materia, secondo criteri di congruità, proporzionalità ed adeguatezza, anche in relazione alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della legge regionale n. 2 del 2009.

3. L'efficacia del permesso di costruire è altresì sospesa, con i medesimi effetti di cui al comma 1, fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all'ente competente la documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori oggetto del suddetto permesso di costruire. L'entrata in vigore di tale disposizione è subordinata alla sottoscrizione da parte della Regione di un accordo con le amministrazioni statali e le amministrazioni pubbliche competenti, in merito alle modalità di richiesta e di rilascio della documentazione di cui al presente comma, secondo criteri di adeguatezza e semplificazione, e alla pubblicazione del suddetto accordo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

4. Il comma 1 si applica agli interventi edilizi per i quali la domanda per il rilascio del permesso di costruire sia presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui al comma 3 si applica agli interventi edilizi per i quali la domanda sia presentata decorsi i trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT dell'accordo, di cui al medesimo comma 3.

 

     Art. 13. Misure premialità

1. La Regione istituisce l'elenco di merito degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile.

2. L'iscrizione nell'elenco è volontaria e ad esso possono essere iscritti i soggetti che siano in possesso delle condizioni di idoneità di cui all'articolo 12 e che dichiarino il proprio impegno a garantire, in riferimento a tutta la durata dei lavori, l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi da parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i lavori stessi.

3. La Giunta regionale dall'entrata in vigore della legge definisce i requisiti e le modalità di iscrizione, formazione, aggiornamento e organizzazione dell'elenco. Può altresì prevedere i casi in cui l'affidamento dei lavori a soggetti iscritti nell'elenco soddisfi e sostituisca, in tutto o in parte, gli obblighi di cui all'articolo 12.

4. L'iscrizione nell'elenco può essere assunto quale presupposto per ulteriori misure premiali definite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 14. Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel reprimere comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata e nel favorire la trasparenza, la semplificazione e la razionalizzazione dell'attività amministrativa. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta, anche nello svolgimento delle funzioni di osservatorio sui contratti e gli investimenti pubblici di cui all'articolo 6, presenta alle Commissioni assembleari competenti una relazione che fornisce informazioni sullo stato di attuazione della presente legge.

 

CAPO IV

Disposizioni finanziarie e abrogazioni

 

     Art. 15. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31e L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

 

     Art. 16. Abrogazione di norme

1. L'articolo 28 (Disposizioni transitorie in materia di appalti e lavori pubblici) della legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) è abrogato.


[1] Abrogata dall'art. 49 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18.