Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 28/01/1991 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Estinzione del contenzioso. 1. I crediti di importo inferiore a Lire 20.000 per imposte o tasse regionali, in essere alla data del 31 dicembre 1989, sono estinti e non si fa luogo alla loro [...] |
Art. 2. Esenzione tributaria per le autorizzazioni rilasciate agli enti gestori di pubbliche fognature. 1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate dalle Province e dal Circondario di Rimini agli enti [...] |
Art. 3. Tassa sulla concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi. 1. Ai sensi dell'art. 17 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752, relativa alla normativa quadro in materia di [...] |
§ 6.1.11 - Legge Regionale 28 gennaio 1991, n. 3. - Rinuncia ai crediti di
natura tributaria inferiori a lire 20.000 ed altre norme in materia tributaria.
(B.U. n. 7 del 31-1-1991).
Art. 1. Estinzione del contenzioso. 1. I crediti di importo inferiore a Lire 20.000 per imposte o tasse regionali, in essere alla data del 31 dicembre 1989, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione nè a quella degli interessi, pene pecuniarie e soprattasse ad essi connessi.
Art. 2. Esenzione tributaria per le autorizzazioni rilasciate agli enti gestori di pubbliche fognature. 1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate dalle Province e dal Circondario di Rimini agli enti gestori di pubbliche fognature, così come disposto dagli articoli 3, 8 e 9 della
2. Qualora all'ente gestore di pubblica fognatura spetti il rilascio ai privati delle autorizzazioni allo scarico di acque di rifiuto nella rete fognaria, su queste autorizzazioni continua ad applicarsi la tassa di concessione regionale prevista al numero d'ordine 21 della tariffa allegata alla
3. Nel caso previsto dal comma 2, al legale rappresentante dell'ente gestore si applicano gli obblighi, le sanzioni e la facoltà che l'articolo 6, comma 2, della
4. Al numero d'ordine 21 della tariffa allegata alla
«Ai fini tributari, per insediamenti diversi da quelli abitativi devono intendersi tutti quelli produttivi di beni o servizi i cui scarichi non sono assimilabili, per quantità e qualità, a quelli provenienti dalle abitazioni indipendentemente dalla classificazione operata, per altri fini, dall'art. 4 della
La sussistenza dei requisiti di assimilabilità agli scarichi di tipo abitativo degli insediamenti produttivi di beni o di servizi, da cui derivano scarichi provenienti esclusivamente da lavandini, servizi igienici, docce e simili, deve essere attestata nell'autorizzazione dell'ente competente.».
Art. 3. Tassa sulla concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi. 1. Ai sensi dell'art. 17 della
2. Nella tariffa allegata alla
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n. Legge quadro Indicazione degli Tassa di Tassa |
d'ord. 16/12/1985, atti soggetti rilascio annuale |
n.752 artt. a tassa (in Lire) |
5 e 17 |
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18 bis abilitazione alla |
ricerca e raccolta |
del tartufo 81.000 81.000 |
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NOTA
L'abilitazione alla ricerca e raccolta del tartufo ha la durata di sei
anni.
Il versamento della tassa di rilascio deve essere effettuato non oltre alla
consegna del tesserino all'interessato ed ha la validità di un anno dalla
data (giorno e mese) di rilascio dell'abilitazione.
Per gli anni successivi, il versamento delle tasse annuali scade il giorno
precedente a quello indicato nella data di rilascio, indipendentemente dal
giorno in cui é effettuato.
La tassa annuale non è dovuta qualora l'attività non sia esercitata.
La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi sui fondi
di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che,
consorziati in applicazione dell'art. 4,
la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.
La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino di idoneità.