§ 6.1.11 - Legge Regionale 28 gennaio 1991, n. 3. - Rinuncia ai crediti di
natura tributaria inferiori a lire 20.000 ed altre norme in materia tributaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:28/01/1991
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Estinzione del contenzioso. 1. I crediti di importo inferiore a Lire 20.000 per imposte o tasse regionali, in essere alla data del 31 dicembre 1989, sono estinti e non si fa luogo alla loro [...]
Art. 2.  Esenzione tributaria per le autorizzazioni rilasciate agli enti gestori di pubbliche fognature. 1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate dalle Province e dal Circondario di Rimini agli enti [...]
Art. 3.  Tassa sulla concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi. 1. Ai sensi dell'art. 17 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752, relativa alla normativa quadro in materia di [...]


§ 6.1.11 - Legge Regionale 28 gennaio 1991, n. 3. - Rinuncia ai crediti di

natura tributaria inferiori a lire 20.000 ed altre norme in materia tributaria.

(B.U. n. 7 del 31-1-1991).

 

Art. 1. Estinzione del contenzioso. 1. I crediti di importo inferiore a Lire 20.000 per imposte o tasse regionali, in essere alla data del 31 dicembre 1989, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione nè a quella degli interessi, pene pecuniarie e soprattasse ad essi connessi.

 

     Art. 2. Esenzione tributaria per le autorizzazioni rilasciate agli enti gestori di pubbliche fognature. 1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate dalle Province e dal Circondario di Rimini agli enti gestori di pubbliche fognature, così come disposto dagli articoli 3, 8 e 9 della L.R. 28 novembre 1986, n. 42, recante norme in materia di scarichi fognari, non sono soggette alla tassa prevista al numero d'ordine 21 della tariffa tributaria annessa alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 60, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

     2. Qualora all'ente gestore di pubblica fognatura spetti il rilascio ai privati delle autorizzazioni allo scarico di acque di rifiuto nella rete fognaria, su queste autorizzazioni continua ad applicarsi la tassa di concessione regionale prevista al numero d'ordine 21 della tariffa allegata alla L.R. n. 60 del 1980.

     3. Nel caso previsto dal comma 2, al legale rappresentante dell'ente gestore si applicano gli obblighi, le sanzioni e la facoltà che l'articolo 6, comma 2, della L.R. 23 agosto 1979, n. 26, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, pone a carico del pubblico ufficiale addetto al rilascio di atti soggetti a tassa.

     4. Al numero d'ordine 21 della tariffa allegata alla L.R. n. 60 del 1980, dopo il primo periodo della nota esplicativa, sono inseriti i seguenti due periodi:

     «Ai fini tributari, per insediamenti diversi da quelli abitativi devono intendersi tutti quelli produttivi di beni o servizi i cui scarichi non sono assimilabili, per quantità e qualità, a quelli provenienti dalle abitazioni indipendentemente dalla classificazione operata, per altri fini, dall'art. 4 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 7 e successive modificazioni.

     La sussistenza dei requisiti di assimilabilità agli scarichi di tipo abitativo degli insediamenti produttivi di beni o di servizi, da cui derivano scarichi provenienti esclusivamente da lavandini, servizi igienici, docce e simili, deve essere attestata nell'autorizzazione dell'ente competente.».

 

     Art. 3. Tassa sulla concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi. 1. Ai sensi dell'art. 17 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752, relativa alla normativa quadro in materia di tartufi destinati al consumo, è istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio del tesserino di abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.

     2. Nella tariffa allegata alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 60, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, nel Titolo II, dopo il numero d'ordine 18, è inserito il numero d'ordine 18 bis di cui alla seguente tabella e nota esplicativa annessa:

 

 

__________________________________________________________________

n.       Legge quadro  Indicazione degli   Tassa di       Tassa

d'ord.    16/12/1985,   atti soggetti      rilascio      annuale

          n.752 artt.      a tassa               (in Lire)

            5 e 17

__________________________________________________________________

18 bis                 abilitazione alla

                       ricerca e raccolta

                       del tartufo           81.000      81.000

__________________________________________________________________

 

 

NOTA

L'abilitazione alla ricerca e raccolta del tartufo ha la durata di sei

anni.

Il versamento della tassa di rilascio deve essere effettuato non oltre alla

consegna del tesserino all'interessato ed ha la validità di un anno dalla

data (giorno e mese) di rilascio dell'abilitazione.

Per gli anni successivi, il versamento delle tasse annuali scade il giorno

precedente a quello indicato nella data di rilascio, indipendentemente dal

giorno in cui é effettuato.

La tassa annuale non è dovuta qualora l'attività non sia esercitata.

La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi sui fondi

di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che,

consorziati in applicazione dell'art. 4, Legge n. 752 del 1985, esercitano

la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino di idoneità.