Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 bonifica, flora, fauna |
Data: | 05/04/2011 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Modifica del titolo della legge regionale n. 24 del 1991 |
Art. 2. Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale n. 24 del 1991 |
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale n. 24 del 1991 |
Art. 4. Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 1991 |
Art. 5. Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1991 |
Art. 6. Modifiche dell’articolo 5 della legge regionale n. 24 del 1991 |
Art. 7. Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 1991 |
Art. 8. Integrazione dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 1991 |
Art. 9. Modifica dell’articolo 13 della legge regionale n. 24 del 1991 |
Art. 10. Modifiche dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 1991 |
Art. 11. Integrazione dell’articolo 18 della legge regionale n. 24 del 1991 |
Art. 12. Modifica dell’articolo 20 della legge regionale n. 24 del 1991 |
Art. 13. Sostituzione della rubrica del Titolo V della legge regionale n. 24 del 1991 |
Art. 14. Integrazione della legge regionale n. 24 del 1991 |
Art. 15. Sostituzione dell’articolo 26 della legge regionale n. 24 del 1991 |
Art. 16. Modifica dell’articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 |
Art. 17. Modifiche dell’articolo 30 della legge regionale n. 24 del 1991 |
Art. 18. Abrogazione della tabella allegata alla legge regionale n. 24 del 1991 |
§ 3.3.28 - L.R. 5 aprile 2011, n. 2.
Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752”
(B.U. 5 aprile 2011, n. 51)
Art. 1. Modifica del titolo della
1. Nel titolo della
Art. 2. Modifiche dell’articolo 1 della
1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 1 della
“a) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo attraverso la conservazione, il ripristino ed il potenziamento degli ecosistemi naturali nelle zone vocate e la messa a dimora delle piante tartufigene;
b) promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo pubblico avvalendosi anche del contributo dell’associazionismo di settore;”.
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della
“b bis) sostenere le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovraregionale e l’avvio di percorsi gastronomici dedicati.”.
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“Art. 2
Compiti e funzioni
1. La Regione definisce i criteri generali e adotta gli atti di indirizzo relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale ed allo sviluppo della tartuficoltura.
2. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative all’applicazione della presente legge, eccetto quelle specificamente assegnate alla Giunta regionale o necessitanti di un coordinamento sovraprovinciale.
3. Per l’espletamento delle funzioni previste dalla presente legge le Province possono avvalersi:
a) dei Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato, nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna;
b) dei Consorzi di Bonifica di cui alla
c) dei servizi tecnici di bacino di cui alla
Art. 4. Modifiche dell’articolo 3 della
1. Prima del comma 1 dell’articolo 3 della
“01. Per la tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti e incrementi, così come previsti dal presente articolo. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo, con piante tartufigene, prodotte conformemente al disciplinare di cui all’articolo 7, comma 2, o ad analoghi processi di certificazione delle piante tartufigene adottati a livello nazionale o regionale.
02. Le tartufaie coltivate sono assimilate agli impianti per arboricoltura da legno come definiti all’articolo 2, comma 5 del
2. Al comma 2 dell’articolo 3 ed in ogni altra successiva ricorrenza della
3. Il numero 4 della lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della
“4) piano colturale per il miglioramento della tartufaia naturale che riporti le pratiche colturali nonché l’incremento della tartufaia stessa con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene. Il piano potrà prevedere i seguenti interventi:
4.1) messa a dimora di piante autoctone arboree ed arbustive tartufigene comprese le eventuali cure colturali;
4.2) realizzazione o manutenzione di opere di regimazione delle acque superficiali quali scoline, fossetti, muretti a secco, palificate e graticciate;
4.3) interventi di diradamento e di controllo della vegetazione infestante.
È considerato incremento di tartufaie naturali l’inserimento di piantine tartufigene, nel perimetro dell’area proposta per il riconoscimento, in numero non inferiore a trenta piante per ettaro. Qualora l’inserimento di piante tartufigene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le caratteristiche e gli equilibri della tartufaia, la Provincia competente può derogare a quanto previsto nel presente numero, sentito il parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all’articolo 2 della
4. Al numero 3 della lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della
5. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della
“2 bis. È ammesso il riconoscimento di tartufaie coltivate per soprassuoli originati da imboschimenti realizzati con finanziamenti pubblici non dedicati, a condizione che la tipologia dell’impianto sia riconducibile all’ “arboricoltura da legno” e che tale riconoscimento non contrasti con specifici impegni in corso. Ai casi in questione si applica il divieto di raccolta di cui all’articolo 18 della
6. Al comma 3 bis dell’articolo 3 della
Art. 5. Modifiche dell’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
Art. 6. Modifiche dell’articolo 5 della
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della
2. Al comma 4 dell’articolo 5 della
3. Al comma 4 bis dell’articolo 5 della
Art. 7. Modifiche dell’articolo 7 della
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della
“1. La produzione vivaistica di piante tartufigene è assoggettata alla disciplina di cui alla
2. Il comma 2 dell’articolo 7 della
“2. La Regione con proprio atto istituisce la certificazione delle piante tartufigene, prevedendo il relativo disciplinare di produzione.”.
Art. 8. Integrazione dell’articolo 8 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della
“3 bis. Le Province, direttamente o attraverso le Associazioni locali dei raccoglitori, possono promuovere lo svolgimento di corsi di formazione e preparazione volti a sostenere l’esame di cui al comma precedente senza oneri per l’amministrazione.”.
Art. 9. Modifica dell’articolo 13 della
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 13 della
2. Al comma 4 dell’articolo 13 della
Art. 10. Modifiche dell’articolo 14 della
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della
“3 bis. La Regione, attraverso idonei provvedimenti, promuove forme di gestione e interventi per le aree forestali finalizzati alla conservazione ed alla valorizzazione della produzione del tartufo anche incentivando la collaborazione fra associazioni dei tartufai e proprietari dei terreni.”.
Art. 11. Integrazione dell’articolo 18 della
1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 18 della
2. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 18 della
“i) raccolta e commercio di tartufi immaturi: da 516 Euro a 1.549 Euro;”.
3. Alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 18 della
4. Dopo la lettera o) del comma 1 dell’articolo 18 della
“o bis) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva ai sensi dell’articolo 3 della
5. Dopo la lettera s) del comma 1 dell’articolo 18 della
“s bis) mancato rispetto del disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 2: da 250 Euro a 1.500 Euro;
s ter) cessione a qualunque titolo di piante dichiarate tartufigene, non conformi al disciplinare di produzione delle piante tartufigene adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 2: da 1.000 Euro a 6.000 Euro.”.
Art. 12. Modifica dell’articolo 20 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della
“3 bis. Le Province possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita delle associazioni dei tartufai per il monitoraggio e la manutenzione delle aree tartufigene e delle tartufaie pubbliche attraverso la programmazione di giornate ecologiche.
3 ter. Gli enti locali territoriali di cui al comma 1 ed i Consorzi di bonifica, al fine del mantenimento delle capacità produttive delle aree tartufigene oggetto di libera raccolta, promuovono interventi colturali di messa a dimora di piante tartufigene, manutenzione e forme di tutela degli alberi singoli o in filare, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione non onerosa, delle associazioni dei tartufai.”.
Art. 13. Sostituzione della rubrica del Titolo V della
1. La rubrica del Titolo V della
Art. 14. Integrazione della
1. Dopo l’articolo 24 della
“Art. 24 bis. Interventi e finanziamenti
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 la Regione promuove e sostiene:
a) attività di studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione, certificazione di qualità e tracciabilità;
b) attività formative e di aggiornamento di conduttori, raccoglitori, tecnici e personale addetto alla vigilanza;
c) attività di tutela, promozione e valorizzazione commerciale sui mercati locali ed esteri;
d) attività di ripristino ambientale e conservazione del patrimonio tartufigeno.
2. La Regione concede contributi ad Enti pubblici e privati per l’organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura.
La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione dei contributi.
3. La Regione concede alle Province contributi finalizzati alle attività di valorizzazione del tartufo e prodotti a base di tartufo, del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura. La Giunta regionale definisce con proprio atto i criteri e le modalità di concessione dei contributi.
4. I Comuni provvedono, tramite i propri regolamenti del verde pubblico e privato, a valorizzare le piante tartufigene.
5. Nei territori collinari rientranti nelle aree di cui all’articolo 24 sexies, il taglio di specie arboree ed erbacee lungo le sponde dei corsi d’acqua tiene conto della presenza di specie tartufigene, fatta salva la sicurezza idraulica e la fine della produttività di tali piante.
6. Le Province favoriscono intese ed accordi fra tutti i soggetti del territorio interessati alla promozione e valorizzazione del tartufo.
7. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d’esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Art. 24 ter. Eventi
1. La Regione, attraverso il competente Assessorato, coordina le Province nell’elaborazione di un calendario annualedi eventi legati al tartufo.
2. La Regione, ai sensi dell’articolo 8 della
Art. 24 quater. Università ed Enti di Ricerca
1. La Regione promuove la stipula di convenzioni con Università ed Enti di ricerca regionali, per i fini di cui all’articolo 24 bis, comma 1, lettera a).
2. La Regione promuove altresì collaborazioni e progetti fra le Università e gli Enti di ricerca presenti sul proprio territorio e analoghe istituzioni presenti nelle regioni limitrofe.
Art. 24 quinquies. Conferenza regionale annuale
1. È convocata annualmente una Conferenza regionale sul tartufo con funzioni consultive e propositive.
2. La Conferenza è presieduta dall’Assessore regionale competente in materia o suo delegato, e vi partecipano le Province ed i soggetti di cui all’articolo 30 comma 2.
3. La Conferenza esamina e discute la relazione sullo stato del patrimonio tartufigeno e lo sviluppo della tartuficoltura regionale, elaborata dall’Assessorato regionale competente con la collaborazione delle Province.
Art. 24 sexies. Carta regionale delle aree tartufigene
1. Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, acquisite le proposte delle Province e sentiti il Comitato consultivo regionale per l’ambiente naturale, gli Enti gestori dei parchi e delle aree protette e le associazioni dei tartufai maggiormente rappresentative a livello regionale, la Carta regionale delle aree tartufigene.
2. I contenuti tecnico-scientifici della Carta e le modalità di elaborazione e di redazione sono definiti dalla Giunta con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare.
3. Per le modifiche della Carta regionale delle aree tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.
4. La Carta viene aggiornata con cadenza quinquennale seguendo le procedure di cui al comma 1.”.
Art. 15. Sostituzione dell’articolo 26 della
1. L’articolo 26 della
“Art. 26 Associazioni locali
1. La Regione favorisce la costituzione di Associazioni locali che, particolarmente attraverso intese tra produttori o proprietari e raccoglitori, Enti locali, Enti gestori dei parchi e Consorzi di bonifica perseguano statutariamente i seguenti scopi:
a) il miglioramento, la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio tartuficolo locale e la promozione della corretta attività di raccolta;
b) la valorizzazione del bosco quale elemento essenziale per l’esistenza di tartufaie, nonché la razionalizzazione dei sistemi di manutenzione e di rinnovamento;
c) la salvaguardia del patrimonio tartufigeno regionale dei boschi a produzione dei tartufi dei re demaniali delle piante singole o a filari;
d) la promozione della gastronomia locale e delle potenzialità turistiche e commerciali legate al tartufo ed ai prodotti locali.
2. Con tali Associazioni le Province possono stipulare convenzioni per lo svolgimento di attività volte alla realizzazione dei fini di cui al comma 1.
3. Le Associazioni di cui al comma 1 possono compartecipare o produrre iniziative per la valorizzazione del prodotto. Qualora il loro statuto lo contempli, possono svolgere attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni ottenendo specifiche agevolazioni in base alla presente legge.”.
Art. 16. Modifica dell’articolo 27 della
1. La rubrica dell’articolo 27 della
2. Il comma 1 dell’articolo 27 della
“1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, o mediante l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della
3. Il comma 2 dell’articolo 27 della
4. Al comma 3 dell’articolo 27 della
Art. 17. Modifiche dell’articolo 30 della
1. Al comma 3 dell’articolo 30 della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 30 della
“3 bis. La Commissione si riunisce almeno una volta all’anno ed ogniqualvolta lo richieda il suo Presidente o almeno un quinto dei suoi membri.”.
3. Al comma 4 dell’articolo 30 della
Art. 18. Abrogazione della tabella allegata alla
1. La tabella allegata alla