§ 3.7.12 - Legge Regionale 7 gennaio 1984, n. 2. - Trasferimento di beni
regionali realizzati ai sensi delle Leggi regionali 30 dicembre 1976 n. 57 e 28 agosto 1979 n. 27, e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:07/01/1984
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Al fine della più proficua utilizzazione delle opere e degli impianti realizzati o in corso di realizzazione ai sensi delle Leggi regionali 28 agosto 1979 n. 27, 30 dicembre 1976 n. 57 e loro [...]
Art. 2.  Il trasferimento dei beni di cui all'art. 1 direttamente alle società per azioni è finalizzato agli scopi di cui alle leggi richiamate nel precedente articolo.
Art. 3.  I provvedimenti di esecuzione di quanto disposto ai precedenti articoli sono adottati dalla Giunta regionale.
Art. 4.  Per le opere in corso di realizzazione all'entrata in vigore della presente legge si continuano ad applicare integralmente le disposizioni procedurali contenute nella Legge regionale 28 agosto 1979 [...]
Art. 5.  (omissis)


§ 3.7.12 - Legge Regionale 7 gennaio 1984, n. 2. - Trasferimento di beni

regionali realizzati ai sensi delle Leggi regionali 30 dicembre 1976 n. 57 e 28 agosto 1979 n. 27, e successive modifiche e integrazioni.

(B.U. n. 5 dell'11-1-1984).

 

Art. 1. Al fine della più proficua utilizzazione delle opere e degli impianti realizzati o in corso di realizzazione ai sensi delle Leggi regionali 28 agosto 1979 n. 27, 30 dicembre 1976 n. 57 e loro successive modifiche e integrazioni, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a porre in essere gli atti necessari a trasferire gratuitamente al patrimonio degli enti locali territoriali, titolari di partecipazioni azionarie nelle società per azioni di cui alla lettera b) dell'art. 1 della Legge regionale 24 dicembre 1981, n. 51 e dell'art. 1 della Legge regionale 30 dicembre 1976 n. 57, ovvero delle citate società, le opere e gli impianti sopra menzionati, nonché i rispettivi diritti di superficie, costituiti ai sensi delle leggi richiamate nel presente articolo.

 

     Art. 2. Il trasferimento dei beni di cui all'art. 1 direttamente alle società per azioni è finalizzato agli scopi di cui alle leggi richiamate nel precedente articolo.

 

     Art. 3. I provvedimenti di esecuzione di quanto disposto ai precedenti articoli sono adottati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 4. Per le opere in corso di realizzazione all'entrata in vigore della presente legge si continuano ad applicare integralmente le disposizioni procedurali contenute nella Legge regionale 28 agosto 1979 n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, fino al loro trasferimento.

 

     Art. 5. (omissis) [1]

 

 


[1] Modifica la lett. c) dell'art. 3 della L.R. 27/1979 riportata al § 3.7.10.