§ 1.7.43 - L.R. 6 dicembre 2011, n. 21.
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.7 finanze e patrimonio
Data:06/12/2011
Numero:21


Sommario
Art. 1. 1. Il comma 246 dell’articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania – Legge [...]
Art. 2. 1. Le graduatorie dei concorsi pubblici espletati dalla Regione Campania di cui alla delibera di Giunta regionale n. 6132 del 2002, valide a tutto il 31 dicembre 2009 e non eseguite a mezzo [...]
Art. 3. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania


§ 1.7.43 - L.R. 6 dicembre 2011, n. 21.

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale

(B.U. 7 dicembre 2011, n. 75)

 

Art. 1.

1. Il comma 246 dell’articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), è sostituito dal seguente:

“246. Nell’ambito della politica regionale finanziata dal fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) all’esito dell’approvazione del programma attuativo regionale, ai sensi della delibera CIPE n. 166 del 2007, come modificata dalla delibera CIPE n. 1 del 2009, ed alla piena disponibilità delle risorse programmate, sono stanziate, per il triennio 2011 - 2013, risorse finanziarie, pari ad euro 200.000.000,00 per ogni annualità, per complessivi euro 600.000.000,00, per provvedere al pagamento dei contributi sui mutui contratti entro il 31 dicembre 2010 da Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 (Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali), della legge regionale 12 dicembre 1979, n. 42 (Interventi regionali per la costruzione, l’ampliamento, il miglioramento, il completamento e l’acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva), della legge regionale 6 maggio 1985, n. 50 (Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica) e della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania). La UPB 1.1.1. è incrementata di euro 1.100.000,00 per fronteggiare la grave situazione di dissesto idraulico idrogeologico che interessa il territorio regionale di cui euro 550.000,00 destinati al consorzio di bonifica Destra fiume Sele.”.

2. Il comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013), è sostituito dal seguente:

“5. E’ autorizzata l’iscrizione della somma di euro 60.000.000,00 nella UPB 1.1.5 denominata “Acquedotti e disinquinamenti”. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione a destinazione vincolata proveniente dalle risorse liberate dal POR 2000/2006”.

3. All’articolo 39 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l’anno 2002) le parole da “dal Consiglio” fino a “favorevole” sono soppresse.

4. La legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari – adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390) è così modificata:

a) al comma 3 dell’articolo 19 le parole “d’intesa con” sono sostituite dalla seguente “sentita” e le parole “tra i rappresentanti eletti dal Consiglio regionale” sono soppresse;

b) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 le parole “d’intesa con l’Università di riferimento” sono soppresse; alla lettera b) la parola “due” è sostituita con la parola “tre” e dopo la parola “limitato” sono aggiunte le seguenti “di cui uno con funzioni di vicepresidente”.

5. I commissari nominati ai sensi del comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale), restano in carica per un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 16/2010 dopo la parola “all’urbanistica” sono soppresse le seguenti “responsabile dell’istruttoria,”.

 

     Art. 2.

1. Le graduatorie dei concorsi pubblici espletati dalla Regione Campania di cui alla delibera di Giunta regionale n. 6132 del 2002, valide a tutto il 31 dicembre 2009 e non eseguite a mezzo dell’utilizzo degli idonei per effetto dei vincoli scaturiti dalla violazione del patto di stabilità operata dalla delibera di Giunta regionale del 22 ottobre 2009, n. 1602, sono prorogate a tutto il 30 giugno 2013 [1].

 

     Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2012, n. 40.