Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari |
Capitolo: | 1.1 bilancio e contabilità |
Data: | 12/11/2004 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ammontare delle spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, [...] |
Art. 2. 1. Al secondo rigo, comma 1, articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 2003, n.23, le parole “di cui alla U.P.B. 4.16.41” sono sostituite dalle parole “di cui alla U.P.B. 6.23.222.” |
Art. 3. 1. E’ istituita l’enoteca regionale di Taurasi per la promozione e la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli della provincia di Avellino con lo stanziamento di euro 150.000,00 a gravare per il [...] |
Art. 4. 1. E’ autorizzata, in attuazione della delibera CIPE n. 26/2004, per il corrente esercizio finanziario la spesa di euro 200.000,00 per il sostegno nella fase di avvio dei patti territoriali a [...] |
Art. 5. 1. Al fine di favorire lo sviluppo dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti è istituito, a partire dal corrente esercizio finanziario, un fondo regionale annuale ordinario di euro [...] |
Art. 6. 1. E’ istituita alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale una direzione di staff finalizzata all’elaborazione di un piano per la ricostruzione del sistema industriale della [...] |
Art. 7. 1. In attuazione della legge 1 agosto 2003, n.206, la regione Campania incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale mediante le attività di oratorio o attività [...] |
Art. 8. Dichiarazione d’urgenza. |
§ 1.1.67 – L.R. 12 novembre 2004, n. 8.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2004.
(B.U. 16 novembre 2004, n. 55).
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ammontare delle spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, emanati dall’amministrazione regionale per violazioni a norme tributarie o per l’applicazione di sanzioni amministrative, ripetibili nei confronti del destinatario dell’atto di notifica, è fissato nella misura unitaria di euro 6,00 a decorrere dall’esercizio finanziario 2004.
2. Per il triennio 2004-2006 è autorizzato il rifinanziamento e la riduzione di spese, già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le unità previsionali di base distinte in relazione al carattere vincolante o obbligatorio ed in ragione della loro correlazione a trasferimenti dallo Stato, dall’Unione Europea o a risorse proprie della Regione, ai sensi della
3. Il termine previsto dalla
1. Al secondo rigo, comma 1, articolo 3 della
2. L’articolo 3 della
a) al comma 3, dopo la parola “concessionario” aggiungere le parole “e dal titolare”; dopo la parola “carburante” aggiungere le parole “o, per loro delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice dell’impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui alla lettera d), comma 1, articolo 1, del decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1996”.
b) al comma 4, dopo la parole “successivo” elidere “a quello di erogazione”; dopo le parole “articoli 17, 18 e 19” aggiungere le parole “o con versamento sul conto della tesoreria regione Campania”.
c) al comma 6, dopo la parola “tributo” aggiungere il periodo “effettuato sulla base della dichiarazione annuale redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1996 e presentata alla Regione entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui i versamenti si riferiscono”; dopo la parola “comma 13” aggiungere le parole “del
3. Al punto 2), lettera d), comma 1, articolo 1 della
4. I termini per la utilizzazione dei contributi concessi agli enti locali con i riparti degli anni 2000, 2001 e 2002, per lavori di impiantistica sportiva di cui alle lettere a) e c), comma 1, articolo 2 della
5. I termini per l’approvazione dei progetti definitivi relativi agli interventi compresi nei piani esecutivi degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, di cui alla legge regionale 51/78, sono prorogati di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
6. I termini indicati dal comma 1 dell’articolo 15 della
7. Il beneficio di cui al comma 3, articolo 3, della
8. I termini di cui al comma 2 dell’articolo 16 della
9. Le lettere a) e b) del comma 1, articolo 34 della
a) “il 40% alle federazioni regionali proporzionalmente al numero di artigiani e piccole imprese associati certificato dalle organizzazioni nazionali di cui all’articolo 1;
b) il 60% alle associazioni provinciali in proporzione al numero di artigiani e piccole imprese associati certificato dalle organizzazioni nazionali di cui all’articolo 1.”
10. I termini indicati dal comma 4, articolo 10, della
11. E’ istituito un fondo per l’assistenza ai cittadini che per cause imprevedibili e non naturali hanno subito una limitazione al diritto di abitazione. Le procedure sono fissate con delibera della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Il fondo è dotato per il corrente esercizio finanziario di euro 500.000,00 a gravare sulla U.P.B. 1.3.10.
12. [Al punto c), comma 1, articolo 4 della
1. E’ istituita l’enoteca regionale di Taurasi per la promozione e la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli della provincia di Avellino con lo stanziamento di euro 150.000,00 a gravare per il corrente esercizio finanziario sulla U.P.B. 2.76.183.
2. E’ istituito il parco archeologico-fluviale e della rete archeologico-museale della Valle del Sarno ed il parco naturale archeologico regionale del Castello dei Sanseverino nel comune di Mercato San Severino, d’intesa con la sovrintendenza ai beni archeologici. Il relativo onere, in termini di competenza e di cassa, per l’esercizio finanziario corrente, pari ad euro 300.000,00, grava sulla U.P.B. 1.1.3 per le spese di primo funzionamento di uno studio di fattibilità.
3. In via straordinaria ed al fine di contribuire alla ripresa economica delle aree agricole interessate, è imputato al bilancio regionale 2004 l’onere corrispondente ai contributi di bonifica gravanti sugli immobili che ricadono nelle zone disastrate dagli eventi del maggio 1998 e nei comprensori di bonifica dell’Agro sarnese nocerino e del bacino inferiore del Volturno relativi agli esercizi dal 1998 al 2005. La spesa pari ad euro 3.500.000,00 grava sulla U.P.B. di riferimento “Risarcimento di mancati introiti nel bilancio dei consorzi di bonifica dell’Agro sarnese nocerino e del bacino inferiore del Volturno, a seguito della sospensione del pagamento dei contributi di bonifica disposta dalla Regione”. Il contributo è corrisposto ai consorzi di bonifica interessati alla presentazione dei ruoli di bonifica relativamente agli esercizi dal 1998 al 2005 previa assunzione dell’impegno alla restituzione delle somme pagate dagli utenti allo stesso titolo. [5]
4. L’elenco dei beni regionali alienabili, ai sensi del comma 3, articolo 25 della
a) appartamento in Caserta, alla piazza Matteotti, n. 8, piano quarto, interno 11;
b) n. 4 ex caselli di bonifica in Bacoli, località Fusaro;
c) immobile in Salerno alla via Salvador Allende, n. 45 -corpo di fabbrica posteriore-;
d) immobile in Cava de’ Tirreni -SA- al Viale Mazzini, n. 76 -ex O.N.P.I-;
e) fabbricato rurale in Zungoli -AV- alla via Cesare Battisti – largo Riscatto Baronale;
f) complesso immobiliare in Napoli alla Piazzetta Vita alla Sanità -ex ospedale San Camillo-;
g) appartamento in Napoli alla via Roberto Bracco, n. 15/A, scala E, piano quarto, interno 5;
h) ex casello di bonifica in San Tammaro -CE- -Mulino S. Antonio- Regi Lagni;
i) ex casello di bonifica in Caivano -NA- Ponte Carbonara - Regi Lagni.
4 bis. Dall’elenco dei beni alienabili ai sensi del comma 3, articolo 25 della
5. Il diritto di prelazione riconosciuto ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 dicembre 2003, si trovano nelle condizioni di cui ai punti a) e b), comma 3, articolo 25 della legge regionale 18/00, è riconosciuto agli enti pubblici.
6. L’articolo 47 della
7. Il comma 1, articolo 9 della
“Al difensore civico spetta una indennità pari ai 2/3 dell’indennità di funzione corrisposta ai consiglieri regionali.”
8. In previsione dell’attuazione del contratto decentrato del personale regionale l’incremento del fondo per le alte professionalità, relativamente alle annualità 2006-2008, è fissato ad una misura non inferiore allo 0,5 per cento del monte salario. [7]
9. E’ concesso un contributo straordinario di euro 500.000,00 all’amministrazione provinciale di Napoli per la messa in sicurezza della strada regionale denominata “Raffaele Bosco”, tratto VicoEquense-Moiano.
1. E’ autorizzata, in attuazione della
2. Quota parte del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 6 della legge di bilancio 2004, fino al limite di euro 50.000.000,00 è destinato alle politiche di investimento deliberate dalla Giunta regionale con provvedimenti n. 3950 del 7 agosto 2001, n. 912 dell’8 marzo 2002 e n. 942 del 14 marzo 2003.
3. La regione Campania assicura le attività della sala operativa di protezione civile a cura del relativo settore regionale. Gli oneri gravano sulla U.P.B. 1.1.1.
4. Per assicurare il ripristino o la ricostruzione degli interventi di cui all’ordinanza del Ministro dell’interno n. 3142/2001 e successive modifiche e integrazioni, è corrisposto al Sindaco di Napoli, commissario delegato ai sensi della predetta ordinanza, un contributo di euro 1.000.000,00. Il commissario delegato, d’intesa con il settore regionale programmazione interventi di protezione civile sul territorio, provvede secondo le procedure e deroghe di cui alla ordinanza stessa a definire i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo ai singoli proprietari nei limiti dell’importo complessivamente assentito. Le unità immobiliari alle quali è concesso il contributo non possono essere alienate per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di completamento dei lavori di ripristino o di ricostruzione. L’onere relativo al contributo pari ad euro 1.000.000,00 grava sulla U.P.B. 1.1.1. E’ finanziato il completamento dell’intervento di cui al comma 5, articolo 5, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3293 del 6 giugno 2003 per un importo di euro 1.800.000,00 a gravare sulla U.P.B. n. 1.1.1. [8]
5. Per l’istituzione e l’avviamento della facoltà di medicina presso l’università di Salerno è concesso un contributo di euro 800.000,00 a gravare sulla U.P.B. 6.23.54.
6. Le comunità montane possono utilizzare i fondi residui assegnati dalla regione Campania ai sensi della
7. Le attività di istruttoria, erogazione ed assistenza tecnica e amministrativa relativa a strumenti di promozione e sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale, finalizzate all’attuazione delle misure POR poste al comma 3, articolo 67 della legge regionale 10/01, sono equiparate ai servizi previsti al comma 1 dello stesso articolo. Per dette attività possono essere prorogate le convenzioni già in essere con l’amministrazione statale per interventi agevolati trasferiti alla regione Campania.
8. Al presidente ed ai consiglieri di amministrazione degli istituti autonomi delle case popolari della regione Campania, si applicano le norme di cui al comma 3, articolo 18 della
9. In analogia a quanto previsto dalla
10. E’ autorizzato il rifinanziamento del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 15/02 per un importo triennale di euro 9.000.000,00 a decorrere dall’annualità 2005.
1. Al fine di favorire lo sviluppo dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti è istituito, a partire dal corrente esercizio finanziario, un fondo regionale annuale ordinario di euro 5.000.000,00 a gravare sulla U.P.B. 1.82.227 per investimenti e opere pubbliche proposte dai comuni, con le modalità ed i criteri di cui alla legge regionale 51/78. Prioritariamente ed in misura non inferiore al 50% dello stanziamento complessivo, detto fondo è destinato alla incentivazione di opere intercomunali.
2. Allo scopo di favorire il riequilibrio territoriale ed il recupero dei piccoli centri abitati i soggetti che trasferiscono la propria residenza nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e classificati montani, ai sensi della
a) sono esentati dall’applicazione delle disposizioni di cui al
b) sono esentati dall’applicazione delle disposizioni di cui alla
c) sono destinatari di agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto pubblico locale secondo i criteri e le direttive emanate dalla Giunta regionale, mediante assegnazione di risorse finanziarie ai comuni con utilizzazione delle risorse di cui al fondo previsto dall’articolo 13 della legge regionale n. 10/01.
d) per le prestazioni di igiene e sanità pubblica veterinaria espletate dalle aziende sanitarie locali sono applicate le tariffe di cui al tariffario approvato con
3. L’assessorato regionale ai lavori pubblici è autorizzato alla ricontrattazione dei mutui degli enti locali con la cassa depositi e prestiti per il tasso e per la durata dei mutui medesimi.
4. L’assessorato regionale agli enti locali promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, organizzando ambiti di unione di comuni non rientranti nelle comunità montane. Per le funzioni associate svolte dalle Comunità Montane e dalle unioni di comuni è istituito un fondo unico regionale per la incentivazione dei servizi associati intercomunali fissato per l’anno 2004 in euro 2.000.000,00 a gravare sulla U.P.B. 1.82.227, da utilizzarsi secondo le modalità della legge regionale n. 51/78 [9].
5. Nelle more della legge che deve definire i compiti e le funzioni in via ordinaria e permanente dell’agenzia regionale per la difesa del suolo e tenuto conto che il 31 dicembre 2004 cessano le attribuzioni in capo al Presidente della regione Campania, commissario delegato ex ordinanza del Ministero degli interni n. 2994/99 e successive modificazioni, i compiti e le funzioni e le strutture di cui alle ordinanze 2994/99 e 2789/98 in capo alla struttura commissariale sono attribuiti all’agenzia regionale campana per la difesa del suolo a tal fine istituita. L’agenzia è retta da un coordinatore nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell’assessore all’ambiente, tra soggetti aventi una particolare qualificata esperienza nel settore della difesa idrogeologica, con il compito, altresì, di predisporre quanto necessario per il prosieguo dell’attività ordinaria. Per la gestione della fase transitoria è assegnata all’agenzia il fondo di euro 500.000,00 a gravare sulla U.P.B. 1.1.1.
6. Per il sostegno e la promozione del sistema universitario campano e per il diritto agli studi universitari le previsioni del bilancio 2004 e quelle del bilancio triennale sono così determinate:
anno 2004 10 milioni di euro;
anno 2005 25 milioni di euro;
anno 2006 30 milioni di euro.
1. E’ istituita alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale una direzione di staff finalizzata all’elaborazione di un piano per la ricostruzione del sistema industriale della regione Campania. Tale direzione deve essere supportata da una struttura organizzativa istituita con delibera della Giunta regionale con il compito di:
a) operare una ricognizione dell’attuale apparato industriale regionale;
b) evidenziare le criticità attuali;
c) proporre soluzioni per il rilancio delle politiche gestionali per la ricostruzione del sistema industriale ed il rilancio del lavoro operaio; la tabella “B” allegata alla
2. Il personale operante nelle discipline individuate nella
3. I servizi in materia di sanificazione ambientale, previsti con deliberazione della Giunta regionale, n. 1289 del 26 febbraio 1996, sono attribuiti, a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, alle competenze delle ASL, che già assicurano lo svolgimento dei servizi. All’onere derivante dall’attuazione della presente norma le ASL provvedono mediante l’istituzione di apposito fondo di bilancio con relativa copertura per ogni esercizio finanziario [10].
4. L’articolo 1 della
5. Al fine di adeguare le previsioni del bilancio e del bilancio triennale, i termini di legge, con esclusione delle norme di natura urbanistica, i riparti, le agevolazioni previste dalle leggi regionali per i comuni ricadenti nella “zona rossa” dell’area vesuviana, pur in diminuzione di abitanti, si applicano sulla base della popolazione residente nell’anno 2003.
6. Per tutte le funzioni di natura amministrativa di competenza della regione Campania ed alle assegnazioni finanziarie da essa attribuite, i comuni di Pompei e Sant’Anastasia, sedi di santuari meta di pellegrinaggio, sono equiparati ad un comune con popolazione pari a 40.000 abitanti. Detta norma ha validità per un triennio.
7. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere direttamente agli interventi per la realizzazione del sistema depurativo di Solofra e Mercato San Severino per un importo complessivo di euro 7.000.000,00. Per l’esecuzione delle opere si applicano le norme di cui alla legge regionale 51/78. Alla relativa spesa si provvede per il corrente esercizio finanziario con lo stanziamento di euro 5.000.000,00 a gravare sulla U.P.B. 2.66.137, nonché con lo stanziamento di euro 2.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2005 a gravare sempre sulla stessa U.P.B.
8. L’articolo 14 della
9. E’ istituito un fondo per finanziare attività ed iniziative istituzionali rappresentate dalle aree generali di coordinamento della giunta regionale in sede di sessione di bilancio, quantizzato per il corrente esercizio finanziario in euro 3.010.000,00 a gravare sulla U.P.B. 6.23.224, di nuova istituzione denominata “Spese per attività ed iniziative istituzionali”.
1. In attuazione della
2. La Regione, nell’ambito dell’erogazione delle prestazioni rientranti nel sistema di assistenza domiciliare, promuove ed incentiva iniziative volte a consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica, che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero e nei centri di riabilitazione di continuare a vivere nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza. A tal fine, i comuni, per ciò che concerne le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria indicate all’articolo 3 septies del
a) di titoli validi per l’acquisto di servizi dai soggetti pubblici e dai soggetti privati convenzionati o accreditati, erogatori di prestazioni sociali;
b) di contributi economici al nucleo familiare dell’assistito per le prestazioni sociali effettuate direttamente dalla famiglia; la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina gli indirizzi per la concessione dei titoli e dei contributi di cui alle lettere a) e b). I relativi oneri quantizzati in euro 2.000.000,00 gravano sulla U.P.B. 4.16.41.
Art. 8. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 8 maggio 2007, n. 156, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[2] Comma sostituito dal’art. 3 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[4] Comma abrogato dall'art. 4 della
[5] Comma così modificato dall’art. 23 della
[6] Comma inserito dall'art. 7 della
[7] Comma così modificato dall’art. 1 della
[8] La Corte Costituzionale, con sentenza 3 marzo 2006, n. 82, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che il Sindaco di Napoli provvede secondo le procedure e deroghe di cui alla ordinanza 11 luglio 2001, n. 3142 del Ministro dell'interno.
[9] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 14 febbraio 2005, n. 11.
[10] Comma già sostituito dal’art. 19 della