§ 6.3.169 – L.R. 2 marzo 2005, n. 8.
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2005, art. 3, comma 4 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:02/03/2005
Numero:8


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 


§ 6.3.169 – L.R. 2 marzo 2005, n. 8. [1]

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2005, art. 3, comma 4 della Legge regionale n. 8/2002).

(B.U. 9 marzo 2005, n. 4 – S.S. n. 6).

 

TITOLO I

(Disposizioni di carattere finanziario)

 

Art. 1.

     1. Il termine finale per l’attuazione del piano di stabilizzazione previsto dall’art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come modificato da ultimo dall’art. 1 della legge regionale 16 marzo 2004, n. 7, é fissato al 30 giugno 2005.

     2. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 1 si provvede con le risorse del Fondo per l’Occupazione di cui all’art. 1 del decreto legislativo 28/2/2000, n. 81 e con le risorse regionali determinate con legge finanziaria regionale, allocate all’UPB 4.3.02.02 (capitoli 2323214 e 43020209) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

     3. La Giunta regionale é autorizzata a detrarre in compensazione dalle somme da erogare per l’anno 2005 agli Enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l’attuazione delle finalità di cui alle Leggi regionali 30 gennaio 2001, n. 4 e 30 ottobre 2003, n. 20, le risorse attribuite in applicazione della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 e non utilizzate dagli enti medesimi.

     4. La Giunta regionale, sulla base dei principi e degli obiettivi della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, predispone specifici programmi triennali concernenti azioni di valorizzazione, salvaguardia, manutenzione, ripristino e recupero dei territori montani delle aree ricadenti nei comuni di Acri, Casabona, Fabrizia, Longobucco, Nardodipace, San Demetrio Corone, San Giovanni in Fiore e della Comunità Montana di Verbicaro.

     5. I programmi sono realizzati dall’AFOR a cui é affidata la predisposizione dei progetti annuali e la gestione degli stessi. L’AFOR utilizzerà la sua struttura tecnico-amministrativa ed i lavoratori che hanno prestato la propria opera con i Comuni interessati dalla presente norma. Il numero dei suddetti lavoratori é riportato nel decreto n. 17179 del 21 ottobre 2004 del Dipartimento Forestazione e non può essere incrementato e/o reintegrato neanche a seguito di pensionamenti e/o fuoriuscite dal bacino.

     6. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 4 e 5, é autorizzata per l’esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 10.000.000,00 con allocazione all’UPB 3.2.04.05 (capitolo 32040511) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

 

     Art. 2.

     1. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della Società consortile per azioni «Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Crotone», é autorizzata per l’esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 215.195,00 con allocazione all’UPB 5.2.01.03 (capitolo 52010301) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

     2. La Giunta regionale é autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 1.

     3. Per l’esercizio finanziario 2005 lo stanziamento di cui al capitolo 2231102 (UPB 2.2.04.09) dello stato di previsione della spesa – relativo alle attività previste dall’ex art. 32 della legge regionale 10/3/88, n. 5 – é determinato in euro 80.000,00.

     4. La Giunta regionale é autorizzata a concedere per l’esercizio finanziario 2005 un contributo straordinario di euro 100.000,00 – allocato all’UPB 7.2.01.02 (capitolo 72010202) – alla Sezione di coordinamento regionale delle Fondazioni Antiusura della Calabria per la costituzione di un «Fondo di solidarietà» finalizzato ad interventi di sostegno per i soggetti non in possesso dei requisiti minimi richiesti per l’accesso al Fondo di prevenzione ex art. 15, della legge n. 108/96.

     5. Sul contributo ordinario allocato all’UPB 2.2.04.03 (capitolo 5122206) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005, destinato al finanziamento dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (A.R.S.S.A), grava la spesa di euro 537.000,00 inerente alla copertura degli oneri derivanti dalla sentenza esecutiva della Corte di Appello di Catanzaro – Sezione Civile n. 324/03 del 3 giugno 2003. Sul contributo medesimo gravano, altresì, gli oneri pregressi per spese obbligatorie, per imposte, condono e personale, ammontanti a complessivi euro 1.765.661,00.

     6. Al fine di razionalizzare l’offerta turistica invernale, attraverso la coordinata riorganizzazione degli impianti sciistici della Regione Calabria é autorizzata, ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto regionale, la costituzione della società di capitali denominata «Calabria Neve». Per la realizzazione degli interventi previsti alla presente disposizione é autorizzata per l’esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 100.000,00 con allocazione all’UPB. 2.2.01.05 (capitolo 22010502) dello stato di previsione della spesa del bilancio dello stesso anno.

     7. Al fine di promuoverne i principi e per favorire e potenziare lo scambio delle informazioni tra gli Enti e gli operatori sui temi dello sviluppo sostenibile, solidale e partecipato, la Giunta regionale é autorizzata a istituire la Cabina di Regia di Agenda 21 locale. L’organismo ha il compito di monitorare, raccogliere, diffondere e valorizzare studi, ricerche e buone pratiche ed in generale esperienze positive di sviluppo locale sostenibile promuovendone la valorizzazione presso organismi nazionali ed internazionali.

     8. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 7 é autorizzata per l’esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 20.000,00 con allocazione all’UPB 3.2.01.01 (capitolo 32010140) dello stato di previsione della spesa del bilancio dello stesso anno.

     9. La Giunta regionale é autorizzata a concedere all’Amministrazione Provinciale di Cosenza un contributo per l’istituzione di un servizio sperimentale di interpretariato della Lingua dei Segni, volto a mitigare gli effetti dell’esclusione dei non udenti dalla sfera di vita pubblica ed istituzionale della Regione. Il servizio si rivolge ai Comuni, alle Aziende sanitarie ed Ospedaliere, ai Tribunali, alle Prefetture, alla RAI e ad ogni altra Istituzione che ne richieda l’ausilio nei casi in cui occorra interagire con persone non udenti. Il servizio é altresì attivabile su richiesta delle persone affette da deficienza uditiva.

     10. Per la realizzazione degli interventi previsti dal precedente comma 9 é autorizzata per l’esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 100.000,00 con allocazione all’UPB 6.2.01.07 (capitolo 62010714) dello stato di previsione della spesa del bilancio dello stesso anno.

     11. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005- 2007 o con contestuali riduzioni di specifiche UPB dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio. La Giunta regionale é autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’art. 10 della legge regionale 4/2/2002, n. 8.

 

     Art. 3.

     1. La Regione Calabria considera il reddito sociale di cittadinanza una prestazione concernente un diritto sociale fondamentale nell’ambito dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e ne avvia la sperimentazione sull’intero territorio regionale mediante l’erogazione di un sussidio di sopravvivenza alle famiglie con reddito annuo inferiore a euro 5.000,00 che ne facciano richiesta.

     2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva apposito regolamento contenente le modalità specifiche di calcolo del reddito stimato, individuando i criteri dell’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente), adottato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai fini dell’individuazione degli aventi diritto in relazione alle risorse disponibili.

     3. La gestione delle erogazioni relative al reddito sociale di cittadinanza é assicurata dai Comuni che provvederanno all’istruttoria delle domande, alla predisposizione delle graduatorie degli aventi diritto nonché alla rendicontazione dettagliata delle risorse utilizzate, tenendo conto che il limite massimo dell’importo mensile da assegnare a ciascuna famiglia é così determinato:

     a. euro 300,00 per ogni nucleo familiare composto da una persona;

     b. per i nuclei familiari composti da più persone, l’importo è incrementato di euro 75,00 per ciascun componente.

     4. La Giunta regionale provvede al riparto sulla base delle richieste pervenute dai singoli Comuni e sulla base delle disponibilità di bilancio.

     5. In sede di prima applicazione le richieste devono pervenire ai Comuni di residenza entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento di cui al precedente comma 2.

     6. Per gli interventi di cui al presente articolo é autorizzata per l’esercizio finanziario 2005 la spesa di euro 3.000.000,00 allocata all’UPB 6.2.01.05 (capitolo 62010514) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

     7. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante riduzione, in misura pari al 5%dello stanziamento previsto, delle risorse autonome allocate nelle diverse UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005, ad eccezione delle risorse allocate nella funzione obiettivo 3.2.4., nell’UPB 2.3.01.02 (capitolo 2222107) e nel programma 6.1.

 

     Art. 4.

     1. La Giunta regionale é autorizzata a concedere alla Gestione Commissariale regionale dell’Ente Autonomo Fiere di Cosenza, un ulteriore contributo straordinario di euro 300.000,00 per le finalità di cui all’art. 5, commi 4 e 5, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18, con allocazione all’UPB 2.2.03.02 (capitolo 22030203) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005.

     2. La Giunta regionale é autorizzata a concedere all’Ente Fiera di Lamezia un contributo straordinario di euro 50.000,00 – allocato all’UPB 2.2.03.02 (capitolo 22030204) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 – per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche programmate per l’anno 2005.

     3. É autorizzato per l’esercizio finanziario 2005 lo stanziamento di euro 3.000.000,00 allocato all’UPB. 2.2.02.02 (capitolo 22020204) dello stato di previsione della spesa, da destinare al parziale finanziamento dei progetti – di cui alla delibera della Giunta regionale n. 738 del 6 agosto 2002 ed al successivo Atto aggiuntivo sottoscritto in data 8 agosto 2002 – presentati a seguito della manifestazione di interesse per il settore editoria e stampa dei giornali, a valere sulla Misura 2.1 del POP Calabria 1994-1999, approvati, a seguito di regolare selezione, da Sviluppo Italia Calabria S.c.p.A. in qualità di soggetto attuatore ed il cui ammontare complessivo é pari ad euro 9.400.000,00.

     4. La Giunta regionale é impegnata, in sede di approvazione delle manovre di bilancio per gli anni successivi, a reperire le ulteriori risorse necessarie a garantire la copertura relativa ai progetti approvati di cui al comma precedente.

     5. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 si provvede, per l’esercizio finanziario 2005, con le risorse disponibili all’UPB 2.2.02.02 (Capitolo 6125201) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, contestualmente ridotte dell’importo complessivo di euro 3.350.000,00.

     6. Valere sulle risorse stanziate all’U.P.B. 2.2.02.02 (Capitolo 6125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 fino a concorrenza dell’importo di euro 8.000.000,00, la Giunta regionale é autorizzata a concedere incentivi alle imprese ai sensi dell’articolo 31-bis della legge regionale 2maggio 2001, n. 7, così come sostituito dall’articolo 10 della legge 10 dicembre 2001, n. 36 e successivamente modificato dall’art. 27, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8.

     7. Le somme di cui al precedente comma sono destinate al finanziamento di tutte le pratiche deliberate dalle banche entro e non oltre il 20 gennaio 2004, anche se successivamente revocate dalle medesime per chiusura dei termini, e per le quali era stata chiesta ammissione a contributo al Mediocredito Centrale.

 

     Art. 5.

     1. All’articolo 1, comma 3, della legge regionale 18 febbraio 1994, n. 8 le parole «...lire trentamila...» sono sostituite dalle parole «euro 25,00...».

     2. La Comunità Montana di Verbicaro é autorizzata ad utilizzare le quote relative a finanziamenti regionali di propria spettanza, per qualsiasi annualità compresi i residui, derivanti dal fondo regionale e dal Fondo Nazionale della Montagna, a copertura della situazione debitoria derivante dalle maggiori spese sostenute per i lavori di disinquinamento del tratto costiero Tortora- Diamante.

     3. Al fine di promuovere la diffusione dell’istruzione di livello superiore e di grado universitario, la Giunta regionale é autorizzata a concedere un contributo annuale, per almeno cinque anni, alle Accademie di Belle Arti e ai Conservatori di musica presenti sul territorio regionale. Il contributo verrà erogato – a valere sulle risorse disponibili all’UPB 4.2.02.03 – previa sottoscrizione di apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale con parere vincolante della Commissione consiliare competente.

     4. In conformità all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 30 agosto 1996, n. 27, la Giunta regionale é autorizzata a destinare all’ATERP di Catanzaro la somma complessiva di euro 2.000.000,00 finalizzata all’acquisto di n. 61 alloggi di Edilizia residenziale pubblica di cui all’articolo unico, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 realizzati dalla società Poste Italiane S.p.A nella città di Lamezia Terme.Alla copertura degli oneri di cui alla presente disposizione si farà fronte mediante l’utilizzo dei fondi trasferiti dallo Stato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     5. La Giunta Regionale é autorizzata – ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18 – a destinare l’ulteriore somma di euro 26.000.000,00 ad interventi in conto capitale di edilizia agevolata, a favore di soggetti privati che non abbiano già usufruito di analogo beneficio, diretti all’acquisto o al recupero della 1a casa ed in possesso dei requisiti di cui al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 699 del 22 settembre 2003.

     6. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 5, si farà fronte con quota parte dei fondi per l’edilizia agevolata, allocati all’U.P.B 3.2.02.01 (capitolo 32020134) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005, già trasferiti dallo Stato alla Regione Calabria in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, non utilizzati o utilizzabili per il pagamento delle obbligazioni assunte dai beneficiari ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     7. Per l’esercizio finanziario 2005, il 50% delle entrate derivanti dalle tasse e dalle sanzioni di cui agli artt. 11 e 25 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 29 nonché il 50% dello stanziamento allocato all’UPB 2.2.06.01 (capitolo 22060104) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2005, sono destinati all’esecuzione del monitoraggio di tutti i corsi d’acqua interni della Regione Calabria.

 

     Art. 6.

     1. Al fine di garantire la necessaria copertura del fabbisogno finanziario della Regione per la quota a proprio carico occorrente per sostenere gli interventi strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2000-2006 di cui al Programma Operativo Regionale (POR) per la Calabria la Giunta regionale, previa verifica della disponibilità di risorse a valere sui fondi per le Aree sottoutilizzate da destinare a tale scopo, é autorizzata a ricorrere all’indebitamento sulla base delle disposizioni di cui al Titolo III della legge regionale 8 febbraio 2002, n. 8.

     2. Il mutuo o prestito obbligazionario per spese di investimento a carico del bilancio regionale sarà contratto per un importo massimo di euro 105.000.000,00, per una durata massima di anni 30 in più soluzioni a mezzo di più atti di erogazione e quietanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta ritenute necessarie dall’Istituto finanziario ai fini del suo intervento.

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dagli atti di erogazione e quietanza di volta in volta previsti per gli interessi e rate di ammortamento si provvederà mediante iscrizione nei rispettivi bilanci di previsione, in appositi capitoli di spesa, delle somme occorrenti.

 

TITOLO II

(Disposizioni di carattere normativo)

 

     Art. 7.

     1. Al fine di realizzare il necessario contenimento della spesa corrente e per accelerare il processo di riorganizzazione dell’Amministrazione regionale, anche a seguito del trasferimento di funzioni e compiti in attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell’Autonoma area della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali sottoscritto il 23 dicembre 1999, ai dirigenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato che prestino la loro attività per l’amministrazione regionale da almeno due anni e che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino alla Regione proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro viene erogata, subordinatamente all’accettazione della proposta medesima da parte dell’Ente, una indennità supplementare pari a otto mensilità della retribuzione lorda spettante alla data della predetta risoluzione, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l’età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di sei anni [2].

     2. Per le istanze presentate entro il termine di cui al precedente comma la cessazione del rapporto di lavoro, é fissata al 30 giugno 2005. Prima di questa data non possono essere assunti provvedimenti relativi alle istanze presentate dai dirigenti interessati.

     3. L’indennità supplementare, come determinata dal comma 1, sarà corrisposta in tre o cinque quote di pari importo da erogarsi entro il primo semestre di ciascun anno a decorrere dal 2005. L’opzione relativa al numero di quote deve essere irrevocabilmente espressa dai dirigenti che intendono avvalersi del beneficio di cui al comma 1 nella proposta di risoluzione del rapporto di lavoro prevista dal medesimo comma. La Giunta regionale si riserva il diritto di prevedere che l’erogazione di ogni singolo anno venga effettuata in massimo due rate di pari importo.

     4. Ai dirigenti che, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, non abbiano ancora maturato il diritto all’accesso alla pensione ai sensi della normativa vigente si applica, altresì, il beneficio previsto dal citato articolo 17 del CCNL/1999, «Criteri generali per la risoluzione consensuale», intendendosi sostituita l’età di 65 anni con la data in cui tale diritto sarà maturato sulla base della normativa vigente. Il beneficio sarà erogato in rate annuali, fino a concorrenza della somma spettante, pari a 4 mensilità per ogni anno mancante per maturare il diritto alla pensione sulla base della normativa vigente, fino alla misura massima prevista dal citato articolo 17.

     5. Non saranno riconosciute in nessun caso somme aggiuntive a titolo di ferie non godute durante il periodo di servizio.

     6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese a tutti i dipendenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato che prestino la loro attività per l’amministrazione regionale da almeno due anni e che presentino istanza di cessazione dal servizio nei termini e con le scadenze previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo. La misura della indennità sarà determinata sulla base della retribuzione mensile lorda spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro e sarà corrisposta alle scadenze di cui ai commi 3 e 4 [3].

     7. La Giunta regionale é autorizzata ad emanare, nel rispetto del termine di cui al comma 2, qualora si rendessero necessarie, apposite direttive per l’applicazione della presente norma, ivi comprese quelle relative a un eventuale scaglionamento dell’esodo dei dipendenti per inderogabili esigenze di servizio e, comunque, non posteriormente all’1 gennaio 2006. Nell’ipotesi di cui al periodo precedente, la prima quota di indennità supplementare sarà corrisposta entro la scadenza del primo semestre in corso alla data di effettiva cessazione dal servizio.

     8. I posti resisi vacanti a seguito dell’applicazione della presente legge sono portati in diminuzione della dotazione organica in misura non inferiore al 50 per cento. Ai soggetti che si sono avvalsi del beneficio di cui al presente articolo é fatto divieto assoluto di instaurare rapporti professionali, a qualunque titolo, con la Regione e con gli Enti strumentali da essa dipendenti per i cinque anni successivi alla cessazione del servizio. La stipulazione di contratti, accordi o convenzioni in contrasto con il presente divieto comporta responsabilità personale e patrimoniale dal dirigente che ha sottoscritto il contratto, l’accordo o la convenzione.

     9. I benefici previsti dal presente articolo sono estesi, alle medesime condizioni e con le medesime modalità, ai dirigenti e ai dipendenti del Consiglio regionale e degli Enti strumentali della Regione. Per i dipendenti del Consiglio regionale il termine di cui al comma 1 per la presentazione della domanda é fissato in 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 2 é fissato al 31 dicembre 2005 ed il termine dell’1 gennaio di cui al comma 7 é fissato all’1 luglio 2006.

 

     Art. 8.

     1. Fino all’adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale, ai dipendenti regionali, con esclusione dei dipendenti del Consiglio, ivi compresi quelli appartenenti all’area della dirigenza, non si applica l’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e i medesimi sono collocati a riposo d’ufficio.

     2. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà di richiedere il mantenimento in servizio, comunque non oltre il sessantasettesimo anno di età, per tutti coloro che non abbiano maturato i trentacinque anni di contribuzione.

 

     Art. 9.

     1. Per l’anno 2005, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2-ter, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 per il concorso degli Enti Strumentali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005, il complesso delle spese correnti, al netto delle spese per interessi passivi e delle spese finanziate da programmi comunitari, non può superare l’ammontare degli impegni e dei pagamenti assunti a tale titolo relativi all’esercizio 2003, aumentati del 4,8% per cento.

     2. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno, gli Enti strumentali trasmettono trimestralmente al Dipartimento Bilancio, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, un prospetto contenente le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa sulla base delle modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

     3. Per l’anno 2005 agli Enti strumentali é fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonché di procedere all’avvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno vacanti [4].

     4. Le assunzioni di personale a tempo determinato, con contratto di diritto privato, di consulenza o a seguito di convenzione e quelle relative a figure professionali non fungibili possono effettuarsi previa autorizzazione della Giunta regionale e a condizione che gli enti richiedenti abbiano realizzato gli equilibri di bilancio e abbiano assolto agli obblighi previsti dall’articolo 2-ter della legge regionale n. 8/2003 per l’anno 2003. A tal fine, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della Giunta regionale del prospetto e delle modalità di trasmissione, gli Enti interessati inviano alla Regione Calabria, Dipartimento Bilancio, Programmazione e Sviluppo economico, i prospetti relativi agli esercizi 2003 e 2004.

 

     Art. 10.

     1. All’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 le parole da «L’incarico...» a «... rinnovato...» sono soppresse [5].

     2. All’articolo 5, comma 4, della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 dopo le parole «...non sono rieleggibili...» viene aggiunto il seguente periodo «...salvo che in sede di prima applicazione della norma ove i componenti sono rieleggibili per una sola volta».

     3. All’articolo 5, comma 6, della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 le parole da «...Al componente...» fino alle parole «...di cui al precedente comma 4». sono soppresse.

     4. L’articolo 2-ter, commi da 2 a 9, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 non si applica agli incarichi dei revisori in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge. Le modifiche ivi previste hanno, quindi, efficacia per gli incarichi attribuiti successivamente alla suddetta data.

     5. [Per l’apertura degli studi professionali medici ed odontoiatrici privati, fatti comunque salvi il rispetto dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione e dell’attività in base alle disposizioni vigenti, non é richiesta alcuna autorizzazione] [6].

     6. Il titolo della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 5 é così modificato: «Norme per l’individuazione dei prodotti a base di latte ritenuti storici e/o tradizionalmente fabbricati».

     7. Il termine di cui all’articolo 7, comma 5, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 é prorogato al 31 dicembre 2005. [7]

     8. Alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all’articolo 31, é aggiunto il seguente comma 7:

«7. I proprietari delle aree delimitate da strade pubbliche esistenti o previste dallo strumento urbanistico generale vigente hanno la facoltà di riunirsi in consorzio, ai sensi del precedente comma 5, e di elaborare, anche in mancanza degli strumenti attuativi di cui al comma 2, la proposta di Comparto Edificatorio;

     b) all’articolo 32 é aggiunto il seguente comma 3:

«3. Gli strumenti di pianificazione negoziata hanno la valenza di piani di attuazione di iniziativa pubblica anche se proposti dai proprietari delle aree riuniti in Consorzio».

     9. Il termine previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera b) della legge regionale 7 marzo 2000, n. 9, già modificato dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36 é prorogato al 31 dicembre 2005.

     10. La disposizione di cui all’articolo 19, comma 3, della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, così come modificata dall’articolo 32, comma 10, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, si applica anche ai Consiglieri cessati dalla carica nelle passate legislature, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     11. Nell’allegato A della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 le parole «9. Zona del Busento (Comuni 9)...» sono sostituite dalle parole «9. Zona della Media Valle Crati (Comuni 9) – Comuni di: Cerzeto, Lattarico, Mongrassano, Montalto Uffugo, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Fili, San Martino di Finita, San Vincenzo la Costa».

 

     Art. 11.

     1. Alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

     a. all’articolo 52, comma 6, le parole «...30 giugno 1996...» sono sostituite dalle parole «...31 dicembre 2004...»

     b. dopo l’articolo 59 viene aggiunto il seguente articolo 59-bis:

«Adempimenti transitori. – In deroga a quanto disposto dall’articolo 51, gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà o gestiti dalle ATERP provinciali, che alla data del 31 dicembre 2004 siano morosi nel pagamento del canone di locazione e di ogni altro eventuale onere accessorio, possono sanare la propria posizione debitoria versando l’importo dovuto in unica soluzione o con rateizzazioni concordate tra le parti, nel termine di 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Sulle somme dovute per il periodo dall’1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2004 non vengono applicati interessi legali o moratori. Per il periodo antecedente l’1 gennaio 1997, le somme dovute sono al netto degli interessi legali o di mora che si applicano al canone rapportato alla sola quota da riversare nella contabilità speciale. L’assegnatario, in deroga all’articolo 38, comma 4, che sia stato collocato ai fini della determinazione del canone dell’alloggio, nella fascia di reddito di cui all’articolo 35, comma 1, lett. c), per non aver prodotto la documentazione richiesta a dimostrazione dei reddito del suo nucleo familiare, può inoltrare all’ATERP, nel termine di tre mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, domanda per la rideterminazione, con effetto retroattivo, del canone di locazione del proprio alloggio in relazione all’effettivo reddito complessivo del nucleo familiare. Gli adempimenti procedurali di applicazione della presente normativa sono stabiliti dalle ATERP competenti.

 

     Art. 12.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 44 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[3] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 44 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[4] Per una deroga al presente comma, vedi l’art. 14 della L.R. 17 agosto 2005, n. 13.

[5] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 31 maggio 2019, n. 14.

[6] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 18 luglio 2008, n. 24, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l’art. 28 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.