§ 5.1.44 - L.R. 30 marzo 1995, n. 8.
Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:30/03/1995
Numero:8


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 3 bis. 
Art. 3 ter.  [12]


§ 5.1.44 - L.R. 30 marzo 1995, n. 8.

Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(B.U. 3 aprile 1995, n. 36).

 

Art. 1.

     1. Per tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, così come definiti dall'articolo unico, 1° comma della legge 24 dicembre 1993, n. 560, che alla data del 30 giugno 2013 risultino occupati senza titolo nonché quelli oggetto di provvedimenti di sistemazione in forma provvisoria e/o precaria (con concessione documenta o desumibile da atti o provvedimenti assunti dall’Amministrazione Comunale), che siano scaduti senza dar luogo a procedure di rilascio, gli Enti gestori procedono con provvedimento emesso secondo i propri ordinamenti, alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento effettuato dagli Enti medesimi del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica [1].

     1 bis. In deroga al comma 1, al fine di evitare possibili turbative dell’ordine e la sicurezza pubblica, la permanenza temporanea è consentita in tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che risultano occupati senza titolo, alla data del 31 dicembre 2015, da nuclei familiari che, alla data del 31 agosto 2018, versino in condizione di grave disagio socio – economico e all’interno dei quali siano presenti figli minori, portatori di handicap secondo la nozione di cui all’articolo 8 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), persone di età superiore a 70 anni, donne in stato di gravidanza [2].

     1 ter. I nuclei familiari, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 1 bis, entro centottanta giorni decorrenti dal 30 settembre 2018, trasmettono, agli enti proprietari o gestori, domanda di regolarizzazione dei rapporti locativi o domanda di permanenza temporanea relativamente agli alloggi occupati senza titolo, a pena di decadenza dal beneficio [3].

     1 quater. Gli enti proprietari o gestori, prima di procedere a quanto disposto dal comma 1 bis, richiedono al comune o azienda sanitaria provinciale competente l’attestazione della condizione di grave disagio socio – economico del nucleo familiare [4].

     1 quinquies. In deroga alla normativa regionale vigente, ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 1 bis è assegnato, per la durata di cinque anni, l’alloggio occupato in via provvisoria. Trascorsi i cinque anni l’assegnazione può essere prorogata di altri due anni a condizione che permangano i requisiti per i quali si è proceduto all’assegnazione originaria [5].

     1 sexies. Agli alloggi assegnati in via temporanea secondo le disposizioni di cui al comma 1 quinquies non si applicano gli articoli 32 e 59 ter della l.r. 32/1996 e l’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale) [6].

     2. Gli occupanti devono essere in possesso di un reddito complessivo per il nucleo familiare non superiore al doppio del limite previsto per l'assegnazione, determinato a norma dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     3. Gli occupanti delle unità immobiliari ad uso abitativo del patrimonio edilizio dei Comuni della Calabria costruite a carico dello Stato e destinate ai sinistrati del terremoto del 1908 e degli eventi sismici successivi, ivi compresi i cosiddetti ricoveri costruiti a seguito del terremoto dell'11 maggio 1947 e di proprietà dei Comuni o di altri Enti, devono possedere il limite di reddito complessivo, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali obbligatori, pan a:

     a) non superiore al doppio del limite previsto per l'assegnazione, determinato a norma dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, se il nucleo familiare e costituito da un'unico componente;

     b) € 28.212,74 se il nucleo familiare è costituito da due componenti [7];

     c) € 33.586,59 se il nucleo familiare è costituito da tre componenti aumentato di € 3.358,65 per ciascun componente aggiuntivo [8].

 

     Art. 2.

     1. La regolarizzazione è subordinata:

     a) al recupero da parte dell'Ente gestore di tutti i canoni arretrati, relativamente agli alloggi già assegnati e ceduti a terzi, ed alla corresponsione, per gli alloggi non assegnati, di un'indennità mensile pari al canone oggettivo dell'alloggio determinato per ciascun anno dall'Ente stesso, a decorrere dalla data di occupazione, oltre spese;

     b) alla circostanza che l’alloggio non sia stato oggetto di provvedimento di scelta e la mancata consegna non sia derivata dall’intervenuta occupazione [9].

     1 bis. Su richiesta dell’occupante senza titolo dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, soggetto a regolarizzazione del rapporto locativo o a permanenza temporanea di cui ai commi 1 e 1 bis dell’articolo 1, è consentita la rateizzazione degli eventuali canoni arretrati o delle indennità mensili non versate, fino ad un massimo di sette anni, previo versamento di una rata di acconto pari al 25 per cento delle somme dovute. Per i nuclei familiari il cui indicatore ISEE del proprio modello, in corso di validità, è inferiore a 8.000,00 euro è consentito il versamento, a titolo di acconto, di un importo pari al 10 per cento delle somme dovute [10].

 

     Art. 3.

     1. Il periodo di occupazione effettiva, fino alla data del provvedimento di regolarizzazione, è considerato ad ogni effetto come conduzione in locazione dell'alloggio.

 

     Art. 3 bis. [11]

     1. La Giunta regionale sulla base di una puntuale ricognizione effettuata dall’Aterp regionale, che illustri la situazione giuridica, dei rapporti locativi, l’eventuale contenzioso esistente e la consistenza del patrimonio immobiliare, approva, su proposta dell’Assessore competente in materia, un piano di interventi che individui soluzioni di solidarietà sociale in favore di quei soggetti che, pur essendo privi di reddito e inclusi nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi, non abbiano potuto esserne beneficiari per mancanza di disponibilità di unità immobiliari.

 

     Art. 3 ter. [12]

     1. Gli enti proprietari o gestori, entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze, provvedono ad evadere le domande di regolarizzazione dei rapporti locativi o di permanenza temporanea presentate.

     2. In caso di accoglimento, entro sessanta giorni sono definiti con i futuri assegnatari l’eventuale piano di rateizzazione dei canoni di locazione o indennità di occupazione non versati e la stipula dei relativi contratti di locazione.

     3. In caso di rigetto adeguatamente motivato delle domande di regolarizzazione dei rapporti locativi o di permanenza temporanea, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento ai richiedenti gli alloggi sono immediatamente sgomberati e riassegnati, secondo le procedure previste dalla l.r. 32/1996, ai concorrenti collocati in posizione utile nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.


[1] Comma già modificato dall’art. 31 della L.R. 17 agosto 2005, n. 13, dall'art. 47 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 17 luglio 2013, n. 36.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 3 ottobre 2018, n. 38.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 3 ottobre 2018, n. 38.

[4] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 3 ottobre 2018, n. 38.

[5] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 3 ottobre 2018, n. 38.

[6] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 3 ottobre 2018, n. 38.

[7] Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[8] Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 21 giugno 2008, n. 15.

[9] Lettera modificata dall'art. 7 della L.R. 22 settembre 1998, n. 10 e così sostituita dall'art. 47 della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

[10] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 3 ottobre 2018, n. 38.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 17 luglio 2013, n. 36.

[12] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 3 ottobre 2018, n. 38.