Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.3 trasporti |
Data: | 07/03/2000 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. 1. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle Finanze del 25 novembre 1998, n. 418, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre, n. 285, la [...] |
Art. 2. 1. Le attività di cui all'art. 2, comma 1, nonché le funzioni previste dall'art. 3, comma 1, e del D.M. 25 novembre 1998, n. 418, sono gestite direttamente dalla Regione Calabria. |
Art. 3. 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. |
§ 5.3.29 - L.R. 7 marzo 2000, n. 9.
Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali.
(B.U. n. 15 dell'11 marzo 2000).
1. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del
2. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare, con apposita convenzione, i rapporti con l'Automobile Club d'Italia, nel rispetto dei seguenti principi:
a) gratuità del servizio nei confronti dei contribuenti;
b) erogazione di un compenso all'Automobile Club d'Italia commisurato al rimborso dei costi effettivi;
c) individuazione dell'Automobile Club d'Italia quale garante nei confronti della Regione per le attività prestate dalle citate delegazioni degli Automobile Club Provinciali autorizzati alla riscossione;
d) competenza della Regione a definire le modalità di svolgimento del servizio di riscossione.
1. Le attività di cui all'art. 2, comma 1, nonché le funzioni previste dall'art. 3, comma 1, e del
2. Nel periodo transitorio di cui all'art. 6, comma 9, del
3. La Giunta regionale è autorizzata, a tal fine, a sottoscrivere una apposita convenzione con l'Automobile Club d'Italia nel rispetto dei seguenti principi:
a) rimborso all'Automobile Club d'Italia dei costi effettivamente sostenuti in relazione alle tipologie di attività affidate, secondo quanto disposto dalla convenzione;
b) validità della convenzione dal 1° gennaio 1999 e non oltre il 31 dicembre 2001 [1];
c) garanzia della tutela e della riservatezza dei dati di proprietà della Regione da parte dell'Automobile Club d'Italia nel rispetto della disciplina di cui alla
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
[1] Termine già prorogato dall'art. 9 della