Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 02/05/1991 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Ruolo del personale del Consiglio regionale. |
Art. 2. Stato giuridico e trattamento economico. |
Art. 3. Competenze. |
Art. 4. Dotazione organica del ruolo del Consiglio. |
Art. 5. Trasferimenti fra i ruoli della Giunta e del Consiglio. |
Art. 6. Norme finali e transitorie. |
Art. 7. Abrogazione di norme. |
§ 2.1.40 - L.R. 2 maggio 1991, n. 5.
Istituzione del ruolo del personale del Consiglio regionale della Calabria.
Art. 1. Ruolo del personale del Consiglio regionale.
1. Nell'ambito dell'organico regionale è istituito il ruolo del personale del Consiglio distinto da quello della Giunta.
Art. 2. Stato giuridico e trattamento economico.
1. Al personale inquadrato nel ruolo di cui all'articolo 1 compete lo stato giuridico e il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni legislative per tutto il personale regionale.
Art. 3. Competenze.
1. Per gli atti di amministrazione del personale del ruolo consiliare, ivi comprese tutte le procedure concorsuali, nonché per gli atti concernenti l'organizzazione degli uffici del Consiglio, le funzioni attribuite dalla normativa regionale compresa la rappresentanza processuale al Presidente della Giunta regionale sono esercitate dal Presidente del Consiglio; quelle demandate alla Giunta regionale e ai suoi componenti sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio [1].
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a definire e ad attuare, in sede di contrattazione collettiva integrativa del CCNL, misure di gestione flessibile del personale a supporto delle specifiche esigenze derivanti dalle attività degli organi istituzionali del Consiglio, nell'ambito dell'utilizzazione del fondo istituito nel bilancio del Consiglio regionale per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività, tenendo anche conto dei risparmi derivanti dalla non copertura dei posti della dotazione organica [2].
Art. 4. Dotazione organica del ruolo del Consiglio.
1. La dotazione organica del ruolo del personale consiliare è stabilita, secondo i contingenti di personale già fissati per il Consiglio regionale dall'articolo 30 della
Dirigente superiore (II qualifica dirigenziale) n. 11 |
Dirigente (I qualifica dirigenziale) n. 16 |
Funzionario (VIII qualifica funzionale) n. 32 |
Istruttore direttivo (VII qualifica funzionale) n. 28 |
Istruttore (VI qualifica funzionale) n. 40 |
Esecutore (IV qualifica funzionale) n. 55 |
Operatore (III qualifica funzionale) n. 30 |
Ausiliario (II qualifica funzionale) n. 45 |
Addetto alle pulizie (I qualifica funzionale) n. 8 |
2. Restano ferme le norme di cui all'articolo 28 della
3. La dotazione organica del ruolo regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 11/87 si riduce delle unità di personale, distinte per qualifica, corrispondenti al ruolo del personale del Consiglio di cui al primo comma del presente articolo.
4. Fermo restando la dotazione organica complessiva di cui al primo comma del presente articolo, presso la delegazione romana della Regione Calabria, è istituito un servizio correlato del Consiglio regionale con il seguente contingente di personale:
Dirigente (I qualifica dirigenziale) 1 |
Funzionario (VIII qualifica funzionale) 1 |
Istruttore (VI qualifica funzionale) 1 |
Esecutore (IV qualifica funzionale) 4 |
Operatore (III qualifica funzionale) 2 |
Ausiliario (II qualifica funzionale) 1 |
Art. 5. Trasferimenti fra i ruoli della Giunta e del Consiglio.
1. E' ammesso il passaggio dall'uno all'altro dei ruoli regionali della Giunta e del Consiglio, a domanda del dipendente, subordinatamente alla disponibilità del posto.
2.Il passaggio è disposto con provvedimento della Giunta regionale, previa richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, se si tratta di passaggio dal ruolo della Giunta a quello del Consiglio, e con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, previa richiesta della Giunta regionale, se si tratta del passaggio dal ruolo del Consiglio a quello della Giunta.
3. L'immissione nel nuovo ruolo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta, rispettivamente, per il ruolo consiliare e per quello della Giunta.
Art. 6. Norme finali e transitorie.
1. Tutti i dipendenti di ruolo in servizio presso il Consiglio regionale alla data del 31 dicembre 1990, con provvedimento di assegnazione definitiva agli uffici del Consiglio stesso, sono inquadrati d'Ufficio nel ruolo consiliare.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette all'Ufficio di Presidenza del Consiglio i fascicoli personali dei dipendenti di cui al comma 1.
3. Anche dopo l'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi integralmente, anche per i posti della seconda qualifica dirigenziale dell'area funzionale del Consiglio regionale, le disposizioni di cui agli articoli 42 e seguenti della
4. Nella fase di prima applicazione della presente legge, il Presidente del Consiglio regionale, su conforme delibera dell'Ufficio di Presidenza - verificata l'esistenza di posti liberi nel ruolo di cui al precedente articolo 1, una volta esperiti i concorsi interni per il passaggio alle qualifiche superiori del personale inquadrato nel ruolo del Consiglio nei limiti e per le qualifiche previsti dalla vigente normativa - richiede alla Giunta regionale l'indicazione di unità di personale disponibili per i posti vacanti nelle corrispondenti qualifiche.
5. La Giunta regionale provvede entro il termine di trenta giorni e l'Ufficio di Presidenza delibera, previa valutazione delle singole posizioni, l'immissione nel ruolo del Consiglio regionale entro i successivi trenta giorni.
6. Per i posti che rimangono vacanti, dopo l'esperimento delle procedure di cui ai precedenti commi e, comunque, nel caso la Giunta regionale non dia seguito alla richiesta del Presidente del Consiglio entro i previsti trenta giorni, l'Ufficio di Presidenza provvede ai sensi del precedente articolo 3.
Art. 7. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogate tutte le norme regionali in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.
[1] Comma così modificato dall'art. 61 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 1 quater della