Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 31/05/2001 |
Numero: | 319 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 1995 |
Art. 2. Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 1995 |
Art. 3. Articoli aggiuntivi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 1995 |
§ 98.1.32175 - D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319.
Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, concernente il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende sanitarie
(G.U. 7 agosto 2001, n. 182)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 3-bis del
Visto, in particolare, il comma 8 del richiamato articolo 3-bis il quale dispone che il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del
Visto il comma 5 dello stesso articolo 3-bis il quale prevede che, all'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi;
Visto l'articolo 2, comma 1, lettera u), della
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro, quadriennio 1998-2001, della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale, sottoscritti l'8 giugno 2000 e pubblicati nel supplemento ordinario n. 117 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 170 del 22 luglio 2000;
Ritenuto di procedere alla revisione del
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella riunione del 22 febbraio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Sulla proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 del
1. All'articolo 1 del
a) al comma 1 le parole: "dell'articolo 3, comma 6," sono sostituite dalle parole: "degli articoli 3 e 3-bis" e sono soppresse le parole: "e con le integrazioni di cui al successivo comma 5.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile";
c) al comma 5, la prima frase del secondo alinea è sostituita dalle seguenti: "Il trattamento annuo, determinato sulla base delle lettere a), b) e c), non può essere superiore a lire trecentomilioni. Il trattamento economico può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-bis del
d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
"5-bis. La regione può disporre che il trattamento economico del direttore generale sia integrato fino ad un importo massimo di 10 milioni, in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento, promosse dalla regione ed alle quali il direttore generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.";
e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nei casi di cessazione dell'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto nonché per dimissioni.";
f) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Per quanto non previsto dagli articoli 3 e 3-bis del
Art. 2. Modifiche ed integrazioni all'articolo 2 del
1. All'articolo 2 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. Il direttore generale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies, e dell'articolo 3-bis, comma 8, del
b) il comma 2 è abrogato;
c) nel comma 5 il primo alinea è sostituito dai seguenti: "Al direttore sanitario e al direttore amministrativo è attribuito un trattamento economico definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa. La regione definisce il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo, tenendo conto sia del trattamento economico attribuito al direttore generale e sia delle posizioni in strutture organizzative complesse, in un'ottica di equilibrio aziendale. I trattamenti economici annui sono omnicomprensivi e, salvo il limite minimo di cui al primo periodo, non possono essere fissati in misura superiore all'80 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale.";
d) nel comma 5 il terzo alinea è soppresso;
e) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
"5-bis. Il trattamento economico del direttore amministrativo e del direttore sanitario può, conformemente ad apposita direttiva regionale, essere integrato fino ad un importo massimo di 7 milioni, in relazione a corsi di formazione manageriale ed a iniziative di studio ed aggiornamento, promosse dalla regione ed alle quali gli stessi debbano partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio.";
f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore amministrativo e il direttore sanitario, anche con riferimento alla cessazione dall'incarico del direttore generale. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, ai direttori amministrativo e sanitario in caso di cessazione dall'incarico conseguente a dimissioni, alla sostituzione del direttore generale nonché a decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto.";
g) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Per quanto non previsto dagli articoli 2 e 3-bis del
Art. 3. Articoli aggiuntivi al
1. Dopo l'articolo 2 del
"Art. 2 bis.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai contratti del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario dei policlinici universitari, delle aziende in cui insistono le facoltà di medicina e delle aziende costituite ai sensi del
Art. 2 ter.
1. I compensi dovuti ai commissari straordinari e ai direttori amministrativi e sanitari degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono determinati, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformità a quelli stabiliti dal presente decreto. Il compenso è ridotto di almeno un terzo nei confronti dei commissari straordinari, che esercitano anche altre attività lavorative in regime di lavoro dipendente o autonomo.".