§ 5.3.36 - L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, recante: «Norme per il trasporto pubblico locale».


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:29/12/2004
Numero:36


Sommario
Art. 1.      1. Ferma restando la definizione di cui all’art. 2, secondo comma, lettera c1 della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, si considerano urbani i servizi di trasporto colleganti un Comune [...]


§ 5.3.36 - L.R. 29 dicembre 2004, n. 36.

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, recante: «Norme per il trasporto pubblico locale».

(B.U. 30 dicembre 2004, n. 23 – S.S. n. 8).

 

Art. 1.

     1. Ferma restando la definizione di cui all’art. 2, secondo comma, lettera c1 della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23, si considerano urbani i servizi di trasporto colleganti un Comune capoluogo ad un Comune limitrofo, nati quali prolungamenti di preesistenti linee urbane e in esercizio dal 1° gennaio 2003. [1]

     2. All’art. 3 della L.R. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera e) del comma 1 le parole «individua, d’intesa con gli Enti Locali, la rete dei servizi minimi» sono sostituite dalle seguenti: «determina, d’intesa con gli Enti Locali, il livello essenziale dei servizi, i servizi minimi»;

     b) la lettera h) del comma 1 é sostituita dalla seguente:

«h) assume dall’1 gennaio 2001 le funzioni e le competenze di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e stipula, sentita la Commissione Consiliare competente, i contratti di servizio per l’affidamento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale»;

     c) dopo la lettera i) del comma 1 é aggiunta la seguente:

«l) vigila, tramite il Dipartimento ai Trasporti, attraverso appositi monitoraggi e controlli, sulla regolarità dell’esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati del medesimo, anche al fine di uniformare la qualità dei servizi».

     3. All’art. 4 della L.R. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 le parole «A decorrere dall’1 gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il periodo transitorio previsto dalla presente legge».

     4. All’art. 7 della L.R. 23/1999 dopo il comma 1 é aggiunto il seguente:

«2. Per i Comuni superiori a 15.000 abitanti é fatto obbligo all’ARPACAL di provvedere al monitoraggio fisso dei parametri di inquinamento atmosferico».

     5. All’art. 8 della L.R. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, lettera a), le parole «un dirigente dell’Assessorato ai Trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «il Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti o suo delegato»;

     b) al comma 1, lettera e), le parole «dell’ANAC» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ANAV»;

     c) al comma 1, lettera f), le parole «della FENIT» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ASS.TRA.»;

     d) al comma 1, lettera g), le parole «delle Ferrovie dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di Trenitalia S.p.A.»;

     e) al comma 1, lettera h), le parole «delle Ferrovie della Calabria » sono sostituite dalle seguenti: «di Ferrovie della Calabria S.r.l.»;

     f) al comma 1, lettera o) é sostituita dalla seguente: «o) un rappresentante della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.»;

     g) al comma 1, dopo la lettera o) sono inserite le seguenti lettere:

«p) un rappresentante delle Società di gestione aeroportuali della Calabria;

q) un rappresentante designato dall’Autorità Portuale di Gioia Tauro;

r) un rappresentante designato congiuntamente dalle Capitanerie di Porto della Calabria;

s) un rappresentante dell’Anas S.p.A.;

t) un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni di categoria per le attività produttive;

u) un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;

v) un rappresentante della FITTEL;

z) un rappresentante designato dalle Associazioni di difesa dei diritti dei disabili».

     6. All’art. 10 della L.R. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 le parole «La Regione redige» sono sostituite dalle seguenti:

«1. La Giunta regionale, una volta determinato il livello essenziale dei servizi minimi secondo le procedure previste dal successivo articolo 14, provvede ad approvare, sentita la competente Commissione Consiliare che deve esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento del progetto, trascorsi i quali il parere si intende acquisito favorevolmente,»

     b) la lettera i) del comma 1 é abrogata;

     c) il comma 2 é abrogato.

     7. L’art. 14 della L.R. 23/1999 é sostituito dal seguente:

«Art. 14. Servizi minimi.

1. Per servizi minimi si intendono i servizi atti a garantire le esigenze essenziali della mobilità per le strutture regionali socio-sanitarie, i principali poli di istruzione, di produzione, terziari e turistici. Ai sensi dell’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 422/97, la rete dei servizi minimi é definita tenendo conto:

a) dell’integrazione tra le reti di trasporto;

b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;

c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l’accesso ai servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali e turistici;

d) della necessità di ridurre la congestione e l’inquinamento;

e) della necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria.

2. La Regione, dopo aver sentito l’ANCI e tutti i Comuni della Calabria, il Comitato della Mobilità, le Organizzazioni sindacali di categoria, le Associazioni delle imprese di trasporto e quelle dei consumatori, determina, entro il 31 dicembre 2005, d’intesa con le Province, le Comunità Montane ed i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il livello essenziale dei servizi, i servizi minimi di trasporto pubblico locale i cui costi sono a carico del bilancio regionale.

3. Per il raggiungimento dell’intesa di cui al precedente comma 2, la Regione, convoca apposita conferenza di servizio ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 422/1997. Ove in tale sede non si raggiunga l’intesa, la Giunta regionale assume la decisione, previo parere favorevole della competente Commissione consiliare, che deve esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il parere favorevole si intende acquisito».

     8. All’art. 16 della L.R. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all’articolo 16, comma 2, la lettera b) é sostituita dalla seguente:

«b) il corrispettivo e l’eventuale revisione dello stesso nei limiti percentuali in cui può essere prevista anche sulla base di quanto previsto dall’art. 6 della legge 537/93, come modificata dall’art. 44 della legge 724/94»;

     b) dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 16 é inserita la seguente e)

«e) Nel caso in cui la gara per l’aggiudicazione dei servizi risulti deserta, ovvero in caso di abbandono anticipato dei servizi da parte dell’impresa aggiudicataria, l’importo a base d’asta potrà essere modificato in ragione di un minor rapporto ricavi/costi rispetto a quello previsto dall’articolo 15 della presente legge;»

     c) il comma 5 é abrogato;

     d) al comma 6 la parola «settennale» é sostituita dalla parola «ottennale».

     9. All’articolo 21 della L.R. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, le parole «lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «1.032,00 euro»;

     b) dopo il primo comma é inserito il seguente:

«1.bis. Alle Aziende che violano, in maniera grave e recidiva, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di secondo livello é applicata una sanzione amministrativa fino al 10% del contratto di servizio.»

     10. All’art. 22 della L.R. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2 bis é abrogato l’inciso «già enti di diritto pubblico»;

     b) dopo il comma 2 ter é aggiunto il seguente comma:

«2.quater. Hanno diritto a usufruire della tessera di libera circolazione sull’intera rete regionale urbana ed extraurbana i non vedenti con cecità assoluta e gli invalidi di qualsivoglia categoria con totale e permanente inabilità lavorativa (100%) e con diritto all’accompagnamento. La tessera di libera circolazione sull’intera rete con validità annuale é rilasciata, a richiesta dell’avente diritto, dal Dipartimento Trasporti, in unico esemplare per invalido e accompagnatore, non utilizzabile disgiuntamente dal solo accompagnatore.»;

     c) al comma 5 le parole «in divisa» sono così sostituite «nell’uniforme prevista dall’ordine di servizio».

     11. All’art. 27 della L.R. 23/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 é sostituito dal seguente:

«1. I servizi di trasporto eserciti in concessione alla data del 31 dicembre 2003, ovvero a conclusione dei procedimenti avviati in esecuzione dell’atto di indirizzo di cui al successivo comma 5 nei confronti delle aziende che hanno manifestato la volontà di associarsi, sono provvisoriamente considerati servizi minimi fino alla completa attuazione dell’art. 16, comma 3, della presente legge e fatta salva la prosecuzione dell’attività di verifica e razionalizzazione del trasporto pubblico locale avviata dalla Giunta regionale con la delibera n. 580/2002.»;

     b) dopo il comma 1 é aggiunto il seguente comma:

«1.bis. Il 31 dicembre 2006 é il termine ultimo di gestione dei servizi di cui al comma 1, in regime di concessione, da parte delle Aziende che già li esercitano, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.». [2]

     c) Dopo il comma 1 bis é aggiunto il seguente comma:

«1.ter. L’affidamento a Trenitalia S.p.A. ed a Ferrovie della Calabria S.r.l. dei servizi previsti dagli Accordi di programma di cui agli articoli 8, 9 e 12 del D.Lgs. 422/1997 e successive modifiche ed integrazioni, é prorogato fino al 31 dicembre 2006, tramite contratto di servizio, secondo lo schema approvato dalla Giunta regionale».

     d) Dopo il comma 1 ter é aggiunto il seguente comma:

«1 quater. La Giunta regionale approva il primo Programma Triennale del Trasporto Pubblico Locale di cui all’art. 10 entro il 30 giugno 2005. Le Province approvano entro il 30 settembre 2005 i Piani di bacino di cui all’art. 11 ed i Programmi triennali di cui all’art. 4, comma 1, lettera d), in attuazione del Programma Triennale del Trasporto Pubblico Locale. Qualora le Province non provvedano ad approvare nei termini stabiliti i piani di bacino ed i programmi triennali, vi provvede la Giunta regionale con l’attivazione dei poteri sostitutivi, ai sensi del precedente articolo 26.».

     e) Il comma 2 é abrogato;

     f) dopo il comma 5 é aggiunto il seguente comma:

«5 bis. Dopo il 31 dicembre 2005 le Associazioni Temporanee di Imprese e le Società Consortili a r.l. costituitesi in esecuzione del precedente comma 5, affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, potranno continuare a esercire i suddetti servizi, mediante affidamento diretto, fino alla completa attuazione dell’art. 16, comma 3, della presente legge, a condizione che si siano trasformate in Società per azioni ovvero a responsabilità limitata». [3]

     g) Dopo il comma 5 bis é inserito il seguente:

«5 ter. Nel caso le Associazioni Temporanee di Imprese e le Società consortili a r.l. non si trasformino in società per azioni ovvero a responsabilità limitata entro il termine di cui all’articolo 5 bis, si applicano le norme previste dall’articolo 2 dalla legge regionale n. 18 del 13 agosto 2001 con le procedure recate nell’atto di indirizzo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 481 del 30 giugno 2003.

     h) Dopo il comma 6 é inserito il seguente comma:

«6 bis. Allo scopo di attuare nei termini prefissati la riforma del trasporto pubblico locale, in caso di mancata pubblicazione, entro sei mesi dalla data entro la quale la Giunta regionale è tenuta a deliberare ai sensi dell’art. 14, comma 2, dei bandi di gara per l’affidamento dei servizi di T.P.L., conformi alle disposizioni di cui all’art. 16 della presente legge regionale, la Giunta regionale é autorizzata a provvedervi nelle forme di urgenza con l’esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del precedente articolo 26.».

     i) Dopo il comma 8 é inserito il seguente comma:

«9. La Conferenza di servizio di cui all’articolo 14 comma 3 é convocata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge di modifica della legge regionale n. 23 del 7 agosto 1999.».


[1] Comma così modificato dall’art. 30 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

[2] La Corte Costituzionale, con sentenza 3 marzo 2006, n. 80, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

[3] La Corte Costituzionale, con sentenza 3 marzo 2006, n. 80, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.