Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 07/08/2002 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. Finalità delle norme. |
Art. 2. Modalità per l’individuazione del personale da trasferire. |
Art. 3. Decorrenza dei trasferimenti. |
Art. 4. Trattamento economico e normativo. |
Art. 5. Relazioni sindacali - Contrattazioni. |
Art. 6. Pubblicazione. |
§ 2.1.81 - L.R. 7 agosto 2002, n. 37.
Forme e modalità di trasferimento del personale a soggetti gestori del S.I.I. appartenente alle Amministrazioni comunali, consorzi e degli Enti pubblici adibiti allo stesso servizio.
(B.U. 12 agosto 2002, n. 56).
Art. 1. Finalità delle norme.
1. La presente legge, in attuazione dell’art. 12 comma 3 della
Art. 2. Modalità per l’individuazione del personale da trasferire.
1. L’Autorità di ambito trasferisce il personale individuato ai sensi dei commi seguenti al soggetto gestore nei limiti di posti e di qualifiche stabiliti nell’organico previsto dal modello gestionale e organizzativo connesso al piano tecnico-finanziario predisposto dall’Autorità di ambito ai sensi dell’articolo 11 comma 3 della
2. Il personale in servizio nelle amministrazioni comunali, nei consorzi e negli enti gestori alla data del 31 dicembre 1992, che risulta al momento dell’approvazione del Piano d’Ambito dipendente dei medesimi enti ed adibito in misura prevalente ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione esclusivamente sul territorio di competenza dell’ATO Basilicata, è soggetto al trasferimento al gestore del servizio idrico integrato nel numero e nelle qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione effettuati da ciascun ente e certificati dal loro rappresentante legale [1].
3. Il personale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo che non intenda essere trasferito è tenuto a presentare domanda motivata all’Autorità di ambito entro il termine, adeguatamente pubblicizzato, stabilito dalla medesima.
4. Il personale entrato in servizio in data successiva al 31 dicembre 1992, è trasferito a domanda, da presentarsi all’ATO entro lo stesso termine di cui al comma 3, solo in presenza di disponibilità di posti nell’organico di cui al comma 1, una volta considerato il personale che non intende essere trasferito.
5. Qualora i posti delle qualifiche dell’organico di cui al comma 1 del presente articolo non risultino coperti dopo l’espletamento delle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4, si procede al trasferimento del personale di cui al comma 4, nei limiti dei posti vacanti, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, tenendo prioritariamente conto dell’anzianità di servizio.
6. Il personale non trasferito resta in servizio presso gli enti di appartenenza che ne assicureranno l’impiego prioritariamente in mansioni attinenti la specifica professionalità di ciascuno, ed altrimenti mediante l’attivazione di processi di riqualificazione professionale.
7. Al termine del periodo di salvaguardia, il personale in forza alle gestioni ammesse a salvaguardia a norma dell’articolo 9, comma 4, della
Art. 3. Decorrenza dei trasferimenti.
1. I trasferimenti decorrono dalla data di avvio della gestione operativa del servizio idrico integrato da parte del gestore del servizio idrico integrato.
Art. 4. Trattamento economico e normativo.
1. Il gestore del servizio idrico integrato applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo del settore.
2. Al trasferimento dei dipendenti pubblici si applicano le disposizioni vigenti in materia, di cui all'art. 30 del
3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 ha facoltà di esercitare l’opzione di cui all’art. 5 comma 1 lettera b) della
Art. 5. Relazioni sindacali - Contrattazioni.
1. Gli enti cui appartiene il personale da trasferire informano le Organizzazioni sindacali territoriali e di categoria sullo stato dei procedimenti di trasferimento e sugli altri provvedimenti che riguardano detto personale.
2. Le disposizioni della presente legge sono attuate nel rispetto dei diritti di consultazione e contrattazione sindacale previsti dalle vigenti norme statali e regionali e dagli accordi di lavoro.
Art. 6. Pubblicazione.
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Comma così sostituito dall’art. 24 della
[2] Comma così modificato dall'art. 21 della