§ 4.2.16 - L.R. 23 novembre 1978, n. 51.
Interventi urgenti per il ripristino, riparazione e sistemazione di opere pubbliche di competenza comunale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:23/11/1978
Numero:51


Sommario
Art. 1.      La Regione Basilicata, nell'ambito delle proprie competenze, è autorizzata a disporre interventi, a sue spese, di carattere urgente ed inderogabile allo scopo di salvaguardare la funzionalità e [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Le richieste di intervento da parte dei Comuni devono essere inviate al Dipartimento Assetto del Territorio, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni dal momento del [...]
Art. 4.      In circostanze particolari nelle quali qualunque indugio risulti pericoloso e sia quindi urgente la immediata esecuzione dei lavori, l'autorizzazione di cui all'articolo precedente sarà concessa [...]
Art. 5.      La perizia dei lavori deve essere sottoposta al parere dell'Organo consultivo competente ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10 entro trenta giorni decorrenti dalla [...]
Art. 6.      I lavori da eseguirsi a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.


§ 4.2.16 - L.R. 23 novembre 1978, n. 51.

Interventi urgenti per il ripristino, riparazione e sistemazione di opere pubbliche di competenza comunale.

 

Art. 1.

     La Regione Basilicata, nell'ambito delle proprie competenze, è autorizzata a disporre interventi, a sue spese, di carattere urgente ed inderogabile allo scopo di salvaguardare la funzionalità e l'agibilità, comunque compromesse, delle opere pubbliche di cui al successivo art. 2, nei casi in cui non trovi applicazione il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

 

     Art. 2. [1]

     Gli interventi di cui al precedente articolo riguardano le seguenti opere:

     - acquedotti, fognature, cimiteri ed altre opere igieniche;

     - case comunali ed altri edifici od impianti di proprietà comunale destinati a pubblici servizi;

     - strade comunali, limitatamente alle opere crollate e/o danneggiate, il cui mancato ripristino comprometta la pubblica incolumità, con esclusione di lavori finalizzati al ripristino, al rifacimento e alla manutenzione della pavimentazione;

     - opere ed impianti di interesse intercomunale.

 

     Art. 3.

     Le richieste di intervento da parte dei Comuni devono essere inviate al Dipartimento Assetto del Territorio, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni dal momento del verificarsi dell'esigenza, corredate da una relazione in cui siano descritti i guasti avvenuti e le conseguenze di essi e sia fatto cenno delle cause che li hanno prodotti e dei modi per ripararli.

     Ricevuta la segnalazione di cui al precedente comma l'Assessore al Dipartimento Assetto del Territorio dispone, senza indugio, a mezzo dei propri Uffici tecnici, ogni utile accertamento allo scopo di verificare se l'intervento richiesto rientri nelle previsioni della presente legge e di stabilire l'ammontare della spesa occorrente.

     In caso affermativo, su proposta dell'Assessore al Dipartimento Assetto del Territorio, la Giunta regionale autorizza l'Ente interessato ad eseguire i lavori, nell'importo ritenuto ammissibile in economia per cottimo.

 

     Art. 4.

     In circostanze particolari nelle quali qualunque indugio risulti pericoloso e sia quindi urgente la immediata esecuzione dei lavori, l'autorizzazione di cui all'articolo precedente sarà concessa dal Presidente della Giunta regionale che ne darà immediata comunicazione alla Giunta stessa per la deliberazione di ratifica.

 

     Art. 5.

     La perizia dei lavori deve essere sottoposta al parere dell'Organo consultivo competente ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10 entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'autorizzazione regionale.

     Per l'approvazione della perizia, l'esecuzione e la gestione dei relativi lavori si applicano le disposizioni di cui alla citata legge regionale n. 10/1977.

 

     Art. 6.

     I lavori da eseguirsi a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

     Per il procedimento espropriativo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 1977, n. 10.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 1986, n. 26.