Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 14/08/1984 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. (Controlli sulle sostanze radioattive, sui gas tossici e sulle altre sostanze pericolose). |
§ 5.1.31 - L.R. 14 agosto 1984, n. 26.
Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 18 dicembre 1981, n. 54, 16 novembre 1982, n. 36 e 6 gennaio 1983, n. 1 in materia di prevenzione, igiene e sanità pubblica.
Art. 1. (Controlli sulle sostanze radioattive, sui gas tossici e sulle altre sostanze pericolose).
L'esercizio delle funzioni amministrative già di competenza dei medici provinciali e della Regione concernenti i controlli sulle sostanze radioattive ed i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose viene attribuito in via provvisoria, ai sensi dell'art. 7, 4° comma della
Nell'espletamento dei compiti ed attività inerenti alle funzioni indicate al precedente comma le suddette Unità Sanitarie Locali operano di norma attraverso i rispettivi presidi multizonali di igiene e prevenzione di cui alla
E' fatta salva la competenza di ciascun Sindaco quale autorità sanitaria locale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, prescrizione o concessione già attribuiti ai medici provinciali relativamente alle funzioni indicate al primo comma.
Per l'adozione di tali atti, ivi compresa l'attività istruttoria, i Sindaci si avvalgono dei presidi multizonali di igiene e prevenzione competenti per territorio.
Restano ferme le competenze delle commissioni provinciali previste dall'art. 32 del
Allorquando le Unità Sanitarie Locali, diverse da quelle indicate al 1° comma, avranno acquisito, in termini di personale e di mezzi, la capacità funzionale ad esercitare le funzioni di cui al 1° comma, il Presidente della Giunta regionale, su richiesta delle U.S.L. e sentita la competente Commissione consiliare, provvederà a fissare con uno o più decreti la data di effettiva assunzione da parte di ciascuna di esse delle funzioni medesime, ferme restando le competenze proprie dei presidi multizonali di igiene e prevenzione di cui in particolare all'art. 3 della
E' abrogata ogni precedente disposizione di legge regionale incompatibile con le norme di cui al presente articolo.
Artt. 2. - 4. [1]
[1] Modificano, rispettivamente, le LL.RR. 18 dicembre 1981, n. 54, 6 gennaio 1983, n. 1 e 16 novembre 1982, n. 36.