Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti e viabilità |
Data: | 08/09/1999 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Contributo. |
Art. 2. Norma finanziaria. |
Art. 3. Abrogazione di norme. |
Art. 4. Pubblicazione. |
§ 4.5.19 - L.R. 8 settembre 1999, n. 26.
Definizione del costo e contributo per il trasporto pubblico regionale e locale con decorrenza dall'esercizio 1999.
(B.U. 13 settembre 1999, n. 52).
1. Con decorrenza 1 gennaio 1999 i contributi di esercizio sono attribuiti ai concessionari del trasporto pubblico locale secondo le percorrenze di seguito riportate:
Servizi di interesse provinciale:
- Percorrenze fino a Km. 1.000.000 - Costo di L. 3.000/Km e Contributo di L. 2040/Km;
- da Km. 1.000.001 a Km. 2.500.000 - Costo di L. 3.150/Km e Contributo di L. 2142/Km;
- da Km. 2.500.001 a Km. 5.000.000 - Costo di L. 3.250/Km. e Contributo di L. 2210/Km;
- percorrenze sup.ri a Km. 5.000.000 - Costo di L. 3.750/Km. e Contributo di L. 2550/Km.
Servizi di interesse regionale:
- Per qualunque percorrenza - Costo di L. 2.800/Km. e Contributo di L. 1.400/Km.
2. [I contributi per l'esercizio dei servizi comunali ed i relativi costi vengono calcolati e stabiliti da ciascuna amministrazione comunale che riceve il contributo regionale secondo i criteri e le modalità previste dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 832 del 12/5/1981.
I costi dei servizi comunali vengono definiti dalla Regione sulla base del costo standard determinato per l'esercizio 1998] [1].
3. I contributi, come sopra determinati, sono corrisposti in rate mensili anticipate.
1. La copertura della presente legge, valutata in lire 4 miliardi per l'esercizio 1999, è assicurata con riduzione di pari importo in termini di competenza e di cassa, dal capitolo 4420 "Oneri relativi agli investimenti nel settore del Trasporto Pubblico Locale" a favore del capitolo 4405 "Oneri relativi all'esercizio dei servizi su gomma - contributi alle Imprese concessionarie".
2. La spesa per gli esercizi successivi, stimata in L. 4 miliardi annui fino al 2004 è assicurata dalle leggi di bilancio con utilizzazione delle residue disponibilità rinvenienti dai fondi di cui all'attuale capitolo 4405.
3. La disponibilità delle risorse e il relativo impegno contabile vengono autorizzati con provvedimento di Giunta Regionale ai sensi del 60 comma dell'art. 21
1. E' abrogata la
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Comma abrogato dall’art. 25 della