§ 4.5.19 - L.R. 8 settembre 1999, n. 26.
Definizione del costo e contributo per il trasporto pubblico regionale e locale con decorrenza dall'esercizio 1999.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti e viabilità
Data:08/09/1999
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Contributo.
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.  Abrogazione di norme.
Art. 4.  Pubblicazione.


§ 4.5.19 - L.R. 8 settembre 1999, n. 26.

Definizione del costo e contributo per il trasporto pubblico regionale e locale con decorrenza dall'esercizio 1999.

(B.U. 13 settembre 1999, n. 52).

 

Art. 1. Contributo.

     1. Con decorrenza 1 gennaio 1999 i contributi di esercizio sono attribuiti ai concessionari del trasporto pubblico locale secondo le percorrenze di seguito riportate:

     Servizi di interesse provinciale:

     - Percorrenze fino a Km. 1.000.000 - Costo di L. 3.000/Km e Contributo di L. 2040/Km;

     - da Km. 1.000.001 a Km. 2.500.000 - Costo di L. 3.150/Km e Contributo di L. 2142/Km;

     - da Km. 2.500.001 a Km. 5.000.000 - Costo di L. 3.250/Km. e Contributo di L. 2210/Km;

     - percorrenze sup.ri a Km. 5.000.000 - Costo di L. 3.750/Km. e Contributo di L. 2550/Km.

     Servizi di interesse regionale:

     - Per qualunque percorrenza - Costo di L. 2.800/Km. e Contributo di L. 1.400/Km.

     2. [I contributi per l'esercizio dei servizi comunali ed i relativi costi vengono calcolati e stabiliti da ciascuna amministrazione comunale che riceve il contributo regionale secondo i criteri e le modalità previste dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 832 del 12/5/1981.

     I costi dei servizi comunali vengono definiti dalla Regione sulla base del costo standard determinato per l'esercizio 1998] [1].

     3. I contributi, come sopra determinati, sono corrisposti in rate mensili anticipate.

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     1. La copertura della presente legge, valutata in lire 4 miliardi per l'esercizio 1999, è assicurata con riduzione di pari importo in termini di competenza e di cassa, dal capitolo 4420 "Oneri relativi agli investimenti nel settore del Trasporto Pubblico Locale" a favore del capitolo 4405 "Oneri relativi all'esercizio dei servizi su gomma - contributi alle Imprese concessionarie".

     2. La spesa per gli esercizi successivi, stimata in L. 4 miliardi annui fino al 2004 è assicurata dalle leggi di bilancio con utilizzazione delle residue disponibilità rinvenienti dai fondi di cui all'attuale capitolo 4405.

     3. La disponibilità delle risorse e il relativo impegno contabile vengono autorizzati con provvedimento di Giunta Regionale ai sensi del 60 comma dell'art. 21 legge regionale 27 luglio 1998, n. 22.

 

     Art. 3. Abrogazione di norme.

     1. E' abrogata la legge regionale 5 settembre 1988, n. 34 con le successive integrazioni e modificazioni.

 

     Art. 4. Pubblicazione.

     1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 


[1] Comma abrogato dall’art. 25 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5.