Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale |
Data: | 02/02/2006 |
Numero: | 2 |
§ 6.2.133 – L.R. 2 febbraio 2006, n. 2.
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2006 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2006 – 2008.
(B.U. 2 febbraio 2006, n. 7).
Art. 1. Stato di Previsione dell’Entrata.
1. È approvato in € 4.539.957.276,26 lo stato di previsione di competenza ed in € 5.076.010.617,34 lo stato di previsione di cassa delle entrate della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2006.
Art. 2. Accertamento e riscossione di imposte e tasse. Rinuncia ai diritti di credito.
1. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore e secondo la disciplina del capo VI della L.R. 06.09.2001, n. 34, l’accertamento e la riscossione delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione ed afferenti all’esercizio finanziario 2006.
2. La Giunta Regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai diritti di credito di importo non superiore a € 12,00 per imposte e tasse regionali, per sanzioni amministrative, nonché per somme dovute alla Regione a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della L.R. 06.09.2001, n. 34. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3. Stato di Previsione delle Uscite.
1. È approvato in € 4.539.957.276,26 lo stato di previsione di competenza ed in € 5.048.631.871,43 lo stato di previsione di cassa delle spese della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2006.
Art. 4. Impegni e Pagamenti.
1. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore e secondo la disciplina del capo VI della L.R. 06.09.2001, n. 34, gli impegni ed i pagamenti per le spese della Regione ed afferenti all’esercizio finanziario 2006.
2. L’impegno delle spese è autorizzato entro i limiti fissati nello stato di previsione di competenza delle uscite per l’esercizio finanziario 2006.
3. Il pagamento delle spese è autorizzato entro i limiti fissati nello stato di previsione di cassa delle uscite per l’esercizio finanziario 2006.
4. Per gli interventi che comportano l’assunzione di impegni sugli esercizi futuri la Giunta Regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi del comma 4 dell’art. 47 della L.R. 6.09.2001, n. 34. I relativi impegni e pagamenti sono assunti in conformità a quanto prescritto al comma 5 dell’art. 47 ed all’art. 49 della L.R. 6.09.2001, n. 34.
Art. 5. Avanzo presunto di amministrazione.
1. È autorizzata l’iscrizione nello Stato di Previsione delle Entrate del bilancio per l’esercizio 2006, alla voce “Avanzo presunto di amministrazione derivante da somme vincolate non impegnate” rinveniente dall’esercizio precedente la somma di € 716.335.418,39.
Art. 6. Allegati.
1. È approvato il “Quadro Generale Riassuntivo” del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2006 e relativo prospetto allegato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 33 della L.R. 06.09.2001, n. 34, allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.
2. È approvato, ai sensi dell’art. 33 comma 3, lett. a) della L.R. 06.09.2001, n. 34, l’“Elenco dei capitoli in cui si articolano le Unità Previsionali di Base”, individuati secondo l’oggetto, il contenuto economico-funzionale, e il carattere giuridicamente obbligatorio, allegati nn. 3a e 3b, annessi alla presente legge.
3. È approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett. b), della L.R. 06.09.2001, n. 34, l’“Elenco dei capitoli di spesa obbligatoria”, allegato n. 4, annesso alla presente legge.
4. È approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett. c), della L.R. 06.09.2001, n. 34, l’“Elenco delle Unità Previsionali di Base per le quali la Giunta Regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative”, allegato n. 5, annesso alla presente legge.
5. È approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett. d), della L.R. 06.09.2001, n. 34, l’“Elenco delle spese da finanziare con l’impiego dei Fondi speciali”, distintamente per le spese correnti e per le spese in conto capitale, secondo la disciplina dell’art. 37 della L.R. 06.09.2001 n. 34, allegato n. 6, annesso alla presente legge.
6. Sono approvati, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett. e) e g), della L.R. 06.09.2001, n. 34, il “Prospetto dei mutui passivi e altri prestiti in ammortamento nell’esercizio finanziario 2006”, allegato n. 7, il prospetto dimostrativo della “Capacità di indebitamento per l’esercizio 2006”, allegato n. 8, l’“Elenco dei capitoli di spesa aventi carattere di investimento finanziati con ricorso all’indebitamento”, allegato n. 9, annessi alla presente legge.
7. È approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett. f), della L.R. 06.09.2001, n. 34, l’“Elenco dei capitoli finanziati con avanzo vincolato”, allegato n. 10, annesso alla presente legge.
8. È approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett. j) della L.R. 06.09.2001, n. 34, il “Riepilogo delle spese per fonte di finanziamento”, allegato n. 11, annesso alla presente legge.
9. È approvato, ai sensi dell’art. 33, comma 3, lett. h), della L.R. 06.09.2001, n. 34, il “Preventivo economico”, allegato n. 12, annesso alla presente legge.
10. Sono approvati i prospetti recanti le “Spese secondo la classificazione economico-funzionale”, allegato n. 13, ed il “Riepilogo generale delle spese per categoria economica e secondo la classificazione funzionale”, allegato n. 14, annessi alla presente legge, ai fini dell’armonizzazione con il bilancio dello Stato.
Art. 7. Bilancio Pluriennale 2006-2008.
1. È approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della L.R. 06.09.2001, n. 34, il bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008, nelle risultanze di cui al quadro di previsione delle entrate ed al quadro di previsione delle spese allegati alla presente legge, e secondo la disciplina del Capo II della L.R. 06.09.2001, n. 34.
2. È altresì approvato il quadro generale riassuntivo di cui all’art. 18 della L.R. 06.09.2001, n. 34.
Art. 8. Variazioni di bilancio.
1. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2006 per l’istituzione di nuove Unità Previsionali di Base e di nuovi capitoli, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni dello Stato, dell’Unione Europea e di altri soggetti pubblici o privati, e per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o vincolate.
2. Tra le variazioni di cui al precedente comma 1, sono incluse anche quelle che comportano ricorso all’indebitamento autorizzato da provvedimenti statali, con oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2006, qualora, per l’introduzione di nuove disposizioni di legge, si renda necessaria una diversa classificazione economica delle poste già iscritte.
4. La Giunta Regionale può disporre variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli della medesima Unità Previsionale di Base, secondo la disciplina del comma 2 dell’art. 40 della L.R. 06.09.2001, n. 34.
5. La Giunta Regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa, all’interno della medesima classificazione economica, tra capitoli di unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma.
6. La Giunta Regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa tra capitoli anche di unità previsionali di base diverse, qualora tali variazioni siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
7. La Giunta Regionale può disporre variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa tra capitoli della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, secondo la classificazione di cui all’art. 32 della L.R. n. 34/01.
8. La Giunta Regionale è altresì autorizzata a disporre variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa tra le Unità Previsionali di Base individuate nell’allegato n. 5 alla presente legge di cui al comma 4 del precedente articolo 6.
9. Al fine di assicurare una ottimale gestione dei flussi di cassa, la Giunta Regionale è autorizzata ad effettuare variazioni agli stanziamenti di cassa delle uscite anche tra Unità Previsionali di Base diverse, entro i limiti fissati nello stato di previsione di cassa delle uscite per l’esercizio finanziario 2006 di cui all’art. 3 della presente legge, purché venga garantito il rispetto dei vincoli derivanti dall’adesione al Patto di stabilità richiamato al comma 3 del presente articolo. Delle variazioni di cassa apportate nel corso della gestione ai sensi del presente comma si darà atto nella legge di approvazione del Rendiconto Generale dell’esercizio finanziario 2006.
10. La Giunta Regionale è autorizzata a disporre variazioni, in aumento, in riduzione o compensative, agli stanziamenti di competenza e di cassa delle Unità Previsionali di Base rientranti nella Categoria VI.1 dell’Entrata “Entrate per Contabilità Speciali” e nella Funzione Obiettivo 1311 delle Uscite “Servizi Per Conto di Terzi - Partite di Giro”. Delle variazioni apportate nel corso della gestione ai sensi del presente comma si darà atto nella legge di approvazione del Rendiconto Generale dell’esercizio finanziario 2006.
11. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le opportune variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base delle uscite per l’esercizio finanziario 2006, di cui all’art. 3 della presente legge, nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di spesa che prevedono interventi finanziati con mezzi propri della Regione per le quali sia previsto apposito specifico accantonamento nell’ambito dei fondi speciali e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
Art. 9. Spese obbligatorie.
1. Sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge di cui al comma 3 del precedente articolo 6.
2. La Giunta Regionale è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2006, a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese obbligatorie di cui alla Unità Previsionale di Base 1211.3 Fondi di riserva - e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio contenuti all’allegato n. 4 di cui al comma precedente, secondo le disposizioni dell’art. 34 della L.R. 06.09.2001, n. 34.
Art. 10. Spese impreviste.
1. La Giunta Regionale è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2006, a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste di cui alla Unità Previsionale di Base 1211.3 Fondi di riserva - e la loro iscrizione alle varie Unità Previsionali di Base già presenti in bilancio e/o di nuova istituzione, nonché ai relativi capitoli di spesa, secondo i criteri e le modalità descritte all’art. 35 della L.R. 06.09.2001, n. 34.
Art. 11. Autorizzazioni di cassa.
1. La Giunta Regionale è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2006, a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui alla Unità Previsionale di Base 1211.3 Fondi di riserva - e le relative destinazioni ed integrazioni delle Unità Previsionali di Base, nonché dei relativi capitoli di spesa del bilancio di cassa, secondo le disposizioni dell’art. 36 della L.R. 06.09.2001, n. 34, nel rispetto del vincolo di stabilità imposto dall’art. 1 del D.L. 18.09.2001, n. 347, convertito nella L. 16.11.2001, n. 405, come confermato dalla L. 23.12.2002, n. 289 e dalla L. 24.12.2003, n. 350.
Art. 12. Ricorso al mercato finanziario.
1. Per far fronte al disavanzo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio 2006, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 2, della L.R. 06.09.2001 n. 34, e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5 della Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e dall’art. 3, commi 16 - 21-ter, della Legge n. 350 del 24.12.2003, la contrazione di mutui o di altre forme di prestito per un importo complessivo di € 85.936.894,70 da destinare unicamente al finanziamento delle spese di investimento riportate nell’elenco di cui all’allegato n. 9 annesso alla presente legge.
2. In sede di assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio 2006, nel disavanzo di cui al comma precedente, potrà essere inclusa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 4, della L.R. 06.09.2001, n. 34, anche la quota parte dell’eventuale saldo finanziario negativo dell’esercizio 2005, da coprire mediante ulteriore ricorso al mercato finanziario, determinata dalla mancata stipulazione di mutui già autorizzati dalla legge di bilancio del medesimo esercizio, ivi compreso quelli a copertura degli impegni assunti per il cofinanziamento regionale del Programma Operativo Regionale 2000-2006.
3. I mutui o le altre forme di prestito di cui al comma 1 sono finalizzati:
a) alla copertura della quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo Regionale per l’utilizzo dei fondi strutturali della Comunità Europea per il periodo 2000 - 2006 con il contributo del Fondo FESR, del Fondo FEAOG e del Fondo FSE, fino ad un massimo di € 19.053.394,70, iscritti alla Unità Previsionale di Base 5.01.01 “Prestiti a carico della Regione”, dello Stato di Previsione dell’Entrata, secondo il dettaglio riportato nell’allegato n. 9 di cui al comma 6 del precedente articolo 6;
b) al finanziamento di spese di investimento relative all’esercizio finanziario 2006, analiticamente indicate nell’allegato n. 9 al bilancio di previsione oggetto della presente legge, nella misura massima di € 36.200.000,00, iscritti alla medesima Unità Previsionale di Base 5.01.01 “Prestiti a carico della Regione”, dello Stato di Previsione dell’Entrata;
c) al finanziamento della quota del 5% a carico della Regione per investimenti nel Settore Sanitario ai sensi dell’art. 20 della Legge 11.03.1988, n. 67, fino all’importo massimo di € 1.657.000,00 iscritto al capitolo 13004 dello stato di previsione dell’entrata;
d) al finanziamento del Programma Operativo Val d’Agri - Melandro - Sauro - Camastra, fino all’importo massimo di € 29.026.500,00, corrispondente alla quota parte degli investimenti non coperta dalle entrate della compartecipazione regionale all’aliquota del prodotto di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi estratti di cui all’art. 3, comma 10, della L. 28.12.1995, n. 549 (royalties).
4. I prestiti di cui al precedente comma 3, lettera a), e l’eventuale maggior debito determinato per effetto di quanto stabilito al precedente comma 2, sono assunti con la Banca Europea degli Investimenti (BEI), in esecuzione del contratto di apertura di credito stipulato tra Regione Basilicata e BEI in data 26 luglio 2001, Rep. N. 5649, come modificato in data 9 dicembre 2004, Rep. n. 7369 ed in data 7 dicembre 2005, Rep. n. 8026 e secondo le modalità, termini e condizioni in esso previsti.
5. I prestiti di cui al precedente comma 3, lettere b), c) e d), e l’eventuale maggior debito determinato per effetto di quanto stabilito al precedente comma 2, potranno essere assunti mediante la contrazione di mutui a tasso fisso o a tasso variabile, in analogia a quanto stabilito per i comuni, le province ed i loro consorzi dal Decreto 10.05.1999 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14.05.1999, ovvero mediante l’emissione di prestiti obbligazionari o con il ricorso ad altre operazioni finanziarie consentite dalla vigente normativa, alle condizioni di mercato più convenienti per l’Amministrazione regionale.
6. Alla stipulazione dei contratti di prestito di cui ai precedenti commi si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa, ai sensi dell’art. 80, comma 6, della L.R. 06.09.2001, n. 34.
7. La Giunta Regionale assume i mutui e le altre forme di prestito autorizzate, con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai precedenti commi del presente articolo ed in ossequio alle vigenti disposizioni normative statali. Nel caso dei prestiti obbligazionari, la Giunta Regionale è autorizzata a deliberarne l’emissione alle migliori condizioni di mercato, determinando le condizioni e le modalità dell’operazione, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa statale vigente in materia, ivi compresa l’eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.
8. L’onere presunto derivante dall’ammortamento dei mutui e delle altre forme di prestito di cui al comma 3 del presente articolo, valutato in € 3.334.172,71, è posto a carico dei relativi capitoli afferenti l’UPB 1212.01 “Rimborso quote di capitale per ammortamento prestiti, anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve termine a totale carico della Regione”, per quanto riguarda la quota capitale, e l’UPB 1212.02 “Rimborso quote di interessi per ammortamento prestiti, anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve termine a totale carico della Regione”, per quanto riguarda la quota interessi, iscritte nello Stato di Previsione delle Uscite del bilancio, per l’esercizio finanziario 2006, e nel bilancio pluriennale, per gli anni successivi.
9. In conseguenza di quanto disposto dal presente articolo il costo presunto del servizio complessivo ammortamento mutui e prestiti resta stabilito in € 16.796.421,97 per l’anno 2006, in € 23.120.293,18 per l’anno 2007 ed in € 24.790.223,18 per l’anno 2008.
10. Per gli esercizi finanziari successivi al 2008 si provvederà con gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali a partire dall’anno 2007.
11. L’eventuale maggiorazione dell’onere annuo di ammortamento dei mutui e prestiti di cui al comma 9 del presente articolo, dovuta alla variabilità del tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuali e pluriennali.
12. A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte all’atto della contrazione dei mutui e delle altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio, la Giunta Regionale è autorizzata ad istituire speciale vincolo irrevocabile a favore dell’istituto concedente il prestito, dando mandato al tesoriere dell’ente di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze ed autorizzandolo ad accantonare le somme occorrenti sul totale delle entrate tributarie non vincolate comprese nel titolo I, con precedenza su ogni altro pagamento.
13. In relazione all’andamento del mercato, anche al fine di tutelare la Regione dal rischio di rialzo dei tassi di interesse e allo scopo di ridurre l’onere del debito a carico della Regione, la Giunta Regionale è autorizzata a ridefinire il debito regionale attraverso operazioni di rinegoziazione di tutti o parte dei mutui stipulati, mediante operazioni che comportino trasformazioni di scadenze, di tassi, nonché attraverso l’uso di strumenti operativi in uso nei mercati finanziari.
14. La Giunta Regionale è altresì autorizzata ad estinguere anticipatamente mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato ed a contrarre in sostituzione nuovi mutui per un importo pari al debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente, con esclusione degli oneri contrattualmente previsti per l’estinzione anticipata degli stessi. In alternativa all’assunzione dei nuovi mutui, la Giunta Regionale è autorizzata alla emissione di prestiti obbligazionari, secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
15. In sede di attivazione delle operazioni di gestione attiva dell’indebitamento di cui al presente articolo, la Giunta Regionale inserisce, tra le condizioni, le clausole della estinzione e della rinegoziazione anticipata delle stesse, al fine di cogliere eventuali opportunità finanziarie più convenienti.
16. In relazione alla concessione di contributi previsti dalla legislazione regionale per l’ammortamento di mutui a carico di terzi, la Giunta Regionale è autorizzata ad intervenire nella definizione di analoghe operazioni di ristrutturazione del debito poste in essere dai soggetti beneficiari. In tale ipotesi, il concorso regionale è determinato in misura pari alla stessa proporzione di partecipazione già prevista per i mutui oggetto delle operazioni di ristrutturazione di che trattasi.
17. Gli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al precedente comma 14, nonché i concorsi regionali di cui al comma 16, trovano copertura, per l’anno finanziario 2006 e per gli anni successivi, negli stanziamenti già iscritti nello Stato di previsione dell’Entrata e nello Stato di previsione delle Uscite del bilancio per l’esercizio 2006, nonché nel bilancio pluriennale, per far fronte alle rate di ammortamento dei mutui di cui viene autorizzata l’estinzione anticipata, e per il pagamento dei concorsi regionali medesimi.
18. Le spese per l’ammortamento dei mutui e delle altre operazioni di prestito stipulate dalla Regione, sia per la parte di rimborso capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 3, della L.R. 06.09.2001, n. 34.
Art. 13. Entrata in vigore.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
ALLEGATO 1
(Omissis)
ALLEGATO 2
(Omissis)
ALLEGATO 3A
(Omissis)
ALLEGATO 3B
(Omissis)