Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 25/05/2000 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Obiettivo generale. |
Art. 2. Interventi. |
Art. 3. Modalità d'intervento. |
Art. 4. Beneficiari. |
Art. 5. Entità dell'intervento. |
Art. 5 bis. (Partecipazione a manifestazioni promozionali). |
Art. 6. Norme di applicazione. |
Art. 7. Disposizioni finanziarie. |
Art. 8. Notifica alla Commissione Europea. |
§ 4.1.72 - L.P. 25 maggio 2000, n. 11. [1]
Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige a sostegno della promozione dei prodotti agroalimentari di qualità.
(B.U. 13 giugno 2000, n. 25).
Art. 1. Obiettivo generale.
1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti locali agroalimentari di qualità nell'interesse della salute e del benessere del consumatore, della produzione e della tutela dell'ambiente.
Art. 2. Interventi.
1. E' consentita l'assunzione di spese o la concessione di contributi per tutte le iniziative promozionali in senso lato tese a far conoscere ad un largo pubblico i prodotti di cui all'articolo 1.
2. Sono considerate azioni promozionali in particolare:
a) le ricerche di mercato e le analisi di marketing;
b) la pubblicità classica su giornali e riviste, a mezzo radio, TV ed Internet;
c) la cartellonistica, le sponsorizzazioni ed il materiale pubblicitario;
d) le attività di pubbliche relazioni e convegni;
e) le attività di promozione delle vendite;
f) le fiere, mostre ed esposizioni e le attività promozionali in senso stretto.
3. Sono consentite iniziative promozionali a favore dei prodotti locali tesi a garantire una sana alimentazione, la cui qualità sia conforme alla vigente normativa europea [2] .
Art. 3. Modalità d'intervento.
1. La promozione avviene tramite l'assunzione diretta di spese da parte della Provincia o la concessione di contributi a fondo perduto nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato in vigore.
Art. 4. Beneficiari.
1. Possono essere concessi contributi alle associazioni di categoria o a loro emanazioni per le iniziative messe in atto dalle stesse nel settore di rispettiva competenza. Tali organizzazioni possono avvalersi della collaborazione della Camera di commercio o di altri enti a tal fine incaricati. In quest'ultimo caso il contributo può essere concesso direttamente a questi ultimi.
2. Con provvedimento della Giunta provinciale potranno essere autorizzate anticipazioni fino al 70 per cento dei contributi concessi. L'importo restante verrà liquidato a consuntivo sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute per l'iniziativa.
3. Per l'effettuazione di ricerche di mercato, la partecipazione/l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni o altre attività promozionali in senso stretto possono essere concessi contributi anche a singole aziende di produzione.
Art. 5. Entità dell'intervento.
1. L'entità delle spese a carico della Provincia o del contributo è determinata secondo criteri da adottarsi da parte della Giunta provinciale nel rispetto peraltro delle seguenti percentuali massime d'intervento a carico dell'ente pubblico:
a) 50 per cento nel caso di pubblicità classica su giornali e riviste, a mezzo radio, TV ed Internet, di azioni di cartellonistica e di sponsorizzazione, di realizzazione di materiale pubblicitario e di attività di promozione delle vendite. Detta percentuale può essere elevata fino al 75 per cento nel caso di prodotti marginali o di nicchia, rispetto al valore complessivo della produzione agroalimentare locale. L'elenco dei prodotti deve essere definito dalla Giunta provinciale. Il valore del venduto di ciascuno dei prodotti suddetti non deve superare la media annua di 3.000.000 ECU;
b) 100 per cento nel caso di ricerche di mercato e di analisi di marketing, fiere, mostre ed esposizioni ed altre attività promozionali in senso stretto. Detta percentuale è ridotta al 50 per cento nel caso di contributo ai produttori singoli rappresentanti piccole e medie imprese (PMI). Va in ogni caso rispettata la regola “de minimis”.
2. Per i prodotti agroalimentari locali ancora poco conosciuti sul mercato europeo o forniti quasi esclusivamente da piccole o medie imprese (PMI) che non dispongono di mezzi sufficienti per pubblicizzare la loro produzione e per le quali le spese di pubblicità ammesse a finanziamento dalla Giunta provinciale sarebbero comunque superiori al vantaggio ricavato, l'entità della spesa o del contributo può essere elevata fino al 75 per cento [3] .
Art. 5 bis. (Partecipazione a manifestazioni promozionali). [4]
1. Al fine di valorizzare la produzione e favorire il collocamento dei prodotti dell'economia locale nonché per incrementare il settore del turismo, la Provincia autonoma di Bolzano può partecipare direttamente a fiere, mostre, esposizioni, convegni e ad altre manifestazioni promozionali all'interno ed all'estero.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere affidate ad istituti, enti o associazioni operanti nel settore, ai quali la Provincia autonoma può rifondere in tutto o in parte le spese sostenute.
3. Ai privati espositori possono essere concessi contributi nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato in vigore, qualora la loro partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1 sia ritenuta di rilevante importanza per la specifica valorizzazione della produzione. I contributi sono cumulabili con gli aiuti concessi in applicazione della disposizione "de minimis". Sono esclusi dai benefici di cui al presente comma gli operatori del settore commercio.
Art. 6. Norme di applicazione.
1. Con deliberazione della Giunta provinciale vengono definiti i criteri e le misure di contribuzione in relazione alle diverse tipologie di iniziative promozionali ammesse.
Art. 7. Disposizioni finanziarie.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 3 miliardi (1.549.370,70 euro), alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di quota corrispondente dello stanziamento iscritto nel bilancio 2000 (capitolo 102115) nel fondo per oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi.
2. La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà stabilita con legge finanziaria annuale.
3. La Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della
Art. 8. Notifica alla Commissione Europea.
1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE.
[1] Legge abrogata dall’art. 16 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 22 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 22 della
[4] Articolo aggiunto dall'art. 37 della