Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Bolzano |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.5 tutela dell'ambiente |
Data: | 16/04/1985 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Condizioni di intervento. |
Art. 2. Agevolazioni creditizie e contributive. |
Art. 3. Interventi per la difesa attiva e passiva. |
Art. 4. Fideiussione. |
Art. 5. Consorzi antigrandine. |
Art. 5 bis. Contributi a favore di cooperative agricole per minori conferimenti di prodotto a seguito di avversità atmosferiche. |
Art. 6. Disposizioni finanziarie. |
Art. 7. Attuazione della legge provinciale 2 gennaio 1985, n. 1. |
Art. 8. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...] |
§ 3.5.42 - L.P. 16 aprile 1985, n. 8.
Difesa dalle avversità atmosferiche.
(B.U. 30 aprile 1985, n. 20).
Art. 1. Condizioni di intervento. [1]
1. Allo scopo di favorire la tempestiva ripresa economica delle zone agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, l’amministrazione provinciale è autorizzata ad anticipare le provvidenze previste dal
2. La Giunta provinciale propone al Ministero delle politiche agricole e forestali la declaratoria dell’eccezionalità dell’evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell’evento e dei danni, individua le provvidenze fra quelle previste dall’articolo 5 del
Art. 2. Agevolazioni creditizie e contributive. [2]
1. Le provvidenze di cui all’articolo 5 del
2. In caso di mancato accoglimento della proposta provinciale di cui all'art. 1, comma secondo, oppure nell'eventualità di minori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla Provincia, la differenza fra l'assegnazione ed i benefici concessi rimane a carico della Provincia stessa.
3. Il termine entro il quale devono essere presentate le domande viene fissato con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'art. 1, comma secondo.
Art. 3. Interventi per la difesa attiva e passiva.
1. [Allo scopo di diminuire i danni provocati dalle avversità atmosferiche, con particolare riguardo alle grandinate, mediante l'attuazione delle difesa passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai consorzi di produttori agricoli, di cui all'art. 10, comma primo, della
2. [Per la realizzazione di impianti di protezione delle produzioni pregiate la Giunta provinciale può concedere a favore dei coltivatori diretti, singoli od associati, contributi in conto capitale fino al 50% della spesa dichiarata ammissibile o contributi corrispondenti in conto interessi su prestiti di durata massima decennale] [5].
3. Il fondo di dotazione concesso ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. c), della
1. La Giunta provinciale è autorizzata a prestare fideiussione a garanzia dei prestiti, che, in attesa del pagamento da parte dello Stato del contributo di cui al secondo comma dell'art. 19 della
Art. 5. Consorzi antigrandine. [7]
[1. I consorzi costituiti ai sensi della
2. Lo scioglimento diventa esecutivo con la pubblicazione del relativo decreto del Presidente della Giunta provinciale.]
Art. 5 bis. Contributi a favore di cooperative agricole per minori conferimenti di prodotto a seguito di avversità atmosferiche. [8]
1. Per fronteggiare le difficoltà economico-finanziarie derivanti da una riduzione, a seguito di avversità atmosferiche, della quantità di prodotto da conferire e destinata alla commercializzazione per il consumo fresco, di almeno il 40 per cento, riferito alla produzione media degli ultimi tre anni nei quali non si siano verificate delle perdite causate da avversità atmosferiche, la Giunta provinciale può concedere alle cooperative agricole un contributo straordinario nella misura massima del 60 per cento delle perdite riconducibili ai minori conferimenti di prodotto.
1-bis. L'importo del sussidio da concedere non deve superare il livello medio della produzione del triennio, moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrae la produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento, moltiplicata per il prezzo medio in quell'anno. Dall'importo dell'aiuto vanno inoltre detratte eventuali somme percepite a titolo assicurativo nonché eventuali pagamenti diretti. [9]
2. Gli effetti della presente disposizione decorrono dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo da parte della Commissione europea.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2001 (cap. 71365) la spesa di lire 450 milioni. La spesa a carico degli esercizi successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale.
Art. 6. Disposizioni finanziarie.
1. Per l'attuazione della presente legge, che non comporta maggiori spese, sono utilizzati gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 1985 in forza delle autorizzazioni di spesa della connessa legge finanziaria.
2. Gli stanziamenti a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabiliti dalla legge finanziaria annuale di sensi dell'art. 6 della
3. Alla copertura degli oneri eventuali derivanti dalla prestazione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 4, si provvede con le modalità di cui agli articoli 31 e 18 della
4. Nel testo del cap. 71255 della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1985, dopo le parole "assicurazione antigrandine", sono aggiunte le parole "e per la gestione della cassa sociale". Con successivo provvedimento saranno istituiti appositi capitoli di spesa per gli interventi di cui al secondo comma dell'art. 3.
Art. 7. Attuazione della
1. Per l'attuazione della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo già sostituito dall'art. 18 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 18 della
[3] Comma così sostituito dall’art. 9 della
[4] Comma sostituito dall'art. 12 della
[5] Comma abrogato dall’art. 21 della
[6] Articolo così sostituito dall'art. 12 della
[7] Articolo abrogato dall’art. 21 della
[8] Articolo aggiunto dall'art. 11 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 26 della