§ 4.1.16 - L.P. 29 novembre 1973, n. 83.
Misure di emergenza in agricoltura.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:29/11/1973
Numero:83


Sommario
Art. 1.      La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere a famiglie di coltivatori diretti e loro associazioni sussidi allo scopo di mitigare uno stato di bisogno derivante da cause di forza [...]
Art. 2.      Se uno stato di bisogno deriva dalla distruzione di importanti infrastrutture per causa di forza maggiore, può essere concesso un sussidio fino alla misura del 100% delle spese necessarie per la [...]
Art. 3.      L'interessato colpito dallo stato di bisogno può indirizzare la domanda per la concessione del sussidio alla Giunta provinciale, nella quale deve essere compresa una breve descrizione della [...]
Art. 3 bis.  (Danni da grandinata).
Art. 4.  Disposizione transitoria.
Art. 5.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 80 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973.


§ 4.1.16 - L.P. 29 novembre 1973, n. 83.

Misure di emergenza in agricoltura.

(B.U. 18 dicembre 1973, n. 54).

 

     Art. 1.

     La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere a famiglie di coltivatori diretti e loro associazioni sussidi allo scopo di mitigare uno stato di bisogno derivante da cause di forza maggiore che colpiscono in misura sensibile l'azienda agricola. Per la concessione di sussidi relativi ad interventi per danni causati da eventi calamitosi a titolari di aziende agricole si prescinde dal requisito dello stato di bisogno [1].

 

          Art. 2.

     Se uno stato di bisogno deriva dalla distruzione di importanti infrastrutture per causa di forza maggiore, può essere concesso un sussidio fino alla misura del 100% delle spese necessarie per la loro riparazione.

 

          Art. 3.

     L'interessato colpito dallo stato di bisogno può indirizzare la domanda per la concessione del sussidio alla Giunta provinciale, nella quale deve essere compresa una breve descrizione della situazione, delle cause e del danno.

     2. Le indicazioni contenute nella domanda devono essere confermate dal sindaco competente. Qualora si tratti di interventi per danni causati da eventi calamitosi, la veridicità delle indicazioni contenute nella domanda viene accertata da esperti della Ripartizione provinciale Agricoltura [2].

     Allo scopo di controllare queste indicazioni, l'Assessorato all'agricoltura e foreste è autorizzato a raccogliere tutte le necessarie informazioni e di effettuare dei sopraluoghi.

     Su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste la Giunta provinciale delibera sulla concessione e sulla misura del sussidio.

 

          Art. 3 bis. (Danni da grandinata). [3]

     1. A favore delle cooperative aventi come scopo la conservazione, la lavorazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, che hanno avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto commerciale di oltre il 35 per cento per effetto delle grandinate avvenute nell'anno 1998, la Giunta provinciale può concedere contributi nella misura massima del 30 per cento delle spese fisse di gestione secondo le modalità e con l'utilizzazione dei mezzi finanziari previsti dalla presente legge.

     2. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 si prescinde dallo stato di bisogno e i periti della Ripartizione provinciale agricoltura provvedono direttamente all'accertamento della veridicità delle indicazioni contenute nelle domande, in deroga a quanto previsto nell'articolo 3, comma 2.

 

          Art. 4. Disposizione transitoria.

     Le domande pervenute entro l'anno 1973 prima dell'entrata in vigore di questa legge, possono essere trattate secondo le norme di questa legge.

 

          Art. 5.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 80 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1973.

     Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento, nei limiti annuali di cui al precedente comma, sarà fissato con legge di bilancio.

     Alla copertura dell'onere di lire 80 milioni a carico dell'esercizio finanziario in corso si provvede con le disponibilità dello stanziamento iscritto al cap. 3210 del bilancio 1973, tabella B, uscite.


[1] Comma così modificato dall'art. 15 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

[2] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 8 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.