§ 1.1.61 – L.R. 30 novembre 1995, n. 45.
Riordino del Difensore civico regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:30/11/1995
Numero:45


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Funzioni del Difensore civico).
Art. 3.  (Ambito dell'intervento).
Art. 4.  (Intervento del Difensore civico).
Art. 5.  (Segnalazioni).
Art. 6.  (Relazione al Consiglio regionale).
Art. 7.  (Requisiti e cause ostative).
Art. 8.  (Nomina).
Art. 9.  (Durata dell'incarico e revoca).
Art. 10.  (Indennità).
Art. 11.  (Sede, personale, strutture).
Art. 12.  (Abrogazione).
Art. 13.  (Norma transitoria).


§ 1.1.61 – L.R. 30 novembre 1995, n. 45. [1]

Riordino del Difensore civico regionale.

(B.U. 6 dicembre 1995, n. 59).

 

     Art. 1. (Oggetto della legge).

     1. In attuazione dell'art. 76 dello Statuto, la presente legge riordina i compiti ed il funzionamento del Difensore civico regionale, disciplinandone la nomina e le funzioni.

 

     Art. 2. (Funzioni del Difensore civico).

     1. Il Difensore civico assicura, nei limiti e secondo le modalità della presente legge, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi dei cittadini, degli stranieri residenti o muniti di permesso di soggiorno, degli apolidi, di enti e formazioni sociali.

     2. Il Difensore civico interviene su istanza dei soggetti interessati o d'ufficio con riferimento a ritardi, irregolarità od omissioni nell'attività dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei fini di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

     3. Il Difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.

 

     Art. 3. (Ambito dell'intervento).

     1. Il Difensore civico interviene con riferimento all'attività:

     a) dell'Amministrazione regionale, degli enti, istituti, agenzie, consorzi e altri organismi istituiti dalla Regione, da essa dipendenti o controllati o a cui partecipa;

     b) delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, coordinandosi, per quanto concerne la tutela dei diritti dell'utente dei servizi sanitari e socio-assistenziali, con gli organismi eventualmente istituiti per analoghe finalità;

     c) degli enti locali destinatari di trasferimento di funzioni di deleghe o sub deleghe regionali, per le attività connesse all'esercizio delle funzioni trasferite, delegate o sub delegate.

     2. L'intervento del Difensore civico può riguardare anche le attività degli enti locali nell'esercizio di funzioni proprie, in base ad apposite convenzioni con gli stessi, deliberate dal Consiglio regionale, sentito il Difensore civico stesso.

     3. Il Difensore civico promuove lo scambio di informazioni e forme di collaborazione e coordinamento con i Difensori civici dei Comuni e delle Province dell'Umbria. A tale fine il Difensore civico promuove periodicamente una conferenza dei Difensori civici operanti nel territorio della regione.

     4. Il Difensore civico può, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato, intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie ed alla presentazione di solleciti, presso altri organi ed enti pubblici operanti nel territorio regionale.

 

     Art. 4. (Intervento del Difensore civico).

     1. Il Difensore civico, per l'adempimento dei suoi compiti, può:

     a) chiedere notizie sullo stato degli atti;

     b) consultare ed ottenere copie, senza i limiti del segreto d'ufficio di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire informazioni anche avvalendosi dei sistemi informativi regionali;

     c) convocare il responsabile dell'ufficio competente e del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato di un procedimento e le cause di eventuali disfunzioni;

     d) accedere agli uffici per compiere gli accertamenti che si rendano necessari.

     2. Il Difensore civico dà immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l'intervento o che comunque vi abbiano un interesse, nonché agli organi delle amministrazioni interessate.

     3. Il responsabile della pratica che ritardi, ostacoli o impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico o che comunque abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri d'ufficio, è soggetto a procedimento disciplinare. Il Difensore civico può richiederne l'attivazione. L'apertura e l'esito del procedimento o l'eventuale archiviazione devono essere immediatamente comunicati al Difensore civico.

     4. L'Amministrazione è tenuta a motivare in ordine agli elementi di fatto e di diritto del mancato accoglimento, anche in parte, delle osservazioni del Difensore civico.

     5. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

 

     Art. 5. (Segnalazioni).

     1. Il Difensore civico che, nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o disservizi comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa, ne riferisce all'Amministrazione interessata, e compie gli atti inerenti alla sua qualità di pubblico ufficiale.

 

     Art. 6. (Relazione al Consiglio regionale).

     1. Il Difensore civico invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi o normativi che si ritengono necessari.

     2. Per i casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può in ogni momento inviare apposite relazioni al Consiglio regionale.

     3. Copia delle relazioni di cui ai commi 1 e 2 è inviata per conoscenza alla Giunta regionale.

     4. La relazione del Difensore civico, qualora riguardi anche interventi compiuti presso uffici di enti locali, viene trasmessa ai rappresentanti degli enti stessi.

     5. La relazione annuale è illustrata dal Difensore civico in Consiglio regionale ed è sottoposta a discussione secondo le norme del Regolamento interno.

     6. La relazione annuale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne pubblicità anche avvalendosi di altri organi di stampa.

     7. Il Difensore civico può essere ascoltato, anche su sua richiesta, dalla Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali, per riferire su aspetti generali della sua funzione, e dalle altre commissioni consiliari, in ordine ad aspetti particolari della sua attività.

 

     Art. 7. (Requisiti e cause ostative).

     1. Il Difensore civico è scelto tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere regionale, siano in possesso di laurea ed abbiano maturato comprovate esperienze professionali nelle materie giuridiche ed amministrative.

     2. Si applicano al Difensore civico le disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e quelle di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16 («Norme in materia di elezioni e nomine nelle Regioni e negli Enti locali»).

     3. L'Ufficio del Difensore civico è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, di commercio o di professione.

     4. Le condizioni di incompatibilità devono cessare, pena la decadenza dalla carica, entro dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla data del loro verificarsi.

 

     Art. 8. (Nomina).

     1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

     2. Per quanto disposto dalla presente legge, non si applica la normativa regionale in materia di nomine e designazioni di competenza della Regione.

 

     Art. 9. (Durata dell'incarico e revoca).

     1. Il Difensore civico dura in carica per la durata della legislatura e non può essere riconfermato.

     2. Il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina, per gravi e comprovati motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

 

     Art. 10. (Indennità).

     1. Al Difensore civico spetta un'indennità di funzione pari all'indennità di carica dei consiglieri regionali, al netto delle ritenute previdenziali.

     2. Al Difensore civico spetta l'indennità di trasferta stabilita per i consiglieri regionali.

 

     Art. 11. (Sede, personale, strutture).

     1. Il Difensore civico è istituzionalmente collegato al Consiglio regionale.

     2. Il Difensore civico può svolgere proprie funzioni anche in sedi decentrate, utilizzando le strutture periferiche della Regione, previa intesa, tramite l'Ufficio di presidenza del Consiglio, con la Giunta regionale.

     3. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Difensore civico si avvale di una struttura denominata Segreteria del Difensore civico, istituita con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, secondo le norme sull'organizzazione degli uffici regionali.

     4. Il personale assegnato alla segreteria del Difensore civico dipende funzionalmente dal Difensore civico.

     5. I locali e le spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico sono a carico del Consiglio regionale.

 

     Art. 12. (Abrogazione).

     1. Sono abrogati la legge regionale 22 agosto 1979, n. 48 ed il comma 5 dell'art. 38 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41.

 

     Art. 13. (Norma transitoria).

     1. Il Difensore civico in carica all'entrata in vigore della presente legge è soggetto a provvedimento confermativo del Consiglio regionale da adottarsi, su iniziativa dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, secondo le modalità di cui all'art. 8. In caso di conferma, lo stesso rimane in carica per il residuo periodo della legislatura.


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 27 novembre 2007, n. 30.