§ 2.3.364 - L.R. 20 dicembre 2021, n. 17.
Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:20/12/2021
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11)
Art. 2.  (Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)
Art. 3.  (Modificazione alla legge regionale 3 febbraio 2021, n. 1)
Art. 4.  (Modificazioni alla l.r. 1/2021)
Art. 5.  (Integrazione alla legge regionale 29 marzo 2021, n. 7)
Art. 6.  (Modificazioni alla legge regionale 8 marzo 2021, n. 3)
Art. 7.  (Modificazione alla legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14)
Art. 8.  (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 14/2021)
Art. 9.  (Entrata in vigore)


§ 2.3.364 - L.R. 20 dicembre 2021, n. 17.

Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.

(B.U. 20 dicembre 2021, n. 76)

 

Art. 1. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2-ter della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) è inserita la seguente: "d bis) attestazione della data e del numero di iscrizione nel Registro previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), limitatamente alle proposte di nomina o designazione a membro di collegio dei revisori dei conti o sindacale o a revisore unico, comunque denominati;".

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 11/1995 dopo la parola: "cumulabili" è aggiunto il seguente periodo: ", fatto salvo quanto previsto al comma 4-ter".

3. Al comma 4-ter dell'articolo 4 della l.r. 11/1995 il periodo: "L'incarico di revisore unico e di membro effettivo di collegio sindacale o di revisione contabile comunque denominato è compatibile con l'incarico di revisore o sindaco supplente in uno o più enti, organismi, società, fondazioni, associazioni o comitati." è sostituito dal seguente: "Sono cumulabili gli incarichi di revisore unico o di membro effettivo di collegio sindacale o di revisione contabile fino a un massimo di due. L'incarico di revisore o sindaco supplente è sempre cumulabile con altri incarichi conferiti ai sensi della presente legge.".

 

     Art. 2. (Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)

1. All'articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) le parole: "non superiore a 120 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 120 giornate lavorative".

 

     Art. 3. (Modificazione alla legge regionale 3 febbraio 2021, n. 1)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 febbraio 2021, n. 1 (Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico) è abrogato.

 

     Art. 4. (Modificazioni alla l.r. 1/2021)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 1/2021 le parole: "e non sanitario" sono soppresse.

2. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 1/2021 è abrogato.

 

     Art. 5. (Integrazione alla legge regionale 29 marzo 2021, n. 7)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2021, n. 7 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)) dopo le parole: "tutela dell'ambiente" sono aggiunte le seguenti: "e del paesaggio".

 

     Art. 6. (Modificazioni alla legge regionale 8 marzo 2021, n. 3)

1. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 8 marzo 2021, n. 3 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria) dopo le parole: "le funzioni" sono aggiunte le seguenti: "in materia di formazione".

2. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 3/2021 le parole: "e le risorse umane e strumentali" sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 3/2021 le parole: "atto di indirizzo della Giunta regionale e" sono soppresse.

4. Il comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 3/2021 è abrogato.

 

     Art. 7. (Modificazione alla legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14 (Rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2020) le parole: "esercizio finanziario 2019" sono sostituite con le seguenti: "esercizio finanziario 2020".

 

     Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 14/2021)

1. L'articolo 9 della legge l.r. 14/2021 è sostituito con il seguente: "Art. 9. (Conto economico e stato patrimoniale)

1. È approvato il risultato economico dell'esercizio 2020 pari a euro 26.089.175,89 in base alle seguenti risultanze:

a) totale componenti positive della gestione euro 2.468.028.186,01;

b) totale componenti negative della gestione euro 2.453.361.131,19;

c) differenza fra componenti positivi e negativi della gestione euro 14.667.054,82;

d) totale proventi e oneri finanziari euro -19.377.293,03;

e) totale rettifiche euro 1.975.534,99;

f) totale proventi e oneri straordinari euro 32.121.615,11;

g) risultato prima delle imposte euro 29.386.911,89;

h) imposte euro 3.297.736,00;

i) risultato dell'esercizio euro 26.089.175,89.

2. È approvato lo stato patrimoniale - attivo per l'esercizio finanziario 2020, pari a euro 2.733.069.523,17 in base alle seguenti risultanze:

a) crediti verso lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione euro 0,00;

b) totale immobilizzazioni euro 1.108.622.710,86, di cui:

1) totale immobilizzazioni immateriali euro 13.665.234,67;

2) totale immobilizzazioni materiali euro 369.696.813,02;

3) totale immobilizzazioni finanziarie euro 725.260.663,17;

c) totale attivo circolante euro 1.624.446.812,31, di cui:

1) totale rimanenze euro 4.013,99;

2) totale crediti euro 1.031.406.091,47;

3) totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni euro 1.807.546,32;

4) totale disponibilità liquide euro 591.229.160,53;

d) totale ratei e risconti euro 0,00;

e) totale dell'attivo euro 2.733.069.523,17.

3. È approvato lo stato patrimoniale - passivo per l'esercizio finanziario 2020, pari a euro 2.733.069.523,17 in base alle seguenti risultanze:

a) totale patrimonio netto euro 491.485.301,69;

b) totale fondi per rischi e oneri euro 80.803.544,33;

c) totale trattamento economico di fine rapporto euro 0,00;

d) totale debiti euro 1.787.798.238,80;

e) totale ratei e risconti euro 372.982.438,35;

f) totale del passivo euro 2.733.069.523,17;

g) conti d'ordine euro 268.740,95.".

 

     Art. 9. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.