Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 07/01/2019 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Disposizione finanziaria. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 53/2018 |
Art. 2. Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle procedure negoziate sotto soglia. Modifiche all’articolo 35 ter della l.r. 38/2007 |
Art. 3. Disposizioni in materia di compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all’articolo 93 del d.lgs.163/2006. Modifiche all'articolo 71 bis della l.r. 38/2007 |
Art. 4. Dirigenti. Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 1/2009 |
Art. 5. Funzioni in materia di protezione dei dati personali. Segretario generale. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 4/2008 |
Art. 6. Funzioni in materia di protezione dei dati personali. Direttori di area. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 4/2008 |
Art. 7. Funzioni in materia di protezione dei dati personali. Dirigenti di settore. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 4/2008 |
Art. 8. Funzioni in materia di protezione dei dati personali. Posizioni dirigenziali individuali. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 4/2008 |
Art. 9. Durata incarichi dirigenziali e modifica degli incarichi assegnati. Incarichi di responsabile di settore. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 1/2009 |
Art. 10. Durata degli incarichi dirigenziali. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 4/2008 |
Art. 11. Mobilità dei dirigenti. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 1/2009 |
Art. 12. Mobilità, trasferimento e comando dei dirigenti. Modifiche all’articolo 25 bis della l.r. 4/2008 |
Art. 13. Programmazione del fabbisogno di personale. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 1/2009 |
Art. 14. Programmazione del fabbisogno di personale. Competenze del Consiglio regionale e del suo Ufficio di presidenza. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 4/2008 |
Art. 15. Incarichi extraimpiego autorizzabili. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 1/2009 |
Art. 16. Vigilanza. Modifiche all'articolo 34 octies della l.r. 40/2009 |
Art. 17. Partecipazione alle politiche regionali. Modifiche al preambolo della l.r. 46/2013 |
Art. 18. Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito Pubblico. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 46/2013 |
Art. 19. Fondazione del Consiglio regionale. Abrogazione della l.r. 22/2006 |
Art. 20. Commissioni di degustazione. Norme transitorie. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 73/2017 |
Art. 21. Disposizioni per la procedura di verifica di assoggettabilità. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 10/2010 |
Art. 22. Provvedimento autorizzatorio unico. Modifiche all’articolo 73 bis della l.r. 10/2010 |
Art. 23. Contributo finanziario al Consorzio ZIA. Modifiche all’articolo 32 septies della l.r. 82/2015 |
Art. 24. Consorzio ZIA. Abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 37/2018. |
Art. 25. Validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 35/2015 |
Art. 26. Regolamento di attuazione. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 86/2016 |
Art. 27. Cabina di regia del turismo. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 86/2016 |
Art. 28. Composizione e servizi degli alberghi diffusi. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 86/2016 |
Art. 29. Divieti di vendita e di affitto. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 86/2016 |
Art. 30. Commercializzazione di servizi turistici. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 86/2016 |
Art. 31. Locazioni turistiche. Modifiche all'articolo 70 della l.r. 86/2016 |
Art. 32. Stabilimenti balneari. Modifiche all'articolo 75 della l.r. 86/2016 |
Art. 33. Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 86/2016 |
Art. 34. Garanzie a favore del viaggiatore. Polizze assicurative. Modifiche all'articolo 91 della l.r. 86/2016 |
Art. 35. Esercizio dell’attività di organizzazione di viaggio. Modifiche all'articolo 97 della l.r. 86/2016 |
Art. 36. Organizzazione occasionale di viaggi. Modifiche all'articolo 98 della l.r. 86/2016 |
Art. 37. Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 102 della l.r. 86/2016 |
Art. 38. Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 112 della l.r. 86/2016 |
Art. 39. Definizione dell'attività di accompagnatore turistico. Modifiche all'articolo 114 della l.r. 86/2016 |
Art. 40. Definizione dell'attività di guida ambientale. Modifiche all'articolo 122 della l.r. 86/2016 |
Art. 41. Esercizio della professione. Modifiche all'articolo 123 della l.r. 86/2016 |
Art. 42. Corsi di qualificazione e specializzazione. Modifiche all’articolo 125 della l.r. 86/2016 |
Art. 43. Allegato A. Inserimento dell’articolo 160 bis nella l.r. 86/2016 |
Art. 44. Vendita all'ingrosso e al dettaglio. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 62/2018 |
Art. 45. Modifiche all'allegato A della l.r. 62/2018 |
Art. 46. Anagrafe regionale degli studenti. Modifiche all’articolo 7 bis della l.r. 32/2002 |
Art. 47. Istruzione e formazione professionale. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 32/2002 |
Art. 48. Modalità di attuazione dell’offerta di formazione professionale. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 32/2002 |
Art. 49. Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari. Modifiche all'articolo 17 ter della l.r. 32/2002 |
Art. 50. Accertamento della situazione economica per l’accesso alle prestazioni. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 32/2002 |
Art. 51. Disposizioni procedurali in materia di viabilità. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 88/1998 |
Art. 52. Programmi e piani in corso. Modifiche all'articolo 91 della l.r. 39/2000 |
Art. 53. Programmazione delle strategie di semplificazione. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 40/2009 |
Art. 54. Riduzione degli oneri amministrativi. Sito istituzionale regionale per le imprese. Modifiche all'articolo 41 della l.r. 40/2009 |
Art. 55. Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi. Modifiche all'articolo 45 della l.r. 40/2009 |
Art. 56. Rischio sismico. Strumenti ed attività. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 58/2009 |
Art. 57. Funzioni regionali. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 35/2011 |
Art. 58. Tipologia e programmazione degli interventi. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/2013 |
Art. 59. La programmazione di area vasta. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 40/2005 |
Art. 60. Strumenti e procedure di valutazione. Modifiche all’articolo 20 bis della l.r. 40/2005 |
Art. 61. Nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 40/2005 |
Art. 62. Le strutture regionali del governo clinico. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 40/2005 |
Art. 63. Responsabili delle strutture regionali del governo clinico a tempo pieno. Inserimento dell’articolo 43 bis nella l.r. 40/2005 |
Art. 64. Ufficio di coordinamento. Modifiche all’articolo 49 quinquies della l.r. 40/2005 |
Art. 65. Comitato tecnico scientifico. Modifiche all’articolo 49 sexies della l.r. 40/2005 |
Art. 66. Struttura di supporto dell’Organismo toscano per il governo clinico. Modifiche all’articolo 49 septies della l.r. 40/2005 |
Art. 67. La rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 40/2005 |
Art. 68. Istituzione e natura giuridica dell’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale. Modifiche all’articolo 100 della l.r. 40/2005 |
Art. 69. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 143 della l.r. 40/2005 |
Art. 70. Disposizioni per la pianificazione intercomunale. Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 65/2014 |
Art. 71. Conferenza di copianificazione. Varianti mediante approvazione del progetto. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 65/2014 |
Art. 72. Correzione errore materiale. Modifiche all'articolo 134 della l.r. 65/2014 |
Art. 73. Commissioni per il paesaggio in forma associata. Modifiche all'articolo 153 della l.r. 65/2014 |
Art. 74. Correzione errori materiali. Modifiche all'articolo 229 della l.r. 65/2014 |
Art. 75. Correzione errori materiali e precisazione terminologica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 41/2018 |
§ 2.1.332 - L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018.
(B.U. 11 gennaio 2019, n. 3)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4 dello Statuto;
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Vista la legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private);
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Considerato quanto segue:
1. È necessario procedere all'inserimento di una nuova disposizione nella
2. Le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8, adeguano la
3. Si adegua, sia per la Giunta regionale, sia per il Consiglio regionale, la durata degli incarichi dirigenziali a quanto previsto dall’articolo 19 del
4. È necessario l'adeguamento della
5. È opportuno dare all'oggetto disciplinato dall’articolo 32, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della
6. Il regolamento emanato con
7. È opportuno eliminare dall’ordinamento la
8. La
9. Al fine di adempiere l’impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione della
10. È necessario, al fine di evitare una pronuncia di illegittimità costituzionale, eliminare la disposizione relativa all’assegnazione al Consorzio per la Zona industriale Apuana del contributo straordinario di euro 500.000,00 stanziato sull’esercizio di bilancio 2018, per il possibile contrasto con la disciplina europea relativa agli aiuti di Stato ed in particolare con l'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato 25 marzo 1957 (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e articolo 45, comma 1, della
11. Anche al fine di un efficace completamento del percorso di concertazione sul piano regionale cave (PRC), è opportuno prorogare il termine per l'adozione del medesimo PRC previsto dall'articolo 57 della
12. È opportuno procedere a una serie di adeguamenti (terminologici, di rinvii normativi) alla
13. È necessario modificare gli articoli 7 bis, 14, 17 e 18 della
14. È opportuno precisare che la previsione, inserita dalla
15. La
16. Si rende opportuno, in seguito alla prima applicazione della norma, prevedere che non sia consentita la nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali in modo consecutivo presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo ente del servizio sanitario regionale per una durata complessiva dei relativi incarichi superiore a dieci anni;
17. In relazione alle strutture regionali del governo clinico è necessario adeguare il testo dell'articolo 43 alle modifiche della
18. È necessario colmare una lacuna normativa che si è venuta a creare con la soppressione dei direttori della programmazione di area vasta, operata dalla
19. È opportuno, al fine di rendere più agevole la lettura del testo, accorpare all’interno dello stesso articolo 49 septies della
20. È opportuno integrare l’articolo 100 della
21. È necessario equiparare le modalità di convocazione della conferenza di copianificazione per i piani strutturali intercomunali a quelle previste per i singoli comuni;
22. È opportuno disciplinare il divieto di rinomina in qualità di membro della commissione per il paesaggio operante in forma associata per i soggetti già precedentemente nominati nelle singoli commissioni comunali del paesaggio, avendo già operato per parte del territorio dell'Unione;
23. È necessario chiarire che la norma transitoria della
Approva la presente legge:
CAPO I
Affari istituzionali
Art. 1. Disposizione finanziaria. Modifiche all’articolo 8 della
1. Al comma 2 dell'articolo 8 della
Art. 2. Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle procedure negoziate sotto soglia. Modifiche all’articolo 35 ter della
1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 35 ter della
2. Al comma 2 dell’articolo 35 ter della
Art. 3. Disposizioni in materia di compensi per la progettazione e per le altre attività tecniche di cui all’articolo 93 del d.lgs.163/2006. Modifiche all'articolo 71 bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 71 bis della
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 71 bis della
Art. 4. Dirigenti. Inserimento dell'articolo 9 bis nella
1. Dopo l'articolo 9 della
“Art. 9 bis. Soggetti delegati al trattamento dei dati personali
1. I dirigenti esercitano le competenze delegate dalla Giunta regionale in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti ai medesimi e alla struttura di cui sono responsabili. Le medesime competenze sono delegate all'Avvocato generale, al Direttore generale e ai direttori per i trattamenti relativi alle attività ad essi riservate.”.
Art. 5. Funzioni in materia di protezione dei dati personali. Segretario generale. Modifiche all’articolo 18 della
1. Dopo la lettera j) del comma 2 dell’articolo 18 della
“j bis) esercita le competenze delegate dall’Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti relativi alle competenze attribuite ad esso medesimo e alla struttura posta a suo diretto riferimento.”.
Art. 6. Funzioni in materia di protezione dei dati personali. Direttori di area. Modifiche all’articolo 19 della
1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 19 della
“h bis) esercita le competenze delegate dall’Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti alla struttura posta a suo diretto riferimento.”.
Art. 7. Funzioni in materia di protezione dei dati personali. Dirigenti di settore. Modifiche all’articolo 20 della
1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 20 della
“f bis) esercita le competenze delegate dall’Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti alla struttura di cui è responsabile.”.
Art. 8. Funzioni in materia di protezione dei dati personali. Posizioni dirigenziali individuali. Modifiche all’articolo 22 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della
“1 bis). Il titolare di posizione dirigenziale individuale esercita le competenze ad esso delegate dall’Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali.”.
Art. 9. Durata incarichi dirigenziali e modifica degli incarichi assegnati. Incarichi di responsabile di settore. Modifiche all'articolo 17 della
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della
“1. Ai dirigenti a tempo indeterminato gli incarichi di responsabile di settore sono attribuiti con decreto del Direttore generale o del direttore per una durata non inferiore a tre anni nè superiore a cinque e sono rinnovabili.”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della
“1 bis. La disposizione di cui al comma 1 è efficace a decorrere dalla nomina del Direttore generale e dei direttori nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore del presente comma. In prima applicazione gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti entro sessanta giorni dalla nomina del Direttore generale e dei direttori, e fino a tale data sono mantenuti gli incarichi precedentemente attribuiti.”.
Art. 10. Durata degli incarichi dirigenziali. Sostituzione dell’articolo 25 della
1. L’articolo 25 della
“Art. 25 - Durata degli incarichi dirigenziali
1. L’incarico di direttore di area, di dirigente di settore e di dirigente di posizione dirigenziale individuale è attribuito per una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed è rinnovabile.”.
Art. 11. Mobilità dei dirigenti. Modifiche all'articolo 18 della
1. Il comma 2 dell'articolo 18 della
“2. Nel corso dell'incarico dirigenziale il Direttore generale e i direttori, per specifiche esigenze organizzative, possono:
a) sentiti i dirigenti interessati, disporre la modifica dell'incarico ai dirigenti della struttura di cui sono responsabili;
b) sentiti i dirigenti interessati, assegnarli ad altro incarico di livello corrispondente;
c) assegnare un incarico di differente livello, esclusivamente previo consenso del dirigente interessato.”.
Art. 12. Mobilità, trasferimento e comando dei dirigenti. Modifiche all’articolo 25 bis della
1. Al comma 2 dell’articolo 25 bis della
2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 25 bis della
Art. 13. Programmazione del fabbisogno di personale. Modifiche all’articolo 23 della
1. Il comma 1 dell'articolo 23 della
“1. La Giunta regionale, su proposta del Direttore generale, determina con deliberazione gli indirizzi per la programmazione triennale del fabbisogno di personale.”.
Art. 14. Programmazione del fabbisogno di personale. Competenze del Consiglio regionale e del suo Ufficio di presidenza. Modifiche all’articolo 11 della
1. La lettera d) del comma 4 dell’articolo 11 della
“d) la determinazione degli indirizzi per la programmazione triennale del fabbisogno di personale, su proposta del segretario generale;”.
Art. 15. Incarichi extraimpiego autorizzabili. Modifiche all’articolo 33 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 33 della
Art. 16. Vigilanza. Modifiche all'articolo 34 octies della
1. Al comma 3 dell'articolo 34 octies della
Art. 17. Partecipazione alle politiche regionali. Modifiche al preambolo della
1. Nel preambolo della
“Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, n. 76 (Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico);”.
Art. 18. Interventi, progetti e opere oggetto di Dibattito Pubblico. Modifiche all’articolo 8 della
1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell’articolo 8 della
“b bis) per le opere nazionali di cui al comma 5, quando il regolamento emanato con
Art. 19. Fondazione del Consiglio regionale. Abrogazione della
1. La
CAPO II
Agricoltura
Art. 20. Commissioni di degustazione. Norme transitorie. Modifiche all'articolo 12 della
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della
CAPO III
Ambiente
Art. 21. Disposizioni per la procedura di verifica di assoggettabilità. Modifiche all’articolo 48 della
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 48 della
Art. 22. Provvedimento autorizzatorio unico. Modifiche all’articolo 73 bis della
1. I commi 6 e 7 dell’articolo 73 bis della
Art. 23. Contributo finanziario al Consorzio ZIA. Modifiche all’articolo 32 septies della
1. Al comma 2 dell’articolo 32 septies della
2. Il comma 3 ter dell’articolo 32 septies della
Art. 24. Consorzio ZIA. Abrogazione dell’articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
Art. 25. Validità dei piani regionali e provinciali per le attività estrattive. Modifiche all’articolo 57 della
1. Al comma 1 dell’articolo 57 della
CAPO IV
Attività produttive
Art. 26. Regolamento di attuazione. Modifiche all'articolo 3 della
1. La lettera r) del comma 1 dell’articolo 3 della
“r) i titoli di studio universitari per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di guida turistica, di cui all’articolo 105, comma 1, lettera a);”.
2. La lettera s) del comma 1 dell’articolo 3 della
“s) i titoli di studio per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di accompagnatore turistico, di cui all’articolo 115, comma 1;”.
3. La lettera u) del comma 1 dell’articolo 3 della
“u) i titoli di studio universitari per l’accesso diretto all’esame per l’esercizio della professione di guida ambientale, di cui all’articolo 123, comma 1, lettera a).”.
Art. 27. Cabina di regia del turismo. Modifiche all'articolo 14 della
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 14 della
Art. 28. Composizione e servizi degli alberghi diffusi. Modifiche all'articolo 22 della
1. Al comma 6 dell'articolo 22 della
Art. 29. Divieti di vendita e di affitto. Modifiche all’articolo 30 della
1. Al comma 1 dell’articolo 30 della
Art. 30. Commercializzazione di servizi turistici. Modifiche all'articolo 31 della
1. Il comma 1 dell'articolo 31 della
“1. Le strutture ricettive di cui al presente capo possono vendere direttamente al cliente i servizi turistici in conformità alle disposizioni di cui al capo I del titolo VI dell’allegato 1 al
Art. 31. Locazioni turistiche. Modifiche all'articolo 70 della
1. Al comma 1 dell'articolo 70 della
Art. 32. Stabilimenti balneari. Modifiche all'articolo 75 della
1. Al comma 2 dell'articolo 75 della
2. Al comma 5 dell'articolo 75 della
Art. 33. Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo. Modifiche all'articolo 87 della
1. Al comma 2 dell'articolo 87 della
Art. 34. Garanzie a favore del viaggiatore. Polizze assicurative. Modifiche all'articolo 91 della
1. La rubrica dell'articolo 91 della
2. Al comma 1 dell'articolo 91 della
3. Al comma 2 dell'articolo 91 della
Art. 35. Esercizio dell’attività di organizzazione di viaggio. Modifiche all'articolo 97 della
1. Al comma 5 dell'articolo 97 della
Art. 36. Organizzazione occasionale di viaggi. Modifiche all'articolo 98 della
1. Al comma 1 dell'articolo 98 della
Art. 37. Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 102 della
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 102 della
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 102 della
3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 102 della
Art. 38. Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 112 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 112 della
Art. 39. Definizione dell'attività di accompagnatore turistico. Modifiche all'articolo 114 della
1. Al comma 1 dell'articolo 114 della
Art. 40. Definizione dell'attività di guida ambientale. Modifiche all'articolo 122 della
1. Al comma 1 dell'articolo 122 della
Art. 41. Esercizio della professione. Modifiche all'articolo 123 della
1. Al numero 1 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 123 della
Art. 42. Corsi di qualificazione e specializzazione. Modifiche all’articolo 125 della
1. Al comma 2 dell’articolo 125 della
Art. 43. Allegato A. Inserimento dell’articolo 160 bis nella
1. Dopo l’articolo 160 della
“Art. 160 bis. Inserimento dell’Allegato A nella
1. Nella
Art. 44. Vendita all'ingrosso e al dettaglio. Modifiche all'articolo 26 della
1. Nel primo periodo del comma 2, dell'articolo 26 della
Art. 45. Modifiche all'allegato A della
1. Nell'allegato A alla
CAPO V
Istruzione e formazione
Art. 46. Anagrafe regionale degli studenti. Modifiche all’articolo 7 bis della
1. Al comma 5 dell’articolo 7 bis della
2. Al comma 7 dell’articolo 7 bis della
Art. 47. Istruzione e formazione professionale. Modifiche all’articolo 14 della
1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 14 della
“b) dalle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, attivati in via sussidiaria ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del
2. La lettera b) del comma 5 dell’articolo 14 della
“b) ai criteri generali definiti con decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del
3. Al comma 7 dell’articolo 14 della
Art. 48. Modalità di attuazione dell’offerta di formazione professionale. Modifiche all’articolo 17 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17 della
Art. 49. Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari. Modifiche all'articolo 17 ter della
1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 17 ter della
Art. 50. Accertamento della situazione economica per l’accesso alle prestazioni. Modifiche all’articolo 18 della
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della
CAPO VI
Mobilità e infrastrutture
Art. 51. Disposizioni procedurali in materia di viabilità. Modifiche all'articolo 24 della
1. Al comma 1 ter dell’articolo 24 della
CAPO VII
Programmazione regionale
Art. 52. Programmi e piani in corso. Modifiche all'articolo 91 della
1. Al comma 1 dell'articolo 91 della
Art. 53. Programmazione delle strategie di semplificazione. Modifiche all'articolo 2 della
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 54. Riduzione degli oneri amministrativi. Sito istituzionale regionale per le imprese. Modifiche all'articolo 41 della
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41 della
Art. 55. Procedimenti edilizi per gli impianti produttivi di beni e servizi. Modifiche all'articolo 45 della
1. Al comma 1 dell'articolo 45 della
2. Al comma 2 dell'articolo 45 della
Art. 56. Rischio sismico. Strumenti ed attività. Modifiche all'articolo 2 della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 57. Funzioni regionali. Modifiche all’articolo 9 della
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
Art. 58. Tipologia e programmazione degli interventi. Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della
“2. Gli interventi sono previsti nell’ambito degli strumenti di programmazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e d), della
2. Al comma 5 dell'articolo 4 della
CAPO VIII
Sanità e coesione sociale
Art. 59. La programmazione di area vasta. Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 7 dell’articolo 9 della
Art. 60. Strumenti e procedure di valutazione. Modifiche all’articolo 20 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 20 bis della
Art. 61. Nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali. Modifiche all’articolo 40 della
1. Il comma 12 dell’articolo 40 della
“12. Non è consentita la nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali in modo consecutivo presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo ente del servizio sanitario regionale per una durata complessiva dei relativi incarichi superiore a dieci anni.”.
Art. 62. Le strutture regionali del governo clinico. Modifiche all’articolo 43 della
1. La lettera d) del comma 5 dell’articolo 43 della
“d) nel caso in cui la funzione di responsabile richieda un impegno a tempo pieno l’incarico è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43 bis;”.
Art. 63. Responsabili delle strutture regionali del governo clinico a tempo pieno. Inserimento dell’articolo 43 bis nella
1. Dopo l'articolo 43 della
“Art. 43 bis. Responsabili delle strutture regionali del governo clinico a tempo pieno
1. Il conferimento dell’incarico di responsabile, a tempo pieno, di una struttura regionale del governo clinico a un dipendente della Regione o di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale, determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto.
2. L'incarico di responsabile di una struttura regionale del governo clinico è regolato da apposito contratto di diritto privato, redatto secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 43, comma 4, lettera b). Il contratto disciplina anche le cause di decadenza e revoca dell’incarico.
3. Nel caso di cui al comma 1, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico, comprensivi delle quote a carico del dipendente, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto alla Regione che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
4. Nel caso in cui l'incarico di responsabile della struttura regionale di governo clinico a tempo pieno sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'azienda unità sanitaria locale il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, la Regione provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
5. Il trattamento contributivo di cui ai commi 3 e 4 esclude ogni altra forma di versamento.”.
Art. 64. Ufficio di coordinamento. Modifiche all’articolo 49 quinquies della
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 49 quinquies della
Art. 65. Comitato tecnico scientifico. Modifiche all’articolo 49 sexies della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 49 sexies della
Art. 66. Struttura di supporto dell’Organismo toscano per il governo clinico. Modifiche all’articolo 49 septies della
1. Al comma 2 dell’articolo 49 septies della
Art. 67. La rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua. Modifiche all’articolo 51 della
1. Al comma 3 dell’articolo 51 della
Art. 68. Istituzione e natura giuridica dell’Ente di supporto tecnico amministrativo regionale. Modifiche all’articolo 100 della
1. Al comma 1 dell’articolo 100 della
Art. 69. Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 143 della
1. Nell’alinea del comma 2 ter dell’articolo 143 della
CAPO IX
Urbanistica
Art. 70. Disposizioni per la pianificazione intercomunale. Adozione e approvazione del piano strutturale intercomunale. Modifiche all'articolo 23 della
1. Il comma 6 dell'articolo 23 della
“6. Qualora la proposta di piano strutturale intercomunale preveda trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegni di suolo non edificato, l’ente responsabile dell’esercizio associato richiede alla Regione la convocazione della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25 alla quale partecipano la Regione, la provincia, la città metropolitana, l’ente responsabile dell’esercizio associato e i comuni associati, nonché, su indicazione della Regione, i legali rappresentanti dei comuni eventualmente interessati dagli effetti territoriali derivanti dalle previsioni. La conferenza decide a maggioranza dei presenti entro sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione.”.
Art. 71. Conferenza di copianificazione. Varianti mediante approvazione del progetto. Modifiche all'articolo 34 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della
“1 bis. Qualora la variante urbanistica comporti nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato è richiesto in via preventiva il pronunciamento positivo della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25.”.
Art. 72. Correzione errore materiale. Modifiche all'articolo 134 della
1. Al comma 2 dell'articolo 134 della
Art. 73. Commissioni per il paesaggio in forma associata. Modifiche all'articolo 153 della
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 153 della
“5 bis. Il divieto di nomina come membro della commissione è relativo all'intero ambito dell'unione per i soggetti già precedentemente nominati per un singolo comune, prima della costituzione dell'unione stessa.”.
Art. 74. Correzione errori materiali. Modifiche all'articolo 229 della
1. Al comma 2 bis dell'articolo 229 della
2. Al comma 3 dell'articolo 229 della
Art. 75. Correzione errori materiali e precisazione terminologica. Modifiche all’articolo 17 della
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 17 della
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 6 marzo 2020, n. 39, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.