Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 01/10/2018 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. Riapertura dei termini di cui all'articolo 11 della l.r. 57/2017 |
Art. 2. Oggetto. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 57/2017 |
Art. 3. Accordi sostitutivi e di semplificazione. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 57/2017 |
Art. 4. Disposizioni per il riordino delle concessioni esistenti ed in corso di rilascio afferenti al servizio idrico integrato. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 57/2017 |
Art. 5. Accorpamento di concessioni di derivazione. Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r.57/2017 |
Art. 6. Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all’articolo 1 della l.r. [...] |
Art. 7. Fondo per il finanziamento degli interventi strategici. Modifiche all’articolo 25 bis della l.r. 69/2011 |
Art. 8. Disposizione finanziaria |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 6.1.392 - L.R. 1 ottobre 2018, n. 53.
Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 ed alla l.r. 69/2011.
(B.U. 10 ottobre 2018, n. 45)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della
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Considerato quanto segue:
1. Tenuto conto delle disposizioni regionali assunte in materia di azzeramento dell’aliquota dell’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato per gli anni 2017 e 2018, si rende necessario favorire la definizione in forma agevolata delle situazioni debitorie pregresse relative al mancato versamento dell'imposta regionale, al fine di consentire a tutti i concessionari di beneficiare della aliquota agevolata del 20 per cento. La posticipazione del termine al 31 dicembre 2018 è volta a favorire la massima conoscibilità ai contribuenti circa la possibilità di regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione assicurando, soprattutto alle imprese e agli enti pubblici titolati di concessioni, termini più ampi per poter completare gli adempimenti necessari all'effettivo versamento dell'imposta, nonché ridurre il potenziale ed incerto contenzioso futuro;
2. Al fine di adempiere all’impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione della
3. Al fine di adempiere all’impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione della
4. Tenuto conto delle disposizioni regionali assunte in materia di concessioni statali dei beni del demanio e della particolare situazione a seguito della riordino delle funzioni provinciali ai sensi della
5. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato
Art. 1. Riapertura dei termini di cui all'articolo 11 della
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2018, è riaperto il termine, di cui all'articolo 11, della
2. Ai fini della regolarizzazione di cui al comma 1, sono fatti salvi i versamenti in forma agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato effettuati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali non si applica l’articolo 1, comma 5, della
3. I pagamenti effettuati a titolo di imposta in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della
4. Per i pagamenti effettuati a titolo di imposta in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della
5. Il rimborso di cui al comma 4 è effettuato direttamente dalla Giunta regionale a favore del concessionario, previa verifica del pagamento dell’imposta in via ordinaria, anche attraverso la compensazione rispetto all’imposta dovuta.
6. Entro il mese di giugno 2019, la Giunta presenta al Consiglio una relazione che illustra le misure adottate in attuazione del presente articolo.
CAPO II
Modifiche alla
Art. 2. Oggetto. Modifiche all'articolo 1 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della
“2 bis. Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per le concessioni idroelettriche di grande derivazione.”.
Art. 3. Accordi sostitutivi e di semplificazione. Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
2. Dopo il comma 10 dell'articolo 9 della
“10 bis. Gli accordi di cui al presente articolo aventi ad oggetto le concessioni di derivazione di acque, ivi compresi quelli di cui all’articolo 10, sono stipulati nel rispetto delle procedure di rilascio dei relativi titoli concessori e autorizzatori di cui al
Art. 4. Disposizioni per il riordino delle concessioni esistenti ed in corso di rilascio afferenti al servizio idrico integrato. Modifiche all'articolo 10 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della
“4 bis. Il processo di riordino dei rapporti concessori di cui ai commi da 1 a 4 è attuato nel rispetto delle procedure di cui al
Art. 5. Accorpamento di concessioni di derivazione. Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r.57/2017
1. Dopo l'articolo 10 della
“Art. 10 bis Accorpamento di concessioni di derivazione
1. Qualora la stipula degli accordi ed il processo di riordino di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 10, determini, in capo ad un unico titolare, l’accorpamento di più concessioni insistenti sullo stesso corpo idrico sotterraneo oppure, in continuità morfologica, sullo stesso corpo idrico superficiale, tale accorpamento è attuato nel rispetto delle procedure di cui al
a) la durata di ciascuna singola concessione accorpata o comunque, in caso di prolungamento, la durata massima stabilita dalla legge;
b) l’aggregazione per una soglia complessivamente non superiore a 3000 kw, in caso di concessioni di piccole derivazioni idroelettriche.”.
CAPO III
Modifiche alla
Art. 6. Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), le parole: “31 gennaio 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2019”.
2. Al comma 9, dell'articolo 1 della
3. Al comma 10, dell'articolo 1 della
4. Al comma 16 ter dell'articolo 1 della
CAPO IV
Modifiche alla
Art. 7. Fondo per il finanziamento degli interventi strategici. Modifiche all’articolo 25 bis della
1. Il comma 1 dell’articolo 25 bis della
“1. Per il finanziamento degli interventi, delle opere e delle infrastrutture individuate nel documento operativo di cui all’articolo 25, comma 2, l'autorità idrica istituisce un apposito fondo, alimentato nel rispetto della metodologia tariffaria vigente fissata dall’Autorità nazionale.”.
CAPO V
Disposizioni finali
Art. 8. Disposizione finanziaria
1. Agli oneri di cui all’articolo 1, comma 4, stimati in euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse di cui alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma n. 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, Titolo 1 “spese correnti” del bilancio di previsione 2018 - 2020.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma precedente è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2019 e 2020, per sola competenza:
Anno 2019:
- in diminuzione Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma n. 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 30.000,00;
- in aumento Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma n. 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 30.000,00.
Anno 2020:
- in diminuzione Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma n. 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 30.000,00;
- in aumento Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma n. 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 30.000,00 [1].
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 9. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della