Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 28/12/2018 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. Spesa a carattere pluriennale |
Art. 2. Cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020 |
Art. 3. Disposizioni in ordine all’aumento di capitale sociale di Aeroporti di Puglia S.p.A. |
Art. 4. Disposizione in ordine all’acquisizione di azioni di Aeroporti di Puglia S.p.A |
Art. 5. Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale per l’esercizio 2018 |
Art. 6. Risorse per le gestioni liquidatorie del Servizio sanitario regionale |
Art. 7. Disposizioni in materia contabile sanitaria |
Art. 8. Revisione delle indennità di residenza in favore delle farmacie rurali e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 2013, n. 22 e 18 febbraio 2014, n. 5 |
Art. 9. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 |
Art. 10. Contributi per investimenti in attività estrattive |
Art. 11. Sostegno ai comuni per le spese di rimozione di rifiuti presenti sulle aree costiere |
Art. 12. Disposizioni di esecuzione dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 |
Art. 13. Spese di gestione connesse all’aggiornamento del Piano energetico ambientale regionale (PEAR) |
Art. 14. Misure a sostegno di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici |
Art. 15. Ulteriori contesti paesaggistici. Sistema sanzionatorio |
Art. 16. Sorveglianza nelle aree naturali protette regionali |
Art. 17. Gestione e manutenzione della ciclovia dell’Acquedotto pugliese |
Art. 18. Programmi d’Area integrati |
Art. 19. Progetti integrati di paesaggio |
Art. 20. Costi relativi a riuso e manutenzione di servizi per lo sviluppo dell’e-government e dell’agenda digitale |
Art. 21. Disposizioni in materia di strutture di assistenza tecnica di cui alle leggi regionali 5 agosto 2013, n. 24 e 16 aprile 2015, n. 24 |
Art. 22. Disposizioni in materia di certificazione delle competenze. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 |
Art. 23. Contributi straordinari alle accademie di belle arti per migliorare la qualità dell’alta formazione artistica |
Art. 24. Risorse per la promozione della cultura e della pratica teatrale per i minori a rischio esclusione sociale |
Art. 25. Sostegno alle iniziative per l’interazione tra scuole, istituzioni, imprese e terzo settore per la transizione al mondo del lavoro |
Art. 26. Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei consorzi di bonifica commissariati |
Art. 27. Gestione specie esotiche invasive |
Art. 28. Contributo straordinario in favore della Cooperativa C.R.I.S.I. S.c.a.r.l. Onlus |
Art. 29. Interventi per l’integrazione socio-culturale degli immigrati |
Art. 30. Disposizioni in materia di promozione e tutela delle attività di panificazione |
Art. 31. Disposizioni in materia di modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 luglio 2014, n. 29 (Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la [...] |
Art. 32. Contributo associazioni protezione civile per bando triennio 2016-2018 |
Art. 33. Interventi per esplorazione fenomeni carsici |
Art. 34. Completamento percorso di studi altomedievali |
Art. 35. Ulteriori modifiche all’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 |
Art. 36. Ulteriori disposizioni in materia di potabilizzazione delle acque affinate - articolo 25 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 |
Art. 37. Progetto di recupero del germoplasma olivicolo pugliese - Re.Ger.O.P. |
Art. 38. Reimpianto ulivi nelle aree infette da Xylella |
Art. 39. Contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture per la vendita di prodotti alimentari ittici sulle aree pubbliche - Mercato ittico diffuso |
Art. 40. Contributi a sostegno dei Comuni di Sava e Porto Cesareo per interventi in materia di reflui |
Art. 41. Disposizioni in materia di promozione della cultura dell’abitare sociale |
Art. 42. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 |
Art. 43. Disposizioni per l’attuazione degli articoli 17 e 18 della legge regionale 2 agosto 2010, n. 9 |
Art. 44. Modifiche al comma 9 dell’articolo 14 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 |
Art. 45. Misure per il diritto allo studio per gli studenti iscritti agli istituti tecnici superiori. Integrazioni alla legge regionale 27 giugno 2007 n. 18 |
Art. 46. Attuazione del programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell’intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici |
Art. 47. Disposizione a sostegno delle imprese di pesca |
Art. 48. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 |
Art. 49. Valorizzazione e fruizione dei luoghi della memoria del Novecento e degli archivi storici pugliesi |
Art. 50. Interventi di promozione e sostegno della Street Art |
Art. 51. Misure in materia di recupero e valorizzazione del patrimonio di archeologia e architettura industriale e rurale e modifica alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40 |
Art. 52. Voucher per la fruizione di spazi Coworking e Makerspace/FabLab |
Art. 53. Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici |
Art. 54. Servizi sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilità |
Art. 55. Modifiche e integrazioni all’articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 |
Art. 56. Contributi in conto capitale per costruzione, completamento, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi - articolo 8 della legge regionale 4 dicembre, 2006, n. 33. Scorrimento graduatorie |
Art. 57. Integrazione all’articolo1 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 |
Art. 58. Integrazioni all’articolo 14 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 |
Art. 59. Modifiche all’articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 |
Art. 60. Contributi a sostegno dell’acquisto di strumentazione tecnico-diagnostica per le cure sanitarie presso le case circondariali pugliesi |
Art. 61. Disposizioni in materia di Servizio sanitario regionale |
Art. 62. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 3 ottobre 2018, n. 48 |
Art. 63. Città di Grottaglie – Città europea dello sport 2020 |
Art. 64. Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 |
Art. 65. Attività dell’Osservatorio faunistico regionale |
Art. 66. Sostegno ai comuni per la costruzione o il risanamento dei canili sanitari |
Art. 67. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 |
Art. 68. Realizzazione studio sulla risorsa idrica nei territori delle province di Lecce, Brindisi e Taranto |
Art. 69. Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 |
Art. 70. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 |
Art. 71. Contributo straordinario per la costituzione del Polo formativo di eccellenza per la Blue Economy, la nautica e la marineria a Taranto |
Art. 72. Disposizioni in materia di inquadramento |
Art. 73. Contributo straordinario in favore della Scuola cani guida di Limbiate |
Art. 74. Adesione della Regione Puglia all’Agenzia per l’occupazione e sviluppo dell’Area nord Barese – Ofantina |
Art. 75. Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 |
Art. 76. Tutela dei cittadini, in particolare dei minori, dalle conseguenze del consumo di bevande alcoliche |
Art. 77. Ulteriore differimento termini |
Art. 78. Interventi finanziari in materia di progetti di turismo sanitario |
Art. 79. Fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle merci |
Art. 80. Promozione delle Ecofeste |
Art. 81. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 |
Art. 82. Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32 |
Art. 83. Disposizioni in materia di Rete assistenziale territoriale |
Art. 84. Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 |
Art. 85. Modifiche alla l.r. 42/2013 |
Art. 86. Disposizioni in materia di assistenza psicologica |
Art. 87. Contributo ai comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA) |
Art. 88. Valorizzazione di cavità ipogeiche - legge regionale 4 dicembre 2009, n. 33 (Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico) |
Art. 89. Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 44 |
Art. 90. Contributi a sostegno degli interventi di recupero e restauro dell’edificio “Casa Paisiello” di Taranto |
Art. 91. Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 |
Art. 92. Modifiche all’articolo 31 ter della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 |
Art. 93. Contributi straordinari per la sterilizzazione dei cani patronali |
Art. 94. Contributi per il finanziamento di corsi RBT e corsi di aggiornamento per il personale dei centri CAT e per progetti pilota nel campo della gestione dell’autismo |
Art. 95. Modifiche alla legge regionale 11 giugno 2018, n. 22 |
Art. 96. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 9/2017 |
Art. 97. Modelli e sistemi innovativi a sostegno di un’archivistica partecipativa |
Art. 98. Misure per concorrere all’integrazione socio-culturale dei braccianti agricoli stagionali |
Art. 99. Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 |
Art. 100. Ulteriori modifiche alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 |
Art. 101. Incentivazione per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio e degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclo |
Art. 102. Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti |
Art. 103. Disposizioni in materia di Osservatorio regionale dei rifiuti |
Art. 104. Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2019 |
Art. 105. Gestione informatica dei dati ambientali inerenti alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale |
Art. 106. Disposizioni finanziarie per la ricerca operativa in materia di monitoraggio e controllo ambientale |
Art. 107. Prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio |
Art. 108. Contributi in favore dei Comuni di Leporano, Pulsano, Lizzano e Sava e/o dei comuni associati per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile “PUMS” |
Art. 109. Disposizioni attuative della legge regionale 25 gennaio 2018, n. 2 |
Art. 110. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 |
Art. 111. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2018, n. 44 |
Art. 112. Fondo di rotazione per la promozione, il consolidamento e lo sviluppo dell’occupazione nella cooperazione |
Art. 113. Disposizioni in materia di demanio |
Art. 114. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 |
Art. 115. Norma di rinvio |
Art. 116. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, [...] |
Art. 117. Ulteriore riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 [...] |
§ VI.3.242 - L.R. 28 dicembre 2018, n. 67.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)
(B.U. 31 dicembre 2018, n. 165)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE
Art. 1. Spesa a carattere pluriennale
1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.
Art. 2. Cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020
1. L’esigibilità del finanziamento Banca europea investimenti (BEI) autorizzato dall’articolo 11
2. L’incidenza finanziaria del mutuo BEI, definita dal comma precedente in termini di esigibilità, è stabilita in corrispondenza della seguente programmazione della spesa di investimento sul bilancio pluriennale 2019-2021:
a) nell’ambito della missione 4, programma 8, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 4.339.152,03; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 368.500,07;
b) nell’ambito della missione 5, programma 3, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 5.379.924,12; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 3.888.180,74;
c) nell’ambito della missione 8, programma 3, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 2.346.081,18; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 2.893.592,70;
d) nell’ambito della missione 9, programma 9, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 11.128.201,25; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 9.562.147,94;
e) nell’ambito della missione 10, programma 6, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 16.658.700,15; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 2.448.481,70;
f) nell’ambito della missione 12, programma 10, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 405.331,73; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 378.696,65;
g) nell’ambito della missione 13, programma 8, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa 8.053.582,14; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 7.949.359,61;
h) nell’ambito della missione 14, programma 5, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 4.480.490,93; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 7.382.405,10;
i) nell’ambito della missione 17, programma 2, titolo 2, dotazione finanziaria 2019 competenza e cassa euro 4.719.177,25; dotazione finanziaria 2020 competenza euro 4.552.287,92.
3. La Giunta regionale è autorizzata a operare le variazioni di bilancio che dovessero rendersi necessarie per rimodulazioni di programmazione della spesa finanziata dalla BEI per cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020.
4. L’onere presunto derivante dall’ammortamento a tasso fisso per quindici anni del debito erogabile ai sensi del precedente comma 1, valutato in euro 6 milioni 380 mila nell’esercizio finanziario 2019, euro 10 milioni 880 mila nell’esercizio finanziario 2020 ed euro 10 milioni 880 mila nell’esercizio finanziario 2021, è posto a carico del bilancio regionale autonomo, bilancio pluriennale 2019–2021, con imputazione della rata annuale, per sorte capitale nell’ambito della missione 1, programma 12, titolo 4, e per interessi nell’ambito della missione 1, programma 12, titolo 1. Per le annualità successive al periodo temporale del bilancio pluriennale 2019-2021 di cui alla presente legge si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE
CAPO I
Disposizioni di rilievo finanziario e diverse
Art. 3. Disposizioni in ordine all’aumento di capitale sociale di Aeroporti di Puglia S.p.A.
1. Al fine di provvedere all’aumento di capitale sociale della Società controllata Aeroporti di Puglia S.p.A., per adeguarlo all’importo previsto dalla normativa vigente, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 1, programma 3, titolo 3, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 8.331.082,73.
Art. 4. Disposizione in ordine all’acquisizione di azioni di Aeroporti di Puglia S.p.A
1. Al fine di provvedere all’acquisto di quote azionarie della Società controllata Aeroporti di Puglia S.p.A., per un’interessenza pari allo 0,159 per cento del capitale sociale, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 1, programma 3, titolo 3, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, euro 33.300,00.
Art. 5. Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale per l’esercizio 2018
1. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l’anno 2018 al Servizio sanitario regionale per il rinnovo del contratto del personale dipendente e convenzionato, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 50 milioni.
Art. 6. Risorse per le gestioni liquidatorie del Servizio sanitario regionale
1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti al Servizio sanitario regionale per la copertura delle posizioni debitorie afferenti le gestioni liquidatorie delle cessate ex UU.SS.LL., nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 3 milioni.
Art. 7. Disposizioni in materia contabile sanitaria
1. Le disponibilità, in conto residui, del finanziamento sanitario corrente e capitale, impegnate nel rispetto dell’articolo 20 del
Art. 8. Revisione delle indennità di residenza in favore delle farmacie rurali e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 2013, n. 22 e 18 febbraio 2014, n. 5
1. L’indennità di residenza a carico della Regione di cui all’articolo 1 della
a) euro 12 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione fino a mille abitanti;
b) euro 8 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra milleuno e duemila abitanti;
c) euro 6 mila per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra duemilauno e tremila abitanti.
2. Al fine dell’attuazione di quanto previsto al comma 1, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
3. L’articolo 2 della
“Art. 2
Compiti delle aziende sanitarie locali (ASL)
1. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità e le tempistiche con cui sono erogate da parte delle aziende sanitarie locali le indennità di residenza in favore delle farmacie rurali, a condizione che le stesse risultino essere state aperte e funzionanti durante l’anno solare cui dette indennità si riferiscono.”.
4. Il comma 3 dell’articolo 1 della
“3. Agli effetti della presente legge per “chiamata” si intende:
a) la chiamata formulata dal cittadino munito di regolare ricetta, sulla quale il medico abbia fatta esplicita menzione dei caratteri di urgenza della prescrizione;
b) la chiamata formulata dal cittadino per i farmaci per i quali ai sensi della normativa vigente non vi è obbligo di prescrizione e comunque nei casi di effettiva necessità.”.
Art. 9. Modifiche all’articolo 6 della
1. All’articolo 6 della
“1 bis. Al fine di contribuire al mantenimento dei livelli occupazionali, in deroga a quanto previsto al comma 1, per gli anni 2020 e 2021, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la Regione concorre in favore della Città metropolitana di Bari, delle province e dei comuni all’eventuale maggiore onere riveniente dall’istituzione dei servizi di trasporto aggiuntivi rispetto a quelli definiti minimi, affidati in conformità alle disposizioni di cui al
1 ter. Per l’attuazione della disposizione di cui al comma 1 bis., nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza, di euro 11 milioni 500 mila per l’esercizio 2020 e di euro 23 milioni per l’esercizio 2021.
1 quater. Gli stanziamenti di cui al comma 1 ter. sono ripartiti tra gli enti locali sopra richiamati, con criteri stabiliti in successivi provvedimenti della Giunta regionale, sulla base degli effettivi oneri contrattuali sostenuti, al netto di qualsiasi ulteriore concorso e/o contributo. Le eventuali risorse non assegnate dalla Giunta regionale agli enti locali sono destinate al Fondo regionale dei trasporti (FRT) - esercizio dei servizi automobilistici. Nessun altro onere finanziario deve gravare sul bilancio regionale.”.
Art. 10. Contributi per investimenti in attività estrattive
1. Allo scopo di concorrere alle spese di investimento in favore del settore attività estrattive previste dall’articolo 8, commi 4 bis e 4 ter, della
Art. 11. Sostegno ai comuni per le spese di rimozione di rifiuti presenti sulle aree costiere
1. Al fine di sostenere i comuni nelle attività volte alla rimozione di rifiuti presenti su aree costiere, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, è assegnata, a valere sulle entrate del tributo speciale di cui all’articolo 3, commi 24-41, della
Art. 12. Disposizioni di esecuzione dell’articolo 3 della
1. Al fine di accelerare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea e dalla normativa nazionale in materia di riduzione di produzione dei rifiuti e di riciclo, all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, per finanziare con criteri di proporzionalità i progetti predisposti dai comuni, coerenti con le finalità prescritte dall’articolo 3 della
Art. 13. Spese di gestione connesse all’aggiornamento del Piano energetico ambientale regionale (PEAR)
1. Al fine di acquisire specifici servizi professionali volti ad eseguire studi necessari a completare gli scenari di piano, l’ulteriore implementazione delle azioni di piano, nonché lo scenario attuativo e la contabilità energetica ed emissiva correlata, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Art. 14. Misure a sostegno di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
1. Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (missione 20, programma 3, titolo 1) la somma di euro 100 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta di legge in materia di politiche regionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
Art. 15. Ulteriori contesti paesaggistici. Sistema sanzionatorio
1. Fatte salve le eventuali sanzioni penali applicabili, chiunque realizzi interventi in aree individuate ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera e), del
2. All’accertamento degli illeciti amministrativi di cui al comma 1 concorre la Sezione vigilanza ambientale della Regione Puglia.
3. La Regione, ai fini dell’accertamento degli illeciti amministrativi di cui al comma 1, può avvalersi del supporto, previa stipula di specifica convenzione, del Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dei Carabinieri.
4. All’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede il Presidente della Regione Puglia, ovvero il legale rappresentante dell’ente delegato a norma della
5. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono destinati alla salvaguardia nonché alla realizzazione di interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino.
6. Le somme introitate dalla Regione a seguito dell’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono iscritte nel bilancio regionale autonomo, parte entrata, nell’ambito del titolo 3, tipologia 200, e destinate nel bilancio regionale autonomo, parte spesa, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 2, alla salvaguardia nonché alla realizzazione di interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino.
7. Per il triennio 2019-2021, nel bilancio regionale autonomo, parte entrata, nell’ambito del titolo 3, tipologia 200 e parte spesa, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 5 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Art. 16. Sorveglianza nelle aree naturali protette regionali
1. Al fine di sostenere gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali di cui alla
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le specifiche caratteristiche delle attività e le modalità di collaborazione tra Regione Puglia, enti di gestione e il Comando unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare dei Carabinieri
Art. 17. Gestione e manutenzione della ciclovia dell’Acquedotto pugliese
1. Al fine di concorrere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della ciclovia dell’Acquedotto pugliese, in relazione all’articolo 10 della
Art. 18. Programmi d’Area integrati
1. Al fine di garantire il più rapido sviluppo e la più efficace predisposizione dei programmi in adempimento a quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2017, 63 (Norme per Programmi d’Area Integrati) per i programmi d’area integrati e l’elaborazione dei progetti preliminari e delle attività di informazione e partecipazione previsti, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 18, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza di cassa, di euro 500 mila.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.
Art. 19. Progetti integrati di paesaggio
1. Per indirizzare e sostenere la rigenerazione dei paesaggi compromessi e degradati per effetto della espansione della Xylella nell’Area interna del sud Salento Capo di Leuca, è promossa la redazione di un Progetto integrato di paesaggio in attuazione dell’articolo 21 del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR).
2. Nell’ambito del Progetto integrato di paesaggio, la Giunta regionale è autorizzata a individuare nei piccoli proprietari i beneficiari di un contributo pubblico per la sperimentazione di progetti integrati di recupero dei paesaggi spogli e compromessi.
3. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con dipartimenti universitari e istituti di ricerca scientifica per la realizzazione del progetto di cui al comma 1.
4. Per i progetti sperimentali previsti al comma 2, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 200 mila.
5. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 3, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 100 mila.
Art. 20. Costi relativi a riuso e manutenzione di servizi per lo sviluppo dell’e-government e dell’agenda digitale
1. Per l’espletamento delle attività collegate al riuso di sistemi informativi e/o prodotti software a vantaggio della Regione Puglia (attività di manutenzione evolutiva e/o manutenzione che l’Amministrazione cedente sopporta per conferire alla Regione Puglia un prodotto utilizzabile), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 1, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Art. 21. Disposizioni in materia di strutture di assistenza tecnica di cui alle leggi regionali 5 agosto 2013, n. 24 e 16 aprile 2015, n. 24
1. Al fine di sostenere le funzioni istituzionali delle strutture di assistenza tecnica di cui all’articolo 14 della
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri di riparto e le modalità di assegnazione delle predette risorse, individuando annualmente gli obiettivi strategici prioritari.
Art. 22. Disposizioni in materia di certificazione delle competenze. Modifiche alla
1. L’articolo 29 della
“Art. 29
Certificazione delle competenze
1. La certificazione delle competenze è una procedura di formale accertamento e riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, o di quelle validate acquisite anche in contesti non formali e informali, che prevede il rilascio di un’attestazione avente valore di atto pubblico, di parte terza.
2. Sono oggetto di certificazione le singole unità di competenza e le figure professionali comprese nel Repertorio regionale delle figure professionali (RRFP) e ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del
3. La certificazione può riguardare singole unità di competenze di una figura professionale o tutte le unità di competenza di una figura professionale.
4. La certificazione prevede un’attestazione di parte terza ai sensi del
5. Le prove di esame per l’accertamento delle competenze si svolgono innanzi a commissioni d’esame nominate dalla Regione, su conformi criteri deliberati dalla Giunta regionale.
6. La commissione per il rilascio di certificazione è composta da:
a) un esperto alla funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative;
b) un esperto alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale;
c) un funzionario/a pubblico nominato dalla amministrazione regionale con funzione di presidente, per la garanzia della correttezza formale delle operazioni.
7. In casi particolari, dovuti alla complessità delle UC/Figure di riferimento per la certificazione, nella commissione possono essere individuati più esperti alla funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, secondo le modalità che saranno definite dalla Regione.
8. I componenti di cui al comma 6 sono inseriti in specifici elenchi regionali, periodicamente aggiornati e che prevedono una verifica dei requisiti richiesti per l’inserimento nei citati elenchi.
9. Nella procedura di certificazione viene garantito il rispetto dei principi di collegialità, terzietà, oggettività ed indipendenza.
10. Le modalità specifiche di svolgimento degli esami e le tipologie di attestati conseguibili sono adottati con apposita deliberazione della Giunta regionale con cui vengono altresì definite, in via transitoria, le modalità di individuazione dei componenti di cui al comma 6, nelle more della costituzione degli elenchi di cui al comma 8 che avverrà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma.
11. La composizione della commissione relativa a percorsi formativi afferenti al “Repertorio regionale delle qualificazioni professionali e dei percorsi disciplinati sulla base di specifiche norme di settore” (RRQPN) o regolamentati da leggi statali e/o accordi Stato-regioni finalizzati al conseguimento di competenze, per lo svolgimento delle attività lavorative e professionali disciplinate da specifiche normative di settore, seguono quanto disposto dalla regolamentazione di riferimento.
12. In caso di assenza di specificazione, la composizione di esame segue quanto stabilito per la certificazione delle competenze di cui al comma 6.
13. Sono fatte salve modalità e composizioni particolari, definite da norme specifiche.
14. Nel caso di attività formative previste da norme nazionali o regionali che definiscono specifiche modalità di accertamento delle competenze si applica quanto in esse previsto.
15. Ai componenti delle commissioni d’esame è corrisposto un compenso nella misura stabilita nelle direttive della Giunta regionale, di cui al comma 10.”.
Art. 23. Contributi straordinari alle accademie di belle arti per migliorare la qualità dell’alta formazione artistica
1. Al fine di sostenere e potenziare l’alta formazione artistica sul territorio, è concesso un contributo straordinario alle accademie d’arte presenti sul territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
3. La Giunta regionale provvede ad assegnare in parti eguali le risorse di cui al comma 1, a condizione che il progetto di finanziamento presentato dagli assegnatari preveda la destinazione di almeno il 50 per cento delle risorse assegnabili per produzioni artistiche da presentare sul territorio regionale.
Art. 24. Risorse per la promozione della cultura e della pratica teatrale per i minori a rischio esclusione sociale
1. Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (missione 20, programma 3, titolo 1), la somma di euro 100 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta di legge in materia di integrazione dei minori in situazione di disagio economico e sociale, riconoscendo il valore della cultura e della pratica teatrale come strumento d’inclusione sociale e nella lotta alla povertà educativa, per il rafforzamento delle competenze chiave europee e per il pieno sviluppo della persona umana. Il predetto stanziamento è assegnato, per il tramite dei comuni, alle compagnie teatrali pugliesi che abbiano ottenuto il riconoscimento del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBACT), specializzate nell’uso di linguaggi artistici dedicati ai ragazzi.
Art. 25. Sostegno alle iniziative per l’interazione tra scuole, istituzioni, imprese e terzo settore per la transizione al mondo del lavoro
1. Per sostenere le azioni sperimentali della rete Startnet in Puglia finalizzate a promuovere la transizione scuola-lavoro e facilitare un equo accesso dei giovani pugliesi al mondo del lavoro è concesso un contributo straordinario per il finanziamento di progetti proposti da scuole, istituzioni, imprese, e terzo settore, anche in rete tra loro, coerenti con le predette finalità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 6, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
Art. 26. Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei consorzi di bonifica commissariati
1. Il contributo regionale straordinario di cui all’articolo 12, capo VI, della
2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è utilizzato per le finalità di cui all’articolo 12, comma 2 della
3. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si provvede secondo le modalità indicate all’articolo 12, comma 3, della
Art. 27. Gestione specie esotiche invasive
1. Al fine di garantire l’applicazione del
Art. 28. Contributo straordinario in favore della Cooperativa C.R.I.S.I. S.c.a.r.l. Onlus
1. Al fine di concorrere alla realizzazione di un servizio di aiuto alle vittime di reato e alla creazione di un centro di giustizia riparativa, è concesso alla Cooperativa C.R.I.S.I. S.c.a.r.l. Onlus un contributo straordinario finalizzato alla prosecuzione e implementazione delle attività erogate in favore delle vittime.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 3, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
Art. 29. Interventi per l’integrazione socio-culturale degli immigrati
1. Al fine di fornire ai migranti presenti in Puglia espulsi dai centri di accoglienza straordinaria (CAS) gli strumenti e le competenze necessarie per l’inserimento nel territorio, la Regione si fa carico dei servizi di accompagnamento sociale, psicologico e legale, oltre che dell’alfabetizzazione, istituendo appositi corsi. Si impegna altresì al recupero di situazioni abitative per l’accoglienza notturna degli uomini single. Per le predette finalità, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
Art. 30. Disposizioni in materia di promozione e tutela delle attività di panificazione
1. Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, la somma di euro 120 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta di legge in materia di promozione e tutela delle attività di panificazione (atto consiliare n.1038/A).
Art. 31. Disposizioni in materia di modifiche e integrazioni alla
1. Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, la somma di euro 200 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti da proposta di legge in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne (atto consiliare n. 1064/A).
Art. 32. Contributo associazioni protezione civile per bando triennio 2016-2018
1. Alle associazioni pugliesi di protezione civile partecipanti al bando “Potenziamento dei mezzi e delle attrezzature delle associazioni di Protezione civile triennio 2016-2018”, è concesso un contributo pari alla quota di cofinanziamento sostenuta.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 11, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 79.454,07.
Art. 33. Interventi per esplorazione fenomeni carsici
1. In relazione al programma esplorativo di cui all’articolo 45, comma 1, della
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
Art. 34. Completamento percorso di studi altomedievali
1. Al fine di completare il percorso di studi altomedievali avviati con la ricerca “Bizantini, Longobardi e Arabi in Puglia nell’alto medioevo”, è concesso al Centro italiano di studi sull’alto medioevo (CISAM) un contributo straordinario di euro 30 mila per la ricerca su “Arabi, Ebrei, Normanno-Svevi in Puglia nell’alto medioevo”. La predetta spesa trova copertura nell’ambito dello stanziamento appostato sul “Fondo speciale per la cultura ed il patrimonio culturale”, di cui all’articolo 15 della
Art. 35. Ulteriori modifiche all’articolo 4 della
1. All’articolo 4 comma 1, della
2. All’articolo 5, comma 3 bis, della
Art. 36. Ulteriori disposizioni in materia di potabilizzazione delle acque affinate - articolo 25 della
1. Al fine di trasferire in piena scala tecnologica il processo di riuso potabile, attivato con l’articolo 25 della
2. Le somme destinate alla fruibilità del sito a scopi ambientali e didattici non possono essere superiori a un quinto della dotazione finanziaria assegnata.
Art. 37. Progetto di recupero del germoplasma olivicolo pugliese - Re.Ger.O.P.
1. Nell’ambito del progetto di recupero del germoplasma olivicolo pugliese (Re.Ger.O.P.), finanziato dal programma di sviluppo rurale Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) 2014-2020 e assegnato all’Università degli studi di Bari, è concesso un ulteriore contributo finalizzato ad ampliare l’attività di ricerca sulla caratterizzazione genica, e in particolare sull’analisi della variabilità genetica e dell’espressione genica in genotipi di olivo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 80 mila.
Art. 38. Reimpianto ulivi nelle aree infette da Xylella
1. Nell’ambito delle risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate con delibera CIPE per la lotta al batterio Xylella fastidiosa, la Giunta regionale eroga congrui finanziamenti finalizzati, compatibilmente con la declaratoria dell’assegnazione, al reimpianto delle specie arboree di ulivo eradicate a causa del disseccamento provocato dal batterio Xylella fastidiosa o della prescrizione di eradicazione al fine del contenimento delle aree di contagio.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono alternativi e non cumulabili con quelli previsti dalla sottomisura 5.2 del Piano di sviluppo rurale Puglia 2014-2020.
Art. 39. Contributi per l’acquisto e l’installazione di strutture per la vendita di prodotti alimentari ittici sulle aree pubbliche - Mercato ittico diffuso
1. La Regione promuove e supporta la vendita di prodotti ittici a chilometro zero concedendo ai comuni un contributo straordinario finalizzato all’acquisto e alla installazione di strutture amovibili adeguatamente attrezzate che assicurino, attraverso la delineazione dì un mercato ittico diffuso, la continuazione di antichi mestieri, il mantenimento delle tradizioni locali, il contrasto all’abusivismo, l’adeguamento alle norme igieniche previste nel settore e la tutela del decoro urbano. Le installazioni possono essere assegnate attraverso bandi pubblici comunali a cittadini residenti che abbiano regolare licenza per la pesca marittima e siano soci di cooperative di categoria; il contributo straordinario non deve essere inferiore al 75 per cento della spesa prevista nel progetto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione e di rendicontazione dei contributi, riconoscendo priorità alle strutture presenti in città costiere che abbiano più di 50.000 abitanti, che siano capoluogo di provincia e siano prive di mercati ittici organizzati.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, i termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Art. 40. Contributi a sostegno dei Comuni di Sava e Porto Cesareo per interventi in materia di reflui
1. In relazione ai lavori di realizzazione degli impianti di depurazione a servizio dei Comuni di Sava e di Porto Cesareo, al fine di concorrere alle spese sostenute dai cittadini per il servizio di svuotamento dei reflui, è concesso ai predetti comuni un contributo straordinario di euro 150 mila per il Comune di Sava e di euro 60 mila per il Comune di Porto Cesareo. A tal fine, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 210 mila.
Art. 41. Disposizioni in materia di promozione della cultura dell’abitare sociale
1. Nell’ambito della dotazione finanziaria del fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, la somma di euro 250 mila è destinata alla copertura degli oneri derivanti dalla proposta di legge in materia di “Promozione della cultura dell’abitare sociale” (atto consiliare n. 875/A).
Art. 42. Modifiche all’articolo 4 della
1. All’articolo 4 della
“3 bis. In deroga alla capacità ricettiva autorizzata e ai limiti di cui alla lettera a) nelle camere delle strutture agrituristiche è consentita, su esclusiva richiesta del cliente e in via temporanea, la sistemazione di un ulteriore posto letto destinato al soggiorno dei minori di età inferiore a quindici anni. L’utilizzazione in deroga cessa al momento della partenza del cliente, col relativo obbligo di ristabilire il numero di posti letto previsti.
3 ter. Previa comunicazione al comune, da inviare almeno sette giorni prima, è possibile superare i limiti di cui al comma 3, lettera c), nel rispetto delle normative vigenti in materia di idoneità dei locali e per un numero massimo di dieci volte l’anno. La comunicazione dovrà indicare il giorno per il quale si intende derogare e i posti tavola che verranno impiegati, nonché l’indicazione di misure compensative per ristabilire entro trenta giorni, attraverso una limitazione dei posti tavola o giorni di chiusura, il limite di cui al comma 3, lettera c).
3 quater. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i criteri di cui ai commi 3 bis. e 3 ter., deve essere data comunicazione al comune, in cui ha sede l’impresa, che verificato il fatto e sentita la Regione, autorizza temporaneamente l’esercizio dell’attività e comunque per un massimo di anni tre.”.
Art. 43. Disposizioni per l’attuazione degli articoli 17 e 18 della
1. I Consorzi per l’Area di sviluppo industriale (ASI) destinatari dei fondi di rotazione per l’attuazione dei piani di risanamento istituiti con gli articoli 17 e 18 della
1-bis. I Consorzi ASI di cui al comma 1 possono destinare i proventi dell'alienazione di immobili al rientro dell'esposizione debitoria, anche eventualmente conferendo mandato alla competente struttura regionale per l'adozione degli atti finalizzati all'alienazione. In caso di esito positivo delle procedure, il ricavo effettivamente realizzato è imputato, nei limiti dell'esposizione debitoria, alla riduzione della medesima, con conseguente rideterminazione del piano di rientro. In ogni caso i proventi dell'alienazione di immobili possono essere destinati alla copertura del piano di risanamento di cui al comma 1 limitatamente alla parte derivante da squilibri di parte capitale [2].
1-ter. La restituzione delle somme dovute potrà avvenire anche attraverso la cartolarizzazione delle proprietà immobiliari dei Consorzi ASI, agli stessi pervenuti da parte di enti pubblici (anche a mezzo di finanziamenti pubblici), per il tramite della società regionale di cartolarizzazione Puglia Valore Immobiliare S.r.l. che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotterà, ove necessario, le consequenziali modifiche statutarie [3].
2. In ragione dello stato di criticità finanziaria in cui versano i consorzi interessati, la Regione Puglia rinuncia a ogni accessorio maturato e/o maturando sulle rate scadute dei fondi istituiti con l’articolo 17 della
3. Il mancato pagamento di una rata entro i termini di cui al comma 1, determina la decadenza del beneficio della rateizzazione e della rinuncia di cui al comma 2.
Art. 44. Modifiche al comma 9 dell’articolo 14 della
1. Al comma 9 dell’articolo 14 della
Art. 45. Misure per il diritto allo studio per gli studenti iscritti agli istituti tecnici superiori. Integrazioni alla
1. Al fine di garantire il diritto allo studio agli studenti iscritti agli istituti tecnici superiori con sede nella Regione, quanto previsto per le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale agli articoli 1, 2, 3, 4, 6,7, 20, 22, 24, 25, 26, 30 e 32, della
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Art. 46. Attuazione del programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell’intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
1. Al fine di consentire l’attuazione dei progetti correlati all’attuazione di quanto previsto dal “Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell’intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, finanziato con trasferimenti statali “Progetti CEM” del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in favore della Regione, nel bilancio vincolato regionale, nell’ambito della missione 9, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 571.023,43.
Art. 47. Disposizione a sostegno delle imprese di pesca
1. In conformità al
2. Con l’avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico di cui al comma 1 devono essere specificati i requisiti soggettivi e oggettivi per ottenere il contributo, il suo ammontare nel massimo e i titoli di preferenza.
Art. 48. Modifiche e integrazioni alla
1. Alla
“Art. 14 bis. Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri
1. Al fine di favorire la riduzione dei tempi di mineralizzazione dei cadaveri tumulati in loculi o tombe è consentita la costruzione di loculi aerati o l’utilizzazione di sistemi innovativi e tecnologici naturali, che consentano il recupero di manufatti preesistenti, in assenza di modifiche strutturali, e permettano l’aerazione e la riduzione dei tempi di mineralizzazione dei cadaveri sia nella tumulazione stagna con controcassa in zinco che nella tumulazione aerata, nel rispetto dei profili igienico-sanitari e ambientali.
2. Nella realizzazione di loculi stagni o aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi all’interno del loculo.”.
Art. 49. Valorizzazione e fruizione dei luoghi della memoria del Novecento e degli archivi storici pugliesi
1. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio storico, culturale e politico rappresentato da luoghi o beni del territorio pugliese connessi a eventi o accadimenti che hanno segnato, nel corso del Novecento, la storia della Puglia o che hanno avuto rilevanza nazionale o internazionale, nonché dagli archivi storici che ne conservino documentazione, quali elementi di rilevante valore sociale educativo e formativo per la comunità regionale, la Regione concede contributi a enti pubblici o a enti di diritto privato non a scopo di lucro partecipati da enti pubblici, che siano proprietari, titolari o che gestiscano a qualunque titolo i predetti luoghi, beni o archivi, per progetti di conservazione, recupero, valorizzazione e fruizione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione e la successiva rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 350 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Art. 50. Interventi di promozione e sostegno della Street Art
1. Al fine di favorire percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, la Regione promuove e sostiene, con l’assegnazione di specifici contributi, la Street Art, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di divenire strumento a disposizione delle amministrazioni pubbliche per contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare in chiave culturale luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per l’assegnazione dei contributi di cui al comma 1 a favore di amministrazioni pubbliche, riconoscendo priorità a interventi di Street Art realizzati da giovani artisti under 40, che siano espressione di percorsi partecipativi con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati e che promuovano principi di qualità della proposta, in termini di valenza sociale e artistica del messaggio da veicolare, di longevità conservativa dell’opera e di capacità di restituire alla fruizione collettiva spazi urbani marginali.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Art. 51. Misure in materia di recupero e valorizzazione del patrimonio di archeologia e architettura industriale e rurale e modifica alla
1. Al fine di favorire il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio di archeologia e architettura industriale e rurale, la Regione concede contributi in conto capitale per la riqualificazione e il riuso di beni immobili di proprietà pubblica non più utilizzati per i processi produttivi.
2. In via sperimentale, con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per l’assegnazione dei contributi di cui al comma 1, da destinare a favore di amministrazioni comunali per la riqualificazione e il riuso di beni immobili non più utilizzati per i processi produttivi peculiari dei territori dei comuni ricompresi nell’area del Parco nazionale dell’Alta Murgia e limitrofi alla Città di Matera, riconoscendo priorità ai beni pubblici oggetto delle proposte progettuali candidate al concorso di idee regionale “La Murgia abbraccia Matera”, nonché ai siti già destinati all’attività estrattiva di bauxite nelle località di Spinazzola, San Giovanni Rotondo e Otranto.
3. Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della
4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 400 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
5. La Giunta regionale aggiorna, alla luce del contenuto del presente articolo, gli atti di programmazione già assunti negli anni precedenti in attuazione dei predetti articoli 20e 21 della
Art. 52. Voucher per la fruizione di spazi Coworking e Makerspace/FabLab
1. Al fine di supportare la creazione di percorsi di auto-imprenditorialità e di sostenere lo svolgimento del lavoro autonomo e delle attività professionali e imprenditoriali in spazi di Coworking e Makerspace/FabLab della Puglia, presenti nell’apposito elenco regionale, incentivando in tal modo l’attivazione di reti e collaborazioni tra i medesimi soggetti, nonché favorendo l’integrazione di competenze del territorio con le più recenti innovazioni digitali, la Regione concede contributi a soggetti titolari di partita IVA o iscritti alla gestione separata dell’INPS, a microimprese, startup innovative, nonché a enti di diritto privato senza scopo di lucro, da utilizzare per sostenere il costo per la fruizione di spazi di Coworking e Makerspace/FabLab.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l’assegnazione e la successiva rendicontazione dei contributi di cui al comma 1, riconoscendo priorità nell’accesso al beneficio ai soggetti di età inferiore a quaranta anni.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 15, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Art. 53. Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici
1. Al fine assicurare il diritto allo studio, contrastare fenomeni di abbandono scolastico e valorizzare appieno gli spazi e le strutture disponibili nelle scuole, favorendone l’interazione con il territorio, la Regione assegna un contributo straordinario agli istituti scolastici secondari di secondo grado per progetti di carattere culturale e sociale, da svolgersi in orari extracurricolari, presentati anche su proposta di associazioni studentesche.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la richiesta, l’assegnazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1, riconoscendo priorità ai progetti presentati da istituti scolastici situati in territori con maggior livello di disagio socioeconomico e con maggiori tassi di dispersione scolastica.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, pari a euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Art. 54. Servizi sperimentali e innovativi rivolti a studenti con disabilità
1. Al fine di migliorare la qualità della vita degli studenti con disabilità e potenziare la rete di servizi a essi rivolti, la Regione, anche attraverso l’Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario, concede, previo avviso pubblico, contributi a enti di diritto privato non a scopo di lucro per progetti innovativi finalizzati a favorire la socializzazione e l’integrazione dei predetti studenti con la comunità scolastica e locale, agevolando la loro partecipazione alle opportunità culturali, sportive, artistiche e forme di autonomia, inclusione e imprenditoria sociale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la richiesta, l’assegnazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1, riconoscendo priorità ai progetti da svolgersi in contesti territoriali caratterizzati da carenza di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze degli studenti con disabilità.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Art. 55. Modifiche e integrazioni all’articolo 6 della
1. All’articolo 6 della
“2. Qualora gli interventi disciplinati al comma 1 ricadano nei territori di due o più comuni, la dichiarazione di cui al comma 2 dell’articolo 6 del
a) nel caso di impianti eolici, l’installazione del maggior numero di aerogeneratori;
b) nel caso di impianti fotovoltaici, il maggior numero di pannelli;
c) nel caso di impianti idroelettrici, la derivazione d’acqua di maggiore entità;
d) nel caso di impianti geotermoelettrici, il maggior numero di pozzi di estrazione di calore;
e) negli altri casi, la collocazione del gruppo turbina alternatore ovvero i sistemi di generazione di energia elettrica.”.
Art. 56. Contributi in conto capitale per costruzione, completamento, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi - articolo 8 della
1. Al fine di dare piena attuazione alle finalità e principi previsti dall’articolo 8 della
Art. 57. Integrazione all’articolo1 della
1. All’articolo 1 della
“2 bis. La Regione, nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’ambito della programmazione territoriale, socio-economica e ambientale finalizzata al perseguimento dello sviluppo sostenibile, garantisce che le decisioni amministrative, anche quelle istruttorie o endoprocedimentali, relative ai progetti e agli interventi che soggiacciono alle disposizioni recate dalla parte II del
a) della salute umana;
b) della conservazione delle risorse;
c) del miglioramento della qualità della vita;
d) della resilienza degli ecosistemi incisi.
2 ter. La Regione, nelle decisioni medesime, garantisce, altresì, che la tutela dell’ambiente sarà oggetto di un miglioramento costante, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche del momento.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 1 della
“a) la salute dell’uomo;”.
Art. 58. Integrazioni all’articolo 14 della
1. All’articolo 14 della
“9 bis. L’autorità dell’ARO ha l’obbligo di predisporre la Carta dei Servizi e il sistema di valutazione della qualità del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità prevedendo la valorizzazione del punto di vista del cittadino/contribuente e la rilevazione della soddisfazione degli utenti e degli operatori.”.
Art. 59. Modifiche all’articolo 29 della
1. All’articolo 29 della
“10 quater. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 4, nelle ipotesi di cui al comma 3 del medesimo articolo, i provvedimenti di revoca dell’accreditamento istituzionale adottati ai sensi del previgente articolo 27 della
Art. 60. Contributi a sostegno dell’acquisto di strumentazione tecnico-diagnostica per le cure sanitarie presso le case circondariali pugliesi
1. Al fine di potenziare l’assistenza sanitaria nelle carceri pugliesi, è concesso nell’anno 2019 un contributo straordinario finalizzato all’acquisto di strumentazione tecnico diagnostica per la cura e la prevenzione all’interno delle case circondariali pugliesi. Per la predetta finalità, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila.
Art. 61. Disposizioni in materia di Servizio sanitario regionale
1. Nell’ambito del Fondo sanitario regionale, con l’adozione del D.I.E.F. è destinata una dotazione finanziaria di euro 400 mila per assicurare il rimborso delle spese delle associazioni di volontariato impegnate nei centri di orientamento oncologico (COrO) della Rete oncologica regionale.
Art. 62. Modifiche all’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“Art. 2
Oggetto
1. In attuazione delle finalità indicate all’articolo 1 e a garanzia dell’effettiva applicazione delle esistenti disposizioni normative in materia richiamate nell’articolo 1, la Regione eroga incentivi alle amministrazioni comunali per la realizzazione di interventi volti ad assicurare una migliore fruibilità e accessibilità delle spiagge destinate alla libera balneazione ai soggetti diversamente abili.
2. Tali interventi devono prevedere:
a) parcheggi riservati alle persone diversamente abili;
b) abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso alla spiaggia;
c) la dotazione delle spiagge di servizi igienici e spogliatoi accessibili, realizzati in legno, o in altro materiale eco-compatibile e docce esterne, con maniglioni, supporti e pavimentazione tattile unicamente per il raggiungimento della battigia; dette strutture devono essere amovibili e, necessariamente, non infisse stabilmente nel terreno;
d) segnaletica e indicazioni (corrimano e mappe tattili) per persone affette da disabilità sensoriale;
e) appositi ausili speciali adatti al mare, come la sedia per il trasporto dei diversamente abili e degli anziani, destinati esclusivamente all’uso da parte delle persone con disabilità e ai propri accompagnatori.”.
Art. 63. Città di Grottaglie – Città europea dello sport 2020
1. In relazione al riconoscimento alla Città di Grottaglie del titolo di European City of Sport (Città Europea dello Sport) 2020, in considerazione dell’eccezionale rilevanza di tale riconoscimento che avrà un grande impatto per lo sviluppo della pratica sportiva, oltre che mediatico e turistico economico sull’intero territorio pugliese, e in particolare nella provincia di Taranto, al fine di sostenere l’Amministrazione comunale di Grottaglie nel programma di ammodernamento e riqualificazione degli impianti sportivi della città, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 6, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per l’esercizio finanziario 2020.
2. Al fine di sostenere l’Amministrazione comunale di Grottaglie nella realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi legati al riconoscimento di cui al comma 1, oltre che per la diffusione della pratica sportiva, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 6, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per l’esercizio finanziario 2020.
Art. 64. Modifiche alla
1. Al comma 1, articolo 57, della
Art. 65. Attività dell’Osservatorio faunistico regionale
1. Al fine di sostenere gli obiettivi previsti dalla
a) supportare studio, censimento e monitoraggio delle specie appartenenti alla fauna omeoterma, con priorità per le specie inserite sia nella direttiva 79/409 CEE, detta “Direttiva Uccelli”, sia nella
b) migliorare le strutture dedicate e implementare l’attrezzatura e le macchine utilizzate;
c) organizzare eventi, manifestazioni e laboratori didattici mirati alla diffusione della migliore conoscenza dei temi inerenti la fauna selvatica.
Art. 66. Sostegno ai comuni per la costruzione o il risanamento dei canili sanitari [4]
1. Al fine di dare piena attuazione, in aderenza alle previsioni dell’articolo 8 della
2. Il finanziamento regionale potrà essere concesso ai comuni che ne faranno richiesta per procedere alla realizzazione e/o ampliamento di canili sanitari, di proprietà comunale nell’ambito del proprio territorio comunale.
Art. 67. Modifiche alla
1. All’articolo 29 della
“5 bis. Alle strutture sanitarie, ivi comprese quelle disciplinate dal
Art. 68. Realizzazione studio sulla risorsa idrica nei territori delle province di Lecce, Brindisi e Taranto
1. Al fine di realizzare uno studio sullo stato delle risorse idriche nel territorio delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, compromesso dall’avanzata del processo di disseccamento da Xylella, attraverso l’Istituto pugliese di ricerche economiche e sociali (IPRES), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 6, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.
Art. 69. Modifiche all’articolo 15 della
1. All’articolo 15 della
“2. Ai fini del comma 1, possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese (CAT) costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio a livello provinciale e di Città metropolitana di Bari purché aventi sede legale nel territorio regionale. L’istituzione può essere richiesta, anche con riferimento a un’unica provincia, da associazioni maggiormente rappresentative, di cui all’articolo 3, comma 3, della presente legge, purché aventi sede legale nella medesima provincia.”.
Art. 70. Modifiche all’articolo 3 della
1. All’articolo 3 della
Art. 71. Contributo straordinario per la costituzione del Polo formativo di eccellenza per la Blue Economy, la nautica e la marineria a Taranto
1. Al fine di sostenere il processo di costituzione del “Polo Formativo di eccellenza per la Blue Economy, la nautica e la marineria a Taranto”, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.
Art. 72. Disposizioni in materia di inquadramento [5]
1. Le aziende sanitarie, per far fronte alle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 - allegato 1 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 7, del
2. Rientrano nelle previsioni di cui al comma 1 coloro che, alla data del 31 dicembre 2018, siano titolari da almeno cinque anni d’incarico convenzionale a tempo indeterminato non inferiore a trentotto ore settimanali nella disciplina messa a bando.
3. L’ingresso nei ruoli determina l’automatica eliminazione dei relativi rapporti convenzionali e pertanto non comporta riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio dell’ente.
Art. 73. Contributo straordinario in favore della Scuola cani guida di Limbiate
1. Al fine di agevolare la dotazione ai non vedenti di un cane guida, alla Scuola cani guida di Limbiate è concesso, per l’anno 2019, un contributo straordinario di euro 50 mila a titolo di partecipazione alle spese per sostenere i costi dell’addestramento dei cani guida.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 50 mila.
Art. 74. Adesione della Regione Puglia all’Agenzia per l’occupazione e sviluppo dell’Area nord Barese – Ofantina
1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 11 dello Statuto, aderisce all’Agenzia per l’Occupazione e sviluppo dell’Area nord Barese - Ofantina.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari al perfezionamento dell’adesione alla società consortile a totale capitale pubblico.
3. In sede di prima adesione, la Regione partecipa alla società consortile a totale capitale pubblico con una quota iniziale onnicomprensiva pari a euro 100 mila, di cui euro 10 mila per capitale sociale. Gli oneri di partecipazione per ciascuna delle annualità successive al 2019 sono determinati sulla base di quanto deliberato dall’assemblea consortile.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 15, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 90 mila e, nell’ambito della missione 15, programma 1, titolo 3, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 10 mila.
Art. 75. Modifiche alla
1. Alla
a) alla lettera a), del comma 3, dell’articolo 1, le parole: “30 giugno 2017, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2018”;
b) al comma 1 dell’articolo 4, le parole: “30 giugno 2017”, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2018”.
Art. 76. Tutela dei cittadini, in particolare dei minori, dalle conseguenze del consumo di bevande alcoliche
1. La Regione sostiene progetti di sensibilizzazione e di contrasto al fenomeno dell’abuso di alcol, attraverso iniziative finalizzate a coinvolgere soprattutto i giovani e le famiglie nelle politiche di prevenzione delle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche. Per la predetta finalità, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
Art. 77. Ulteriore differimento termini
1. Il termine del 31 dicembre 2018, di cui ai commi 2 bis. e 2 ter. dell’articolo 33 della
Art. 78. Interventi finanziari in materia di progetti di turismo sanitario
1. Al fine di promuovere e finanziare progetti di turismo sanitario da attivare in Capitanata che coniughino le bellezze naturali, architettoniche e paesaggistiche del territorio con un’offerta sanitaria attrattiva, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Art. 79. Fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle merci
1. Al fine di promuovere il trasporto ferroviario sia intermodale che tradizionale delle merci aventi origine o destinazione nel territorio regionale, è istituito un apposito fondo denominato “Fondo per il sostegno del trasporto ferroviario delle merci”.
2. Il fondo di cui al comma 1 concorre alle finalità e allo strumento di incentivazione di cui all’articolo 1, commi 648 e 649, della
3. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del fondo, sentita la commissione consiliare competente, nonché il riconoscimento, la determinazione, l’assegnazione e la liquidazione del contributo in conformità con la disciplina nazionale.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.
Art. 80. Promozione delle Ecofeste
1. Al fine di favorire la realizzazione di manifestazioni ed eventi ambientalmente sostenibili, denominati Ecofeste, per conseguire gli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti e di incremento della raccolta differenziata, creando occasioni per veicolare la sensibilizzazione e l’informazione ambientale, la Giunta regionale, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, concede contributi per sostenere l’organizzazione di sagre e altre manifestazioni che si svolgono minimizzando gli impatti ambientali generati durante gli eventi ed evitando l’utilizzo di prodotti in plastica.
2. Possono beneficiare del contributo i comuni e gli organizzatori di eventi quali feste, sagre, raduni e altre manifestazioni di tipo ricreativo, culturale, sportivo o di animazione sociale. Sono oggetto di contributo le Ecofeste che presentino almeno i seguenti requisiti:
a) esclusivo utilizzo di stoviglie lavabili riutilizzabili o compostabili e/o biodegradabili e la dispensazione di bevande alla spina;
b) designazione di un responsabile per la gestione dei rifiuti prodotti nel corso della manifestazione che provveda a organizzare la formazione degli operatori sulle modalità di conferimento dei rifiuti e a coordinarne le attività;
c) attivazione della raccolta differenziata per tutta la durata di svolgimento dell’evento in accordo con il gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e relativo monitoraggio;
d) previsione di momenti educativi, di informazione e sensibilizzazione sui temi della riduzione della produzione dei rifiuti, della raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi, nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila.
Art. 81. Modifiche all’articolo 4 della
1. All’articolo 4, comma 2, primo periodo, della
Art. 82. Modifiche alla
1. La lettera d), comma 6, dell’articolo 4 della
“d) esprimere pareri in ordine alla dislocazione dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) di nuova istituzione.”.
2. Il comma 4, dell’articolo 8, della
“4. La Regione si avvale dell’Osservatorio nell’esercizio dell’attività consultiva in ordine alla dislocazione dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) di nuova istituzione.”.
Art. 83. Disposizioni in materia di Rete assistenziale territoriale
1. Nel
2. La Giunta regionale provvede alla modifica di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 84. Modifiche alla
1. All’articolo 78 della
a) alla rubrica, dopo la parola: “dismesse”, sono aggiunte le seguenti: “o sottoutilizzate”;
b) al comma 1, dopo la parola: “sospese”, sono aggiunte le seguenti: “o sottoutilizzate”.
Art. 85. Modifiche alla
1. Alla lettera c), comma 3, dell’articolo 4, della
Art. 86. Disposizioni in materia di assistenza psicologica
1. Al fine di fronteggiare l’aumento della prevalenza dell’incidenza di patologie, disturbi e disagi psicosociali, la Regione impegna i direttori generali delle ASL a potenziare l’assistenza psicologica nei dipartimenti salute mentale (DSM), nei distretti, nei dipartimenti delle dipendenze patologiche, nella riabilitazione dei deficit fisici, psichici e sensoriali e nelle aree ospedaliere critiche.
2. A tal fine la Giunta regionale destina nel D.I.E.F. una somma pari a euro un milione nell’ambito dell’utilizzo del Fondo sanitario regionale.
Art. 87. Contributo ai comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA)
1. Al fine di sostenere i comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA), nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 8, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e le modalità di assegnazione delle risorse previste al comma 1.
Art. 88. Valorizzazione di cavità ipogeiche -
1. Al fine di valorizzare il sistema di cavità ipogeiche della Puglia, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e le modalità di assegnazione delle risorse previste al comma 1.
Art. 89. Modifiche all’articolo 39 della
1. All’articolo 39 della
“4 bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di recupero e integrazione sociale negli oratori che necessitano di interventi di riqualificazione strutturali, la competente struttura regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, emana un avviso pubblico finalizzato alla concessione di contributi diretti agli oratori richiedenti.”.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
Art. 90. Contributi a sostegno degli interventi di recupero e restauro dell’edificio “Casa Paisiello” di Taranto
1. Al fine di dare attuazione agli interventi di recupero finalizzati alla messa in sicurezza, al restauro e alla conservazione dell’edificio storico “Casa Paisiello” di Taranto, è concesso al Comune di Taranto un contributo straordinario di euro 500 mila. Per la predetta finalità, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato a condizione che il Comune di Taranto impegni la somma di euro 300 mila a titolo di cofinanziamento.
Art. 91. Modifiche all’articolo 28 della
1. Al comma 2, dell’articolo 28 della
Art. 92. Modifiche all’articolo 31 ter della
1. All’articolo 31 ter della
a) alla lettera a), del comma 2, dopo le parole: “nel lavoro e nella società”, sono aggiunte le seguenti: “e ponendo in essere azioni di contrasto ai fenomeni discriminatori”;
b) al comma 2, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:
“i bis) iniziative nei confronti dei media e dell’opinione pubblica per accrescere sensibilità e attenzione collettiva verso le tematiche della disabilità, anche attraverso partnership e patrocini onerosi in favore di iniziative del terzo e quarto settore; promuovere inoltre la partecipazione a sovvenzioni in favore dei progetti finalizzati, nonché l’organizzazione di iniziative proprie, entro i limiti di spesa assegnata all’ufficio.”;
c) la lettera e), del comma 3, è sostituita dalla seguente:
“e) collabora e opera in sinergia con l’Assessorato regionale competente e con le reti regionali, nazionali ed europee di contrasto ai fenomeni discriminatori per l’avvio di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione per favorire l’integrazione sociale dei disabili e per la promozione del ruolo genitoriale;”.
Art. 93. Contributi straordinari per la sterilizzazione dei cani patronali [6]
1. Al fine di potenziare la lotta al randagismo sono concessi contributi straordinari ai comuni per la realizzazione di campagne di sterilizzazione di cani patronali. Per la predetta finalità, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa di euro 100 mila.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l’accesso e la rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.
Art. 94. Contributi per il finanziamento di corsi RBT e corsi di aggiornamento per il personale dei centri CAT e per progetti pilota nel campo della gestione dell’autismo
1. La Regione, al fine di ottimizzare il servizio di assistenza ai pazienti autistici nelle varie fasce di età favorendo la specializzazione delle figure necessarie, assegna alle aziende sanitarie contributi straordinari per il finanziamento di corsi di formazione per RBT e corsi di aggiornamento destinato a medici, psicologi, educatori professionali e tecnici della riabilitazione psichiatrica, logopedisti, infermieri, OSS e per l’attivazione di progetti pilota in tema di gestione domiciliare dell’autismo.
2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 1, assicurando una omogenea distribuzione territoriale delle risorse.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila.
Art. 95. Modifiche alla
1. Al comma 1, dell’articolo 3, della
Art. 96. Modifiche all’articolo 12 della
1. Al comma 6, dell’articolo 12, della
a) al primo capoverso, le parole: “specialistiche ambulatoriali non residenziali”, sono sostituite dalle seguenti: “per le strutture socio-sanitarie e per quelle sanitarie territoriali mono-specialistiche residenziali e semiresidenziali”;
b) alla fine del primo capoverso, è aggiunto il seguente periodo: “Resta fermo, per tutte le ipotesi di cui sopra, che deve essere garantito il debito orario previsto dai regolamenti per la funzione di responsabile sanitario”.
Art. 97. Modelli e sistemi innovativi a sostegno di un’archivistica partecipativa
1. Al fine di favorire approcci integrati per la salvaguardia e la fruizione innovativa dei beni culturali, la Regione promuove progetti sperimentali, anche finalizzati all’applicazione di modelli e sistemi tecnologici a sostegno di un’archivistica di tipo partecipativo, in grado di mobilitare una partecipazione attiva e diffusa e di generare conoscenza e analisi dei valori materiali e immateriali del bene, con risultati a favore delle attività coinvolte nel recupero e conservazione di beni così come nella produzione di materiali per il restauro.
2. I progetti di cui al comma 1, orientati alla sperimentazione dell’archivistica partecipativa, saranno realizzati attraverso la collaborazione tra i poli biblio-museali presenti sul territorio regionale e il Centro di datazione e diagnostica dell’Università del Salento (CEDAD), con l’obiettivo di analizzare e studiare, in via sperimentale, i dati relativi ai reperti archeologici del territorio di Brindisi.
3. I progetti di cui al comma 1, volti a favorire una mobilitazione territoriale, saranno sperimentati in una prima attuazione nei territori della provincia della BAT, in ragione dell’attuale carenza di un polo biblio-museale regionale territoriale, ma avvalendosi della partnership dei poli biblio-museali regionali limitrofi.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per l’assegnazione dei contributi di cui al comma 1, da destinare a favore dei poli biblio-museali presenti sul territorio regionale.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Art. 98. Misure per concorrere all’integrazione socio-culturale dei braccianti agricoli stagionali
1. Nell’ambito delle azioni già avviate dal governo regionale in materia di accoglienza dei lavoratori stagionali e in particolare ai programmi in corso relativi alla realizzazione e gestione di foresterie per l’accoglienza dignitosa di braccianti ed ai programmi di contrasto al caporalato con l’utilizzo di fondi “AMIF-EMAS to Italy” dalla “CE DG Migration and Home Affairs” e con i fondi PON Inclusione, per l’acquisto di biciclette, da parte dei comuni e/o delle associazioni di volontariato e di cittadinanza attiva, da fornire ai lavoratori stagionali, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e di cassa, di euro 50 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Art. 99. Modifiche alla
1. Alla legge
a) all’articolo 8, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
“7 bis. La Regione Puglia tutela la Piana degli olivi secolari, così come definita dal PPTR di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176, sottoponendola a monitoraggio per la verifica della presenza di Xylella fastidiosa. Laddove consentito dalla normativa vigente, i proprietari di olivi monumentali di cui all’articolo 2 della
b) all’articolo 8, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
“9 bis. Le proposte di interventi di estirpazione di olivi riconosciuti infetti da Xylella fastidiosa, richiesti ai sensi della
c) all’articolo 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
“5 bis. La Regione Puglia tutela i vivai e i poli vivaistici presenti nelle zone delimitate, mediante azioni mirate di monitoraggio dell’area di 100 m. circostante il sito produttivo, in attuazione della lettera b), del comma 2, dell’articolo 9 della
Art. 100. Ulteriori modifiche alla
1. L’articolo 28 della
a) dopo la lettera d), del comma 1 bis., è aggiunta la seguente:
“d bis) nei casi di particolare complessità, ove ritenuto dal dirigente della Sezione competente, il comitato fornisce un contributo tecnico scientifico giuridico in materia di A.I.A. (Autorizzazione integrata ambientale);”;
b) alla fine del comma 2 ter., sono aggiunte le seguenti parole: “, nonché dal capitolo del bilancio regionale di cui alla missione 9, programma 8, titolo 1, capitolo 641025, nel quale confluiscono le tariffe istruttorie versate per le istanze di autorizzazione integrata ambientale;”.
Art. 101. Incentivazione per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio e degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclo
1. La riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio costituisce il criterio principale per la valutazione di efficienza nella gestione dei rifiuti.
2. Al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, viene costituito presso l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (Ager) il Fondo d’ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, di seguito denominato Fondo, alimentato a decorrere dall’anno 2019 con un importo di euro 1 milione, a valere sul capitolo di spesa 611087, e per gli anni successivi dal contributo derivante dalla quota parte del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché dagli eventuali contributi pubblici specificatamente finalizzati.
3. Il Fondo è destinato:
a) a ridurre il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei comuni che nell’anno precedente l’applicazione hanno prodotto quantitativi di rifiuti pro-capite per abitante equivalente, come definito dal comma 7, non inviati a riciclaggio inferiori al 70 per cento della media regionale registrata; l’incentivo ai comuni è calcolato in maniera progressiva ed automatica rispetto ai quantitativi non inviati a riciclaggio;
b) a ridurre il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei comuni che nell’anno precedente hanno raggiunto obbiettivi di raccolta differenziata maggiori al 65 per cento;
c) a ridurre i costi di avvio della trasformazione del servizio dei comuni che intendono applicare una raccolta porta a porta che comprenda almeno il rifiuto urbano indifferenziato e il rifiuto organico o sistemi equipollenti, che portino allo stesso risultato in quantità e qualità di riduzione di rifiuti non destinati a riciclaggio, finalizzati anche all’implementazione di sistemi di tariffazione puntuale;
d) alla realizzazione dei centri comunali per il riuso ed a progetti comunali di riduzione della produzione di rifiuti.
4. Agli incentivi di cui al comma 3 possono accedere i comuni previa valutazione da parte di Ager dell’integrale copertura dei costi del servizio.
5. Con regolamento approvato da Ager, recepito dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di ambiente, sono definiti i criteri per l’attivazione e la ripartizione del Fondo nel rispetto di quanto previsto al comma 3.
6. L’Ager individua il meccanismo per trasformare in abitanti/equivalenti le diverse utenze non domestiche e le utenze domestiche non residenti, nonché i coefficienti correttivi degli abitanti/equivalenti che tengano conto delle maggiori difficoltà per il raggiungimento degli obiettivi per determinati comuni, a causa di dispersione territoriale, flussi turistici o pendolarismo.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, Ager provvede all’individuazione del meccanismo di cui al comma 6. In sede di prima applicazione, qualora i coefficienti correttivi non siano stati individuati nei termini previsti, il meccanismo di incentivazione è calcolato in via suppletiva sulla base degli abitanti residenti, degli studenti universitari e delle presenze turistiche, salvo successivo conguaglio sulla base degli abitanti equivalenti.
8. Il meccanismo di incentivazione e quello di calcolo degli abitanti/equivalenti sono oggetto di verifica annuale fino al 2020, biennale a partire da detta data, da parte di Ager. I risultati di tale verifica devono essere trasmessi alla struttura regionale competente in materia di rifiuti e alla Commissione consiliare competente in materia di ambiente.
Art. 102. Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti [7]
1. I rifiuti urbani e quelli speciali provenienti da fuori regione destinati allo smaltimento nei siti discarica, ubicati nel territorio regionale pugliese, soggiacciono al riconoscimento in favore della Regione Puglia di oneri finanziari nella misura pari ad un incremento del 20 per cento della tariffa applicata dal soggetto gestore, a titolo di ristoro e compensazione ambientale. Il gettito andrà a finanziare un fondo per la realizzazione di interventi di piano volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e monitoraggio ambientale, nonché alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti.
Art. 103. Disposizioni in materia di Osservatorio regionale dei rifiuti
1. Al fine di sostenere le attività della segreteria tecnica dell’Osservatorio regionale dei Rifiuti (O.R.R.), per le quali l’AGER è tenuta a garantire il supporto attraverso la gestione operativa, sono trasferiti annualmente alla medesima AGER euro 200 mila.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Art. 104. Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2019
1. Per l’anno 2019 l’ammontare del tributo speciale per il trasporto in discarica di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), della
2. Ai comuni, ovvero agli ambiti territoriali ottimali, ove costituiti, che non abbiano conseguito gli obiettivi minimi previsti dall’articolo 205, comma 1, del
Art. 105. Gestione informatica dei dati ambientali inerenti alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29 decies, commi 2 e 8, del
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 90 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Art. 106. Disposizioni finanziarie per la ricerca operativa in materia di monitoraggio e controllo ambientale
1. Al fine di mitigare le forti pressioni antropiche connesse all’utilizzo del carbone nel territorio ricompreso tra Brindisi e Taranto, è concesso un contributo straordinario al Comune di Mesagne, territorio in cui insiste l’attività della “Cittadella della Ricerca e Parco Scientifico Tecnologico Ionico Salentino”, al fine di riattivare l’attività di ricerca operativa in materia di monitoraggio e controllo ambientale a tutela della salute umana.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
Art. 107. Prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio
1. Al fine di favorire gli interventi di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e di implementare il fondo di rotazione per le anticipazioni concesse ai comuni per l’esecuzione di interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, di cui alla
Art. 108. Contributi in favore dei Comuni di Leporano, Pulsano, Lizzano e Sava e/o dei comuni associati per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile “PUMS”
1. Al fine di sostenere i Comuni di Leporano, Pulsano, Lizzano e Sava e/o i comuni associati nella redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS), in modo da soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico, la riduzione dei consumi energetici, l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell’uso individuale dell’automobile privata e la moderazione del traffico, sono concessi specifici contributi straordinari. Per la predetta finalità, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 10, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 80 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Art. 109. Disposizioni attuative della
1. In attuazione della
Art. 110. Modifiche alla
1. Al comma 1, dell’articolo 25 della
“a) per le testate poste in vendita deve essere garantito un adeguato spazio espositivo che, per gli esercizi autorizzati in vigenza della presente legge, non può essere inferiore a metri quadrati 7;”.
Art. 111. Modifiche e integrazioni alla
1. All’articolo 38 della
Art. 112. Fondo di rotazione per la promozione, il consolidamento e lo sviluppo dell’occupazione nella cooperazione
1. Al fine di salvaguardare e incrementare l’occupazione attraverso la promozione, lo sviluppo e il consolidamento di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, la Regione istituisce un fondo di rotazione finalizzato a sostenerne la capitalizzazione mediante l’assunzione di partecipazioni temporanee di minoranza.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di funzionamento del fondo di rotazione di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 1, titolo 3, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2019, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Art. 113. Disposizioni in materia di demanio [8]
1. Al comma 8, dell’articolo 14, della
Art. 114. Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 10, dell’articolo 4 della
“10. Le risorse finanziarie trasferite ai sensi del presente articolo sono assoggettate all’obbligo di rendicontazione da parte dei Gruppi consiliari e non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità. Le risorse eventualmente non utilizzate nell’anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi fino al termine della legislatura, alla cui scadenza eventuali avanzi vengono restituiti al bilancio regionale per essere destinati al finanziamento aggiuntivo del trasporto e dell’assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori.”.
CAPO II
Disposizioni finali
Art. 115. Norma di rinvio
1. La copertura delle spese previste dal titolo I e titolo II, capo I e capo II della presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021.
CAPO III
Riconoscimento debiti fuori bilancio
Art. 116. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del
1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
e) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
g) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
h) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
j) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
k) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
l) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
m) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
2. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del
a) i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del
b) i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del
c) i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del
d) i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del
e) i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del
f) i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del
g) i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del
h) i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del
i) il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del
Art. 117. Ulteriore riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del
1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
b) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
e) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
g) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
h) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
i) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
j) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
k) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
l) i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
m) il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
n) il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
o) il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
p) il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
q) il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
r) il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
s) il debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
2. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del
a) i debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del
b) debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del
c) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del
d) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del
e) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del
f) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del
TABELLA
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
(in milioni di euro)
Settori di intervento |
2019 |
2020 |
2021 |
Ragioneria (mutui) |
120 |
106 |
105 |
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 13 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 13 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 13 della
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 2020, n. 166, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[5] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 30 novembre 2019, n. 52. La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 2020, n. 166, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nel testo precedente le modifiche apportate dall’art. 10 della
[6] La Corte costituzionale, con sentenza 27 luglio 2020, n. 166, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[7] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 25 della