§ III.2.75 - L.R. 5 ottobre 2018, n. 51.
Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia).


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:05/10/2018
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32
Art. 2.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 32/2009
Art. 3.  Modifiche all’articolo 8 della l.r. 32/2009
Art. 4.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 32/2009


§ III.2.75 - L.R. 5 ottobre 2018, n. 51.

Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia).

(B.U. 5 ottobre 2018, n. 129)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32

1. All’articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La Giunta regionale approva, d’intesa con gli enti locali, il piano regionale delle politiche per le migrazioni di cui all’articolo 9, quale linee guida di indirizzo regionale in materia di programmazione integrata in favore degli immigrati per l’attuazione degli interventi di cui al titolo III”.;

b) al comma 3 le parole: “piano regionale per l’immigrazione”, sono sostituite dalle seguenti: “piano regionale delle politiche per le migrazioni”;

c) il comma 5 è sostituto dal seguente: “5. La Regione istituisce, presso la Presidenza della Regione Puglia -Sezione sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, l’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio di cui all’articolo 8, in raccordo con l’Osservatorio regionale delle politiche sociali e con gli altri strumenti regionali di osservazione del mercato del lavoro, dei fenomeni epidemiologici e dell’andamento dell’economia regionale.”;

d) la lettera d) del comma 6 è sostituita dalla seguente: “d) svolgere attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza e in raccordo con le prefetture -uffici territoriali del Governo (UTG), del funzionamento dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) più vicini, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 14 del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, del funzionamento dei centri di permanenza temporanea e di assistenza (CPTA) esistenti sul proprio territorio e dei centri di identificazione, di cui all’articolo 14 del medesimo t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei centri di identificazione ed espulsione (CIE), istituiti ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e degli ex centri di identificazione, denominati centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 32/2009

1. All’articolo 7 della l.r. 32/2009 è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2, lettera a), la parola: “obbligatori”, è sostituita dalla seguente: “facoltativi”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 32/2009

1. All’articolo 8 della l.r. 32/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: “1. È istituito, in seno alla Sezione sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale della Presidenza della Regione Puglia, l’Osservatorio sull’immigrazione e il diritto d’asilo, di seguito denominato Osservatorio, avente quali obiettivi il monitoraggio, la rilevazione e l’analisi dei flussi migratori, dei bisogni degli immigrati, delle condizioni di vita e di lavoro, delle situazioni di discriminazione e di razzismo, anche rispetto alla prospettiva di genere e la verifica dell’impatto dell’attuazione delle politiche in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale, promuovendo a tal fine ogni utile collaborazione interistituzionale.”;

b) il comma 4 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: “4. Tramite l’Osservatorio, la Regione svolge, anche in collaborazione con gli enti di tutela, costante attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza e in raccordo con le locali prefetture -UTG, del funzionamento dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) più vicini, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze con particolare riferimento al rispetto delle normative nazionali e internazionali e al rispetto dei diritti umani fondamentali dei cittadini stranieri trattenuti, del funzionamento dei CPTA e dei CARA, con particolare riferimento al rispetto delle normative nazionali e internazionali e al rispetto dei diritti umani fondamentali dei cittadini stranieri trattenuti.”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 32/2009

1. All’articolo 9 della l.r. 32/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il piano regionale delle politiche per le migrazioni definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale dei migranti nei settori oggetto della presente legge.;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il piano regionale delle politiche per le migrazioni è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di politiche per le migrazioni, di concerto con gli altri assessori regionali competenti nei settori oggetto della presente legge, ha validità triennale e viene aggiornato annualmente, ove necessario. Il piano regionale delle politiche per le migrazioni è redatto attraverso un percorso di partecipazione che coinvolge la cittadinanza, i sindaci e gli amministratori locali, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le associazioni e gli enti che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell’immigrazione sul territorio regionale. Il piano regionale delle politiche per le migrazioni è approvato previa intesa con I’ANCI e previo parere della commissione consiliare regionale competente per materia. Una volta approvato, il piano regionale delle politiche per le migrazioni deve essere inviato alle istituzioni di livello regionale e nazionale competenti per materia.;

c) al comma 3, dopo le parole: “il piano regionale”, sono introdotte le seguenti: “delle politiche per le migrazioni”;

d) al comma 4, dopo le parole: “il piano regionale”, sono introdotte le seguenti: “delle politiche per le migrazioni”.